Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/03/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2822/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2822/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. BRANDI GIUSEPPE, avv. FRONTINO Parte_1
ANNA ricorrente
E
, Controparte_1 resistente
Motivi della decisione
All'esito della trattazione scritta, va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale, non essendo stata depositata la relata di una valida notifica del ricorso introduttivo del giudizio alla parte convenuta che, peraltro, non risulta costituita. Si consideri, infatti, che l'utilizzo di una pec per messaggi istituzionali e non per notifiche giudiziarie non risulta una valida notifica all'Avvocatura di Stato Distrettuale competente territorialmente.
La mancanza della vocatio in ius integra una violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), precludendo l'adozione di qualsivoglia statuizione sul merito della controversia e sulle spese processuali (cfr. SU.
20604/2008).
Si consideri che il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 415 c.p.c. risulta comunicato al ricorrente da parte della Cancelleria e che veniva già disposta
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P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara l'improcedibilità della domanda;
-nulla per le spese processuali.
Trani, 23/03/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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