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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile in opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n.2430/23 R.G., promossa
da
, con sede in Reana del Rojale Parte_1
(UD) alla Via Leonardo Da Vinci n. 41 (C.F. e P.IVA
), in persona dell'Amministratore Unico e legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore Sig. ( C.F. Parte_2
), nato a [...] il [...] e C.F._1
residente a [...],
rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Agostinis (C.F.
, pec ) C.F._2 Email_1
del Foro di Gorizia, con studio ivi alla Via Morelli n. 40,
giusta procura in atti;
-attrice opponente-
contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, con sede in Via Torcegno n. 39/A, Roma (RM);,
- convenuta opposta contumace-
In punto: opposizione al decreto ingiuntivo n.656/23
emesso dal Tribunale di Udine.
Causa ritenuta in decisione all'udienza di discussione
1 ex art.281 sexies cpc sulle seguenti conclusioni:
Per la parte opponente:
La parte opponente conclude in rito, nel merito e in via istruttoria come da memorie ex art.171 ter
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va qui integralmente richiamata, ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c., l'ordinanza dell'intestato Tribunale di data 5/7/24 con cui è stata dichiarata la contumacia della parte opposta, dopo le verifiche eseguite sulla notificazione telematica dell'atto di citazione che hanno consentito di accertare la regolare instaurazione del rapporto processuale e, per quanto qui in particolare interessa, la tempestività dell'opposizione al decreto ingiuntivo di cui all'oggetto.
Ciò premesso, l'opposizione è palesemente fondata e,
pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato, nulla dovendo l'opponente per il titolo azionato in via monitoria da controparte.
In estrema sintesi, l'odierna parte opposta contumace,
ha azionato in via monitoria una pretesa creditoria per Euro
30.244,53, oltre interessi e spese, in ragione di un'asserita attività professionale formativa svolta in favore dell'opponente sulla scorta di un altrettanto asserito contratto di servizi dd. 02.01.2020, avente ad oggetto
“consulenza relativa alla formazione del personale dipendente
nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale
Industria Formazione 4”.
La parte opponente sin dall'atto di citazione ha espressamente disconosciuto le sottoscrizioni in calce a tale contratto prodotto dalla controparte in sede monitoria,
2 eccependo, in ogni caso, la non corrispondenza al vero del contenuto di siffatto contratto e negando la prestazione di qualsivoglia attività di formazione da parte dell'opposta in favore di dipendenti dell'opponente.
A fronte di tale espresso e inequivoco disconoscimento,
è onere della parte opposta, attrice in senso sostanziale,
offrire la prova della sussistenza dei fatti costitutivi della propria pretesa secondo il principio scolpito nell'art.2697 c.c..
Ne consegue che in difetto di tale prova -resa evidente dalla mancata costituzione in giudizio della parte tenuta ad offrirla- risulta del tutto insussistente la pretesa creditoria azionata in via monitoria con conseguente pieno accoglimento dell'opposizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
La condotta dell'opposta che ha azionato in via monitoria un contratto da considerarsi inesistente per effetto del tempestivo disconoscimento delle sottoscrizioni da parte dell'opponente e in difetto di prova dell'effettiva prestazione di attività formativa in favore di personale dell'opponente, giustifica, ai sensi dell'art.96 terzo comma c.p.c., la condanna della contumace al pagamento della somma equitativamente determinata in misura corrispondente a quanto liquidato per spese legali a titolo di compenso.
Per effetto della recente novella che ha introdotto il
4° comma dell'art.96 c.p.c. l'opposta va, altresì, condannata al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00, in ragione della condanna di cui al 3°
comma della medesima disposizione.
P.Q.M.
3 Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) accoglie l'opposizione b) e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta per il titolo azionato in via monitoria;
c) condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio che liquida in
Euro 7.716,00 a titolo di compenso, Euro 361,80 per spese vive, oltre al rimborso spese generali, CNA e IVA come per legge;
d) condanna, altresì, l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, di Euro 7.716,00 ex art.96 3°
comma c.p.c.;
e) condanna l'opposta al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di Euro 1.000,00 ex art.96 4° comma c.p.c..
Così deciso in Udine il 7/2/25.
Il Giudice
Gianmarco Calienno
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile in opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n.2430/23 R.G., promossa
da
, con sede in Reana del Rojale Parte_1
(UD) alla Via Leonardo Da Vinci n. 41 (C.F. e P.IVA
), in persona dell'Amministratore Unico e legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore Sig. ( C.F. Parte_2
), nato a [...] il [...] e C.F._1
residente a [...],
rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Agostinis (C.F.
, pec ) C.F._2 Email_1
del Foro di Gorizia, con studio ivi alla Via Morelli n. 40,
giusta procura in atti;
-attrice opponente-
contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, con sede in Via Torcegno n. 39/A, Roma (RM);,
- convenuta opposta contumace-
In punto: opposizione al decreto ingiuntivo n.656/23
emesso dal Tribunale di Udine.
Causa ritenuta in decisione all'udienza di discussione
1 ex art.281 sexies cpc sulle seguenti conclusioni:
Per la parte opponente:
La parte opponente conclude in rito, nel merito e in via istruttoria come da memorie ex art.171 ter
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va qui integralmente richiamata, ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c., l'ordinanza dell'intestato Tribunale di data 5/7/24 con cui è stata dichiarata la contumacia della parte opposta, dopo le verifiche eseguite sulla notificazione telematica dell'atto di citazione che hanno consentito di accertare la regolare instaurazione del rapporto processuale e, per quanto qui in particolare interessa, la tempestività dell'opposizione al decreto ingiuntivo di cui all'oggetto.
Ciò premesso, l'opposizione è palesemente fondata e,
pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato, nulla dovendo l'opponente per il titolo azionato in via monitoria da controparte.
In estrema sintesi, l'odierna parte opposta contumace,
ha azionato in via monitoria una pretesa creditoria per Euro
30.244,53, oltre interessi e spese, in ragione di un'asserita attività professionale formativa svolta in favore dell'opponente sulla scorta di un altrettanto asserito contratto di servizi dd. 02.01.2020, avente ad oggetto
“consulenza relativa alla formazione del personale dipendente
nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale
Industria Formazione 4”.
La parte opponente sin dall'atto di citazione ha espressamente disconosciuto le sottoscrizioni in calce a tale contratto prodotto dalla controparte in sede monitoria,
2 eccependo, in ogni caso, la non corrispondenza al vero del contenuto di siffatto contratto e negando la prestazione di qualsivoglia attività di formazione da parte dell'opposta in favore di dipendenti dell'opponente.
A fronte di tale espresso e inequivoco disconoscimento,
è onere della parte opposta, attrice in senso sostanziale,
offrire la prova della sussistenza dei fatti costitutivi della propria pretesa secondo il principio scolpito nell'art.2697 c.c..
Ne consegue che in difetto di tale prova -resa evidente dalla mancata costituzione in giudizio della parte tenuta ad offrirla- risulta del tutto insussistente la pretesa creditoria azionata in via monitoria con conseguente pieno accoglimento dell'opposizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
La condotta dell'opposta che ha azionato in via monitoria un contratto da considerarsi inesistente per effetto del tempestivo disconoscimento delle sottoscrizioni da parte dell'opponente e in difetto di prova dell'effettiva prestazione di attività formativa in favore di personale dell'opponente, giustifica, ai sensi dell'art.96 terzo comma c.p.c., la condanna della contumace al pagamento della somma equitativamente determinata in misura corrispondente a quanto liquidato per spese legali a titolo di compenso.
Per effetto della recente novella che ha introdotto il
4° comma dell'art.96 c.p.c. l'opposta va, altresì, condannata al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00, in ragione della condanna di cui al 3°
comma della medesima disposizione.
P.Q.M.
3 Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) accoglie l'opposizione b) e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta per il titolo azionato in via monitoria;
c) condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio che liquida in
Euro 7.716,00 a titolo di compenso, Euro 361,80 per spese vive, oltre al rimborso spese generali, CNA e IVA come per legge;
d) condanna, altresì, l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, di Euro 7.716,00 ex art.96 3°
comma c.p.c.;
e) condanna l'opposta al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di Euro 1.000,00 ex art.96 4° comma c.p.c..
Così deciso in Udine il 7/2/25.
Il Giudice
Gianmarco Calienno
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