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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/06/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
- in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2380/2017
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Azzinnaro, giusta procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Mariagrazia Carnovale, Carmela Filice e Marcello Carnovale, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data 20/06/2017, parte ricorrente, affermando di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura nell'anno 2013 per
51 giornate (dal 16/04/2013 al 30/06/2013) alle dipendenze dell'azienda agricola Agri Service
e, nell'anno 2013 per 51 giornate (dal 9/09/2013 al 31/12/2013), alle dipendenze dell'azienda agricola ha lamentato l'infondatezza delle richieste Controparte_2
CP_ restitutorie inviate da con note del 4/04/2017, delle somme erogate a titolo di malattia per il periodo dal 21/01/2014 al 12/02/2014 e per il periodo dal 7/05/2014 al 31/05/2014; ha adito l'intestato Tribunale per ottenere il riconoscimento delle giornate asseritamente svolte nell'anno indicato e per l'accertamento negativo dell'indebito delle somme percepite.
Costituitosi l' , ha eccepito, preliminarmente, la decadenza dalla proposizione dell'azione CP_3
giudiziaria, ai sensi dell'art. 22 d.l. n.7/1970 conv. in legge n. 83/1970.
Nel merito, l'istituto resistente ha domandato il rigetto di tutte le domande promosse per mancata prova dell'effettivo compimento delle giornate richieste e dello status di bracciante agricola ai fini della reiscrizione per l'anno in contesa, dell'accertamento dell'indebito e del conseguente diritto della ricorrente alla percezione ed alla non restituzione delle indennità pretese, a fronte della cancellazione delle giornate in virtù di verbale ispettivo.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prove testimoniali.
***
In via preliminare, si ritiene che la parte ricorrente sia incorsa nella decadenza di cui all'art. 22
d.l. n.7/1970 conv. in legge n. 83/1970 dall'impugnativa del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per il periodo sopra indicato, provvedimento che sta alla base della reiscrizione, nonché della ripetizione di indebito.
La norma, reintrodotta con d.l. n. 98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale decadenza, di ordine pubblico, rivesta natura sostanziale e sia rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. 17 marzo 2008,
n. 7148).
Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, "in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla L. n. 83 del 1980, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della L. n. 533 del 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno." (Cass. sent. n.
9622/2015 e successive conformi, tra cui Cass. sent. n. 17653/20).
Trattasi di questione che deve essere, necessariamente, esaminata prima di passare al merito della controversia, relativa all'accertamento dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro per l'anno dedotto e dell'insussistenza dell'obbligo di restituzione della prestazione previdenziale. Ed infatti, il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (Cass. SS.UU sentenza n. 1133 del 26 ottobre
2000).
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere le indennità previdenziali, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione temporanea (in termini:
Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n. 14994).
Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 della legge citata, che ha natura di decadenza sostanziale
(Cassazione Ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30858; Cass civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622,
Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803;
Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).
Ciò chiarito in punto di diritto, con riferimento alla fattispecie concreta, la decadenza sopra descritta è maturata per i motivi che seguono.
Risultano allegati gli elenchi della cancellazione delle giornate in agricoltura per l'anno in contesa pubblicati sul sito internet dell'istituto dal 10/03/2016 al 25/03/2016.
La ricorrente non ha proposto il ricorso amministrativo, dunque, in base al principio espresso dalla Corte di Cassazione, “nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi dell'art. 443 c.p.c., comma 2 solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, con la conseguenza che, se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omesso la dichiarazione di improcedibilità, sospendendo il giudizio e fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria, non essendo opponibili decadenze di ordine processuale” (Cass. Sez. L, 07/06/2003 n. 9150; Cass. Sez. L, 05/08/2004 n. 15108, Cass. civ.
Sez. VI - 3, Ord., ud. 06/07/2022, 03-10-2022, n. 28642).
In base a quanto appena esposto, non avendo la ricorrente proposto ricorso amministrativo, il corso della decadenza era cominciato sin dal 24/04/2016 con il decorso, prima, del termine (di giorni 30) previsto per la tempestiva proposizione del ricorso amministrativo, poi, del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, con la conseguenza che risulta ampiamente tardiva la domanda giudiziale proposta il 20/06/2017.
Pertanto, parte ricorrente risulta decaduta dalla possibilità di accertare il rapporto di lavoro nell'anno in contesa, né il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli subordinati potrebbe essere accertato in via meramente incidentale, in quanto una simile soluzione avrebbe effetti elusivi del termine decadenziale (Cass. 15.7.2005, n. 14994; Corte di
Appello di Catanzaro, sentenza n. 165/2023). In concreto l'esame della sussistenza dei caratteri del lavoro subordinato (e delle risultanze istruttorie) rimane precluso, per priorità logica e giuridica, dalla decisione in rito sulla decadenza.
Ne consegue l'inammissibilità per tardività della domanda giudiziale diretta alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno in contesa e, in assenza di spazi di accertamento in via incidentale del rapporto di lavoro, deve essere respinta anche la domanda relativa CP_ all'accertamento negativo degli indebiti previdenziali azionati dall' (sul punto Cass. sent.
n° 6229/19, estensibile a qualunque tipo di prestazione temporanea in agricoltura, in tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l.
n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970).
CP_ Pertanto, è fondata la pretesa dell' alla restituzione delle somme a titolo di malattia indebitamente erogate alla luce della definitiva cancellazione delle giornate in agricoltura.
In ragione di tutte le considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Le spese processuali si compensano tra le parti perché la parte ricorrente ha reso la dichiarazione di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. subordina l'esonero dalle spese per i non abbienti. La disposizione è applicabile nel presente giudizio perché esso è stato promosso per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire le prestazioni previdenziali negate e a trattenere le prestazioni erogate.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela ESPOSITO - in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 3.6.2025
Il GIUDICE del LAVORO
dott.ssa Manuela ESPOSITO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella
Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
- in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2380/2017
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Azzinnaro, giusta procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Mariagrazia Carnovale, Carmela Filice e Marcello Carnovale, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data 20/06/2017, parte ricorrente, affermando di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura nell'anno 2013 per
51 giornate (dal 16/04/2013 al 30/06/2013) alle dipendenze dell'azienda agricola Agri Service
e, nell'anno 2013 per 51 giornate (dal 9/09/2013 al 31/12/2013), alle dipendenze dell'azienda agricola ha lamentato l'infondatezza delle richieste Controparte_2
CP_ restitutorie inviate da con note del 4/04/2017, delle somme erogate a titolo di malattia per il periodo dal 21/01/2014 al 12/02/2014 e per il periodo dal 7/05/2014 al 31/05/2014; ha adito l'intestato Tribunale per ottenere il riconoscimento delle giornate asseritamente svolte nell'anno indicato e per l'accertamento negativo dell'indebito delle somme percepite.
Costituitosi l' , ha eccepito, preliminarmente, la decadenza dalla proposizione dell'azione CP_3
giudiziaria, ai sensi dell'art. 22 d.l. n.7/1970 conv. in legge n. 83/1970.
Nel merito, l'istituto resistente ha domandato il rigetto di tutte le domande promosse per mancata prova dell'effettivo compimento delle giornate richieste e dello status di bracciante agricola ai fini della reiscrizione per l'anno in contesa, dell'accertamento dell'indebito e del conseguente diritto della ricorrente alla percezione ed alla non restituzione delle indennità pretese, a fronte della cancellazione delle giornate in virtù di verbale ispettivo.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prove testimoniali.
***
In via preliminare, si ritiene che la parte ricorrente sia incorsa nella decadenza di cui all'art. 22
d.l. n.7/1970 conv. in legge n. 83/1970 dall'impugnativa del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per il periodo sopra indicato, provvedimento che sta alla base della reiscrizione, nonché della ripetizione di indebito.
La norma, reintrodotta con d.l. n. 98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale decadenza, di ordine pubblico, rivesta natura sostanziale e sia rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. 17 marzo 2008,
n. 7148).
Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, "in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla L. n. 83 del 1980, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della L. n. 533 del 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno." (Cass. sent. n.
9622/2015 e successive conformi, tra cui Cass. sent. n. 17653/20).
Trattasi di questione che deve essere, necessariamente, esaminata prima di passare al merito della controversia, relativa all'accertamento dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro per l'anno dedotto e dell'insussistenza dell'obbligo di restituzione della prestazione previdenziale. Ed infatti, il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (Cass. SS.UU sentenza n. 1133 del 26 ottobre
2000).
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere le indennità previdenziali, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione temporanea (in termini:
Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n. 14994).
Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 della legge citata, che ha natura di decadenza sostanziale
(Cassazione Ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30858; Cass civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622,
Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803;
Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).
Ciò chiarito in punto di diritto, con riferimento alla fattispecie concreta, la decadenza sopra descritta è maturata per i motivi che seguono.
Risultano allegati gli elenchi della cancellazione delle giornate in agricoltura per l'anno in contesa pubblicati sul sito internet dell'istituto dal 10/03/2016 al 25/03/2016.
La ricorrente non ha proposto il ricorso amministrativo, dunque, in base al principio espresso dalla Corte di Cassazione, “nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi dell'art. 443 c.p.c., comma 2 solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, con la conseguenza che, se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omesso la dichiarazione di improcedibilità, sospendendo il giudizio e fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria, non essendo opponibili decadenze di ordine processuale” (Cass. Sez. L, 07/06/2003 n. 9150; Cass. Sez. L, 05/08/2004 n. 15108, Cass. civ.
Sez. VI - 3, Ord., ud. 06/07/2022, 03-10-2022, n. 28642).
In base a quanto appena esposto, non avendo la ricorrente proposto ricorso amministrativo, il corso della decadenza era cominciato sin dal 24/04/2016 con il decorso, prima, del termine (di giorni 30) previsto per la tempestiva proposizione del ricorso amministrativo, poi, del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, con la conseguenza che risulta ampiamente tardiva la domanda giudiziale proposta il 20/06/2017.
Pertanto, parte ricorrente risulta decaduta dalla possibilità di accertare il rapporto di lavoro nell'anno in contesa, né il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli subordinati potrebbe essere accertato in via meramente incidentale, in quanto una simile soluzione avrebbe effetti elusivi del termine decadenziale (Cass. 15.7.2005, n. 14994; Corte di
Appello di Catanzaro, sentenza n. 165/2023). In concreto l'esame della sussistenza dei caratteri del lavoro subordinato (e delle risultanze istruttorie) rimane precluso, per priorità logica e giuridica, dalla decisione in rito sulla decadenza.
Ne consegue l'inammissibilità per tardività della domanda giudiziale diretta alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno in contesa e, in assenza di spazi di accertamento in via incidentale del rapporto di lavoro, deve essere respinta anche la domanda relativa CP_ all'accertamento negativo degli indebiti previdenziali azionati dall' (sul punto Cass. sent.
n° 6229/19, estensibile a qualunque tipo di prestazione temporanea in agricoltura, in tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l.
n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970).
CP_ Pertanto, è fondata la pretesa dell' alla restituzione delle somme a titolo di malattia indebitamente erogate alla luce della definitiva cancellazione delle giornate in agricoltura.
In ragione di tutte le considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Le spese processuali si compensano tra le parti perché la parte ricorrente ha reso la dichiarazione di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. subordina l'esonero dalle spese per i non abbienti. La disposizione è applicabile nel presente giudizio perché esso è stato promosso per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire le prestazioni previdenziali negate e a trattenere le prestazioni erogate.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela ESPOSITO - in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 3.6.2025
Il GIUDICE del LAVORO
dott.ssa Manuela ESPOSITO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella
Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021