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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
- Presidente dr. Alberto CELESTE dr. ssa Maria Pia DI STEFANO
- Consigliere
- Consigliere relatore dr. Roberto BONANNI
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 24.6.2025 nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 1124/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3220/2024, vertente
TRA Parte 1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Tamara
Ciancamerla in Roma Via Selva Candida 115 (RM), la quale la rappresenta e difende;
APPELLANTE
E CP 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Belli ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Circonvallazione Trionfale, 34 Roma;
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 CP 1 chiedendo:conveniva in giudizio in via principale: accertato e dichiarato che la ricorrente ha diritto ad ottenere riconosciuto il superiore inquadramento ex art. 2103 c.c. ovvero il 3° livello CCNL studi professionali con conseguente riconoscimento delle differenze retributive come conteggiate dal giorno dell'assunzione oltre al risarcimento del danno per il mancato inquadramento;
condannare per l'effetto il Dott. CP_1 I pagamento in favore della ricorrente della somma di € 11.271,01 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia tenuto conto della corretta qualifica e tenuto conto del mancato corretto versamento delle retribuzioni;
in subordine, accertata e dichiarata comunque l'errata quantificazione delle spettanze retributive pur se nel 4° livello CCNL, come in atti, condannare comunque il dott. CP_1 I pagamento in favore della ricorrente della somma di € 5.000,00 come in atti salvo errori e/o omissioni;
- in via ulteriormente principale: accertare e dichiarare la nullità - annullabilità e/o l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente ex artt.
1324, 1345 e 2087 c.c. per tutte le ragioni già esposte in narrativa e, per l'effetto, ai sensi della normativa vigente, ordinare la reintegrazione della Sig.ra Parte 1 nel posto di lavoro, con contestuale condanna della resistente al risarcimento del danno subito, stabilendo un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale utile ai fini del calcolo del tfr maturata dal giorno del licenziamento sino a quella della sua reintegrazione, da quantificarsi in base all'irregolarità accertata in misura non inferiore a sei mensilità, oltre alla regolarizzazione della posizione assicurativo- previdenziale, con interessi legali e rivalutazione monetaria come per Legge;
- sempre in via principale: accertare e dichiarare la illegittimità e nullità del licenziamento senza preavviso e conseguentemente condannare la resistente al risarcimento del danno subito, stabilendo un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale utile ai fini del calcolo del tfr commisurata al periodo di preavviso previso ex lege tenuto conto del corretto inquadramento contrattuale, il tutto oltre interessi e rivalutazione all'effettivo pagamento;
- in via principale aggiuntiva: ordinare al datore di lavoro la consegna di tutte le buste paga emesse nel'interesse del lavoratore dalla data di assunzione a quella del licenziamento;
- con vittoria di spese e competenze di lite". Si costituiva opponendosi e chiedendo di "in via principale CP_1 accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato alla lavoratrice e, per l'effetto, respingere integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato;
in via subordinata, e nella denegata ipotesi, disporre la conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
♣ accertare e dichiarare l'infondatezza del preteso inquadramento superiore della lavoratrice e la conseguente erroneità ed infondatezza dei conteggi allegati al ricorso e per l'effetto respingere integralmente la domanda;
♣ accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese differenze retributive e l'erroneità dei conteggi di controparte e per l'effetto respingere integralmente la domanda. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio".
Il Tribunale "rilevato inoltre che il licenziamento appare pienamente giustificato essendo stata accertata la giusta causa nei termini dianzi indicati;
rilevato per quanto concerne la richiesta di accertamento di mansioni superiori che le stesse non risultano dimostrate nel corso dell'espletata istruttoria, in quanto alcuna delle mansioni indicate in ricorso risulta sostenuta da prova testimoniale né documentale" e "rilevato per quanto concerne la richiesta di differenze retributive che la stessa appare del tutto priva di qualsivoglia allegazione concreta e compiuta in quanto in ricorso non si svolge alcuna deduzione né alcuna specificazione in ordine alle singole voci richieste che peraltro non risultano neppure indicate se non in via del tutto vaga e generica" nonché che "per quanto concerne infine la domanda svolta in ricorso ed esplicitamente non reiterata in sede di note conclusive, relativa alla consegna di buste paga, alcuna pronuncia va emessa stante l'intervenuta rinuncia della parte alla stessa" rigettava il ricorso.
Parte 2 ha proposto appelloCon ricorso depositato in data 29.4.2024, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma.
Si è costituito CP 1 opponendosi all'avverso gravame.
Con l'atto di appello Parte 2 censura la decisione del Tribunale per
"VIOLAZIONE DEGLI ART. 115 E 116 C.P.C. ARBITRARIA ED ERRONEA
INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE PROBATORIE E DOCUMENTALI". Dice appellante:
"A) IN ORDINE ALLA IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO ... L'attuale appellante infatti, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Prime cure, ha contestato gli addebiti non appena le sono stati resi noti eccependone la tardività rispetto al loro accadimento e la impossibilità a fornire precisazioni ovvero contestazioni (nel 2021 vengono contestati episodi del 2019), l'infondatezza e l'erroneità (si contestano permessi in periodi non documentati nelle buste paga e riferiti a giorni nei quali la lavoratrice non svolgeva attività lavorativa in quanto lo studio era chiuso come nel mese di agosto) ... le contestazioni mosse dal dott. CP 1 ono riferite al 2 dicembre
2020, al 31 ottobre 2019 ed al 10 agosto 2020 ... Gli anzidetti dati, difformi tra loro, non sono mai stati documentati, infatti come opportunamente e tempestivamente contestato, non vi è menzione dell'impiego dei permessi nella documentazione contabile amministrativa offerta alla lavoratrice e depositata in atti. Nelle buste paga depositate da controparte non risultano infatti registrati permessi nelle date contestate.
Del resto, si sottolinea, in alcune delle predette giornate (10 agosto 2020) lo studio era chiuso mentre per le altre date non risultano decurtazioni ovvero annotazioni, né le stesse mancanze sono state tempestivamente comunicate. L'indeterminatezza e incertezza degli addebiti sollevati rende l'imputazione inesistente e la contestazione nulla in quanto non provata. Ininfluente e contraddittoria si presenta inoltre la dichiarazione testimoniale resa dalla dott.ssa Tes 1 determinante invece per il
-
Giudice di prime cure -, atteso che la stessa ha preliminarmente chiarito di condividere lo studio con il dott. CP 1 er una o due volte alla settimana senza indicazione dei giorni precisi, così non potendosi accertare la corrispondenza con quelli lavorati dalla sig.ra Pt 2 e presuntivamente contestati. Inoltre la dichiarazione resa in ordine alla frequentazione durante il periodo ID (in Italia la scoperta del virus ha bloccato il
Paese a far data dal 30 gennaio 2020), allorquando la stessa riferisce di recarsi in studio a giorni distinti dal collega, conferma che la dott.ssa Tes 1 nulla poteva riferire in ordine alle "assenze" contestate alla lavoratrice in quanto gli addebiti sollevati alla sig.ra Pt 2 (permessi e non assenze giornaliere) risalirebbero proprio al periodo
ID (2020 e ss.) allorquando per l'appunto la dott.ssa dichiara di non condividere lo studio con il dott. CP_1 Ima di alternarsi allo stesso. Ed ancora, l'irrilevanza della testimonianza resa dalla Dott.ssa Tes 1 si evince altresì in ordine ai fatti contestati in quanto, mentre il resistente contesta l'impiego di ore di permesso, la dott.ssa Tes_1 riferisce di assenze giornaliere, circostanza mai contestata dal resistente e comunque non riferibile dalla testimone per l'assenza di contemporaneità e condivisione dello studio sulla scorta di quanto dalla stessa riferito ... licenziamento comminato alla lavoratrice che si presenta inequivocabilmente e palesemente illegittimo in quanto irrogato in assenza di motivazione, di opportuna specificazione e di preavviso, così violando il diritto di difesa del lavoratore ... risulta palese la natura pretestuosa del provvedimento adottato dal datore di lavoro che in assenza dei corretti presupposti normativi deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 2106 c.c.. con inevitabile condanna dello stesso a corrispondere al lavoratore un'indennità che, tenuto conto dell'anzianità di servizio (iniziato prima del 7 marzo 2015) va da un minimo di 2,5 mensilità ad un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale ovvero la reintegra del dipendente in servizio (art. 8 Legge n. 604/1966, come modificato dall'art. 2 Legge n. 108/1990). Ad essa deve altresì aggiungersi l'indennità per il mancato preavviso ... contestando solo con la lettera di licenziamento la presunta omissione e giustificando con esso l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, il datore di lavoro ha violato il principio della immediatezza e contestualità della contestazione, (art. 100 del CCNL di settore) rendendo così perento il provvedimento illegittimamente comminato ... B) SULLA
ERRATA QUANTIFICAZIONE DELLE BUSTE PAGA E MANCATA CONSEGNA DOCUMENTALE
Anche in ordine alla richiesta di differenze retributive quantificate sulla scorta della documentazione in possesso della lavoratrice, il Giudice di prime cure ha erroneamente interpretato le risultanze documentali. Ed infatti, lo stesso pur avendo a disposizione una relazione contabile elaborata sulla scorta del documentale inquadramento contrattuale (IV livello) e dalla quale risultano differenze contabili - precisate anche nel ricorso introduttivo - riconducibili a scatti di anzianità, benefit collegati all'attività svolta e riconosciuti dalla normativa applicabile all'inquadramento contrattuale, permessi e ferie per la somma totale di € 4.807,20, ha ignorato la documentazione prodotta, le precisazioni contenute negli atti di causa e senza neppure ricorrere all'ausilio di un consulente tecnico ha statuito in ordine alla infondatezza della richiesta ... C) SUL CORRETTO INQUADRAMENTO CONTRATTUALE
Anche con riferimento alla richiesta del maggior inquadramento il Giudice di Primo grado ha palesemente errato l'interpretazione delle risultanze istruttorie ... D)
ILLEGITTIMA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE. Si è costituito CP 1 opponendosi all'avverso gravame.
Questa la lettera di licenziamento Sig.ra
LO EB
c/o sede aziendale
OGGETTO: Comunicazione di licenziamento per giusta causa:
A conferma di quanto già preannunciato verbalmente, la scrivente società Le comunica che a far data dal 31/03/2021 è da intendersi risolto il rapporto di lavoro tra la S.V.
e la scrivente.
Tale decisione é dovuta all'errato comportamento tenuto nell'adempiere alle mansioni a
Lei assegnate.
Ormai da troppo tempo Lei non rispetta le direttive aziendali, facendo così decadere il rapporto fiduciario in essere, in maniera tale da non consentire la prosecuzione del rapporto lavorativo, neanche in termini provvisori.
Distinti saluti:
Roma, li 10 marzo 2021
EU
la direzione
Questa quella di contestazione Roma 07/12/2020
Sig.ra LO EB
Sede di Lavoro
Oggetto: Contestazione d'addebito
Con la presente le comunichiamo che il giorno 02/12/2020 è stato accertato che lei usufruiva di due ore di permesso pur non essendo autorizzata.
Tale situazione era già avvenuta in data 31/10/2019 e con le stesse modalità era già stato contestato analogo addebito.
Si ricorda come ancora Lei si sia assentata il giorno 10/08/2020, sempre senza aver concordato l'assenza, risultata ingiustificata.
Le è stato piu volte ricordato l'obbligo di svolgere il suo lavoro con la dovuta diligenza prevista dal suo CCNL di riferimento ed è stata invitata a rispettare il suo orario lavorativo e, qualora ne necessitasse, ad usufruire delle ore di permesso a sua disposizione solo dopo un'avvenuta autorizzazione.
Ai sensi dell.art. 7 della Legge 300/1970, Le sono concessi fino a 5 giorni di tempo dalla data di ricezione della presente lettera per inviare le Sue controdeduzioni al fine di chiarire l'accaduto.
Beching Fabio Per Ricevuta
14/12/20 Nespol Debate
La seguente è la ettera di contesazione del licenziamento Avv. Tamara Ciancamerla
Via Selva Candida, 115 Pal. C 00166 ROMA
Fax 06.61551179
Cell. 347.6214361E.mail: tamaraciancamerla@virgilio.it
Egr. Dott.
Sig. Fabio Bechini
Via Diano Marina n. 58
00168 Roma
Comunicazione via pec a fabius.b@omceoromapec.it
Oggetto: Sig.ra EB LO - impugnazione licenziamento
La presente in nome per conto e nell'interesse della sig.ra EB LO (C.F.
[...]) che sottoscrive per ratifica e conferma al fine di impugnare e contestare ogni addebito posto a fondamento del licenziamento per giusta causa da Lei comunicato in data 22/3 u.s poiché assolutamente infondato e illegittimo, in quanto non sorretto da giusta causa e pertanto nullo e inefficace.
Nello specifico, relativamente alle contestazioni da Lei addotte a sostegno del predetto provvedimento si evidenzia che la lavoratrice ha sempre preventivamente e tempestivamente comunicato, antecedentemente l'evento, l'intervenuto contrattempo tale da giustificare il ritardo e/o l'assenza, da intendersi pertanto conosciuto, giustificato e accettato.
Per contro con riferimento alle specifiche contestazioni giornaliere, si sottolinea l'erroneità delle affermazioni in quanto smentite dalla documentazione da Lei consegnata alla lavoratrice.
Da ultimo, e con riferimento a tutte le contestazioni testè sollevate, segnala che l'ingiustificato trascorso temporale (dal presunto evento all'adozione del corrente provvedimento sanzionatorio) rende illegittima ogni contestazione da Lei emarginata, arrecando inevitabile, quanto ingiustificato, pregiudizio alla lavoratrice, sua subordinata per tali mansioni, ormai dall'anno 2008.
Alla luce di quanto sopra, ne consegue che con la presente la sig.ra LO impugna formalmente il licenziamento comminato dichiarando la propria disponibilità e volontà di proseguire nello svolgimento del rapporto di lavoro, alla conclusione del periodo di ferie da
Lei imposto, riservandosi in difetto al contempo di segnalare errori e/o omissioni nonché far valere ogni pretesa nelle sedi opportune.
La presente vale ad ogni effetto di legge e quale atto interruttivo della prescrizione, nonché ad impugnare ogni eventuale rinuncia o transazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 c.c.
Distinti saluti.
26/2/204 Avy Tamara Ciancamerlaerna at a Nespole Debote Sig.ra DeboraNespole Inoltre, dalle buste paga in atti l'appellante risulta assunta l'1.10.2008 quale impiegato part-time con mansioni di segretaria di 4 Livello.
Invero, nella lettera di contestazione del 7.12.2020 si lamenta che l'appellata sia stata assente senza autorizzazione per due ore di permesso il 2.12.2020 e che sia stata assente dal lavoro anche il 10.8.2020 ed anche in tal caso senza giustificazione alcuna.
L'assenza del 31.10.2019 è solo richiamata ad colorandum ma non è oggetto di contestazione poiché lo è stata in data antecedente.
Ebbene, le assenze del 2.12.2020 e del 10.8.2020 contestate il 7.12.2020 appaiono esserlo state tempestivamente anche se è noto, comunque, che "In tema di licenziamento per giusta causa, l'immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore;
peraltro, il requisito della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustifichi o meno il ritardo. (Nella specie, relativa ad una asserita falsificazione della sottoscrizione di una ricevuta di lettera raccomandata, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata dopo due anni dalla conoscenza dei fatti, ritenendo irrilevante il rinvio a giudizio del lavoratore per i medesimi fatti)", così Cass. Sez. L, Sentenza n. 15649 del 01/07/2010.
Circa la sussistenza dei fatti contestati giova osservare che nella lettera di impugnazione dell'intimato licenziamento parte appellante deduce di avere preventivamente comunicato le sue assenze senza però dedurre e provare in alcun modo di essere stata altrettanto preventivamente autorizzata al godimento delle stesse.
Circa poi l'omessa considerazione dei non goduti scatti di anzianità, benefit collegati all'attività svolta e riconosciuti dalla normativa applicabile all'inquadramento contrattuale, permessi e ferie per la somma totale di € 4.807,20, va osservato che nel ricorso di primo grado l'odierna parte appellante aveva dedotto che "nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento del maggiore livello, dalle evidenze emarginate risulta in ogni caso che la ricorrente è comunque creditrice della somma di € 5.000,00
(di cui 4.807,20 da prospetto allegato) sulla scorta delle difformità come sopra valutate
(cap. 79 e ss.) salvo errori e/o omissioni generati anche dall'avvenuto versamento di somme inferiori alle conteggiate.
Il Tribunale precisava che "rilevato per quanto concerne la richiesta di differenze retributive che la stessa appare del tutto priva di qualsivoglia allegazione concreta e compiuta in quanto in ricorso non si svolge alcuna deduzione né alcuna specificazione in ordine alle singole voci richieste che peraltro non risultano neppure indicate se non in via del tutto vaga e generica".
Invero, negli allegati conteggi relativi al 4° livello si richiamano le dovute differenze retributive e di TFR pari a € 2.466,70 e per 14° mensilità pari a € 217,69 ma, stando a quanto previsto dalle leggi in vigore, il contratto studi professionali 2024 prevede l'erogazione della tredicesima mensilità ai propri dipendenti, generalmente corrisposta nel mese di dicembre e pari ad una mensilità della normale retribuzione in atto al momento del pagamento, ma non prevede la quattordicesima.
Per quanto riguarda le ferie e i permessi gli stessi risultano goduti dalle allegate buste paga e comunque non v'è prova del mancato godimento al pari dei citati benefit. Per ciò che concerne gli scatti di anzianità non paiono dedotti nei conteggi.
Circa il superiore inquadramento al 3° livello i testi escussi in primo grado hanno dedotto;
16 Persona_1 nato a [...] il [...], ivi residente. Indifferente. Adr. Sono stata paziente del convenuto dal 2008 al 2019. Ho avuto dei disguidi con il dottore e non mi sono più trovata ben per cui ho cambiato ginecologo di riferimento. Per disguido intendo che non mi sono più sentita seguita dal dottore. Adr. Conosco la ricorrente perché era la segretaria. Io andavo dal dottore una volta l'anno. Quando andavo a visita la ricorrente si occupava anche dele pazienti le faceva entrare nello studio medico, le faceva accomodare nello studio del dottore e rispondeva al telefono., seguiva le pazienti in gravidanza a fare i monitoraggi, non li ha fatti a me.
Aveva una stanza all'entrata dove si accomodavano le pazienti pe i monitoraggi e quindi si sentiva il battito del macchinario. So che faceva i monitoraggi perché la signora che era incinta era nella stanza chiusa con la ricorrente e si sentiva il battito.
Adr. La ricorrente lavorava lunedi mercoledi e giovedi dalle 15 alle 19 che erano gli orari di apertura dello studio. Si dà atto che al teste viene riletta la verbalizzazione delle dichiarazioni appena rese e che il predetto conferma integralmente quanto lettogli, ai sensi degli artt. 126 e 207 c.p.c. come modificati dall'art. 45 del DL 24/6/2014 n. 90 convertito con legge 114/14. Tes 2Viene introdotto il teste di parte resistente (identificato a mezzo passaporto), il quale ammonito ai sensi di legge, presta la formula di impegno e sulle generalità dichiara: sono e mi chiamo Tes 2 nato ad [...] il
28.5.1967, residente a [...]. Indifferente. Adr. Io sono una collega del ricorrente e mi sono appoggiata al suo studio più o meno dal 1998 a giugno 2022. I primi anni andavano una volta settimana poi due volte a settimana. lo negli ultimi anni della pandemia andavo a studio in gironi distinti da quelli del collega. Prima della pandemia andavo gli stessi giorni del collega ma con minor frequenza come già detto. Adr.
Conosco la ricorrente perché era la segretaria dello studio. Adr. Non posso ricordare le date specifiche, però mi sono trovata io personalmente in alcuni giorni in cui la ricorrente non si è presentata al lavoro ed avvisava all'ultimo minuto senza concordare ferie. Questo in mia presenza è successo un paio di volte. Adr. La ricorrente si occupava di rispondere al citofono e aprire la porta alle pazienti, rispondeva al telefono, prendeva gli appuntamenti per visite successive, e questo per entrambi noi, per il collega si occupava anche del pagamento della prestazione da parte della paziente.
In mia presenza non si è occupata di altro. Adr. La ricorrente non aveva un rapporto di lavoro con me. Adr. Quando la ricorrente si è assentata ci siamo occupati io e il convenuto di accogliere noi le pazienti e per quanto possibile di rispondere al telefono, tutto questo nel corso della nostra attività. Adr. C'erano due sale visita e una sala di colloquio del collega: in pratica il dr. CP_1 aveva due stanze e io una. Adr. La ricorrente quando rispondeva al telefono si occupava solo della gestione degli appuntamenti o passava alla telefonata di una paziente che aveva bisogno di parlare con il convenuto se il convenuto non era in visita"-
"Sono Testimone 3, nato il [...] a [...], ivi residente. Non ho rapporti di parentela, e non ho lavorato per il resistente. Non ho nessun interesse all'esito del giudizio". Il giudice procede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'esame del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. "sono a conoscenza die fatti di causa perché il dr. CP 1 mi ha seguito durante la gravidanza facendo le ecografie ed altri accertamenti, mio figlio è nato a [...] 2011 e perciò mi ha seguito nei nove mesi precedenti. Conosco la ricorrente perchè mi prendeva gli appuntamenti con il dottore e mi faceva le fatture, mi prendeva appuntamenti anche con l'altra dottoressa dello studio sempre per la gravidanza e a fine gravidanza mi ha montato il monitoraggio più di una volta. Di questi monitoraggi se ne occupava la dottoressa Tes_1, il dr CP_1 i occupava delle ecografie e altri accertamenti. La ricorrente mi dava i referti di CP_1
Con il dr. CP_1 ho fatto l'amniocentesi. La ricorrente mi consegnava tutti gli incartamenti .Ricordo che CP 1 mi diceva che andava tutto bene, l'ecografia si faceva in una stanza diversa rispetto al suo studio e poi aspettavo o in sala d'attesa o nello studio del resistente che mi venisse o insegnato il referto. Adr. Ricordo che era un punto di riferimento per noi, a volte la vedevo che il dottore la chiamava e a volte la vedevo preparare la stanza."
Secondo il CCNL settore studi professionali “Appartengono al terzo livello i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale ed autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello studio professionale, con funzioni di coordinamento e controllo sull'attività di altri lavoratori. Appartengono allo stesso livello i lavoratori che operano nell'ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa e contabile
(raccolta ed analisi di dati per la redazione ed il controllo dei corrispondenti documenti), nonché i lavoratori che su incarico del titolare dello studio curano gli aspetti organizzativi della struttura assicurando il buon funzionamento della struttura occupandosi della gestione della location, delle forniture, dei servizi utilizzati in studio e della contrattualistica.";
Ebbene, alla luce delle sopra richiamate dichiarazioni testimoniali, non emerge alcuna prova del chiesto 3° livello. Sostanzialmente si condivide quanto dice il Tribunale con la gravata sentenza, secondo cui "rilevato per quanto concerne la richiesta di accertamento di mansioni superiori che le stesse non risultano dimostrate nel corso dell'espletata istruttoria, in quanto alcuna delle mansioni indicate in ricorso risulta sostenuta da prova testimoniale né documentale: infatti da nessuna delle testi escusse risulta riferita l'avvenuta comunicazione di referti o l'avvenuta esecuzione di monitoraggi;
rilevato infatti che quanto riferito dalla teste Per 1 non consente di ritenere dimostrati l'esecuzione dei monitoraggi perché fa riferimento a qualcosa che desume essere avvenuto in una stanza chiusa senza vedere o e nemmeno sentire alcuna parola della ricorrente e precisando che lei non li aveva mai fatti;
rilevato che l'altra teste, pure paziente del re, Tes 3 ha parlato del solo montaggio del monitoraggio, che è cosa ben diversa dall'esecuzione dello stesso;
rilevato per tutto quanto sopra precede che non vi è alcuna prova neppure allo stato di mero indizio in ordine allo svolgimento delle mansioni superiori dedotte in ricorso, anche questa domanda va rigettata".
In considerazione della soccombenza. le spese del grado, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico dell'appellante.
Deve darsi atto, poi, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA
e CPA;
dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 24.6.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
- Presidente dr. Alberto CELESTE dr. ssa Maria Pia DI STEFANO
- Consigliere
- Consigliere relatore dr. Roberto BONANNI
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 24.6.2025 nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 1124/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3220/2024, vertente
TRA Parte 1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Tamara
Ciancamerla in Roma Via Selva Candida 115 (RM), la quale la rappresenta e difende;
APPELLANTE
E CP 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Belli ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Circonvallazione Trionfale, 34 Roma;
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 CP 1 chiedendo:conveniva in giudizio in via principale: accertato e dichiarato che la ricorrente ha diritto ad ottenere riconosciuto il superiore inquadramento ex art. 2103 c.c. ovvero il 3° livello CCNL studi professionali con conseguente riconoscimento delle differenze retributive come conteggiate dal giorno dell'assunzione oltre al risarcimento del danno per il mancato inquadramento;
condannare per l'effetto il Dott. CP_1 I pagamento in favore della ricorrente della somma di € 11.271,01 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia tenuto conto della corretta qualifica e tenuto conto del mancato corretto versamento delle retribuzioni;
in subordine, accertata e dichiarata comunque l'errata quantificazione delle spettanze retributive pur se nel 4° livello CCNL, come in atti, condannare comunque il dott. CP_1 I pagamento in favore della ricorrente della somma di € 5.000,00 come in atti salvo errori e/o omissioni;
- in via ulteriormente principale: accertare e dichiarare la nullità - annullabilità e/o l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente ex artt.
1324, 1345 e 2087 c.c. per tutte le ragioni già esposte in narrativa e, per l'effetto, ai sensi della normativa vigente, ordinare la reintegrazione della Sig.ra Parte 1 nel posto di lavoro, con contestuale condanna della resistente al risarcimento del danno subito, stabilendo un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale utile ai fini del calcolo del tfr maturata dal giorno del licenziamento sino a quella della sua reintegrazione, da quantificarsi in base all'irregolarità accertata in misura non inferiore a sei mensilità, oltre alla regolarizzazione della posizione assicurativo- previdenziale, con interessi legali e rivalutazione monetaria come per Legge;
- sempre in via principale: accertare e dichiarare la illegittimità e nullità del licenziamento senza preavviso e conseguentemente condannare la resistente al risarcimento del danno subito, stabilendo un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale utile ai fini del calcolo del tfr commisurata al periodo di preavviso previso ex lege tenuto conto del corretto inquadramento contrattuale, il tutto oltre interessi e rivalutazione all'effettivo pagamento;
- in via principale aggiuntiva: ordinare al datore di lavoro la consegna di tutte le buste paga emesse nel'interesse del lavoratore dalla data di assunzione a quella del licenziamento;
- con vittoria di spese e competenze di lite". Si costituiva opponendosi e chiedendo di "in via principale CP_1 accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato alla lavoratrice e, per l'effetto, respingere integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato;
in via subordinata, e nella denegata ipotesi, disporre la conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
♣ accertare e dichiarare l'infondatezza del preteso inquadramento superiore della lavoratrice e la conseguente erroneità ed infondatezza dei conteggi allegati al ricorso e per l'effetto respingere integralmente la domanda;
♣ accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese differenze retributive e l'erroneità dei conteggi di controparte e per l'effetto respingere integralmente la domanda. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio".
Il Tribunale "rilevato inoltre che il licenziamento appare pienamente giustificato essendo stata accertata la giusta causa nei termini dianzi indicati;
rilevato per quanto concerne la richiesta di accertamento di mansioni superiori che le stesse non risultano dimostrate nel corso dell'espletata istruttoria, in quanto alcuna delle mansioni indicate in ricorso risulta sostenuta da prova testimoniale né documentale" e "rilevato per quanto concerne la richiesta di differenze retributive che la stessa appare del tutto priva di qualsivoglia allegazione concreta e compiuta in quanto in ricorso non si svolge alcuna deduzione né alcuna specificazione in ordine alle singole voci richieste che peraltro non risultano neppure indicate se non in via del tutto vaga e generica" nonché che "per quanto concerne infine la domanda svolta in ricorso ed esplicitamente non reiterata in sede di note conclusive, relativa alla consegna di buste paga, alcuna pronuncia va emessa stante l'intervenuta rinuncia della parte alla stessa" rigettava il ricorso.
Parte 2 ha proposto appelloCon ricorso depositato in data 29.4.2024, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma.
Si è costituito CP 1 opponendosi all'avverso gravame.
Con l'atto di appello Parte 2 censura la decisione del Tribunale per
"VIOLAZIONE DEGLI ART. 115 E 116 C.P.C. ARBITRARIA ED ERRONEA
INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE PROBATORIE E DOCUMENTALI". Dice appellante:
"A) IN ORDINE ALLA IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO ... L'attuale appellante infatti, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Prime cure, ha contestato gli addebiti non appena le sono stati resi noti eccependone la tardività rispetto al loro accadimento e la impossibilità a fornire precisazioni ovvero contestazioni (nel 2021 vengono contestati episodi del 2019), l'infondatezza e l'erroneità (si contestano permessi in periodi non documentati nelle buste paga e riferiti a giorni nei quali la lavoratrice non svolgeva attività lavorativa in quanto lo studio era chiuso come nel mese di agosto) ... le contestazioni mosse dal dott. CP 1 ono riferite al 2 dicembre
2020, al 31 ottobre 2019 ed al 10 agosto 2020 ... Gli anzidetti dati, difformi tra loro, non sono mai stati documentati, infatti come opportunamente e tempestivamente contestato, non vi è menzione dell'impiego dei permessi nella documentazione contabile amministrativa offerta alla lavoratrice e depositata in atti. Nelle buste paga depositate da controparte non risultano infatti registrati permessi nelle date contestate.
Del resto, si sottolinea, in alcune delle predette giornate (10 agosto 2020) lo studio era chiuso mentre per le altre date non risultano decurtazioni ovvero annotazioni, né le stesse mancanze sono state tempestivamente comunicate. L'indeterminatezza e incertezza degli addebiti sollevati rende l'imputazione inesistente e la contestazione nulla in quanto non provata. Ininfluente e contraddittoria si presenta inoltre la dichiarazione testimoniale resa dalla dott.ssa Tes 1 determinante invece per il
-
Giudice di prime cure -, atteso che la stessa ha preliminarmente chiarito di condividere lo studio con il dott. CP 1 er una o due volte alla settimana senza indicazione dei giorni precisi, così non potendosi accertare la corrispondenza con quelli lavorati dalla sig.ra Pt 2 e presuntivamente contestati. Inoltre la dichiarazione resa in ordine alla frequentazione durante il periodo ID (in Italia la scoperta del virus ha bloccato il
Paese a far data dal 30 gennaio 2020), allorquando la stessa riferisce di recarsi in studio a giorni distinti dal collega, conferma che la dott.ssa Tes 1 nulla poteva riferire in ordine alle "assenze" contestate alla lavoratrice in quanto gli addebiti sollevati alla sig.ra Pt 2 (permessi e non assenze giornaliere) risalirebbero proprio al periodo
ID (2020 e ss.) allorquando per l'appunto la dott.ssa dichiara di non condividere lo studio con il dott. CP_1 Ima di alternarsi allo stesso. Ed ancora, l'irrilevanza della testimonianza resa dalla Dott.ssa Tes 1 si evince altresì in ordine ai fatti contestati in quanto, mentre il resistente contesta l'impiego di ore di permesso, la dott.ssa Tes_1 riferisce di assenze giornaliere, circostanza mai contestata dal resistente e comunque non riferibile dalla testimone per l'assenza di contemporaneità e condivisione dello studio sulla scorta di quanto dalla stessa riferito ... licenziamento comminato alla lavoratrice che si presenta inequivocabilmente e palesemente illegittimo in quanto irrogato in assenza di motivazione, di opportuna specificazione e di preavviso, così violando il diritto di difesa del lavoratore ... risulta palese la natura pretestuosa del provvedimento adottato dal datore di lavoro che in assenza dei corretti presupposti normativi deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 2106 c.c.. con inevitabile condanna dello stesso a corrispondere al lavoratore un'indennità che, tenuto conto dell'anzianità di servizio (iniziato prima del 7 marzo 2015) va da un minimo di 2,5 mensilità ad un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale ovvero la reintegra del dipendente in servizio (art. 8 Legge n. 604/1966, come modificato dall'art. 2 Legge n. 108/1990). Ad essa deve altresì aggiungersi l'indennità per il mancato preavviso ... contestando solo con la lettera di licenziamento la presunta omissione e giustificando con esso l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, il datore di lavoro ha violato il principio della immediatezza e contestualità della contestazione, (art. 100 del CCNL di settore) rendendo così perento il provvedimento illegittimamente comminato ... B) SULLA
ERRATA QUANTIFICAZIONE DELLE BUSTE PAGA E MANCATA CONSEGNA DOCUMENTALE
Anche in ordine alla richiesta di differenze retributive quantificate sulla scorta della documentazione in possesso della lavoratrice, il Giudice di prime cure ha erroneamente interpretato le risultanze documentali. Ed infatti, lo stesso pur avendo a disposizione una relazione contabile elaborata sulla scorta del documentale inquadramento contrattuale (IV livello) e dalla quale risultano differenze contabili - precisate anche nel ricorso introduttivo - riconducibili a scatti di anzianità, benefit collegati all'attività svolta e riconosciuti dalla normativa applicabile all'inquadramento contrattuale, permessi e ferie per la somma totale di € 4.807,20, ha ignorato la documentazione prodotta, le precisazioni contenute negli atti di causa e senza neppure ricorrere all'ausilio di un consulente tecnico ha statuito in ordine alla infondatezza della richiesta ... C) SUL CORRETTO INQUADRAMENTO CONTRATTUALE
Anche con riferimento alla richiesta del maggior inquadramento il Giudice di Primo grado ha palesemente errato l'interpretazione delle risultanze istruttorie ... D)
ILLEGITTIMA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE. Si è costituito CP 1 opponendosi all'avverso gravame.
Questa la lettera di licenziamento Sig.ra
LO EB
c/o sede aziendale
OGGETTO: Comunicazione di licenziamento per giusta causa:
A conferma di quanto già preannunciato verbalmente, la scrivente società Le comunica che a far data dal 31/03/2021 è da intendersi risolto il rapporto di lavoro tra la S.V.
e la scrivente.
Tale decisione é dovuta all'errato comportamento tenuto nell'adempiere alle mansioni a
Lei assegnate.
Ormai da troppo tempo Lei non rispetta le direttive aziendali, facendo così decadere il rapporto fiduciario in essere, in maniera tale da non consentire la prosecuzione del rapporto lavorativo, neanche in termini provvisori.
Distinti saluti:
Roma, li 10 marzo 2021
EU
la direzione
Questa quella di contestazione Roma 07/12/2020
Sig.ra LO EB
Sede di Lavoro
Oggetto: Contestazione d'addebito
Con la presente le comunichiamo che il giorno 02/12/2020 è stato accertato che lei usufruiva di due ore di permesso pur non essendo autorizzata.
Tale situazione era già avvenuta in data 31/10/2019 e con le stesse modalità era già stato contestato analogo addebito.
Si ricorda come ancora Lei si sia assentata il giorno 10/08/2020, sempre senza aver concordato l'assenza, risultata ingiustificata.
Le è stato piu volte ricordato l'obbligo di svolgere il suo lavoro con la dovuta diligenza prevista dal suo CCNL di riferimento ed è stata invitata a rispettare il suo orario lavorativo e, qualora ne necessitasse, ad usufruire delle ore di permesso a sua disposizione solo dopo un'avvenuta autorizzazione.
Ai sensi dell.art. 7 della Legge 300/1970, Le sono concessi fino a 5 giorni di tempo dalla data di ricezione della presente lettera per inviare le Sue controdeduzioni al fine di chiarire l'accaduto.
Beching Fabio Per Ricevuta
14/12/20 Nespol Debate
La seguente è la ettera di contesazione del licenziamento Avv. Tamara Ciancamerla
Via Selva Candida, 115 Pal. C 00166 ROMA
Fax 06.61551179
Cell. 347.6214361E.mail: tamaraciancamerla@virgilio.it
Egr. Dott.
Sig. Fabio Bechini
Via Diano Marina n. 58
00168 Roma
Comunicazione via pec a fabius.b@omceoromapec.it
Oggetto: Sig.ra EB LO - impugnazione licenziamento
La presente in nome per conto e nell'interesse della sig.ra EB LO (C.F.
[...]) che sottoscrive per ratifica e conferma al fine di impugnare e contestare ogni addebito posto a fondamento del licenziamento per giusta causa da Lei comunicato in data 22/3 u.s poiché assolutamente infondato e illegittimo, in quanto non sorretto da giusta causa e pertanto nullo e inefficace.
Nello specifico, relativamente alle contestazioni da Lei addotte a sostegno del predetto provvedimento si evidenzia che la lavoratrice ha sempre preventivamente e tempestivamente comunicato, antecedentemente l'evento, l'intervenuto contrattempo tale da giustificare il ritardo e/o l'assenza, da intendersi pertanto conosciuto, giustificato e accettato.
Per contro con riferimento alle specifiche contestazioni giornaliere, si sottolinea l'erroneità delle affermazioni in quanto smentite dalla documentazione da Lei consegnata alla lavoratrice.
Da ultimo, e con riferimento a tutte le contestazioni testè sollevate, segnala che l'ingiustificato trascorso temporale (dal presunto evento all'adozione del corrente provvedimento sanzionatorio) rende illegittima ogni contestazione da Lei emarginata, arrecando inevitabile, quanto ingiustificato, pregiudizio alla lavoratrice, sua subordinata per tali mansioni, ormai dall'anno 2008.
Alla luce di quanto sopra, ne consegue che con la presente la sig.ra LO impugna formalmente il licenziamento comminato dichiarando la propria disponibilità e volontà di proseguire nello svolgimento del rapporto di lavoro, alla conclusione del periodo di ferie da
Lei imposto, riservandosi in difetto al contempo di segnalare errori e/o omissioni nonché far valere ogni pretesa nelle sedi opportune.
La presente vale ad ogni effetto di legge e quale atto interruttivo della prescrizione, nonché ad impugnare ogni eventuale rinuncia o transazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 c.c.
Distinti saluti.
26/2/204 Avy Tamara Ciancamerlaerna at a Nespole Debote Sig.ra DeboraNespole Inoltre, dalle buste paga in atti l'appellante risulta assunta l'1.10.2008 quale impiegato part-time con mansioni di segretaria di 4 Livello.
Invero, nella lettera di contestazione del 7.12.2020 si lamenta che l'appellata sia stata assente senza autorizzazione per due ore di permesso il 2.12.2020 e che sia stata assente dal lavoro anche il 10.8.2020 ed anche in tal caso senza giustificazione alcuna.
L'assenza del 31.10.2019 è solo richiamata ad colorandum ma non è oggetto di contestazione poiché lo è stata in data antecedente.
Ebbene, le assenze del 2.12.2020 e del 10.8.2020 contestate il 7.12.2020 appaiono esserlo state tempestivamente anche se è noto, comunque, che "In tema di licenziamento per giusta causa, l'immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore;
peraltro, il requisito della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustifichi o meno il ritardo. (Nella specie, relativa ad una asserita falsificazione della sottoscrizione di una ricevuta di lettera raccomandata, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata dopo due anni dalla conoscenza dei fatti, ritenendo irrilevante il rinvio a giudizio del lavoratore per i medesimi fatti)", così Cass. Sez. L, Sentenza n. 15649 del 01/07/2010.
Circa la sussistenza dei fatti contestati giova osservare che nella lettera di impugnazione dell'intimato licenziamento parte appellante deduce di avere preventivamente comunicato le sue assenze senza però dedurre e provare in alcun modo di essere stata altrettanto preventivamente autorizzata al godimento delle stesse.
Circa poi l'omessa considerazione dei non goduti scatti di anzianità, benefit collegati all'attività svolta e riconosciuti dalla normativa applicabile all'inquadramento contrattuale, permessi e ferie per la somma totale di € 4.807,20, va osservato che nel ricorso di primo grado l'odierna parte appellante aveva dedotto che "nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento del maggiore livello, dalle evidenze emarginate risulta in ogni caso che la ricorrente è comunque creditrice della somma di € 5.000,00
(di cui 4.807,20 da prospetto allegato) sulla scorta delle difformità come sopra valutate
(cap. 79 e ss.) salvo errori e/o omissioni generati anche dall'avvenuto versamento di somme inferiori alle conteggiate.
Il Tribunale precisava che "rilevato per quanto concerne la richiesta di differenze retributive che la stessa appare del tutto priva di qualsivoglia allegazione concreta e compiuta in quanto in ricorso non si svolge alcuna deduzione né alcuna specificazione in ordine alle singole voci richieste che peraltro non risultano neppure indicate se non in via del tutto vaga e generica".
Invero, negli allegati conteggi relativi al 4° livello si richiamano le dovute differenze retributive e di TFR pari a € 2.466,70 e per 14° mensilità pari a € 217,69 ma, stando a quanto previsto dalle leggi in vigore, il contratto studi professionali 2024 prevede l'erogazione della tredicesima mensilità ai propri dipendenti, generalmente corrisposta nel mese di dicembre e pari ad una mensilità della normale retribuzione in atto al momento del pagamento, ma non prevede la quattordicesima.
Per quanto riguarda le ferie e i permessi gli stessi risultano goduti dalle allegate buste paga e comunque non v'è prova del mancato godimento al pari dei citati benefit. Per ciò che concerne gli scatti di anzianità non paiono dedotti nei conteggi.
Circa il superiore inquadramento al 3° livello i testi escussi in primo grado hanno dedotto;
16 Persona_1 nato a [...] il [...], ivi residente. Indifferente. Adr. Sono stata paziente del convenuto dal 2008 al 2019. Ho avuto dei disguidi con il dottore e non mi sono più trovata ben per cui ho cambiato ginecologo di riferimento. Per disguido intendo che non mi sono più sentita seguita dal dottore. Adr. Conosco la ricorrente perché era la segretaria. Io andavo dal dottore una volta l'anno. Quando andavo a visita la ricorrente si occupava anche dele pazienti le faceva entrare nello studio medico, le faceva accomodare nello studio del dottore e rispondeva al telefono., seguiva le pazienti in gravidanza a fare i monitoraggi, non li ha fatti a me.
Aveva una stanza all'entrata dove si accomodavano le pazienti pe i monitoraggi e quindi si sentiva il battito del macchinario. So che faceva i monitoraggi perché la signora che era incinta era nella stanza chiusa con la ricorrente e si sentiva il battito.
Adr. La ricorrente lavorava lunedi mercoledi e giovedi dalle 15 alle 19 che erano gli orari di apertura dello studio. Si dà atto che al teste viene riletta la verbalizzazione delle dichiarazioni appena rese e che il predetto conferma integralmente quanto lettogli, ai sensi degli artt. 126 e 207 c.p.c. come modificati dall'art. 45 del DL 24/6/2014 n. 90 convertito con legge 114/14. Tes 2Viene introdotto il teste di parte resistente (identificato a mezzo passaporto), il quale ammonito ai sensi di legge, presta la formula di impegno e sulle generalità dichiara: sono e mi chiamo Tes 2 nato ad [...] il
28.5.1967, residente a [...]. Indifferente. Adr. Io sono una collega del ricorrente e mi sono appoggiata al suo studio più o meno dal 1998 a giugno 2022. I primi anni andavano una volta settimana poi due volte a settimana. lo negli ultimi anni della pandemia andavo a studio in gironi distinti da quelli del collega. Prima della pandemia andavo gli stessi giorni del collega ma con minor frequenza come già detto. Adr.
Conosco la ricorrente perché era la segretaria dello studio. Adr. Non posso ricordare le date specifiche, però mi sono trovata io personalmente in alcuni giorni in cui la ricorrente non si è presentata al lavoro ed avvisava all'ultimo minuto senza concordare ferie. Questo in mia presenza è successo un paio di volte. Adr. La ricorrente si occupava di rispondere al citofono e aprire la porta alle pazienti, rispondeva al telefono, prendeva gli appuntamenti per visite successive, e questo per entrambi noi, per il collega si occupava anche del pagamento della prestazione da parte della paziente.
In mia presenza non si è occupata di altro. Adr. La ricorrente non aveva un rapporto di lavoro con me. Adr. Quando la ricorrente si è assentata ci siamo occupati io e il convenuto di accogliere noi le pazienti e per quanto possibile di rispondere al telefono, tutto questo nel corso della nostra attività. Adr. C'erano due sale visita e una sala di colloquio del collega: in pratica il dr. CP_1 aveva due stanze e io una. Adr. La ricorrente quando rispondeva al telefono si occupava solo della gestione degli appuntamenti o passava alla telefonata di una paziente che aveva bisogno di parlare con il convenuto se il convenuto non era in visita"-
"Sono Testimone 3, nato il [...] a [...], ivi residente. Non ho rapporti di parentela, e non ho lavorato per il resistente. Non ho nessun interesse all'esito del giudizio". Il giudice procede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'esame del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. "sono a conoscenza die fatti di causa perché il dr. CP 1 mi ha seguito durante la gravidanza facendo le ecografie ed altri accertamenti, mio figlio è nato a [...] 2011 e perciò mi ha seguito nei nove mesi precedenti. Conosco la ricorrente perchè mi prendeva gli appuntamenti con il dottore e mi faceva le fatture, mi prendeva appuntamenti anche con l'altra dottoressa dello studio sempre per la gravidanza e a fine gravidanza mi ha montato il monitoraggio più di una volta. Di questi monitoraggi se ne occupava la dottoressa Tes_1, il dr CP_1 i occupava delle ecografie e altri accertamenti. La ricorrente mi dava i referti di CP_1
Con il dr. CP_1 ho fatto l'amniocentesi. La ricorrente mi consegnava tutti gli incartamenti .Ricordo che CP 1 mi diceva che andava tutto bene, l'ecografia si faceva in una stanza diversa rispetto al suo studio e poi aspettavo o in sala d'attesa o nello studio del resistente che mi venisse o insegnato il referto. Adr. Ricordo che era un punto di riferimento per noi, a volte la vedevo che il dottore la chiamava e a volte la vedevo preparare la stanza."
Secondo il CCNL settore studi professionali “Appartengono al terzo livello i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale ed autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello studio professionale, con funzioni di coordinamento e controllo sull'attività di altri lavoratori. Appartengono allo stesso livello i lavoratori che operano nell'ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa e contabile
(raccolta ed analisi di dati per la redazione ed il controllo dei corrispondenti documenti), nonché i lavoratori che su incarico del titolare dello studio curano gli aspetti organizzativi della struttura assicurando il buon funzionamento della struttura occupandosi della gestione della location, delle forniture, dei servizi utilizzati in studio e della contrattualistica.";
Ebbene, alla luce delle sopra richiamate dichiarazioni testimoniali, non emerge alcuna prova del chiesto 3° livello. Sostanzialmente si condivide quanto dice il Tribunale con la gravata sentenza, secondo cui "rilevato per quanto concerne la richiesta di accertamento di mansioni superiori che le stesse non risultano dimostrate nel corso dell'espletata istruttoria, in quanto alcuna delle mansioni indicate in ricorso risulta sostenuta da prova testimoniale né documentale: infatti da nessuna delle testi escusse risulta riferita l'avvenuta comunicazione di referti o l'avvenuta esecuzione di monitoraggi;
rilevato infatti che quanto riferito dalla teste Per 1 non consente di ritenere dimostrati l'esecuzione dei monitoraggi perché fa riferimento a qualcosa che desume essere avvenuto in una stanza chiusa senza vedere o e nemmeno sentire alcuna parola della ricorrente e precisando che lei non li aveva mai fatti;
rilevato che l'altra teste, pure paziente del re, Tes 3 ha parlato del solo montaggio del monitoraggio, che è cosa ben diversa dall'esecuzione dello stesso;
rilevato per tutto quanto sopra precede che non vi è alcuna prova neppure allo stato di mero indizio in ordine allo svolgimento delle mansioni superiori dedotte in ricorso, anche questa domanda va rigettata".
In considerazione della soccombenza. le spese del grado, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico dell'appellante.
Deve darsi atto, poi, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA
e CPA;
dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 24.6.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste