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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/03/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
quale giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, all'udienza del
28/03/2025 nella causa n. 68/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
(Avv. TOMASI MARCO)
CONTRO
IL Controparte_1
(Avv. MARTINUZZI ALESSANDRO, Avv. ARIATTI SIMONE)
, Controparte_1 CP_2
(contumaci)
CP_3
(Avv. RICCARDO SALVO) ha pronunciato
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 co. 1° c.p.c. dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
1) accerta e dichiara che tra e è Parte_1 Controparte_4 intercorso un rapporto di lavoro a tempo determinato, dal 11.3.2022 al 18.7.2022, per lo svolgimento delle mansioni di responsabile – inquadramento al livello 1° del CCNL Pubblici
Esercizi -, che ha avuto l'articolazione oraria di cui alla parte motiva;
2) per l'effetto, condanna la società convenuta alla corresponsione alla lavoratrice ricorrente delle differenze retributive maturate, quantificate in complessivi € 9.029,70 (di cui € 943,56 a titolo di TFR;
al netto dei contributi a carico del lavoratore), oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3) condanna altresì la convenuta a risarcire alla ricorrente il danno da mancata CP_1 fruizione del riposo settimanale di almeno 24 ore, nel periodo lavorativo tra il 1° aprile 2022 ed il 9 giugno 2022, che quantifica, in via equitativa (con riferimento alla previsione di cui all'art. 130 CCNL comma 1), in una somma pari al 10% della quota oraria della paga base e della contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato nel 7° giorno lavorato, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
4) condanna la convenuta al pagamento in favore dell della contribuzione dovuta, CP_3 oltre alle sanzioni civili ed agli interessi di mora ex art. 116 co. 8 lett. b) e co. 9 L. n.
388/2000 dal dovuto al saldo;
5) condanna al pagamento delle spese di lite che Controparte_4 liquida in complessivi:
- € 5.388,00 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie ed ad I.V.A. e C.P.A. come per legge quanto alla parte ricorrente;
- € 2.695,00 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie ed ad I.V.A. e C.P.A. come per legge quanto all CP_3
6) pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU come già liquidate in corso di causa.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Così deciso in Ferrara il 28/03/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis