TAR Roma, sez. IV, sentenza 06/05/2026, n. 8370
TAR
Sentenza 6 maggio 2026

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  • Rigettato
    Assenza dei presupposti di gravità e assoluta indispensabilità

    La Corte ha ritenuto che l'interpretazione restrittiva sia corretta data la natura eccezionale dell'istituto del trasferimento straordinario. Inoltre, ha evidenziato che la documentazione medica non indica la necessità di assistenza continuativa, ma la presenza di entrambi i genitori per specifiche sedute terapeutiche, possibilità che può essere conciliata con gli impegni di servizio del ricorrente.

  • Rigettato
    Autorizzazione a presentare istanza come prova della straordinarietà della situazione

    La Corte ha chiarito che l'autorizzazione a presentare l'istanza non implica il riconoscimento del diritto al trasferimento né vincola la decisione finale, essendo un preliminare vaglio di congruità. I pareri favorevoli degli organi istruttori non sono vincolanti per l'organo decisionale finale.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione rafforzata e errata valutazione delle esigenze organizzative

    L'Amministrazione non era soggetta a un onere motivazionale rafforzato, poiché tale requisito sussiste quando l'Amministrazione intende accogliere l'istanza. La censura sulla perdita della specializzazione è infondata in quanto il ricorrente non ha provato di aver richiesto la cancellazione dall'albo, circostanza negata dall'Amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 06/05/2026, n. 8370
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8370
    Data del deposito : 6 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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