Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 06/05/2026, n. 8370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8370 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08370/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13548/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13548 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Mazzola, Pierfrancesco Saltari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
a) Della Determinazione prot. -OMISSIS-, emessa l’8.08.2025 dal Comando Generale della Guardia di Finanza, I Reparto - Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, a firma del Comandante in Seconda Gen. -OMISSIS-, con la quale è stata respinta l’istanza del ricorrente di trasferimento straordinario ai sensi della Circolare n. 379389/09 del 2009 - aggiornamento 2017, recante il “Testo unico sulla mobilità del personale appartenente ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri”, dal Centro di Reclutamento - Roma Lido di Ostia presso il Comando Regionale Campania - Provincia di Napoli;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale.
Per la disapplicazione
- per quanto occorrente e di interesse, della Circolare n. 379389/09 del 2009 - aggiornamento 2017, recante il “Testo unico sulla mobilità del personale appartenente ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell Guardia di Finanza Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La parte ricorrente, Maresciallo Aiutante “TLB” (Tecnico di Laboratorio Biomedico) della Guardia di Finanza, ha impugnato il provvedimento con il quale il Comando Generale della Guardia di Finanza ha respinto l’istanza del medesimo di trasferimento straordinario - ai sensi della Circolare n. 379389/09 del 2009 - dal Centro di Reclutamento – Roma Lido di Ostia presso il Comando Regionale Campania – Provincia di Napoli.
In punto di fatto il ricorrente ha esposto che:
- “ il ricorrente, con propria istanza di conferimento, prot. n. 172949/24, in data 13.11.2024, chiedeva di conferire con il Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione al fine di ottenere l’autorizzazione a presentare domanda di trasferimento per “situazioni straordinarie”, ai sensi del cap. VI della Circolare n. 379389/09 ”;
- “ l’Ufficio di appartenenza dello stesso chiedeva un parere medico legale all’Ufficio Sanitario della Scuola di Polizia Economico – Finanziaria, di cui si è già detto, che in data 20.12.2024, riepilogata la consistente documentazione medica e le certificazioni relative alla minore, espressamente si esprimeva rilevando che la condizione in cui versava e versa la minore “… rende assolutamente indispensabile un supporto genitoriale per evitare la possibile ricomparsa di anafilassi e, in caso di insorgenza di quest’ultima, per praticare terapia salvavita all’occorrenza” ”;
- “ accolta la richiesta di conferimento, il -OMISSIS- veniva autorizzato a produrre formale istanza di trasferimento “per situazioni straordinarie”, il Maresciallo Aiutante -OMISSIS- chiedeva il trasferimento dal Centro Roma Lido di Ostia al Comando Regionale Campania – provincia di Napoli. L’istanza reca il Prot. n. 15653 del 29.01.2025 ”;
- “ l’Ispettorato per gli Istituti di Istruzione, da cui il ricorrente dipende, esprimeva parere favorevole (Cfr. parere prot. n. 22412 del 7 febbraio 2025) … Ancora l’Ispettorato per gli Istituti d’Istruzione, con nota Prot. 28152 del 18.02.2025, inviata al Comando Generale della Guardia di Finanza, esprimeva parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di trasferimento del Mar. A. (TLB) -OMISSIS- ”;
- “ con parere del 18.03.2025 la Direzione di Sanità, come sopra richiesta del parere, riepilogata la situazione clinica della minore, non messa in discussione, riteneva che la stessa “non necessiti di assistenza continuativa”, tuttavia precisando che sicuramente la minore trarrebbe giovamento da “un assetto familiare strutturato che include la presenza costanze di entrambe le figure genitoriali” ”;
- “ con nota prot. n. 174088/2025 del 04.06.2025, il Comando Generale della Guardia di Finanza, comunicava di essere orientato a adottare un provvedimento negativo a definizione dell’istanza del ricorrente, ex art. 10 bis L. 241/1990, indicando le ragioni ostative che poi si rinvengono nel provvedimento conclusivo ”;
- “ il ricorrente presentava memorie difensive con a corredo ulteriore documentazione (prot. n. 100132/2025 del 11.06.2025). A fronte degli argomenti difensivi del ricorrente, veniva acquisito un nuovo parere da parte del Centro di Reclutamento … (prot. n. 103780 del 18 giugno 2025) ” … “ anche la Direzione di Sanità del Comando Generale della Guardia di Finanza … confermava il parere positivo dato in precedenza ”;
- “ il Comando Generale della Guardia di Finanza, con propria Determina prot. n. 244845 dell’8 agosto 2025, qui impugnata, rigettava l’istanza di trasferimento straordinario del ricorrente ”.
Alla base del provvedimento negativo l’Amministrazione ha posto la seguente motivazione:
“ RITENUTO che il contesto rappresentato, sebbene degno della massima considerazione, anche alla luce delle osservazioni prodotte, continui a difettare dei requisiti di:
- gravità, con riferimento ai pareri del citato Organo tecnico, che, pur riconoscendo la delicatezza della situazione complessivamente resa nota, non ha ravvisato la necessità di assistenza continuativa da prestare nei confronti della figlia, rappresentando come la stessa possa giovarsi di una più costante presenza della figura paterna, condizione che, fatte salve le concrete difficoltà descritte, può ritenersi comune a tutti i soggetti di pari età;
- assoluta indispensabilità della presenza definitiva dell’interessato presso la provincia richiesta, intesa quale condizione imprescindibile per la soluzione delle problematiche evidenziate. Ciò in quanto alle delineate esigenze assistenziali in favore della figlia può provvedere la madre (moglie dell’istante) - sul conto della quale non è stata segnalata alcuna effettiva esimente - coadiuvata dai propri genitori e dallo stesso militare, compatibilmente con gli impegni di servizio e considerando che la distanza tra il Reparto di appartenenza (situato in una regione geografica limitrofa a quella di residenza, fornita di adeguati e rapidi collegamenti) e la località ove dimora il nucleo familiare consente di pianificare rientri quotidiani, in modo da non far venir meno il proprio sostegno alla figlia, specie nei giorni di svolgimento della terapia;
OSSERVATO che:
- in linea con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia d’impiego non configura «situazione straordinaria» "il desiderio di ricongiungimento a familiari del militare o del coniuge i quali, affetti da gravi e invalidanti malattie, possono comunque essere assistiti in modo alternativo";
- consolidata giurisprudenza ha stabilito, al riguardo, che l’istituto del trasferimento per situazioni straordinarie (Cons. Stato, Sez. Il, sentenze n. 9679, in data 4 novembre 2022 e n. 4145, in data 24 aprile 2023):
• "ha natura eccezionale ed è subordinato a stringenti e rigorosi requisiti (..)";
• "richiede che l’esigenza da soddisfare sia connotata da un’oggettiva straordinarietà, da intendersi come effettiva eccezionalità, e che il movimento immediato extra ordinem costituisca l’unica possibile modalità per fronteggiarla (...). La concessione del trasferimento presuppone l’esercizio di una ampia discrezionalità amministrativa, essendo il frutto di un delicato bilanciamento di interessi pubblici e privati e subordinati a stringenti limiti (...)";
• implica, "in primo luogo, l’effettiva ed oggettiva esistenza di una situazione di "straordinarietà", desumibile sia dal bisogno oggettivo di assistenza da parte di soggetto che non è in grado di provvedere da sé alle elementari esigenze di vita o che abbisogna di indispensabile assistenza strumentale alla stessa sottoposizione a terapie; in secondo luogo, l’impossibilità di trovare soluzioni alternative nell’ambito del nucleo, sia pure ristretto (legame entro il III grado), di parenti ed affini, impossibilità che non può derivare da impedimenti (di lavoro, distanza o simili) analoghi a quelli che connotano la posizione dell’istante (...)";
RILEVATO, altresì, che al movimento ostano esigenze organiche e di servizio, atteso:
- il deficit di risorse parimenti specializzate che continua a caratterizzare l’Articolazione di appartenenza;
- che, come rappresentato dal citato Organo tecnico, presso l’Ufficio Sanitario del Comando Regionale Campania, l’istante sarebbe impiegato in maniera parziale, in quanto a quella sede non è presente un analogo laboratorio analisi ”.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza.
All’udienza pubblica del 29 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorrente con un unico motivo di ricorso contesta, in sintesi, tanto la fondatezza degli assunti dell’Amministrazione – che avrebbe travisato i fatti posti alla propria attenzione, non tenendo conto della documentazione sanitaria allegata all’istanza di trasferimento –, quanto la carenza di istruttoria in ordine alle esigenze organizzative delle due sedi interessate dalla richiesta di trasferimento.
Tali censure risultano prive di pregio.
Va premesso che il trasferimento per situazioni straordinarie è disciplinato dal c.d. “ Testo Unico sulla mobilità del personale dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri ” di cui alla circolare n. 379389/09 - edizione 2013.
La fonte indicata, per quanto direttamente rileva in relazione al caso di specie, prevede che:
- “ ... in presenza di situazioni del tutto eccezionali connotate da estrema delicatezza o gravità - che non siano risolvibili attraverso il ricorso agli ordinari istituti di mobilità volontaria del personale - i militari direttamente interessati avranno l’opportunità, in qualsiasi momento e nelle forme consentite ... di adire i vari livelli gerarchici locali … investendoli delle proprie problematiche al fine di produrre una istanza di trasferimento per “situazioni straordinarie” ”;
- “ i Comandanti Interregionali o equiparati […], operando un vaglio scrupoloso delle singole posizioni di cui abbiano avuto contezza per il tramite gerarchico, tenendo conto:
a. dell’impossibilità del richiedente di accedere al «piano degli impieghi»;
b. di indifferibili esigenze di celerità e urgenza tali da non consentire di attendere l’esito dell’istanza eventualmente presentata nel «piano degli impieghi»;
c. dell’assenza dei presupposti richiesti per inoltrare qualsiasi altra tipologia di istanza;
d. della assoluta indispensabilità presso la sede richiesta della presenza del militare, la quale si configura, pertanto, come condizione imprescindibile per la soluzione delle problematiche rappresentate ”.
La giurisprudenza, nell’evidenziare la particolare ampiezza dell’apprezzamento discrezionale affidato dalle precedenti disposizioni all’Amministrazione militare, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale è consentito nei limiti della sussistenza di gravi ed evidenti vizi di razionalità ed illogicità o di travisamento dei fatti ( ex plutimis , Consiglio di Stato, sez. II, 12/12/2025, n. 9845), ha affermato che il trasferimento per situazioni straordinarie non può che essere “ eccezionale ed è subordinato a stringenti e rigorosi requisiti, in quanto costituisce una deroga alle periodiche procedure di mobilità del Corpo della Guardia di Finanza, tale da giustificare una priorità temporale nell’ordine di priorità nei movimenti. Pertanto è previsto nei casi di assoluta gravità, che determinano l’urgenza, la delicatezza e l’indifferibilità del richiesto trasferimento ”.
Sussiste infatti l’esigenza di non aggirare l’ordinario iter dei trasferimenti su base “concorsuale”, al fine di non penalizzare le aspettative di chi è inserito (magari da lungo tempo) nelle graduatorie di merito della procedura ordinaria senza essere riuscito ancora a raggiungere -in difetto di posti disponibili- la sede di servizio desiderata (cfr. T.A.R. Molise, sez. I, 24 gennaio 2022, n. 16).
Ciò premesso il ricorso appare infondato in quanto le considerazioni espresse nel provvedimento (e, ancor prima, nel preavviso di rigetto) risultano adeguatamente supportate a livello istruttorio e motivazionale nel porre in evidenza l’insussistenza dei presupposti stabiliti ai fini del trasferimento richiesto.
Con un primo profilo di censura, concernente la ritenuta assenza dei presupposti della “gravità” e della “assoluta indispensabilità”, il ricorrente lamenta che “ la norma richiede l’assoluta indispensabilità presso la sede richiesta del dipendente medesimo, per la soluzione del problema, non richiedendo invece alcun presupposto in termini di assistenza continuativa. All’evidenza, siamo in presenza di una interpretazione restrittiva delle disposizioni applicabili, fornita dall’Amministrazione ”.
La censura non coglie nel segno.
Infatti, data la natura eccezionale dell’istituto, si impongono, ai sensi dell’art. 14 delle Preleggi, i criteri interpretativi restrittivi tipici delle norme derogatorie (cft. Consiglio di Stato, sez. II, 24/04/2023, n. 4145: “ Considerata la natura eccezionale del trasferimento ex art. 398 R.G.A., le valutazioni al riguardo rimesse all’amministrazione sulle relative istanze sono … soggette a criteri interpretativi restrittivi, propri di tutte le fattispecie derogatorie ”).
Non è secondario osservare in proposito come la circostanza secondo cui le patologie sofferte dalla figlia dell’istante non necessitano di assistenza continuativa trova riscontro nella documentazione medica allegata dal ricorrente all’istanza di trasferimento, nella quale non si richiede la presenza costante ed ininterrotta di entrambi i genitori accanto alla bambina, evidenziandosene la necessità con specifico riferimento allo svolgimento delle sedute del percorso di psicoterapia individuale e di psicoterapia familiare intrapreso dalla bambina (che si svolgono con cadenza di una volta a settimana) (cft. il parere medico del 22 settembre 2023, richiamato nel ricorso, ove si legge “ È assolutamente necessario - senza ulteriore proroga - che la piccola venga sottoposta ad un programma di desensibilizzazione … Questo programma … richiede sedute settimanali per un periodo piuttosto lungo, con la raccomandazione stretta che sia garantita la presenza di entrambi i genitori … Ritengo fermamente che da un lato la continuità delle cure presso il centro di Napoli cui afferisce la piccola e la presenza fisica di entrambi i genitori siano fattori irrinunciabili alla realizzazione del programma di desensibilizzazione ”).
Lo stesso ricorrente nella memoria ex art. 73 c.p.a. afferma che “ la presenza del padre è indispensabile … soprattutto per … partecipare attivamente al percorso terapeutico di desensibilizzazione, per il quale i medici richiedono espressamente la presenza di entrambi i genitori ”.
Né è stata messa in discussione la attuale possibilità per il ricorrente di partecipare alle sedute di svolgimento della terapia ricorrendo alla “ vasta gamma di istituti di assenza dal servizio e di programmazione dell’orario lavorativo ” richiamata nella memoria della difesa erariale.
Sotto un secondo profilo, il ricorrente deduce che “ a riprova … che la fattispecie in esame indiscutibilmente rientri in situazioni “del tutto eccezionali, connotate da estrema delicatezza o gravità …”, valga la circostanza che, diversamente, il ricorrente non sarebbe stato ammesso ad investire “delle proprie problematiche” la superiore linea gerarchica “al fine di produrre una istanza per «situazioni straordinarie»”. Ciò in quanto, ad applicare la Circolare, la straordinarietà della situazione è valutata a monte e non a valle, in quanto costituisce la condizione imprescindibile per la presentazione dell’istanza di trasferimento ”.
Invero, in senso contrario a quanto prospettato dal ricorrente va rilevato che:
- l’autorizzazione a presentare l’istanza non implica il riconoscimento del diritto al trasferimento, né vincola le successive determinazioni dell’organo competente per il provvedimento finale (Cons. Stato, Sez. II, 8 aprile 2022, n. 2635: “ la stessa Circolare invocata dall’appellante prevede che le istanze di trasferimento per “situazioni straordinarie” è sottoposta soltanto ad “un preliminare vaglio della congruità delle relative motivazioni” che in quanto tale non impegna i superiori livelli gerarchici ”);
- non assumono valore dirimente i pareri favorevoli espressi in sede istruttoria dagli organi della catena gerarchica, trattandosi di atti endoprocedimentali non vincolanti per la decisione finale. Come osservato in giurisprudenza, infatti, “ a nulla vale in contrario rilevare la circostanza che i vari livelli della catena gerarchica del militare avevano espresso a livello istruttorio parere positivo al trasferimento … Come evidenziato dall’Amministrazione appellante, infatti, i Comandanti intermedi hanno espresso il loro parere avvalendosi di un quadro istruttorio parziale, mentre il provvedimento impugnato è stato adottato dal Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, unico organo competente per la decisione finale … I suindicati pareri non hanno carattere vincolante, ma sono meri atti endoprocedimentali, il cui dissenso da parte dell’Autorità militare competente all’adozione del provvedimento, non richiede specifica motivazione. D’altra parte è quest’ultima Autorità, anche in funzione di una “visuale” di più ampio respiro, che deve esprimersi sulla presenza o meno del requisito dell’eccezionalità dei motivi del trasferimento, una volta che queste ultime ragioni gli siano state correttamente rappresentate negli atti istruttori, tra cui i suddetti pareri ” (Consiglio di Stato, sez. II, 24/04/2023, n. 4145).
Neppure può ritenersi, come denunciato dalla parte con ulteriore rilievo censorio, che “ nel caso ci occupa, era necessaria una motivazione rafforzata, sia in collegamento con la discrezionalità che contraddistingue la valutazione dicasi quali quelli in esame, sia in collegamento con l’avere ritenuto sussistenti i presupposti per la presentazione della istanza di trasferimento, dopo il conferimento, nonché anche in collegamento con i pareri sanitari per lo più tutti in favore della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio ”.
Invero, l’Amministrazione - che ha comunque sufficientemente motivato in fatto ed in diritto in ordine al diniego opposto - non era soggetta nella vicenda in esame ad un onere motivazionale rafforzato atteso che tale onere avrebbe dovuto essere ritenuto sussistente nel caso in cui l’Amministrazione avesse voluto valutare positivamente l’istanza, in considerazione del carattere eccezionale dell’istituto e dell’alterazione dell’ordine dei trasferimenti che ne deriva ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. II, 24/04/2023, n. 4145).
Con ulteriore argomento di doglianza il ricorrente censura la valutazione delle esigenze organizzative effettuata dall’Amministrazione (che ha ritenuto ostative al trasferimento la sussistenza di deficit di personale specializzato presso il reparto di attuale assegnazione e la possibilità di impiego solo parziale del ricorrente presso la sede desiderata) sul rilievo che il ricorrente avrebbe perduto la specializzazione posseduta (quella di "Tecnico di Laboratorio Biomedico") a seguito “ della sua cancellazione dall’Albo dei Tecnici di laboratorio ”, dal medesimo richiesta.
Il profilo di censura non è fondato in quanto basato su un presupposto fattuale rimasto del tutto indimostrato.
Il ricorrente, infatti, non ha provato di aver “ richiesto la cancellazione dall’Albo dei Tecnici di Laboratorio ”, come affermato nel ricorso (e nella memoria ex art. 73 c.p.a.), circostanza peraltro negata dall’Amministrazione (secondo la quale “ tale asserzione, infatti, non è supportata da alcuna documentata allegazione, poiché allo stato, non risulta che il ricorrente abbia prodotto una istanza di esonero dalla specializzazione ”).
Per le ragioni che precedono il ricorso deve dunque essere respinto, in quanto infondato.
Tenuto conto della peculiare natura della controversia, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN EL, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario
Giuseppe Bianchi, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Bianchi | AN EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.