CASS
Sentenza 5 gennaio 2022
Sentenza 5 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/01/2022, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: • CI AD nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/07/2019 della Corte di Appello di Firenze PARTE CIVILE: Condominio Piazza Vettori civici 1, 2, 3 Pisa visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. Carlo Mattugini del foro di Lucca, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore della ricorrente, avv. Franco Di Riccio del foro di Lucca, che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 16/07/2019 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Lucca emessa in data 08/11/2017 con la quale l'imputata appellante IN AD era stata condannata alla pena di giustizia perché ritenuta responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile (in qualità di amministratrice di un (c\ Penale Sent. Sez. 2 Num. 41 Anno 2022 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 18/11/2021 condominio, si era appropriata di somme versate dai condòmini per spese di . gestione dell'immobile). 2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, eccependo: - la violazione di legge (artt. 336 cod. proc. pen. e 124 cod. pen.) per l'inidoneità della denuncia alla base del procedimento penale ad integrare gli estremi della querela per la mancanza della richiesta di punibilità e dell'indicazione del responsabile della condotta nonché, in ogni caso, per la tardività dell'esposto, depositato il 03/10/2012, a fronte della conoscenza dei problemi contabili sin dal 2011; - la nullità della sentenza per violazione dell'art. 603, comma 3 cod. proc. pen. in ordine alla mancata ammissione di perizia contabile, ritualmente richiesta nelle varie fasi del giudizio al fine di accertare esborsi a titolo di anticipazione superiori agli incassi;
- la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità, basata su una parziale lettura dei dati istruttori e, in particolare, delle prove dichiarative;
- l'illegittimo diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi che reiterano censure compiutamente esaminate dalla corte territoriale. È infatti principio acquisito in giurisprudenza che non supera il vaglio di ammissibilità il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa riproposizione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex multis Cass. sez. 6, sent. n. 20377 dell'11/03/2009 - dep. 14/05/2009 - Rv. 243838). 4. Con motivazione immune da vizi logici e da errori giuridici, la corte territoriale, per quanto attiene alla procedibilità, ha acquisito la denuncia e riscontrato la richiesta di punibilità ("la sussistenza di eventuali fattispecie di reato...connmesse da...AD IN...in danno di condòmini e del condominio"), in conformità con il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui per l'efficacia della querela non occorrono formule sacramentali ma è sufficiente che risulti la volontà inequivoca di voler perseguire penalmente il colpevole del fatto lamentato. La questione relativa alla tempestività della querela, estranea ai motivi di appello e proposta per la prima volta in sede di legittimità, risulta oltre i limiti del devolutum;
presuppone inoltre un accertamento in fatto riservato al giudice di merito. 2 5. La corte territoriale, inoltre, ha specificamente motivato in ordine all'irrilevanza della perizia contabile richiesta dalla difesa della ricorrente, giudicando tale nuova prova superflua, in conformità con il principio più volte affermato dal giudice di legittimità secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Cass. sez. un. sent. n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016 - Rv. 266820). 6. Il terzo ed il quarto motivo sono all'evidenza infondati perché incentrati, l'iino, su profili di merito, relativi alla valutazione delle prove dichiarative ed alla ricostruzione in fatto della vicenda processuale;
l'altro, su considerazioni generiche, che non tengono conto delle ragioni, ben evidenziate dalla sentenza impugnata, a base del diniego delle circostanze attenuanti generiche (la personalità negativa dell'imputata, desumibile dalla reiterazione delle condotte criminose per un arco temporale di oltre tre anni). 7. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 18 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Luig72Igospnacchio TI NO (42-
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. Carlo Mattugini del foro di Lucca, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore della ricorrente, avv. Franco Di Riccio del foro di Lucca, che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 16/07/2019 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Lucca emessa in data 08/11/2017 con la quale l'imputata appellante IN AD era stata condannata alla pena di giustizia perché ritenuta responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile (in qualità di amministratrice di un (c\ Penale Sent. Sez. 2 Num. 41 Anno 2022 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 18/11/2021 condominio, si era appropriata di somme versate dai condòmini per spese di . gestione dell'immobile). 2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, eccependo: - la violazione di legge (artt. 336 cod. proc. pen. e 124 cod. pen.) per l'inidoneità della denuncia alla base del procedimento penale ad integrare gli estremi della querela per la mancanza della richiesta di punibilità e dell'indicazione del responsabile della condotta nonché, in ogni caso, per la tardività dell'esposto, depositato il 03/10/2012, a fronte della conoscenza dei problemi contabili sin dal 2011; - la nullità della sentenza per violazione dell'art. 603, comma 3 cod. proc. pen. in ordine alla mancata ammissione di perizia contabile, ritualmente richiesta nelle varie fasi del giudizio al fine di accertare esborsi a titolo di anticipazione superiori agli incassi;
- la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità, basata su una parziale lettura dei dati istruttori e, in particolare, delle prove dichiarative;
- l'illegittimo diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi che reiterano censure compiutamente esaminate dalla corte territoriale. È infatti principio acquisito in giurisprudenza che non supera il vaglio di ammissibilità il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa riproposizione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex multis Cass. sez. 6, sent. n. 20377 dell'11/03/2009 - dep. 14/05/2009 - Rv. 243838). 4. Con motivazione immune da vizi logici e da errori giuridici, la corte territoriale, per quanto attiene alla procedibilità, ha acquisito la denuncia e riscontrato la richiesta di punibilità ("la sussistenza di eventuali fattispecie di reato...connmesse da...AD IN...in danno di condòmini e del condominio"), in conformità con il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui per l'efficacia della querela non occorrono formule sacramentali ma è sufficiente che risulti la volontà inequivoca di voler perseguire penalmente il colpevole del fatto lamentato. La questione relativa alla tempestività della querela, estranea ai motivi di appello e proposta per la prima volta in sede di legittimità, risulta oltre i limiti del devolutum;
presuppone inoltre un accertamento in fatto riservato al giudice di merito. 2 5. La corte territoriale, inoltre, ha specificamente motivato in ordine all'irrilevanza della perizia contabile richiesta dalla difesa della ricorrente, giudicando tale nuova prova superflua, in conformità con il principio più volte affermato dal giudice di legittimità secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Cass. sez. un. sent. n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016 - Rv. 266820). 6. Il terzo ed il quarto motivo sono all'evidenza infondati perché incentrati, l'iino, su profili di merito, relativi alla valutazione delle prove dichiarative ed alla ricostruzione in fatto della vicenda processuale;
l'altro, su considerazioni generiche, che non tengono conto delle ragioni, ben evidenziate dalla sentenza impugnata, a base del diniego delle circostanze attenuanti generiche (la personalità negativa dell'imputata, desumibile dalla reiterazione delle condotte criminose per un arco temporale di oltre tre anni). 7. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 18 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Luig72Igospnacchio TI NO (42-