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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/02/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1279/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 1279/2023 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “impugnativa di decreto di revoca di concessione” riservato in decisione all'esito di trattazione scritta in data 5.02.2025;
TRA
“ , già Parte_1 Parte_2
(c.f.: ), in persona dell'amministratore
[...] P.IVA_1 Parte_1
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
[...] C.F._1
Grattacaso (c.f.: ), in virtù di procura alle liti allegata al ricorso, C.F._2
elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA) alla via Roma n. 60/d.
Ricorrente
E
(c.f.: ), in persona del Presidente della Giunta Controparte_1 P.IVA_2 regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Imparato (c.f.:
), in virtù di procura generale ad lites per notar C.F._3 Per_1
di Barano d'Ischia del 14/3/2018 rep. N. 33646, elettivamente domiciliata
[...] presso la sede dell'Avvocatura Regionale, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, Palazzo della Regione.
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società ricorrente espone di essere proprietaria dei fondi siti nel comune di
Olevano S. IA (Sa) in località Festola, riportati in catasto al foglio n. 20 particelle
859 e 278, collocati alla sinistra dell'alveo del fiume IA, particelle che sono confinanti con restante area, non censita in catasto, della superfice di circa 1.155,00= mq a delimitazione dell'attuale alveo del fiume IA. Illustra che con istanza prot.
n. 611678 dell'08.08.2012 aveva inoltrato richiesta di concessione per lo scarico nel fiume IA delle acque meteoriche provenienti dalla stazione di servizio sita in Via
Festola del Comune di Olevano S. IA. L'ente, svolta l'istruttoria, rilasciava la concessione per lo scarico nel fiume delle acque della Stazione di servizio, con Decreto
Dirigenziale n. 32 del 21.01.2014.
Tuttavia, con decreto prot. 2019.0652359 del 29.10.2019 la
[...]
Controparte_2
Genio Civile di Salerno - in persona del dirigente p.t, revocava il Decreto
[...]
Dirigenziale n. 32 del 21.01.2014 di concessione.
Espone la società istante che secondo la le vasche di laminazione presenti CP_1 sull'area identificata con il “sub” n. 859 sarebbero state realizzate in violazione degli artt. 93 e 96 del RD 523/1904, ossia ad una distanza inferiore a mt 10 dall'alveo del fiume;
al contempo, lamenta che nel provvedimento di revoca si legge “particella sub
850”, che nulla ha a che vedere con la sua proprietà, perché si trova sulla cartografia ad oltre un chilometro prima dell'area per cui è contesa, sul lato opposto rispetto al fiume
IA.
Il provvedimento di revoca Decreto prot. 2019.0652359 n. 371 del 25.10.2019 della
è stato dalla ricorrente impugnato con ricorso proposto al Tar Controparte_1
sezione distaccata di Salerno, con cui è stato chiesto l'annullamento, CP_1
deducendo vari vizi di illegittimità.
Il TAR adito, con sentenza n. 3661/2022 pubblicata il 27 dicembre 2022, rilevato che l'atto impugnato è il “contrarius actus del nulla-osta idraulico, ossia di un provvedimento adottato in precipua e diretta funzione di tutela del regime delle acque pubbliche, come tale devoluto alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche, a cui è assegnata proprio la cognizione della legittimità degli atti inerenti alla regimazione delle acque pubbliche”, ha così deciso:
R.G. n. 1279/2023 - Sentenza - “ pag. 2 Parte_1 Controparte_1
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
“Deve, pertanto, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo
a conoscere della presente controversia, con conseguente affermazione della giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, innanzi al quale il processo potrà essere riassunto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a.”, compensando le spese.
2. Con ricorso in data 10 marzo 2023 la società istante ha nuovamente, dinanzi a questo
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, impugnato il citato decreto n. 371 del
25.10.2019, invocando la decadenza dell'organo regionale dal potere di esercitare la revoca, in via di autotutela, di un suo provvedimento, stante il decorso del termine di 18 mesi da quando veniva emesso;
ha poi sostenuto che la vicenda non è inclusa in nessuna delle fattispecie previste dalle norme richiamate nel decreto di revoca ed in particolare che non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 93 e 96 del RD 523/1904.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito
a) annullare il Decreto n. 371 del 25.10.2019 di revoca del Decreto Dirigenziale n. 32 del 21.01.2014 della concessione per lo scarico nel fiume IA delle acque della stazione di servizio di Via Festola in Olevano S. IA;
b) annullare ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo dell'interesse del ricorrente;
c) condannare l'Amministrazione intimata al pagamento della somma di € 20.000,00 ovvero della diversa somma determinata anche a mezzo disponenda ctu a titolo di risarcimento dei danni subiti dal ricorrente e derivante dall'adozione e dall'esecuzione del provvedimento impugnato;
d) condannare l'amministrazione resistente, in persona del presidente p.t., al pagamento delle spese e degli onorari di legge, oltre rimborso forfettario, Cassa forense, Iva e con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
2.1. Differita la prima comparizione al 6 febbraio 2024 a motivo del carico del ruolo, in detta udienza, nonostante la rituale notifica, non si è costituita la Regione, pertanto è stata disposta la rinnovazione della citazione ex art. 176 del R.D. 1755/1933 per il
5.11.2024.
In data 15.10.2024 si è costituita la che ha rilevato Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
R.G. n. 1279/2023 - Sentenza - “ pag. 3 Parte_1 Controparte_1
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
Con ordinanza emessa all'esito della trattazione scritta del 5.11.2024, il giudice delegato, rilevato che il TAR aveva declinato la sua giurisdizione in favore del
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ha invitato le parti a discutere sulla giurisdizione, rimettendo la causa al collegio per l'udienza del 5.2.2025.
Disposta per detta data la trattazione scritta, con decreto del 20.01.2025, ritualmente comunicato alle parti, acquisite le note tempestivamente depositate dalle parti in data 20 gennaio e 28 gennaio 2025, il Tribunale, in data 5 febbraio 2025, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il Collegio rileva, in via preliminare, che questo Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche è stato adito sul presupposto, erroneo per quanto si dirà, che esso sia giudice munito di giurisdizione.
3.1. Invero, l'art. 140 comma 1 lettera d) del R.D. n° 1775/33 devolve alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche “le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione delle stesse”.
Tuttavia, a mente del successivo art. 143, comma 1, del medesimo testo legislativo, appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle acque pubbliche: “a)
i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche;
b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti dell'autorità amministrativa adottata ai sensi degli artt. 217 e 221 della presente legge;
nonché contro i provvedimenti adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774, del R.D.
19 novembre 1921, n. 1688 , e degli artt. 378 e 379 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. F;
c) i ricorsi la cui cognizione è attribuita al Tribunale superiore delle acque dalla presente legge e dagli artt. 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604”.
Sulla base della lettura coordinata degli artt. 140 comma 1 lettera d) e 143 comma 1 lettera a) del R.D. n° 1775/33 si può dunque affermare che ogni controversia sugli atti amministrativi in materia di acque pubbliche, ancorché non promananti da pubbliche
R.G. n. 1279/2023 - Sentenza - “ pag. 4 Parte_1 Controparte_1
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli amministrazioni istituzionalmente preposte alla cura degli interessi in materia, idonei ad incidere in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime delle acque pubbliche (in termini Cass. S.U. ord. n. 2710 del 5.02.2020 est. , ma Pt_3
anche Cass. Sez. Unite ordinanza n. 13975 del 22 maggio 2023; da ultimo Cass. S.U. ord. n. 4061 del 14.02.2024, est. a proposito del riparto di giurisdizione Per_2
rispetto al giudice amministrativo) afferisce alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Parimenti il Consiglio di Stato ha ripetutamente affermato che la giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche, con riferimento ai "ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche", sussiste quando i provvedimenti amministrativi impugnati incidano direttamente sul regime delle acque pubbliche (cf Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2010
n. 7276).
3.2. Nella fattispecie in esame, va, altresì, precisato che il provvedimento di cui si disputa consiste in un atto con cui la ha revocato il decreto Controparte_1
dirigenziale n. 32 del 21.01.2014, mediante il quale l'odierna ricorrente era stata autorizzata a scaricare nel fiume IA le acque meteoriche provenienti dalla propria stazione di servizio (c.d. nulla-osta idraulico).
Si è in presenza, pertanto, come detto anche dal TAR, del contrarius actus del nulla-osta idraulico, ossia di un provvedimento adottato in precipua e diretta funzione di tutela del regime delle acque pubbliche, come tale devoluto alla giurisdizione del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche, a cui è assegnata proprio la cognizione della legittimità degli atti inerenti alla regimentazione delle acque pubbliche.
Ancor più, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato è stato esplicitamente adottato ai sensi dell'art. 93, co. 1, del R.D. n. 523 del 1904, a mente del quale “nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa. Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti”; pertanto esso rientra pacificamente nella categoria degli atti ex
R.D. n. 523 del 1904, il cui esame è devoluto alla cognizione diretta del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche.
R.G. n. 1279/2023 - Sentenza - “ pag. 5 Pt_1 Parte_1 Parte_1 Controparte_1
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
3.3. Pare appena il caso di rammentare che trattandosi di questione di giurisdizione la stessa è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell'art. 37
c.p.c., di guisa che il giudice delegato ha sottoposto la medesima alle parti, invitandole a discutere già in sede di prima comparizione, seppur non risultano spiegate esplicite difese sul punto nemmeno dalla resistente.
Infine, deve darsi atto che la domanda giudiziale non è la riassunzione del giudizio dinanzi al TAR, da eseguirsi nei termini assegnati dal TAR Campania – sezione distaccata di Salerno - presso il TSAP, ma è domanda autonoma rispetto al precedente contenzioso amministrativo, pur se con il medesimo oggetto portato al vaglio del TAR.
Questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, quale giudice ordinario specializzato delle acque di merito di primo grado, declina pertanto la sua giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quale giudice in unico grado di legittimità, competente a conoscere degli atti amministrativi in tema di regimentazione delle acque pubbliche e dei correlativi interessi legittimi dei privati.
Ogni altra questione è assorbita.
4. Il governo delle spese segue la soccombenza nei confronti della resistente CP_1
come da liquidazione contenuta in dispositivo, secondo i parametri di cui
[...]
alla tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 147/2022 per il contenzioso in grado di
Appello, per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1279/2023 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche;
--condanna la , già Parte_1 [...]
, in persona dell'amministratore Parte_2 Parte_1
, a rifondere alla l'importo di € 3.000,00 per compensi,
[...] Controparte_1
oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CAP se dovuti per legge.
Così deciso in Napoli addì 5.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
R.G. n. 1279/2023 - Sentenza - “ pag. 6 Pt_1 Parte_1 Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 1279/2023 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “impugnativa di decreto di revoca di concessione” riservato in decisione all'esito di trattazione scritta in data 5.02.2025;
TRA
“ , già Parte_1 Parte_2
(c.f.: ), in persona dell'amministratore
[...] P.IVA_1 Parte_1
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
[...] C.F._1
Grattacaso (c.f.: ), in virtù di procura alle liti allegata al ricorso, C.F._2
elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA) alla via Roma n. 60/d.
Ricorrente
E
(c.f.: ), in persona del Presidente della Giunta Controparte_1 P.IVA_2 regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Imparato (c.f.:
), in virtù di procura generale ad lites per notar C.F._3 Per_1
di Barano d'Ischia del 14/3/2018 rep. N. 33646, elettivamente domiciliata
[...] presso la sede dell'Avvocatura Regionale, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, Palazzo della Regione.
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società ricorrente espone di essere proprietaria dei fondi siti nel comune di
Olevano S. IA (Sa) in località Festola, riportati in catasto al foglio n. 20 particelle
859 e 278, collocati alla sinistra dell'alveo del fiume IA, particelle che sono confinanti con restante area, non censita in catasto, della superfice di circa 1.155,00= mq a delimitazione dell'attuale alveo del fiume IA. Illustra che con istanza prot.
n. 611678 dell'08.08.2012 aveva inoltrato richiesta di concessione per lo scarico nel fiume IA delle acque meteoriche provenienti dalla stazione di servizio sita in Via
Festola del Comune di Olevano S. IA. L'ente, svolta l'istruttoria, rilasciava la concessione per lo scarico nel fiume delle acque della Stazione di servizio, con Decreto
Dirigenziale n. 32 del 21.01.2014.
Tuttavia, con decreto prot. 2019.0652359 del 29.10.2019 la
[...]
Controparte_2
Genio Civile di Salerno - in persona del dirigente p.t, revocava il Decreto
[...]
Dirigenziale n. 32 del 21.01.2014 di concessione.
Espone la società istante che secondo la le vasche di laminazione presenti CP_1 sull'area identificata con il “sub” n. 859 sarebbero state realizzate in violazione degli artt. 93 e 96 del RD 523/1904, ossia ad una distanza inferiore a mt 10 dall'alveo del fiume;
al contempo, lamenta che nel provvedimento di revoca si legge “particella sub
850”, che nulla ha a che vedere con la sua proprietà, perché si trova sulla cartografia ad oltre un chilometro prima dell'area per cui è contesa, sul lato opposto rispetto al fiume
IA.
Il provvedimento di revoca Decreto prot. 2019.0652359 n. 371 del 25.10.2019 della
è stato dalla ricorrente impugnato con ricorso proposto al Tar Controparte_1
sezione distaccata di Salerno, con cui è stato chiesto l'annullamento, CP_1
deducendo vari vizi di illegittimità.
Il TAR adito, con sentenza n. 3661/2022 pubblicata il 27 dicembre 2022, rilevato che l'atto impugnato è il “contrarius actus del nulla-osta idraulico, ossia di un provvedimento adottato in precipua e diretta funzione di tutela del regime delle acque pubbliche, come tale devoluto alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche, a cui è assegnata proprio la cognizione della legittimità degli atti inerenti alla regimazione delle acque pubbliche”, ha così deciso:
R.G. n. 1279/2023 - Sentenza - “ pag. 2 Parte_1 Controparte_1
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
“Deve, pertanto, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo
a conoscere della presente controversia, con conseguente affermazione della giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, innanzi al quale il processo potrà essere riassunto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a.”, compensando le spese.
2. Con ricorso in data 10 marzo 2023 la società istante ha nuovamente, dinanzi a questo
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, impugnato il citato decreto n. 371 del
25.10.2019, invocando la decadenza dell'organo regionale dal potere di esercitare la revoca, in via di autotutela, di un suo provvedimento, stante il decorso del termine di 18 mesi da quando veniva emesso;
ha poi sostenuto che la vicenda non è inclusa in nessuna delle fattispecie previste dalle norme richiamate nel decreto di revoca ed in particolare che non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 93 e 96 del RD 523/1904.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito
a) annullare il Decreto n. 371 del 25.10.2019 di revoca del Decreto Dirigenziale n. 32 del 21.01.2014 della concessione per lo scarico nel fiume IA delle acque della stazione di servizio di Via Festola in Olevano S. IA;
b) annullare ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo dell'interesse del ricorrente;
c) condannare l'Amministrazione intimata al pagamento della somma di € 20.000,00 ovvero della diversa somma determinata anche a mezzo disponenda ctu a titolo di risarcimento dei danni subiti dal ricorrente e derivante dall'adozione e dall'esecuzione del provvedimento impugnato;
d) condannare l'amministrazione resistente, in persona del presidente p.t., al pagamento delle spese e degli onorari di legge, oltre rimborso forfettario, Cassa forense, Iva e con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
2.1. Differita la prima comparizione al 6 febbraio 2024 a motivo del carico del ruolo, in detta udienza, nonostante la rituale notifica, non si è costituita la Regione, pertanto è stata disposta la rinnovazione della citazione ex art. 176 del R.D. 1755/1933 per il
5.11.2024.
In data 15.10.2024 si è costituita la che ha rilevato Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
R.G. n. 1279/2023 - Sentenza - “ pag. 3 Parte_1 Controparte_1
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
Con ordinanza emessa all'esito della trattazione scritta del 5.11.2024, il giudice delegato, rilevato che il TAR aveva declinato la sua giurisdizione in favore del
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ha invitato le parti a discutere sulla giurisdizione, rimettendo la causa al collegio per l'udienza del 5.2.2025.
Disposta per detta data la trattazione scritta, con decreto del 20.01.2025, ritualmente comunicato alle parti, acquisite le note tempestivamente depositate dalle parti in data 20 gennaio e 28 gennaio 2025, il Tribunale, in data 5 febbraio 2025, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il Collegio rileva, in via preliminare, che questo Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche è stato adito sul presupposto, erroneo per quanto si dirà, che esso sia giudice munito di giurisdizione.
3.1. Invero, l'art. 140 comma 1 lettera d) del R.D. n° 1775/33 devolve alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche “le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione delle stesse”.
Tuttavia, a mente del successivo art. 143, comma 1, del medesimo testo legislativo, appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle acque pubbliche: “a)
i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche;
b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti dell'autorità amministrativa adottata ai sensi degli artt. 217 e 221 della presente legge;
nonché contro i provvedimenti adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774, del R.D.
19 novembre 1921, n. 1688 , e degli artt. 378 e 379 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. F;
c) i ricorsi la cui cognizione è attribuita al Tribunale superiore delle acque dalla presente legge e dagli artt. 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604”.
Sulla base della lettura coordinata degli artt. 140 comma 1 lettera d) e 143 comma 1 lettera a) del R.D. n° 1775/33 si può dunque affermare che ogni controversia sugli atti amministrativi in materia di acque pubbliche, ancorché non promananti da pubbliche
R.G. n. 1279/2023 - Sentenza - “ pag. 4 Parte_1 Controparte_1
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli amministrazioni istituzionalmente preposte alla cura degli interessi in materia, idonei ad incidere in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime delle acque pubbliche (in termini Cass. S.U. ord. n. 2710 del 5.02.2020 est. , ma Pt_3
anche Cass. Sez. Unite ordinanza n. 13975 del 22 maggio 2023; da ultimo Cass. S.U. ord. n. 4061 del 14.02.2024, est. a proposito del riparto di giurisdizione Per_2
rispetto al giudice amministrativo) afferisce alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Parimenti il Consiglio di Stato ha ripetutamente affermato che la giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche, con riferimento ai "ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche", sussiste quando i provvedimenti amministrativi impugnati incidano direttamente sul regime delle acque pubbliche (cf Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2010
n. 7276).
3.2. Nella fattispecie in esame, va, altresì, precisato che il provvedimento di cui si disputa consiste in un atto con cui la ha revocato il decreto Controparte_1
dirigenziale n. 32 del 21.01.2014, mediante il quale l'odierna ricorrente era stata autorizzata a scaricare nel fiume IA le acque meteoriche provenienti dalla propria stazione di servizio (c.d. nulla-osta idraulico).
Si è in presenza, pertanto, come detto anche dal TAR, del contrarius actus del nulla-osta idraulico, ossia di un provvedimento adottato in precipua e diretta funzione di tutela del regime delle acque pubbliche, come tale devoluto alla giurisdizione del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche, a cui è assegnata proprio la cognizione della legittimità degli atti inerenti alla regimentazione delle acque pubbliche.
Ancor più, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato è stato esplicitamente adottato ai sensi dell'art. 93, co. 1, del R.D. n. 523 del 1904, a mente del quale “nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa. Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti”; pertanto esso rientra pacificamente nella categoria degli atti ex
R.D. n. 523 del 1904, il cui esame è devoluto alla cognizione diretta del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche.
R.G. n. 1279/2023 - Sentenza - “ pag. 5 Pt_1 Parte_1 Parte_1 Controparte_1
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
3.3. Pare appena il caso di rammentare che trattandosi di questione di giurisdizione la stessa è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell'art. 37
c.p.c., di guisa che il giudice delegato ha sottoposto la medesima alle parti, invitandole a discutere già in sede di prima comparizione, seppur non risultano spiegate esplicite difese sul punto nemmeno dalla resistente.
Infine, deve darsi atto che la domanda giudiziale non è la riassunzione del giudizio dinanzi al TAR, da eseguirsi nei termini assegnati dal TAR Campania – sezione distaccata di Salerno - presso il TSAP, ma è domanda autonoma rispetto al precedente contenzioso amministrativo, pur se con il medesimo oggetto portato al vaglio del TAR.
Questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, quale giudice ordinario specializzato delle acque di merito di primo grado, declina pertanto la sua giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quale giudice in unico grado di legittimità, competente a conoscere degli atti amministrativi in tema di regimentazione delle acque pubbliche e dei correlativi interessi legittimi dei privati.
Ogni altra questione è assorbita.
4. Il governo delle spese segue la soccombenza nei confronti della resistente CP_1
come da liquidazione contenuta in dispositivo, secondo i parametri di cui
[...]
alla tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 147/2022 per il contenzioso in grado di
Appello, per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1279/2023 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche;
--condanna la , già Parte_1 [...]
, in persona dell'amministratore Parte_2 Parte_1
, a rifondere alla l'importo di € 3.000,00 per compensi,
[...] Controparte_1
oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CAP se dovuti per legge.
Così deciso in Napoli addì 5.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
R.G. n. 1279/2023 - Sentenza - “ pag. 6 Pt_1 Parte_1 Controparte_1