CA
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3232/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Cesira D'Anella Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
dr. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3232/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALESTRIERI Parte_1 C.F._1
GIOACCHINO, elettivamente domiciliato in VIA COMELICO, 40 20135 MILANO presso il difensore avv. BALESTRIERI GIOACCHINO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA G. COMPAGNONI 31 MILANO presso lo studio dell'avv. ONORATO UGO
CARLO MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente pagina 1 di 6 all'avv. GIANNAZZA FRANCESCA ( ) VIA G. C.F._3
COMPAGNONI 31 20129 MILANO;
APPELLATO
avente ad oggetto: Titoli di credito sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo con rimessione della causa al giudice di primo grado”, con spese a carico di parte appellata.
Per Controparte_1
“accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo con rimessione della causa al giudice di primo grado” con spese compensate o, in subordine, liquidate nei minimi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.03/07.04.2023, ai sensi dell'art. 8 L. 890/1982, il sig. è stato convenuto avanti al Tribunale di Milano per esser Parte_1
condannato al pagamento di € 49.500,00 somma dovuta quale differenza tra l'importo portato dall'assegno bancario n. 3.180.740.378.10, tratto su Banca Intesa Ag. Carnate per € 75.000,00, e gli acconti medio tempore versati per complessivi € 25.500,00, oltre spese bancarie di insoluto ed interessi, con vittoria di spese.
Nel giudizio così instaurato avanti al Tribunale di Milano n. RG 15394/2023, con provvedimento del 15.09.2023, il Giudice di prime cure, “verificata la regolarità della pagina 2 di 6 notificazione dell'atto di citazione perfezionatasi in data 7 aprile 2023” dichiarava la contumacia del sig. . Parte_1
Con sentenza n. 8179/2024, il Tribunale di Milano, sez. VI Civile, condannava il sig.
[...]
al pagamento in favore del sig. di € 49.500,00 oltre interessi al Pt_1 Controparte_1
tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. con decorrenza dal 15.03.2012 al saldo, nonché a corrispondere in favore di le spese procedurali liquidate in € 545,00 Controparte_1
per spese e € 5.261,00 per compensi avvocato, oltre oneri accessori e spese generali.
Avverso la suddetta sentenza n. 8179/2024 del Tribunale di Milano, sez. VI Civile, pubblicata il 23.09.2024 e notificata all'odierno appellante in data 07/18.10.2024, propone appello il signor per i seguenti motivi: Parte_1
1)-nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e la conseguente nullità della sentenza che quel giudizio aveva definito;
2)- non riferibilita' dell'assegno bancario al sig. - disconoscimento ex art. Parte_1
214 c.p.c.
Si costituisce il sig. non opponendosi alla richiesta declaratoria di Controparte_1
nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del procedimento Tribunale di Milano RG 15394/2024, alla dichiarazione di nullità della sentenza emessa nel predetto procedimento n. 8179/2024 ed alla conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c..
Alla prima udienza dell'8.4.2025, comparse le parti, il consigliere istruttore rimetteva la causa in decisione avanti al collegio della medesima udienza, ex art. 350 bis c.p.c., sulle conclusioni di cui al verbale.
pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti sulla questione preliminare, concernente la nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado, osserva quanto segue.
Il signor lamenta la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di Parte_1
primo grado, chiedendo la declaratoria di nullità della sentenza che quel giudizio aveva definito.
In particolare, l'appellante evidenzia che l'atto di citazione era stato notificato a mezzo posta in data 28.03/07.04.2023 in AT (MI) alla via Wolfgang Amadeus Mozart n.
28, luogo di residenza del convenuto sino al 26.09.2022.
L'appellante assume che dal 27.09.2022 il signor aveva trasferito la propria Parte_1
residenza in AT AT (MB) alla via Arturo Toscanini 11 di talché la notifica, per compiuta giacenza, era da ritenersi viziata perché indirizzata presso un luogo in cui il signor non aveva più la residenza da circa sei mesi. Parte_1
Tale vizio avrebbe impedito al convenuto di prendere contezza dell'instaurato procedimento con ogni relativa conseguenza in termini di regolare formazione del contraddittorio ed esercizio dei propri diritti di difesa.
Parte appellante depositava i certificati anagrafici, a sostegno delle proprie allegazioni.
Questa Corte, preso atto della documentazione prodotta dall'appellante in punto variazione di indirizzo di residenza intervenuta in data 27.09.2022, ritiene che la notifica per compiuta giacenza, dell'atto introduttivo del giudizio debba ritenersi affetta da nullità in quanto il plico è stato indirizzato presso un luogo in cui – all'epoca della predetta notifica - il sig. , destinatario del già menzionato plico, non aveva Parte_1
più la residenza da circa 6 mesi.
pagina 4 di 6 Dall'esame del certificato storico di residenza emesso dal Comune di AT AT
(MB), dalla dichiarazione di trasferimento di residenza presentata dall'odierno appellante al Comune di AT AT (MB) del 27.09.2022 prot. N. 14916, nonché dall'attestazione resa dal Comune di AT (MI) (doc. 3-5) risulta, infatti, che il sig.
[...]
a far data dal 27.09.2022 aveva trasferito la propria residenza presso il Comune Pt_1
di AT AT (MB) Via Arturo Toscanini, 11; il plico contenente l'atto di citazione risulta, invece, spedito, in data 22.03.2023, presso la precedente residenza in AT
(MI), Via Wolfgang Amadeus Mozart, 28 (doc. 1)
Ritenuto, perciò, fondato l'appello, questa Corte dichiara la nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado.
Conseguentemente, rilevata la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la sentenza n. 8179/2024 emessa dal Tribunale di Milano a definizione del giudizio di primo grado, oggi impugnata, deve esser dichiarata nulla per lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Ai sensi dell'art. 354 c.p.c. dalla dichiarazione di nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado discende la rimessione della causa al primo giudice.
SPESE
Le parti controvertono in punto spese.
In applicazione dell'art. 91 c.p.c. le spese seguono la soccombenza di parte appellante.
Le spese possono essere liquidate ex DM 147/2022, tenuto conto del valore (euro
49.500,00) della controversia, nei valori minimi poiché parte appellata ha aderito immediatamente all'eccezione di nullità (senza porre in esecuzione la sentenza) e tenuto conto della bassa complessità dell'attività espletata. La fase istruttoria non può essere pagina 5 di 6 riconosciuta perché non espletata;
infine, si sottolinea che il giudizio è stato definito ex art. 350 bis c.p.c. in prima udienza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-in accoglimento dell'appello principale, dichiara nulla la notifica della citazione di primo grado e per l'effetto dichiara la nullità della sentenza n. 8179/2024, resa dal
Tribunale di Milano, pubblicata il 23.09.2024;
-ai sensi dell'art. 354 c.p.c., dispone la rimessione degli atti al primo giudice innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza;
-condanna la parte appellata alla refusione delle spese processuali del grado in favore di parte appellante, liquidate in € 3.473,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Così deciso in Milano 8.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Cesira D'Anella
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Cesira D'Anella Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
dr. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3232/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALESTRIERI Parte_1 C.F._1
GIOACCHINO, elettivamente domiciliato in VIA COMELICO, 40 20135 MILANO presso il difensore avv. BALESTRIERI GIOACCHINO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA G. COMPAGNONI 31 MILANO presso lo studio dell'avv. ONORATO UGO
CARLO MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente pagina 1 di 6 all'avv. GIANNAZZA FRANCESCA ( ) VIA G. C.F._3
COMPAGNONI 31 20129 MILANO;
APPELLATO
avente ad oggetto: Titoli di credito sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo con rimessione della causa al giudice di primo grado”, con spese a carico di parte appellata.
Per Controparte_1
“accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo con rimessione della causa al giudice di primo grado” con spese compensate o, in subordine, liquidate nei minimi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.03/07.04.2023, ai sensi dell'art. 8 L. 890/1982, il sig. è stato convenuto avanti al Tribunale di Milano per esser Parte_1
condannato al pagamento di € 49.500,00 somma dovuta quale differenza tra l'importo portato dall'assegno bancario n. 3.180.740.378.10, tratto su Banca Intesa Ag. Carnate per € 75.000,00, e gli acconti medio tempore versati per complessivi € 25.500,00, oltre spese bancarie di insoluto ed interessi, con vittoria di spese.
Nel giudizio così instaurato avanti al Tribunale di Milano n. RG 15394/2023, con provvedimento del 15.09.2023, il Giudice di prime cure, “verificata la regolarità della pagina 2 di 6 notificazione dell'atto di citazione perfezionatasi in data 7 aprile 2023” dichiarava la contumacia del sig. . Parte_1
Con sentenza n. 8179/2024, il Tribunale di Milano, sez. VI Civile, condannava il sig.
[...]
al pagamento in favore del sig. di € 49.500,00 oltre interessi al Pt_1 Controparte_1
tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. con decorrenza dal 15.03.2012 al saldo, nonché a corrispondere in favore di le spese procedurali liquidate in € 545,00 Controparte_1
per spese e € 5.261,00 per compensi avvocato, oltre oneri accessori e spese generali.
Avverso la suddetta sentenza n. 8179/2024 del Tribunale di Milano, sez. VI Civile, pubblicata il 23.09.2024 e notificata all'odierno appellante in data 07/18.10.2024, propone appello il signor per i seguenti motivi: Parte_1
1)-nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e la conseguente nullità della sentenza che quel giudizio aveva definito;
2)- non riferibilita' dell'assegno bancario al sig. - disconoscimento ex art. Parte_1
214 c.p.c.
Si costituisce il sig. non opponendosi alla richiesta declaratoria di Controparte_1
nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del procedimento Tribunale di Milano RG 15394/2024, alla dichiarazione di nullità della sentenza emessa nel predetto procedimento n. 8179/2024 ed alla conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c..
Alla prima udienza dell'8.4.2025, comparse le parti, il consigliere istruttore rimetteva la causa in decisione avanti al collegio della medesima udienza, ex art. 350 bis c.p.c., sulle conclusioni di cui al verbale.
pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti sulla questione preliminare, concernente la nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado, osserva quanto segue.
Il signor lamenta la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di Parte_1
primo grado, chiedendo la declaratoria di nullità della sentenza che quel giudizio aveva definito.
In particolare, l'appellante evidenzia che l'atto di citazione era stato notificato a mezzo posta in data 28.03/07.04.2023 in AT (MI) alla via Wolfgang Amadeus Mozart n.
28, luogo di residenza del convenuto sino al 26.09.2022.
L'appellante assume che dal 27.09.2022 il signor aveva trasferito la propria Parte_1
residenza in AT AT (MB) alla via Arturo Toscanini 11 di talché la notifica, per compiuta giacenza, era da ritenersi viziata perché indirizzata presso un luogo in cui il signor non aveva più la residenza da circa sei mesi. Parte_1
Tale vizio avrebbe impedito al convenuto di prendere contezza dell'instaurato procedimento con ogni relativa conseguenza in termini di regolare formazione del contraddittorio ed esercizio dei propri diritti di difesa.
Parte appellante depositava i certificati anagrafici, a sostegno delle proprie allegazioni.
Questa Corte, preso atto della documentazione prodotta dall'appellante in punto variazione di indirizzo di residenza intervenuta in data 27.09.2022, ritiene che la notifica per compiuta giacenza, dell'atto introduttivo del giudizio debba ritenersi affetta da nullità in quanto il plico è stato indirizzato presso un luogo in cui – all'epoca della predetta notifica - il sig. , destinatario del già menzionato plico, non aveva Parte_1
più la residenza da circa 6 mesi.
pagina 4 di 6 Dall'esame del certificato storico di residenza emesso dal Comune di AT AT
(MB), dalla dichiarazione di trasferimento di residenza presentata dall'odierno appellante al Comune di AT AT (MB) del 27.09.2022 prot. N. 14916, nonché dall'attestazione resa dal Comune di AT (MI) (doc. 3-5) risulta, infatti, che il sig.
[...]
a far data dal 27.09.2022 aveva trasferito la propria residenza presso il Comune Pt_1
di AT AT (MB) Via Arturo Toscanini, 11; il plico contenente l'atto di citazione risulta, invece, spedito, in data 22.03.2023, presso la precedente residenza in AT
(MI), Via Wolfgang Amadeus Mozart, 28 (doc. 1)
Ritenuto, perciò, fondato l'appello, questa Corte dichiara la nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado.
Conseguentemente, rilevata la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la sentenza n. 8179/2024 emessa dal Tribunale di Milano a definizione del giudizio di primo grado, oggi impugnata, deve esser dichiarata nulla per lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Ai sensi dell'art. 354 c.p.c. dalla dichiarazione di nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado discende la rimessione della causa al primo giudice.
SPESE
Le parti controvertono in punto spese.
In applicazione dell'art. 91 c.p.c. le spese seguono la soccombenza di parte appellante.
Le spese possono essere liquidate ex DM 147/2022, tenuto conto del valore (euro
49.500,00) della controversia, nei valori minimi poiché parte appellata ha aderito immediatamente all'eccezione di nullità (senza porre in esecuzione la sentenza) e tenuto conto della bassa complessità dell'attività espletata. La fase istruttoria non può essere pagina 5 di 6 riconosciuta perché non espletata;
infine, si sottolinea che il giudizio è stato definito ex art. 350 bis c.p.c. in prima udienza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-in accoglimento dell'appello principale, dichiara nulla la notifica della citazione di primo grado e per l'effetto dichiara la nullità della sentenza n. 8179/2024, resa dal
Tribunale di Milano, pubblicata il 23.09.2024;
-ai sensi dell'art. 354 c.p.c., dispone la rimessione degli atti al primo giudice innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza;
-condanna la parte appellata alla refusione delle spese processuali del grado in favore di parte appellante, liquidate in € 3.473,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Così deciso in Milano 8.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Cesira D'Anella
pagina 6 di 6