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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/11/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6459/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LA NO Presidente rel. dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
9.10.2025, assunto in decisione in data 3.11.2025 e vertente tra
(c.f. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Stefano Cadorin ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza, Via Camperio, 8;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
-pronunciare la separazione personale tra i coniugi
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti in forza delle rispettive attività lavorative e, pertanto, rinunciano reciprocamente a richiedere somme a titolo di contributo al mantenimento.
3. A definizione dei rapporti tra le parti, a scioglimento della comunione patrimoniale e a definizione di tutti i pregressi rapporti di dare e avere, essendo condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione delle diatribe in essere tra i coniugi e per la soluzione della crisi coniugale e pertanto la signora Parte_2 si impegna a cedere al sig. che accetta, i seguenti beni immobili:
[...] Parte_1
A) il 50% del diritto di proprietà relativo alla casa coniugale sita in Lissone (MB) Via Gaetano Donizetti, nr.
16-12, acquistata dai coniugi in comproprietà al 50% con atto Notaio dr. – reg. gen- n. Persona_1
97632, reg. part. n 63819, del 23.7.2019, costituita
- appartamento ad uso abitazione posto in piano secondo composto di quattro locali, cucina e doppi servizi, con annessi vano di cantina e box-garage ad uso autorimessa pertinenziale posti in piano interrato.
Identificazione catastale: Quanto sopra censito nel Catasto Fabbricati di detto comune, via Gaetano
Donizetti n. 16-12, - Foglio 27, mappale 404, subalterno 13, Piani 2-S1, categoria A/3, classe 5, vani 6,5,
Rendita Catastale Euro 654,61 (seicentocinquantaquattro virgola sessantuno), con sup. cat di mq 127; - Foglio
27, mappale 404, subalterno 35, Piano S1, categoria C/6, classe 6, mq. 25, Rendita Catastale Euro 95,54
(novantacinque virgola cinquantaquattro), tutti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ben noto alle parti.
L'atto pubblico di cessione di quanto sopra indicato verrà formalizzato alla data di pubblicazione della sentenza di separazione personale dei coniugi e comunque entro e non oltre 30 giorni da tale data. Il sig.
i farà interamente carico delle spese notarili relative all'acquisto della predetta quota di proprietà Parte_1 degli immobili sopra indicati.
Le parti dichiarano sin d'ora che il prezzo di vendita della quota del diritto di proprietà della casa coniugale intestato alla IG.ra , tenuto conto che vi è un mutuo residuo della durata ventennale di Parte_2 euro di € 75.000,00= (settantacinquemila) circa, è stato ponderatamente concordato e valutato dalle medesime in € 90.000,00=(novantamila), mentre il prezzo di vendita della quota di proprietà della sig.ra del box è stato ponderatamente concordato e valutato in € 10.000,00= (diecimila). Il Parte_2 signor lla data di pubblicazione della sentenza di separazione personale dei coniugi e comunque Parte_1 entro e non oltre 30 giorni da tale data provvederà a versare l'importo di € 100.000,00= alla sig.ra
[...]
che ne rilascia ampia quietanza. Il sig. si impegna altresì a propria cura e spese ad Parte_2 Parte_1 accollarsi interamente il contratto mutuo del 15.7.2019 del notaio (n. 69387 di rep – n.30821 raccolta) Per_1 con TE OL s.p.a. dell'importo iniziale di € 103.259,00= della durata ventennale, e a liberare la sig.ra pagina 2 di 7 da ogni obbligo assunto da quest'ultima nei confronti del suddetto istituto di credito Parte_2 per il contratto sopra indicato.
4. Relativamente ai beni mobili ed arredi presenti negli immobili sopra citati, i coniugi provvederanno al momento del trasloco come da separato accordo.
5. La sig.ra si impegna a lasciare la casa coniugale non appena avrà acquistato un nuovo Parte_2 immobile e comunque entro e non oltre giorni 180 giorni dalla data di deposito della sentenza di separazione, mentre le parti si autorizzano reciprocamente sin d'ora a vivere separati.
6. Il figlio minore (n.24.5.2011) di anni 14 rimarrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le Persona_2 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento ai fini della residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione del padre in Lissone (MB), Via Gaetano Donizetti, nr.16. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative a . Per_2
7. I ricorrenti eserciteranno il diritto di visita in via paritetica, secondo il seguente calendario: il lunedì e il martedì rimarrà con il papà e il mercoledì e giovedì con la mamma e dal venerdì alla domenica a week-end alternati con ciascun genitore. Nel periodo delle festività natalizie il minore trascorrerà con i genitori ad anni alterni la prima metà delle vacanze scolastiche fino al 31 dicembre (escluso il 24 dicembre con la madre ed il
25 dicembre con il padre) e con l'altro genitore il residuo periodo festivo fino al 6 gennaio o al termine delle vacanze natalizie. Fatti salvi, in ogni caso, diversi accordi tra i genitori. Anche durante le vacanze pasquali il figlio si tratterrà con l'uno o con l'altro dei genitori, alternativamente di anno in anno, giorno di Pasqua compreso;
Il medesimo criterio dell'alternanza verrà rispettato per le ulteriori festività civili e/o religiose ed i relativi “ponti”. Sono fatti salvi, anche in questo caso, diversi accordi tra i coniugi.
Relativamente al periodo delle vacanze estive, i genitori potranno trascorrere con il figlio almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
8. I genitori si impegnano a provvedere al mantenimento diretto di nei periodi di rispettiva Per_2 frequentazione. I genitori contribuiranno altresì in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per il figlio fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Monza e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori, che qui si intende integralmente riportato.
In particolare, le parti affronteranno in via condivisa al 50%, senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese:
pagina 3 di 7 (1) spese mediche: (a) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
(b) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato:
(c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
(2) spese scolastiche e di istruzione: (a) Iscrizioni o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
(b) Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
(c) Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche ed informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
(d) Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
(e) Partecipazione alle gite scolastiche senza pernottamento;
Inoltre le parti affronteranno in via condivisa al 50%, con necessità di preventivo accordo ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate che in via semplificativa e non esaustiva si possono indicare:
(1)spese mediche: a) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
(c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
(d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
(2) altre spese : a) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) istruzione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
c) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
c) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
d) Frequentazione di viaggi-studio (es Erasmus) e/o campeggi privati e) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature sportive;
f) viaggi e vacanze trascorse senza i genitori.
g) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
pagina 4 di 7 Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio, whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario, con un anticipo di almeno giorni quindici – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività: entro sette giorni dalla comunicazione, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta anche a mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio, whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
9. I coniugi concordano che l'assegno unico ed universale per i figli verrà integralmente percepito dalla IG.ra
, mentre i benefici fiscali e le detrazioni per i figli a carico saranno suddivisi in ragione Parte_2 del 50% da entrambi i genitori.;
10. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio e si impegnano a comunicarsi i rispettivi cambiamenti di residenza e domicilio ed a sottoscrivere ogni necessaria autorizzazione per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio anche del figlio minore I genitori Persona_2 manifestano altresì il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o documento equivalente del figlio minore, autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza;
11. I ricorrenti rinunciano reciprocamente ad ogni ulteriore rivendicazione di carattere patrimoniale, avendo separatamente risolto ogni loro questione.
12. il sig. e la sig.ra si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette Parte_1 Parte_2 condizioni che accettano e sottoscrivono.
pagina 5 di 7 13. le parti sono consapevoli che la partecipazione all'udienza costituisce un loro diritto al quale vogliono rinunciarvi, stante l'assenza di ogni volontà di conciliazione e la volontà di entrambe di procedere alla separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel presente ricorso.
14. le parti chiedono di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarano di non volersi riconciliare e rinunciano al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art.473 bis.51 3°comma c.p.c.
pagina 6 di 7 Motivi della decisione
Premesso che :
- e hanno contratto matrimonio in data 14.5.2005 a Lissone;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione è nato (24.5.2011) Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 3.11.2025, svoltasi con la trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 24.5.2011) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_2 contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 9.10.2025 da Parte_1 nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in data 14.5.2005 in Lissone, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone, per le annotazioni di legge (atto n.
21 parte II serie A anno 2005);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6.11.2025
Il Presidente est.
LA NO
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LA NO Presidente rel. dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
9.10.2025, assunto in decisione in data 3.11.2025 e vertente tra
(c.f. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Stefano Cadorin ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza, Via Camperio, 8;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
-pronunciare la separazione personale tra i coniugi
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti in forza delle rispettive attività lavorative e, pertanto, rinunciano reciprocamente a richiedere somme a titolo di contributo al mantenimento.
3. A definizione dei rapporti tra le parti, a scioglimento della comunione patrimoniale e a definizione di tutti i pregressi rapporti di dare e avere, essendo condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione delle diatribe in essere tra i coniugi e per la soluzione della crisi coniugale e pertanto la signora Parte_2 si impegna a cedere al sig. che accetta, i seguenti beni immobili:
[...] Parte_1
A) il 50% del diritto di proprietà relativo alla casa coniugale sita in Lissone (MB) Via Gaetano Donizetti, nr.
16-12, acquistata dai coniugi in comproprietà al 50% con atto Notaio dr. – reg. gen- n. Persona_1
97632, reg. part. n 63819, del 23.7.2019, costituita
- appartamento ad uso abitazione posto in piano secondo composto di quattro locali, cucina e doppi servizi, con annessi vano di cantina e box-garage ad uso autorimessa pertinenziale posti in piano interrato.
Identificazione catastale: Quanto sopra censito nel Catasto Fabbricati di detto comune, via Gaetano
Donizetti n. 16-12, - Foglio 27, mappale 404, subalterno 13, Piani 2-S1, categoria A/3, classe 5, vani 6,5,
Rendita Catastale Euro 654,61 (seicentocinquantaquattro virgola sessantuno), con sup. cat di mq 127; - Foglio
27, mappale 404, subalterno 35, Piano S1, categoria C/6, classe 6, mq. 25, Rendita Catastale Euro 95,54
(novantacinque virgola cinquantaquattro), tutti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ben noto alle parti.
L'atto pubblico di cessione di quanto sopra indicato verrà formalizzato alla data di pubblicazione della sentenza di separazione personale dei coniugi e comunque entro e non oltre 30 giorni da tale data. Il sig.
i farà interamente carico delle spese notarili relative all'acquisto della predetta quota di proprietà Parte_1 degli immobili sopra indicati.
Le parti dichiarano sin d'ora che il prezzo di vendita della quota del diritto di proprietà della casa coniugale intestato alla IG.ra , tenuto conto che vi è un mutuo residuo della durata ventennale di Parte_2 euro di € 75.000,00= (settantacinquemila) circa, è stato ponderatamente concordato e valutato dalle medesime in € 90.000,00=(novantamila), mentre il prezzo di vendita della quota di proprietà della sig.ra del box è stato ponderatamente concordato e valutato in € 10.000,00= (diecimila). Il Parte_2 signor lla data di pubblicazione della sentenza di separazione personale dei coniugi e comunque Parte_1 entro e non oltre 30 giorni da tale data provvederà a versare l'importo di € 100.000,00= alla sig.ra
[...]
che ne rilascia ampia quietanza. Il sig. si impegna altresì a propria cura e spese ad Parte_2 Parte_1 accollarsi interamente il contratto mutuo del 15.7.2019 del notaio (n. 69387 di rep – n.30821 raccolta) Per_1 con TE OL s.p.a. dell'importo iniziale di € 103.259,00= della durata ventennale, e a liberare la sig.ra pagina 2 di 7 da ogni obbligo assunto da quest'ultima nei confronti del suddetto istituto di credito Parte_2 per il contratto sopra indicato.
4. Relativamente ai beni mobili ed arredi presenti negli immobili sopra citati, i coniugi provvederanno al momento del trasloco come da separato accordo.
5. La sig.ra si impegna a lasciare la casa coniugale non appena avrà acquistato un nuovo Parte_2 immobile e comunque entro e non oltre giorni 180 giorni dalla data di deposito della sentenza di separazione, mentre le parti si autorizzano reciprocamente sin d'ora a vivere separati.
6. Il figlio minore (n.24.5.2011) di anni 14 rimarrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le Persona_2 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento ai fini della residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione del padre in Lissone (MB), Via Gaetano Donizetti, nr.16. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative a . Per_2
7. I ricorrenti eserciteranno il diritto di visita in via paritetica, secondo il seguente calendario: il lunedì e il martedì rimarrà con il papà e il mercoledì e giovedì con la mamma e dal venerdì alla domenica a week-end alternati con ciascun genitore. Nel periodo delle festività natalizie il minore trascorrerà con i genitori ad anni alterni la prima metà delle vacanze scolastiche fino al 31 dicembre (escluso il 24 dicembre con la madre ed il
25 dicembre con il padre) e con l'altro genitore il residuo periodo festivo fino al 6 gennaio o al termine delle vacanze natalizie. Fatti salvi, in ogni caso, diversi accordi tra i genitori. Anche durante le vacanze pasquali il figlio si tratterrà con l'uno o con l'altro dei genitori, alternativamente di anno in anno, giorno di Pasqua compreso;
Il medesimo criterio dell'alternanza verrà rispettato per le ulteriori festività civili e/o religiose ed i relativi “ponti”. Sono fatti salvi, anche in questo caso, diversi accordi tra i coniugi.
Relativamente al periodo delle vacanze estive, i genitori potranno trascorrere con il figlio almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
8. I genitori si impegnano a provvedere al mantenimento diretto di nei periodi di rispettiva Per_2 frequentazione. I genitori contribuiranno altresì in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per il figlio fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Monza e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori, che qui si intende integralmente riportato.
In particolare, le parti affronteranno in via condivisa al 50%, senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese:
pagina 3 di 7 (1) spese mediche: (a) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
(b) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato:
(c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
(2) spese scolastiche e di istruzione: (a) Iscrizioni o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
(b) Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
(c) Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche ed informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
(d) Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
(e) Partecipazione alle gite scolastiche senza pernottamento;
Inoltre le parti affronteranno in via condivisa al 50%, con necessità di preventivo accordo ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate che in via semplificativa e non esaustiva si possono indicare:
(1)spese mediche: a) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
(c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
(d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
(2) altre spese : a) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) istruzione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
c) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
c) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
d) Frequentazione di viaggi-studio (es Erasmus) e/o campeggi privati e) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature sportive;
f) viaggi e vacanze trascorse senza i genitori.
g) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
pagina 4 di 7 Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio, whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario, con un anticipo di almeno giorni quindici – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività: entro sette giorni dalla comunicazione, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta anche a mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio, whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
9. I coniugi concordano che l'assegno unico ed universale per i figli verrà integralmente percepito dalla IG.ra
, mentre i benefici fiscali e le detrazioni per i figli a carico saranno suddivisi in ragione Parte_2 del 50% da entrambi i genitori.;
10. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio e si impegnano a comunicarsi i rispettivi cambiamenti di residenza e domicilio ed a sottoscrivere ogni necessaria autorizzazione per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio anche del figlio minore I genitori Persona_2 manifestano altresì il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o documento equivalente del figlio minore, autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza;
11. I ricorrenti rinunciano reciprocamente ad ogni ulteriore rivendicazione di carattere patrimoniale, avendo separatamente risolto ogni loro questione.
12. il sig. e la sig.ra si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette Parte_1 Parte_2 condizioni che accettano e sottoscrivono.
pagina 5 di 7 13. le parti sono consapevoli che la partecipazione all'udienza costituisce un loro diritto al quale vogliono rinunciarvi, stante l'assenza di ogni volontà di conciliazione e la volontà di entrambe di procedere alla separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel presente ricorso.
14. le parti chiedono di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarano di non volersi riconciliare e rinunciano al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art.473 bis.51 3°comma c.p.c.
pagina 6 di 7 Motivi della decisione
Premesso che :
- e hanno contratto matrimonio in data 14.5.2005 a Lissone;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione è nato (24.5.2011) Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 3.11.2025, svoltasi con la trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 24.5.2011) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_2 contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 9.10.2025 da Parte_1 nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in data 14.5.2005 in Lissone, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone, per le annotazioni di legge (atto n.
21 parte II serie A anno 2005);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6.11.2025
Il Presidente est.
LA NO
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