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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/06/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 216/2024 del ruolo generale e promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. Parte_1
), e per essa la procuratrice mandataria in persona del P.IVA_1 Parte_2
legale rappresentante pro tempore (c.f. /p.i. elettivamente domiciliata in P.IVA_2 P.IVA_3
Ancona Via Marsala n. 8, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cinelli, che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO
pagina 1 di 16 nato a [...] il [...] (c.f. ), e nato Controparte_1 C.F._1 CP_2
a Pesaro il 1.6.1969 (c.f. , elettivamente domiciliati in Perugia via Marconi n. 6 C.F._2
presso lo studio dell'avv. Luca Maori, che li rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4
nato a [...] il [...] (c.f. ), e nata a [...]
[...] C.F._4 Parte_5
il 16.12.1977 (c.f. ), elettivamente domiciliati in Fano alla via Einaudi n. 24 C.F._5
presso lo studio dell'avv. Antonella Storoni, che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Nicola Vincenzo Selva Verzica, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore (c.f./p.i. ), contumace;
P.IVA_4
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. Controparte_4
), quale società incorporante per fusione (c.f./p.i. P.IVA_5 Controparte_5
), elettivamente domiciliata in Fano, Via G. Bovio n.12 presso lo studio dell'avv. John P.IVA_6
Loris Battisti, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Fabrizio Montanari,
come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellati-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 6 del 2-4/1/2024 pronunciata dal Tribunale di Pesaro
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
“In via principale e nel merito:
1. nei confronti della debitrice principale Controparte_3
accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
pagina 2 di 16 n. 06/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro il 02/01/2024 e pubblicata il 04/01/2024 all'esito dei
giudizio civile di primo grado iscritto al numero RG 85/2020 cui è riunito il giudizio RG 111/2020,
notificata a mezzo pec il 24/01/2024, accertare e dichiarare la Controparte_3
(c.f. e p.i. ) in persona del legale rappresentante pro tempore liquidatore
[...] P.IVA_4
Sig.ra (C.F.: ), quale debitrice principale, tenuta al Parte_3 C.F._3
pagamento in favore di della complessiva somma di € 3.397.287,64 oltre Pt_1 Parte_1
interessi maturati e maturandi dal 27/04/2018 al saldo ai tassi contrattualmente pattuiti e comunque
entro i limiti di legge, ivi compresa la L. n. 108/96 o quella minor somma che risulterà all'esito del
giudizio; e per l'effetto condannarla al pagamento di detta somma in favore di Parte_1
[...]
2. nei confronti dei garanti:
- accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale
della sentenza n. 06/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro il 02/01/2024 e pubblicata il 04/01/2024
all'esito dei giudizio civile di primo grado iscritto al numero RG 85/2020 cui è riunito il giudizio RG
111/2020, notificata a mezzo pec il 24/01/2024, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.
1093/2019 (r.g. n. 2666/2019) emesso dal Tribunale di Pesaro in data 07/11/2019, depositato in pari
data e notificato a mezzo del servizio postale in data 28/11/2019;
- e comunque in ogni caso accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado e che qui di seguito
si ripropongono:
- accertare e dichiarare il sig. (c.f. ) tenuto al Controparte_1 C.F._2
pagamento in favore di della complessiva somma di € 32.500,00 o quella Parte_1
minor somma che risulterà all'esito del giudizio;
e per l'effetto condannarlo al pagamento di detta
somma in favore di Parte_1
- accertare e dichiarare il sig. (c.f. ) tenuto al pagamento in CP_2 C.F._1
favore di della complessiva somma di € 65.500,00, o quella minor somma Parte_1
pagina 3 di 16 che risulterà all'esito del giudizio;
e per l'effetto condannarlo al pagamento di detta somma in favore
di Parte_1
- accertare e dichiarare i Signori (c.f.: ), Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f.: ) e ( , quali
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
garanti fideiussori, tenuti al pagamento in favore di della complessiva Parte_1
somma di € 325.000,00; e per l'effetto condannare gli stessi al pagamento di dette somme in favore di
Parte_1
3. Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre il rimborso forfettario
per spese generali, iva e c.p.a. come per legge”.
Per l'appellata voglia l'adita Corte di Appello, contrariis rejectis, in Controparte_6
riforma dell'impugnata sentenza n.6/2024 del Tribunale di Pesaro dichiarare:
in via principale la conferma del D.I. n.1093/2019 emesso in data 7.11.2019 dal Tribunale di Pesaro e munirlo della clausola di esecutorietà definitiva nei confronti della debitrice principale e dei garanti per fidejussione;
in via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta in via principale, salvo rinnovo della
CTU per la determinazione del quantum – da effettuare con l'utilizzo esclusivo della documentazione contabile acquisita in prime cure – condannare la a pagare Controparte_3
in favore di la somma complessiva di € 3.397.287,64, oltre a interessi maturati e maturandi dal Pt_1
27.4.2018 al saldo ai tassi da contratto o quella che comunque risulterà all'esito della causa, oltre a interessi;
e nei confronti dei garanti dichiarare gli stessi tenuti, giusta le fidejussioni rilasciate, e condannarli al pagamento in favore di , delle seguenti somme ivi indicate, maggiorate degli interessi, e così Pt_1
quanto a € 32.500,00 Controparte_1
quanto a € 65.500,00 CP_2
pagina 4 di 16 e quanto ai signori e € 325.500,00 in solido. Parte_3 Parte_4 Parte_5
Mandare la AN Credit Agricole AL S.p.A. libera da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese per entrambi i gradi.”
Per gli appellati e : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: Controparte_1 CP_2
- rigettare l'appello della , perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto e Controparte_7
confermare la decisione di primo grado;
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio
Per gli appellati e e Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Ancona, Pt_3 Parte_4 Pt_5
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo
rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello per tutti i motivi di cui in narrativa
NEL MERITO:
- rigettare integralmente le domande avanzate dall'appellante, siccome inammissibili e/o prescritte e/o
inopponibili agli odierni appellati e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in
narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata n. 06/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro il
02/01/2024 e pubblicata il 04/01/2024.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di legge
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pesaro, in accoglimento dell'opposizione proposta da
, quale debitrice principale, e , Controparte_3 Controparte_1 CP_2
, , e quali fideiussori, al DI n. 1093/2019
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
emesso nei loro confronti ed in favore di (in persona della sua procuratrice Controparte_8 [...]
, quale società cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_9 Controparte_4
(incorporante per fusione , società quest'ultima chiamata in causa in
[...] Controparte_5
pagina 5 di 16 relazione alla domanda di rivalsa svolta dalla società opposta, ha revocato il predetto decreto ed ha condannato la società debitrice principale al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di €
3.297.236,86, compensando integralmente le spese di lite.
In particolare, il primo giudice:
in relazione alla eccepita nullità delle fideiussioni azionate, in ossequio al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 41994/2021, ha dichiarato la nullità delle clausole 2, 6 e 8 riproducenti lo schema ABI in quanto contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a)
della legge n. 287/1990 e 101 del Trattamento sul funzionamento dell'Unione Europea;
ha di conseguenza ritenuto applicabile al caso di specie il termine di decadenza previsto dall'art. 1957
c.c. e, verificato il suo mancato rispetto, ha dichiarato la sopravvenuta inefficacia delle garanzie azionate in via monitoria dai predetti opponenti;
ha quindi dichiarato assorbita la domanda di manleva proposta da nei confronti della Controparte_8
terza chiamata società cedente;
quanto invece alla debitrice principale, il primo giudice in adesione delle risultanze della disposta CTU
svolta in relazione al mutuo ipotecario concesso dalla Cassa di Risparmio di Fano con atto a rogito del notaio in data 5/12/2008, risolto in data 9/4/2018, ha accertato che il credito vantato dalla Per_1
AN opposta era pari a complessivi € 3.297.236,86, condannando la società al suo pagamento.
quale società cessionaria dei crediti azionati in via monitoria, ha proposto appello a Controparte_8
mezzo della sua procuratrice, articolando i seguenti motivi: 1) errata determinazione del quantum
dovuto dalla debitrice principale , per errore di calcolo, non Controparte_3
avendo il primo giudice sommato al credito derivante dal contratto di mutuo ipotecario del 5/12/2008,
il credito derivante dal rapporto di conto corrente n. 30000848 (in relazione al quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro € 100.050,78 oltre interessi) in relazione al quale nessuna nullità era stata accertata;
2) errata declaratoria di nullità parziale e conseguente decadenza dall'azione nei confronti dei garanti per effetto dell'applicazione della norma dell'articolo 1957 c.c.. Ha quindi pagina 6 di 16 concluso come in epigrafe, con condanna degli opponenti al rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
e hanno resistito a gravame, eccependone in via preliminare Controparte_1 CP_2
l'inammissibilità per violazione dell'art. 348 bis c.p.c..
, e si sono costituiti in giudizio instando per il Parte_3 Parte_4 Parte_5
rigetto dell'appello, e in via preliminare per la sua inammissibilità, nonché riproponendo la questione rimasta assorbita in primo grado circa la qualificazione della fideiussione come garanzia specifica rispetto al contratto di finanziamento concesso dalla Cassa di Risparmio di Fano n. Parte_6
estinto in data 31/5/2010, con conseguente sopravvenuta inefficacia delle garanzie prestate. Hanno
concluso pertanto come in epigrafe.
si è costituita in giudizio e, preso atto della mancata riproposizione della Controparte_6
domanda di manleva avanzata dalla società appellante nei suoi confronti, ha aderito all'appello proposto.
, ritualmente citata, è rimasta contumace. Controparte_3
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. È infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata,
atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici errores in procedendo o in
iudicando. La parte appellante ha del resto censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice,
indicando con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità
dei motivi di impugnazione è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non pagina 7 di 16 scindibili) argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni del reclamante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime. Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità
del gravame.
Va parimenti disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. (come inserito dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134), dal momento che l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità, in riferimento alla quali, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza in concreto del gravame, non sembra potersi parlare aprioristicamente di “non ragionevole
probabilità” di accoglimento dell'appello.
Il primo motivo di impugnazione, con il quale si contesta la quantificazione del complessivo debito della , appare fondato. Controparte_3
In punto di fatto è pacifico e comunque documentato in atti che il DI opposto ingiungeva alla debitrice principale e ai suoi fideiussori il pagamento della complessiva somma di € 3.867.850,78, di cui €
100.050,78 derivante dal saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 30000848 ed € 3.767800,00
quale residuo debito del mutuo ipotecario.
Risulta parimenti per tabulas che parti ingiunte hanno contestato l'esistenza e la misura del credito riferibile al solo contratto di mutuo (del quale è stata eccepita la nullità della clausola di pattuizione degli interessi ultralegali anche per usurarietà e per la manipolazione del tasso di riferimento e la nullità
del fenomeno dell'anatocismo), mentre non hanno sollevato alcuna eccezione in relazione al saldo del rapporto di conto corrente. Per tale ragione il Tribunale ha disposto procedersi a CTU contabile per verificare le sole eccepite nullità delle condizioni economiche pattuite nel contratto di mutuo. Le
risultanze della espletata CTU non sono state oggetto di specifico motivo di appello da alcuna delle parti.
pagina 8 di 16 Alla luce dei rilievi che precedono appare evidente quindi che all'importo di cui alla pronunciata condanna contenuto nella sentenza impugnata, pari ad € 3.297.236,86, riferibile al solo contratto di mutuo, deve essere aggiunto quello relativo al saldo passivo del contratto di conto corrente di €
100.050,78 non contestato, per complessivi € 3.397.287,64.
Parimenti meritevole di accoglimento è il secondo motivo di impugnazione con il quale la società appellante lamenta l'erroneità del capo di sentenza che ha accertato la nullità delle fideiussioni dedotte in giudizio per contrarietà alla normativa antitrust, ha affermato l'applicabilità al caso di specie del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. e, accertatone il mancato rispetto, ha dichiarato la decadenza della società cessionaria dall'azione nei confronti dei fideiussori.
In punto di fatto risulta pacifico e comunque documentato in atto che , Parte_3 Parte_4
a hanno rilasciato fideiussione generica limitata all'importo di € 325.000,00
[...] Parte_5
con atto del 03/12/2008 (cfr. doc. 10 allegato dall'appellante alle comparse di costituzione in primo grado), che ha rilasciato fideiussione generica limitata all'importo di € 32.500,00 con Controparte_1
atto del 03/12/2008 (doc. 11 ibidem) e che , con atto in pari data (doc. 16 ibidem) ha CP_2
rilasciato fideiussione generica limitata all'importo di € 65.500,00.
A riguardo occorre in primo luogo precisare la natura delle garanzie azionate alla luce del principio di diritto in più occasioni ribadito dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 15470 del 3/6/2024)
per cui “Non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la prospettazione, in appello, di
una diversa qualificazione giuridica del contratto oggetto di causa, ove basata sui medesimi fatti.
(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto
nuova, e pertanto inammissibile, la domanda con cui l'appellante aveva modificato la ragione della
condanna del garante al pagamento del credito garantito, fondata in primo grado sulla natura
autonoma di detta garanzia e, nel gravame, sulla natura fideiussoria dell'obbligazione con richiesta di
condanna solidale del garante e del debitore principale)”.
pagina 9 di 16 Assume parte appellante che le garanzie de quibus debbano essere qualificate come contratti autonomi di garanzia;
di contro la difesa degli appellati e e ritiene che le Pt_3 Parte_4 Pt_5
garanzie prestate siano riferibili al solo contratto di finanziamento n. 0812050000259 1FI concesso alla debitrice principale da sicché (ancorché non espressamente dedotto) le stesse debbano CP_10
essere qualificate come fideiussioni specifiche.
Rileva innanzitutto il Collegio che tutte le garanzie in oggetto sono state rilasciate a garanzia “delle
obbligazioni verso codesta AN, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già
consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo … quali ad esempio
finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture d crediti documentari, anticipazioni, su titoli, su
crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi,
depositi, riporti compravendita di titoli o cambi, operazioni di intermediazione o prestazione di
servizi”, nonché “nei limiti di importo sopra indicati, qualsiasi altra obbligazione che il debitore
principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta AN in relazione a garanzie già
prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta AN nell'interesse di terzi,
per le quali dichiariamo sin d'ora di considerarci solidalmente obbligati nei confronti di codesta
AN e ciò indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 1948 c.c.”.
Il tenore letterale delle garanzie prestate e la sua interpretazione sistematica consentono in radice di escludere che le stesse possano essere qualificate come fideiussioni specifiche, cioè, limitate alla garanzia del solo richiamato finanziamento concesso da . CP_10
Deve allo stesso modo escludersi la qualificazione delle stesse in termini di contratti autonomi di garanzia. A riguardo deve qui farsi applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza nomofilattica della Suprema Corte, la quale è pacifica nell'affermare che “Il contratto autonomo di
garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia,
derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al
debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a
pagina 10 di 16 chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale,
nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da
quest'ultimo” (cfr. da ultimo Cass. ord. 19693 del 17/6/2022) e nell'individuare gli elementi caratterizzanti il contratto autonomo di garanzia nella presenza delle clausole "a prima richiesta e
senza eccezioni". E' pur vero che la stessa giurisprudenza della Suprema Corte afferma che l'assenza dell'accessorietà della garanzia può derivarsi, in mancanza delle predette clausole, anche dal tenore dell'accordo ed in particolare dalla presenza di una clausola che fissa al garante un ristretto termine per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, tuttavia precisa che detta previsione contrattuale deve essere accompagnata “dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di
eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso” (cfr. da ultimo Cass. n. 15091 del
31/05/2021).
Orbene, nel caso di specie, seppure i contratti azionati contengono all'art. 7 la clausola a prima richiesta, per cui i fideiussori sono tenuti a pagare immediatamente all'azienda di credito a semplice richiesta scritta quanto dovuto per capitale, interessi spese e tasse dal debitore principale, tuttavia la citata disposizione non comprende la previsione “senza eccezioni” cioè non pone alcuna limitazione del potere degli stessi di far valere questioni relative alla validità ed efficacia del debito garantito. Né in senso contrario può argomentarsi sulla base dell'art. 9 dei medesimi contratti, atteso che la richiamata disposizione si limita a prevedere il potere della banca di recedere dai rapporti con il debitore senza che la scelta “del momento”, in cui esercitare detto potere, possa essere oggetto di contestazione da parte dei garanti.
Tutti i contratti dedotti in giudizio devono essere, pertanto, qualificati come fideiussioni omnibus.
Deve a questo punto essere affrontata la questione relativa alla nullità parziale delle predette garanzie in quanto riproducente le clausole dello schema ABI 2003, dichiarato nullo per violazione della normativa antitrust con provvedimento della AN d'AL n. 55/2005.
pagina 11 di 16 Come sopra puntualmente rilevato le garanzie azionate in giudizio sono state rilasciate tutte nel dicembre 2008; esse sono quindi relative ad un periodo di tempo di successivo a quello oggetto dell'indagine della AN d'AL. Tale circostanza consente di affermare, in difformità di quanto affermato dal giudice di primo grado, che il provvedimento n. 55/2005 della AN d'AL non costituisce prova privilegiata dell'asserita esistenza di una intesa anticoncorrenziale tra le banche. Ed
infatti, la giurisprudenza di merito successiva alla sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte n.
41994 del 30/12/21 ha, in più occasioni, escluso che il richiamato accertamento della AN d'AL
possa estendersi de plano anche alle fideiussioni concluse in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento (2002-2005), in quanto l'istruttoria svolta dall'organo di vigilanza ha riguardato l'arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio del 2005 (cfr. provvedimento AN d'AL sub all.
5 nel fascicolo degli appellanti), con conseguente onere gravante sull'attore della prova della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale e della applicazione uniforme delle rilevanti clausole contrattuali per mezzo di una prova, specifica e puntuale, della diffusione seriale del modello ABI
dichiarato nullo (in tal senso, cfr. Trib. Milano, 14-20 luglio 2022; Trib. Milano, 19 gennaio 2022;
Trib. Forlì, 16 maggio 2022, n. 486, ma anche App. Venezia, 13 settembre 2021, n. 2356; nonché sent.
n. 547 28.03.2023 e n. 499 del 21.03.2023 di questa Corte).
Ciò in quanto, come pure rilevato da Cass. n. 30818/2018, incombe all'attore che invoca la nullità della clausola, secondo l'ordinario regime di cui all'art. 2967 c.c., la prova del carattere uniforme e non occasionale di applicazione della clausola contestata, suscettibile di procurare una distorsione del mercato, trattandosi di un elemento costitutivo della sua pretesa. Quindi, secondo detto orientamento,
parte appellante avrebbe dovuto, in primo luogo, allegare la circostanza della sussistenza della perdurante intesa illecita all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni e, poi, depositare le condizioni generali dei contratti di fideiussione omnibus adottati da un significativo numero di istituti bancari italiani, operanti sul mercato nazionale e non meramente regionale o locale, per far emergere che gli stessi avrebbero coordinato la propria azione, e quindi raggiunto un'intesa, al solo fine di impedire alla pagina 12 di 16 clientela di godere di condizioni diversificate, ed alternative tra loro, garantite dalla libera concorrenza.
Elemento costitutivo della dedotta nullità non è quindi l'eventuale conformità in tutto o in parte delle clausole delle garanzie prestate al modello ABI, bensì della persistenza sul mercato di una intesa anticoncorrenziale.
Quindi, secondo detto orientamento, parti appellate avrebbero dovuto, in primo luogo, allegare la circostanza della perdurante intesa illecita all'epoca della sottoscrizione della fideiussione e, poi,
depositare le condizioni generali dei contratti di fideiussione omnibus adottati da un significativo numero di istituti bancari italiani, operanti sul mercato nazionale e non meramente regionale o locale,
per far emergere che gli stessi avrebbero coordinato la propria azione, e quindi raggiunto un'intesa, al solo fine di impedire alla clientela di godere di condizioni diversificate, ed alternative tra loro, garantite dalla libera concorrenza.
Evidenzia poi questa Corte che la questione in diritto va analizzata anche alla luce del principio enunciato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. sent n. 13846 del 22/5/2019) a tenore del quale “quel che
assume rilievo, ai fini della predicata inefficacia delle clausole del contratto di fideiussione di cui agli
artt. 2, 6 e 8 è, all'evidenza, il fatto che esse costituiscano lo sbocco dell'intesa vietata, e cioè che
attraverso dette disposizioni si siano attuati gli effetti di quella condotta illecita, come rilevato dalla
cit. Cass. Sez. U. 4 febbraio 2005, n. 2207 (cfr. in tema anche Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810,
secondo cui ai fini dell'illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della I. n. 287 del 1990, rilevano tutti i
contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore
all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di
quel mercato). Ciò che andava accertata, pertanto, non era la diffusione di un modulo ABI da cui non
fossero state espunte le nominate clausole, quanto la coincidenza delle convenute condizioni
contrattuali, di cui qui si dibatte, col testo di uno schema contrattuale che potesse ritenersi espressivo
della vietata intesa restrittiva: giacché, come è chiaro, l'illecito concorrenziale poteva configurarsi
anche nel caso in cui l'ABI non avesse contravvenuto a quanto disposto dalla AN d'AL nel
pagina 13 di 16 provvedimento del 2 maggio 2005, ma la AN ... avesse egualmente sottoposto all'odierno ricorrente
un modulo negoziale includente le disposizioni che costituivano comunque oggetto dell'intesa di cui
all'art. 2, lett. a), I. n. 287/1990”.
Ora, anche ammettendo che le clausole denunciate in questa sede siano conformi a quelle sanzionate dalla AN d'AL nel 2005, tenuto conto che le stesse sono state dichiarate nulle in quanto in contrasto con il disposto di cui all'art. 2 L. n. 297/1990 e non per la violazione di norme imperative, la circostanza nulla prova – con riferimento all'anno di stipula dei contratti di garanzia sopra indicati-
circa la condotta delle altre banche e, soprattutto, in ordine alla esistenza di un'applicazione uniforme di quello schema.
Ebbene, nessuna prova e, in radice, nessuna allegazione nel senso sopra specificato è stata offerta dagli odierni appellati garanti.
In difformità di quanto affermato dal primo giudice deve quindi essere affermata la validità della deroga prevista dalla clausola n. 6 delle prestate garanzie al termine di decadenza di cui all'art. 1957
c.c..
In ogni caso, occorre rilevare che l'art. 7 dei contratti dedotti in giudizio prevede testualmente che “il
fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla AN, a semplice richiesta scritta, anche in caso di
opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro
accessorio”. La riportata clausola nel sancire che il garante paghi quanto dovuto alla banca “a semplice
richiesta scritta” (a prescindere dalla questione relativa alla eccepita nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. prevista dal precedente art. 6) impone di ritenere che le parti abbiano così inteso comunque esonerare il creditore dell'onere di proporre l'azione giudiziaria entro il termine previsto dalla predetta norma, rendendo sufficiente, al fine di evitare la decadenza, l'inoltro di una mera richiesta scritta stragiudiziale.
La validità di una simile clausola è stata in più occasioni ritenuta dalla Corte di Cassazione (per tutte vedi Cass. sent. n. 22346 del 26/09/2017; n. 5598 del 28/2/2020; n. 31509 del 3/11/2021), la quale ha pagina 14 di 16 affermato che “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il
pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della
clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.p.c., deve intendersi riferito – giusta
l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine
semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto deve ritenersi sufficiente ad evitare la
decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo
necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo
la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione
tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento
subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”. Tali considerazioni possono essere ribadite anche con riferimento a fideiussioni non qualificabili come contratti autonomi di garanzia, come ritenuto dalla giurisprudenza di merito maggioritaria (cfr. per tutte Corte di Appello di Venezia sent. n. 1834 del
10/8/2022) e dall'ormai consolidato orientamento di questa Corte.
Nel caso di specie risulta documentato dalla appellante società (cfr. doc. 18 in allegato al ricorso per
DI) che la ha revocato tutti gli affidamenti concessi e risolto i contratti in Controparte_5
corso (tra cui il rapporto di conto corrente ed il contratto di mutuo azionati in via monitoria) ed ha messo in mora sia la società debitrice principale che i suoi garanti per il pagamento delle somme, ivi specificamente indicate con riferimento a ciascun tipo di rapporto, con raccomandata notificata ai garanti in data 28/4/2018 e alla società in data 5/6/2018.
Le conclusioni raggiunte impongono l'accoglimento dell'appello e la parziale modifica della sentenza impugnata.
Le spese dell'intero giudizio nei rapporti tra l'appellante, debitrice principale e garanti seguono la soccombenza (risultando la domanda monitoria accolta per la quasi integralità) e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore. Le ulteriori spese tra appellante e terza chiamata in causa devono invece pagina 15 di 16 essere integralmente compensate, risultando la chiamata giustificata dalle difese svolte dagli opponenti e non avendo in questa sede l'appellante riproposto la domanda di manleva svolta in primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 6 del 2-4/1/2024 pronunciata dal Tribunale di Pesaro, così decide nel contraddittorio delle parti:
in accoglimento dell'appello e in parziale modifica della sentenza impugnata condanna
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al pagamento in favore di della complessiva Controparte_3 Controparte_8
somma di € 3.397.287,64, in solido con fino alla concorrenza di € 32.500,00, con Controparte_1
fino alla concorrenza di € 65.500,00, con , e CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
fino alla concorrenza di € 325.000,00;
[...]
condanna , , , e Controparte_1 CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, in solido tra loro al rimborso in favore dell'appellante Controparte_3
delle spese di lite, liquidate quanto al primo grado nella misura di € 49.000,00 e quanto a quelle del secondo grado nella misura di € 34.529,00, di cui € 2.529,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
dichiara interamente compensate tra l'appellante e le spese di lite di Controparte_6
entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 11/6/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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