Articolo 341 della Legge di guerra
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30 settembre 1938
Art. 341.

(Stabilimento o esercizio abusivo di impianti telegrafici, telefonici e simili).

Chiunque stabilisce o esercita impianti telegrafici, telefonici, radioelettrici, semaforici od ottici, in violazione dei provvedimenti emanati a norma dell'articolo 20, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila.

In ogni caso, l'autorita' di pubblica sicurezza provvede, a spese dell'autore del fatto, alla rimozione dell'impianto abusivo, indipendentemente dai provvedimenti di competenza dell'autorita' giudiziaria.
Entrata in vigore il 30 settembre 1938
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