Art. 341.
(Stabilimento o esercizio abusivo di impianti telegrafici, telefonici e simili).
Chiunque stabilisce o esercita impianti telegrafici, telefonici, radioelettrici, semaforici od ottici, in violazione dei provvedimenti emanati a norma dell'articolo 20, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila.
In ogni caso, l'autorita' di pubblica sicurezza provvede, a spese dell'autore del fatto, alla rimozione dell'impianto abusivo, indipendentemente dai provvedimenti di competenza dell'autorita' giudiziaria.
(Stabilimento o esercizio abusivo di impianti telegrafici, telefonici e simili).
Chiunque stabilisce o esercita impianti telegrafici, telefonici, radioelettrici, semaforici od ottici, in violazione dei provvedimenti emanati a norma dell'articolo 20, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila.
In ogni caso, l'autorita' di pubblica sicurezza provvede, a spese dell'autore del fatto, alla rimozione dell'impianto abusivo, indipendentemente dai provvedimenti di competenza dell'autorita' giudiziaria.