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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 03/04/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Verbale udienza ex art. 127 ter c.p.c. e contestuale sentenza
Oggi 3/04/2025 il giudice, a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., prende atto che i difensori hanno depositato una nota riassuntiva congiunta, contenente le istanze e conclusioni, da intendersi qui integralmente richiamate.
All'esito dell'udienza di discussione odierna, sostituita dalla trattazione scritta, si deposita a definizione del giudizio sentenza ex art. 429 c.p.c.
Si comunichi alle parti.
Il giudice dr.ssa Chiara Sandini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice
Chiara Sandini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 704/2024 R.G. promossa da
con l'avv. FENT DAVIDE, come da mandato in atti Parte_1
- RICORRENTE
contro
Controparte_1
, con l'avv. DEL VESCO COSTANTINO, come da mandato in atti
[...]
- CONVENUTO
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
1
CONCLUSIONI delle parti: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. agiva in giudizio nei confronti Parte_1
dell' Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni: “NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: I)
annullare il decreto Direttoriale n. 457 del 30.8.2024 e per l'effetto ordinare ad di rinnovare il contratto di locazione relativo all'immobile oggetto del CP_2
decreto direttoriale n. 457 del 30.08.24 nonché accertare e dichiarare la legittima detenzione dell'immobile da parte del ricorrente;
IN VIA CP_2
SUBORDINATA: I) accertare e dichiarare l'obbligo a contrarre in capo ad come previsto dalla L.R. 39/2017 artt. 25 e ss. e 34 e per l'effetto CP_2
pronunciarsi sentenza che tenga luogo degli effetti del contratto di locazione non concluso alle condizioni di cui alla Legge Regionale richiamata.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.”
Il ricorrente deduceva che il contratto di locazione concluso dal medesimo con l' avrebbe dovuto essere rinnovato alla data del 30.6.2024; evidenziava CP_2
che, pur essendosi attivato, non era riuscito a procurarsi tempestivamente l'attestazione ISEE, rilasciata solo in data 7.7.2024.
Il ricorrente si doleva del fatto che, pur essendosi attivato nei predetti termini,
era successivamente intervenuto il decreto direttoriale n. 457 del 30.8.2024, con il quale l' aveva disposto il mancato rinnovo/decadenza CP_2
dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata e, conseguentemente,
la risoluzione del contratto di locazione.
deduceva la sussistenza dei requisiti prescritti dalla L.R. n. Parte_1
39/2017, e che la tardiva esibizione dell'ISEE non era imputabile a sua colpa.
2 Con memoria depositata in data 23.1.2025 si costituiva in giudizio l' CP_2
chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
La resistente deduceva che nonostante diversi inviti a Parte_1
procurarsi la necessaria attestazione ISEE, non si era attivato per tempo in tal senso, impedendo così alla medesima di svolgere le dovute verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti per il rinnovo del contratto di locazione ai sensi dell'art. 34 L. R. 39/2017.
La causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali e rinviata per discussione all'udienza odierna.
***
Ai sensi dell'art. 34 delle L.R. “1. Il contratto di locazione, stipulato ai sensi
dell'articolo 24, comma 3, ha la durata di cinque anni ed è rinnovato ad ogni scadenza
per uguale periodo alle seguenti condizioni:
a) permanenza dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'articolo 25,
comma 3; il requisito di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 25 è rispettato se il
valore dell'ISEE-ERP non supera del 30 per cento il valore di accesso fissato
dall'articolo 27, comma 3; b) assenza delle cause che determinano l'annullamento o la
decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di cui agli articoli 31 e 32”.
Dagli artt. 25 e 27 della medesima Legge Regionale emerge in modo specifico,
ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, la necessità di valutare la situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP.
Si deve pertanto ritenere che sia onere dell'interessato alla permanenza nell'alloggio locato attivarsi per tempo e procurarsi l'attestazione ISEE prima della scadenza del contratto, in modo da consentire all' di svolgere le CP_2
necessarie verifiche e di procedere al rinnovo.
Nella fattispecie in esame risulta provato l'invio, da parte della resistente, di comunicazioni volte a ricordare la necessità di ottenere l'attestazione ISEE
prima della scadenza contrattuale (doc. 2, 3 e 4 di parte resistente).
3 Emerge inoltre dalla documentazione versata in causa che l'attestazione ISEE è
stata rilasciata in data 7.7.2024, oltre il termine della scadenza contrattuale del
30.6.2024, a fronte della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte dell'interessato, necessaria ai fini della successiva attestazione ISEE, in data 5.7.2024, anch'essa oltre la scadenza contrattuale (v. doc. 1 di parte ricorrente).
L'attestazione ISEE presuppone che sia previamente presentata la
Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte dell'interessato, il quale è chiamato a fornire le necessarie informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali affinchè possa essere poi valutata la situazione economica del nucleo familiare.
Non avendo presentato il ricorrente, in tempo utile, la documentazione necessaria ai fini del rinnovo del contratto di locazione, secondo quanto previsto dalla richiamata Legge Regionale 39/2017, le domande formulate in giudizio da vanno ritenute infondate e se ne impone, pertanto, Parte_1
il rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014,
aggiornati al D.M. 147/2022, tenuto conto della natura documentale del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) rigetta le domande formulate dal ricorrente;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che si liquidano nell'importo di € 2905,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 3/04/2025
Il Giudice
4 Dr.ssa Chiara Sandini
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