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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 3556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3556 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. App. n. 310/2025 Contenzioso civile
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Persone, Minori e Famiglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Valentina Paletto Presidente dott. Lucio Marcantonio Consigliere relatore dott. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile indicato in epigrafe promosso con atto di citazione a giudizio in appello notificato in data 03 febbraio 2025, depositato in data 05 febbraio 2025 da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Cossi, con studio in Milano, Via San Vincenzo n.18/A (indirizzo telematico);
- APPELLANTE - nei confronti di
, nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mauro Sandri e Mario Barberini, con studio in Milano, viale Monza n. 40 (indirizzo telematico);
- APPELLATA -
avverso la sentenza n. 3093/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata il 24.12.2024
con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, nella persona del Sost. dott.ssa Luisa Russo
Conclusioni
Procuratore Generale
“Rilevato che nel procedimento non ci sono figli di minore età;
1 Deduce che non vi è interesse a concludere da parte di questo Ufficio”.
Difesa dell'appellante IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- rigettare la domanda di dichiarazione di paternità di verso Parte_1
a fronte del rifiuto dell'Ing. a sottoporti al disposto esame Persona_1 Parte_1 ematologico del DNA giustificato dai motivi addotti di cui alle proprie memorie difensive supportato dalle prove raccolte nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA, si producono i seguenti documenti:
1. Sentenza di primo grado notificata
2. Fascicolo di primo grado di parte Pt_1
Difesa dell'appellato rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 3093/2024, pubblicata dal Tribunale di Monza il 24/12/2024 nel procedimento RG n. 2511/2020. Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 03.03.2020 citava in giudizio Controparte_1 Pt_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via istruttoria, la disposizione
[...] di CTU ematologica per accertare la paternità; nel merito, la dichiarazione della paternità di nei suoi confronti;
la condanna del convenuto al pagamento di euro Parte_1
405.001,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per inadempimento dell'obbligo di assistenza morale alla prole. Il convenuto si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree e formulando domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme versate alla sig.ra
[...] per il suo mantenimento. CP_1
Espletata l'istruttoria, che vedeva l'escussione di numerosi testimoni e l'interrogatorio formale delle parti, il Tribunale di Monza, con sentenza n. 3093/2024 del 24.12.2024, accoglieva la domanda di accertamento della paternità naturale del sig. Parte_1 rigettando invece la domanda di risarcimento del danno endofamigliare e la domanda riconvenzionale. Avverso tale sentenza, proponeva appello, impugnando esclusivamente il capo Parte_1 relativo all'accertamento della paternità e deducendo i seguenti motivi.
1. Erroneità nella valutazione delle prove: il giudice di primo grado avrebbe erroneamente interpretato le dichiarazioni rese nel procedimento penale, attribuendo loro valore confessorio che non possedevano.
2. Erroneità ed illogicità della motivazione: la realtà processuale dimostrerebbe che gli incontri tra e erano di natura occasionale e a pagamento, con la Parte_1 Persona_1 donna che frequentava un Night Club dove intratteneva rapporti con diversi uomini.
2 3. Mancata valutazione del giustificato rifiuto a sottoporsi al test del DNA: il rifiuto sarebbe stato giustificato dall'assenza di una relazione stabile e dalla circostanza che
[...] intratteneva rapporti con altri uomini nel periodo del concepimento. Per_1
L'appellata si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di CTU genetica e di valutazione del rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli accertamenti ematologici. La controversia verte essenzialmente sulla valutazione del rifiuto del sig. di sottoporsi Pt_1 al test del DNA e sulla sussistenza degli elementi probatori necessari per l'accertamento della paternità naturale. La Suprema Corte di Cassazione ha da tempo consolidato un orientamento uniforme in materia di accertamento della paternità naturale e di valutazione del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti ematologici. In particolare, come affermato dalla Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 28444 del 12 ottobre 2023, "nei giudizi volti alla dichiarazione giudiziale di paternità l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269 c.c., comma 2, non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di 'ordine cronologico' nella loro ammissione ed assunzione". Inoltre, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., comma 2, di così elevato valore indiziario da poter anche da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda. Come precisato dalla Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 22732 del 12 agosto 2024: "merita di essere ricordato l'ormai pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche [...] costituisce un comportamento valutabile da parte del Giudice, ex art. 116 secondo comma, cod. proc. civ., di così elevato valore indiziario da potere, da solo, consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda".
1. Primo motivo - Erroneità nella valutazione delle prove Il primo motivo di appello risulta infondato. L'appellante contesta l'interpretazione data dal giudice di primo grado alle dichiarazioni rese nel procedimento penale, sostenendo che esse non avrebbero valore confessorio. Tuttavia, dall'esame degli atti emerge chiaramente che il sig. sentito come teste nel procedimento penale r.g.n. 5869/2020, ha dichiarato di Pt_1 aver inteso riconoscere come sua figlia per il tempo successivo alla sua Controparte_1 morte, salvo poi mutare opinione dopo la rottura dei rapporti dovuta a motivi economici. Tali dichiarazioni, unitamente al comportamento tenuto dall'appellante nel corso degli anni (pagamenti effettuati in favore di incontri con la stessa quando è Controparte_1 divenuta maggiorenne), costituiscono elementi probatori significativi che il giudice di primo grado ha correttamente valutato nel loro complesso.
2. Secondo motivo - Erroneità ed illogicità della motivazione Anche il secondo motivo risulta infondato. L'appellante insiste nel sostenere che i rapporti
3 tra e fossero occasionali e a pagamento e che la donna Parte_1 Persona_1 intrattenesse contemporaneamente rapporti con altri uomini. Tuttavia, l'istruttoria svolta in primo grado ha chiaramente dimostrato l'esistenza di una relazione duratura tra le parti. In particolare, la teste ha dichiarato all'udienza del 15.06.2022 di aver Persona_1 conosciuto nel 1984 e di aver avuto con lui "una relazione sentimentale [...] Parte_1 durata fino a quando gli ho comunicato che ero rimasta incinta". La teste ha inoltre precisato che "Di solito ci vedevamo 2 o tre volte a settimana anche se non tutte le settimane, magari una volta per pranzo una volta per la cena. Ci siamo visti non solo a Campione ma anche a Bergamo in Via Solaria in casa sua, a Milano". Tali dichiarazioni sono state confermate dal teste e trovano riscontro Testimone_1 nelle dichiarazioni della teste , la quale ha riferito dei pagamenti effettuati Tes_2 dall'appellante in favore di e della circostanza che nella rubrica Controparte_1 aziendale era annotato il numero " da Rimini" con l'indicazione che si trattava di Per_1
"cose private dell'ingegnere".
3. Terzo motivo - Mancata valutazione del giustificato rifiuto a sottoporsi al test del DNA Il terzo motivo è parimenti infondato e costituisce il cuore della controversia. L'appellante sostiene che il proprio rifiuto di sottoporsi al test del DNA fosse giustificato dall'assenza di una relazione stabile con e dalla circostanza che quest'ultima intratteneva Persona_1 rapporti con altri uomini. Tale argomentazione contrasta frontalmente con i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. Come chiarito dalla Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 7092 del 3 marzo
2022: "La Corte di merito ha fatto corretta applicazione dell'orientamento consolidato di questa Corte [...] secondo cui il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., finanche in assenza di prove dei rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l'effettivo concepimento a determinare l'esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti". Nel caso di specie, il sig. si è rifiutato per ben due volte di presentarsi agli Pt_1 appuntamenti fissati dal CTU (20 luglio 2022 e 20 settembre 2022), rendendo impossibile l'espletamento della consulenza tecnica. Tale rifiuto non può considerarsi giustificato dalle circostanze addotte dall'appellante. Infatti, come precisato dalla Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 16972 del 14 giugno
2023, la rilevanza probatoria del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti genetici "risulta ulteriormente confortata, ma non necessariamente integrata, dalla presenza di altri elementi quali l'accertamento di una relazione intrattenuta tra le parti in periodo compatibile con la procreazione e la mancata esclusione di aver avuto rapporti sessuali". Nel caso in esame, l'esistenza di una relazione tra le parti nel periodo compatibile con il concepimento è stata ampiamente dimostrata dalle risultanze istruttorie, e l'appellante non ha mai escluso di aver avuto rapporti sessuali con Persona_1
Il Giudice di primo grado ha correttamente valutato il quadro probatorio nel suo complesso, applicando i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. Come affermato dalla Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 25675 del 21 dicembre 2015: "nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la prova della
4 fondatezza della domanda può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre naturale e della portata delle difese del convenuto. Pertanto, non sussistendo un ordine gerarchico delle prove riguardanti l'accertamento giudiziale della paternità e maternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici [...] può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., comma 2, anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti". Nel caso di specie, il rifiuto ingiustificato dell'appellante di sottoporsi al test del DNA si inserisce in un quadro probatorio caratterizzato da:
1. L'accertata esistenza di una relazione sentimentale tra e Parte_1 Persona_1 nel periodo compatibile con il concepimento;
2. le dichiarazioni confessorie rese dall'appellante nel procedimento penale;
3. i pagamenti effettuati dall'appellante in favore di Controparte_1
4. gli incontri tra l'appellante e quando quest'ultima è divenuta Controparte_1 maggiorenne;
5. il comportamento complessivo tenuto dall'appellante nel corso degli anni. Tutti questi elementi, valutati nel loro insieme, conducono inevitabilmente alla conclusione che è il padre naturale di Parte_1 Controparte_1
È opportuno richiamare quanto affermato dalla Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n.16128 del 14 giugno 2019 circa la natura della consulenza tecnica genetica: "la consulenza tecnica genetica costituisce mezzo di prova percipiente, mediante il quale il consulente non si limita a valutare fatti già accertati ma accerta direttamente i fatti stessi attraverso specifiche cognizioni tecniche. In applicazione del principio di libertà della prova sancito dall'art. 269 c.c., comma 2, l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata al previo esito positivo della prova storica dell'esistenza di una relazione o di rapporti sessuali tra il presunto padre e la madre". Nel caso di specie, la mancata esecuzione della consulenza tecnica genetica è dovuta esclusivamente al rifiuto ingiustificato dell'appellante, che ha reso impossibile l'accertamento diretto del rapporto di filiazione. Tale comportamento, tuttavia, non può che essere valutato negativamente ai sensi dell'art. 116 c.p.c., comma 2. Le argomentazioni dell'appellante relative alla presunta condotta di e ai Persona_1 suoi rapporti con altri uomini risultano del tutto irrilevanti ai fini della decisione. Come correttamente osservato dall'appellata, anche ammettendo che avesse Persona_1 avuto altri rapporti nel periodo del concepimento, ciò non escluderebbe la paternità dell'appellante, che potrebbe essere definitivamente accertata o esclusa solo attraverso il test del DNA. Il rifiuto di sottoporsi a tale accertamento, in presenza di una relazione accertata nel periodo compatibile con il concepimento, non può che essere valutato come indizio di paternità di elevato valore probatorio. Come precisato dalla Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 28650 del 24 dicembre 2013: "La valutazione sulla giustificazione del rifiuto va condotta in rapporto non a personali e soggettivi apprezzamenti della parte tenuta a sottoporvisi, ma a circostanze oggettive che potessero averle ragionevolmente impedito di sottoporsi all'espletamento del disposto mezzo".
5 Nel caso di specie, non sussistono circostanze oggettive che potessero ragionevolmente impedire all'appellante di sottoporsi al test del DNA. Le argomentazioni addotte sono di carattere meramente soggettivo e non possono giustificare il rifiuto. Per tutto quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato. Il giudice di primo grado ha correttamente applicato i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di accertamento della paternità naturale, valutando il rifiuto ingiustificato dell'appellante di sottoporsi al test del DNA come elemento probatorio di elevato valore indiziario, unitamente alle altre risultanze istruttorie che dimostrano l'esistenza di una relazione tra le parti nel periodo compatibile con il concepimento. I motivi di appello risultano tutti infondati e la sentenza di primo grado merita di essere confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate in applicazione delle vigenti tariffe forensi ai sensi del d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, e sono determinate come da dispositivo. Si applica l'art. 13 co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis ...” ).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 3093/2024 del Tribunale di Monza, così statuisce: RIGETTA l'appello; CONFERMA la sentenza impugnata in ogni sua parte;
ND l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.500,00 per diritti e onorari oltre spese generali, Cpa e Iva (se dovuta) in favore dei difensori dell'appellata dichiaratisi antistatari. ND l'appellante al pagamento del doppio contributo unificato. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Si comunichi al Procuratore Generale e ai difensori delle parti. Così deciso in Milano, all'esito dell'udienza del 22 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott. Lucio Marcantonio dott.ssa Valentina Paletto
6
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Persone, Minori e Famiglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Valentina Paletto Presidente dott. Lucio Marcantonio Consigliere relatore dott. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile indicato in epigrafe promosso con atto di citazione a giudizio in appello notificato in data 03 febbraio 2025, depositato in data 05 febbraio 2025 da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Cossi, con studio in Milano, Via San Vincenzo n.18/A (indirizzo telematico);
- APPELLANTE - nei confronti di
, nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mauro Sandri e Mario Barberini, con studio in Milano, viale Monza n. 40 (indirizzo telematico);
- APPELLATA -
avverso la sentenza n. 3093/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata il 24.12.2024
con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, nella persona del Sost. dott.ssa Luisa Russo
Conclusioni
Procuratore Generale
“Rilevato che nel procedimento non ci sono figli di minore età;
1 Deduce che non vi è interesse a concludere da parte di questo Ufficio”.
Difesa dell'appellante IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- rigettare la domanda di dichiarazione di paternità di verso Parte_1
a fronte del rifiuto dell'Ing. a sottoporti al disposto esame Persona_1 Parte_1 ematologico del DNA giustificato dai motivi addotti di cui alle proprie memorie difensive supportato dalle prove raccolte nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA, si producono i seguenti documenti:
1. Sentenza di primo grado notificata
2. Fascicolo di primo grado di parte Pt_1
Difesa dell'appellato rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 3093/2024, pubblicata dal Tribunale di Monza il 24/12/2024 nel procedimento RG n. 2511/2020. Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 03.03.2020 citava in giudizio Controparte_1 Pt_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via istruttoria, la disposizione
[...] di CTU ematologica per accertare la paternità; nel merito, la dichiarazione della paternità di nei suoi confronti;
la condanna del convenuto al pagamento di euro Parte_1
405.001,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per inadempimento dell'obbligo di assistenza morale alla prole. Il convenuto si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree e formulando domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme versate alla sig.ra
[...] per il suo mantenimento. CP_1
Espletata l'istruttoria, che vedeva l'escussione di numerosi testimoni e l'interrogatorio formale delle parti, il Tribunale di Monza, con sentenza n. 3093/2024 del 24.12.2024, accoglieva la domanda di accertamento della paternità naturale del sig. Parte_1 rigettando invece la domanda di risarcimento del danno endofamigliare e la domanda riconvenzionale. Avverso tale sentenza, proponeva appello, impugnando esclusivamente il capo Parte_1 relativo all'accertamento della paternità e deducendo i seguenti motivi.
1. Erroneità nella valutazione delle prove: il giudice di primo grado avrebbe erroneamente interpretato le dichiarazioni rese nel procedimento penale, attribuendo loro valore confessorio che non possedevano.
2. Erroneità ed illogicità della motivazione: la realtà processuale dimostrerebbe che gli incontri tra e erano di natura occasionale e a pagamento, con la Parte_1 Persona_1 donna che frequentava un Night Club dove intratteneva rapporti con diversi uomini.
2 3. Mancata valutazione del giustificato rifiuto a sottoporsi al test del DNA: il rifiuto sarebbe stato giustificato dall'assenza di una relazione stabile e dalla circostanza che
[...] intratteneva rapporti con altri uomini nel periodo del concepimento. Per_1
L'appellata si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di CTU genetica e di valutazione del rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli accertamenti ematologici. La controversia verte essenzialmente sulla valutazione del rifiuto del sig. di sottoporsi Pt_1 al test del DNA e sulla sussistenza degli elementi probatori necessari per l'accertamento della paternità naturale. La Suprema Corte di Cassazione ha da tempo consolidato un orientamento uniforme in materia di accertamento della paternità naturale e di valutazione del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti ematologici. In particolare, come affermato dalla Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 28444 del 12 ottobre 2023, "nei giudizi volti alla dichiarazione giudiziale di paternità l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269 c.c., comma 2, non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di 'ordine cronologico' nella loro ammissione ed assunzione". Inoltre, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., comma 2, di così elevato valore indiziario da poter anche da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda. Come precisato dalla Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 22732 del 12 agosto 2024: "merita di essere ricordato l'ormai pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche [...] costituisce un comportamento valutabile da parte del Giudice, ex art. 116 secondo comma, cod. proc. civ., di così elevato valore indiziario da potere, da solo, consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda".
1. Primo motivo - Erroneità nella valutazione delle prove Il primo motivo di appello risulta infondato. L'appellante contesta l'interpretazione data dal giudice di primo grado alle dichiarazioni rese nel procedimento penale, sostenendo che esse non avrebbero valore confessorio. Tuttavia, dall'esame degli atti emerge chiaramente che il sig. sentito come teste nel procedimento penale r.g.n. 5869/2020, ha dichiarato di Pt_1 aver inteso riconoscere come sua figlia per il tempo successivo alla sua Controparte_1 morte, salvo poi mutare opinione dopo la rottura dei rapporti dovuta a motivi economici. Tali dichiarazioni, unitamente al comportamento tenuto dall'appellante nel corso degli anni (pagamenti effettuati in favore di incontri con la stessa quando è Controparte_1 divenuta maggiorenne), costituiscono elementi probatori significativi che il giudice di primo grado ha correttamente valutato nel loro complesso.
2. Secondo motivo - Erroneità ed illogicità della motivazione Anche il secondo motivo risulta infondato. L'appellante insiste nel sostenere che i rapporti
3 tra e fossero occasionali e a pagamento e che la donna Parte_1 Persona_1 intrattenesse contemporaneamente rapporti con altri uomini. Tuttavia, l'istruttoria svolta in primo grado ha chiaramente dimostrato l'esistenza di una relazione duratura tra le parti. In particolare, la teste ha dichiarato all'udienza del 15.06.2022 di aver Persona_1 conosciuto nel 1984 e di aver avuto con lui "una relazione sentimentale [...] Parte_1 durata fino a quando gli ho comunicato che ero rimasta incinta". La teste ha inoltre precisato che "Di solito ci vedevamo 2 o tre volte a settimana anche se non tutte le settimane, magari una volta per pranzo una volta per la cena. Ci siamo visti non solo a Campione ma anche a Bergamo in Via Solaria in casa sua, a Milano". Tali dichiarazioni sono state confermate dal teste e trovano riscontro Testimone_1 nelle dichiarazioni della teste , la quale ha riferito dei pagamenti effettuati Tes_2 dall'appellante in favore di e della circostanza che nella rubrica Controparte_1 aziendale era annotato il numero " da Rimini" con l'indicazione che si trattava di Per_1
"cose private dell'ingegnere".
3. Terzo motivo - Mancata valutazione del giustificato rifiuto a sottoporsi al test del DNA Il terzo motivo è parimenti infondato e costituisce il cuore della controversia. L'appellante sostiene che il proprio rifiuto di sottoporsi al test del DNA fosse giustificato dall'assenza di una relazione stabile con e dalla circostanza che quest'ultima intratteneva Persona_1 rapporti con altri uomini. Tale argomentazione contrasta frontalmente con i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. Come chiarito dalla Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 7092 del 3 marzo
2022: "La Corte di merito ha fatto corretta applicazione dell'orientamento consolidato di questa Corte [...] secondo cui il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., finanche in assenza di prove dei rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l'effettivo concepimento a determinare l'esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti". Nel caso di specie, il sig. si è rifiutato per ben due volte di presentarsi agli Pt_1 appuntamenti fissati dal CTU (20 luglio 2022 e 20 settembre 2022), rendendo impossibile l'espletamento della consulenza tecnica. Tale rifiuto non può considerarsi giustificato dalle circostanze addotte dall'appellante. Infatti, come precisato dalla Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 16972 del 14 giugno
2023, la rilevanza probatoria del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti genetici "risulta ulteriormente confortata, ma non necessariamente integrata, dalla presenza di altri elementi quali l'accertamento di una relazione intrattenuta tra le parti in periodo compatibile con la procreazione e la mancata esclusione di aver avuto rapporti sessuali". Nel caso in esame, l'esistenza di una relazione tra le parti nel periodo compatibile con il concepimento è stata ampiamente dimostrata dalle risultanze istruttorie, e l'appellante non ha mai escluso di aver avuto rapporti sessuali con Persona_1
Il Giudice di primo grado ha correttamente valutato il quadro probatorio nel suo complesso, applicando i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. Come affermato dalla Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 25675 del 21 dicembre 2015: "nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la prova della
4 fondatezza della domanda può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre naturale e della portata delle difese del convenuto. Pertanto, non sussistendo un ordine gerarchico delle prove riguardanti l'accertamento giudiziale della paternità e maternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici [...] può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., comma 2, anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti". Nel caso di specie, il rifiuto ingiustificato dell'appellante di sottoporsi al test del DNA si inserisce in un quadro probatorio caratterizzato da:
1. L'accertata esistenza di una relazione sentimentale tra e Parte_1 Persona_1 nel periodo compatibile con il concepimento;
2. le dichiarazioni confessorie rese dall'appellante nel procedimento penale;
3. i pagamenti effettuati dall'appellante in favore di Controparte_1
4. gli incontri tra l'appellante e quando quest'ultima è divenuta Controparte_1 maggiorenne;
5. il comportamento complessivo tenuto dall'appellante nel corso degli anni. Tutti questi elementi, valutati nel loro insieme, conducono inevitabilmente alla conclusione che è il padre naturale di Parte_1 Controparte_1
È opportuno richiamare quanto affermato dalla Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n.16128 del 14 giugno 2019 circa la natura della consulenza tecnica genetica: "la consulenza tecnica genetica costituisce mezzo di prova percipiente, mediante il quale il consulente non si limita a valutare fatti già accertati ma accerta direttamente i fatti stessi attraverso specifiche cognizioni tecniche. In applicazione del principio di libertà della prova sancito dall'art. 269 c.c., comma 2, l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata al previo esito positivo della prova storica dell'esistenza di una relazione o di rapporti sessuali tra il presunto padre e la madre". Nel caso di specie, la mancata esecuzione della consulenza tecnica genetica è dovuta esclusivamente al rifiuto ingiustificato dell'appellante, che ha reso impossibile l'accertamento diretto del rapporto di filiazione. Tale comportamento, tuttavia, non può che essere valutato negativamente ai sensi dell'art. 116 c.p.c., comma 2. Le argomentazioni dell'appellante relative alla presunta condotta di e ai Persona_1 suoi rapporti con altri uomini risultano del tutto irrilevanti ai fini della decisione. Come correttamente osservato dall'appellata, anche ammettendo che avesse Persona_1 avuto altri rapporti nel periodo del concepimento, ciò non escluderebbe la paternità dell'appellante, che potrebbe essere definitivamente accertata o esclusa solo attraverso il test del DNA. Il rifiuto di sottoporsi a tale accertamento, in presenza di una relazione accertata nel periodo compatibile con il concepimento, non può che essere valutato come indizio di paternità di elevato valore probatorio. Come precisato dalla Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 28650 del 24 dicembre 2013: "La valutazione sulla giustificazione del rifiuto va condotta in rapporto non a personali e soggettivi apprezzamenti della parte tenuta a sottoporvisi, ma a circostanze oggettive che potessero averle ragionevolmente impedito di sottoporsi all'espletamento del disposto mezzo".
5 Nel caso di specie, non sussistono circostanze oggettive che potessero ragionevolmente impedire all'appellante di sottoporsi al test del DNA. Le argomentazioni addotte sono di carattere meramente soggettivo e non possono giustificare il rifiuto. Per tutto quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato. Il giudice di primo grado ha correttamente applicato i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di accertamento della paternità naturale, valutando il rifiuto ingiustificato dell'appellante di sottoporsi al test del DNA come elemento probatorio di elevato valore indiziario, unitamente alle altre risultanze istruttorie che dimostrano l'esistenza di una relazione tra le parti nel periodo compatibile con il concepimento. I motivi di appello risultano tutti infondati e la sentenza di primo grado merita di essere confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate in applicazione delle vigenti tariffe forensi ai sensi del d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, e sono determinate come da dispositivo. Si applica l'art. 13 co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis ...” ).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 3093/2024 del Tribunale di Monza, così statuisce: RIGETTA l'appello; CONFERMA la sentenza impugnata in ogni sua parte;
ND l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.500,00 per diritti e onorari oltre spese generali, Cpa e Iva (se dovuta) in favore dei difensori dell'appellata dichiaratisi antistatari. ND l'appellante al pagamento del doppio contributo unificato. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Si comunichi al Procuratore Generale e ai difensori delle parti. Così deciso in Milano, all'esito dell'udienza del 22 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott. Lucio Marcantonio dott.ssa Valentina Paletto
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