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Sentenza 15 agosto 2025
Sentenza 15 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 15/08/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 15 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3391/2024 promossa da:
(CF e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi dagli Avv.ti ALBE' GIORGIO e PELLEGATTA LUCA C.F._2 ATTORI contro
(CF ), in persona del suo procuratore, difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. VILLANI ALESSANDRO e dall'avv. CACCIALANZA MANUELA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito: In via principale:
• accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, la nullità della clausola di estinzione anticipata di cui all'articolo 7 del contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria, repertorio n. 152091 e raccolta n. 26467, stipulato in data 17.12.2010 tra il Sig. e Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, dichiarare che, in caso di estinzione anticipata, il capitale residuo dovrà
[...] essere calcolato quale differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite;
• accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, la nullità della clausola di estinzione anticipata di cui all'articolo 7 del contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria, repertorio n. 42437 e raccolta n. 20996, stipulato in data 29.12.2010 tra il Sig. e Parte_2 CP_1
e, per l'effetto, dichiarare che, in caso di estinzione anticipata, il capitale residuo dovrà
[...] essere calcolato quale differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza difesa ed eccezione, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE pagina 1 di 6 - Dichiarare l'inammissibilità di tutte le nuove domande e contestazioni formulate da controparte nella sua prima memoria ex art. 171 ter cod. proc. civ. (1), così come individuate al par. 1, punto 1.2, della seconda memoria ex art. 171 ter cod. proc. civ. depositata dall'esponente; NEL MERITO
- Respingere integralmente le domande formulate nei confronti di dai Controparte_1 Signori e , in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi Parte_1 Parte_2 di cui in atti, ivi inclusa la prescrizione con riferimento alle generiche contestazioni relative a un preteso difetto di informativa all'atto della stipula del contratto di mutuo per cui è causa e/o a qualsiasi responsabilità precontrattuale;
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento dell'emissione della sentenza.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano il giudizio Parte_1 Parte_2 la esponendo di avere sottoscritto, in qualità di consumatori, ciascuno un Controparte_1 diverso contratto di mutuo fondiario a tasso variabile e con indicizzazione in franchi svizzeri, il primo in data 17.12.2010 per un importo di € 80.000,00 e durata di 25 anni e, il secondo, in data 29.12.2010 per un importo di € 170.000,00 da restituire in 30 anni.
Proseguivano gli attori riferendo che, nel marzo 2023, venivano ad apprendere, a seguito di apposita informativa della Banca mutuante, che l'importo da versare alla banca mutuante sarebbe risultato particolarmente gravoso a causa degli effetti della doppia conversione operante nel caso di estinzione anticipata, applicata dalla banca ma non esplicitata né evincibile sulla base dell'art. 7 delle condizioni contrattuali di entrambi i mutui.
Assumevano gli attori di non aver avuto in sede di stipula del contratto alcuna informazione riguardante tale specifica clausola e il meccanismo di conversione nonché i loro potenziali effetti in relazione all'andamento dei tassi di cambio mercati valutari.
Gli attori deducevano la violazione la parte della delle regole di correttezza e trasparenza in sede CP_2 di stipula del contratto e la conseguente nullità dell'art. 7 dello stesso contratto di mutuo, quale clausola vessatoria ai sensi dell'art. 33, d.lg. n. 206/2005 per mancanza di chiarezza e comprensibilità, domandando che fosse accertato che, ai fini dell'estinzione anticipata del mutuo, il capitale residuo avrebbe dovuto essere calcolato quale differenza tra la somma mutuata e l'ammontare delle quote capitale già restituite.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale contestava la fondatezza delle avverse deduzioni, CP_2 svolgendo articolate difese e chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. gli attori estendevano la domanda di nullità, sempre fondata sulla pretesa vessatorietà delle stesse, alle clausole determinative degli interessi di cui agli artt. 4 e 4 bis del contratto di mutuo e proponevano domanda subordinata di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale nei confronti della Banca, fondata sui medesimi fatti già dedotti in atto di citazione.
Con la terza memoria di cui all'art. 171 ter c.p.c. la convenuta eccepiva l'inammissibilità delle CP_2 domande nuove svolte dalla controparte.
La causa giungeva in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 16.7.2025.
***
pagina 2 di 6 Nel presente giudizio risultano proposte, nei confronti della medesima convenuta, due distinte domande da parte di due attori differenti, relative a rapporti contrattuali distinti anche se di analogo oggetto e contenuto e involgenti identiche questioni, secondo l'ipotesi delineata dall'art. 103, 1° comma, c.p.c..
Risultano assorbenti le seguenti considerazioni, che inducono ad escludere la prospettata nullità delle clausole contrattuali indicate dalla parte attrice.
Con sentenza n. 150/2025 del 22.1.2025 la S.C. ha affermato il principio secondo cui, in tema di contratti conclusi tra professionisti e consumatori, il provvedimento con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta l'assenza di chiarezza e di comprensibilità di alcune clausole contrattuali non determina nel giudizio civile, promosso ex art. 37-bis, comma 4, del d. lgs. n. 206 del 2005 (c.d. "Codice del consumo"), alcuna presunzione legale di vessatorietà, sia perché la predetta Autorità esprime nel relativo giudizio amministrativo solo una valutazione giuridica e non effettua alcun accertamento probatorio privilegiato, sia perché, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di accertamento dell'abuso di posizione dominante, nella specie si fa questione di disposizioni contrattuali cui il consumatore ha accesso senza alcuna asimmetria informativa, siccome riferibili a un rapporto di cui lo stesso è parte”.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato l'abusività e quindi la nullità della clausola contrattuale di cui si tratta, vale a dire l'art. 7 del contratto, con provvedimento n. 27214 pubblicato sul Bollettino n. 26 del 9 luglio 2018, ritenendola contraria all'art. 35, comma 1, Cod. Cons., nel procedimento amministrativo promosso ai sensi dell'art. 37 bis Cod. cons..
Alla stregua di tale pronuncia giurisprudenziale, dunque, detto provvedimento non potrebbe assurgere a fonte di alcuna presunzione quanto all'abusività per mancanza di chiarezza delle clausole in questione.
Va rilevato che il predetto provvedimento amministrativo risulta comunque recentemente annullato in sede giurisdizionale, nel secondo grado del giudizio di impugnazione dello stesso, dalla pronuncia del Consiglio di Stato del 26.2.2025 n. 1699/2025 la quale ha accertato l'insussistenza, con riguardo proprio alle clausole contrattuali oggetto della presente causa, del presupposto del difetto di chiarezza e intellegibilità delle clausole in questione, ritenendo che sia la clausola di determinazione e indicizzazione degli interessi sia quella afferente al meccanismo di liquidazione differenziale periodica sia, infine, quella relativa al calcolo del saldo del rapporto in caso di estinzione anticipata, presentassero quella chiarezza e intellegibilità tali da escludere ogni censura fondata sul disposto di cui all'art. 35 Cod. cons. e, conseguentemente, ogni profilo di nullità delle stesse quali clausole determinative di un significativo squilibrio contrattuale tra le parti, in danno del consumatore. In particolare, detta pronuncia rilevava come le clausole in questione risultavano chiaramente formulate e consentivano anche al mutuatario non esperto di comprendere come gli oneri economici assunti con il mutuo risultavano collegati ad un doppio rischio, monetario (in virtù della variabilità dell'interesse applicato in funzione delle oscillazioni dei tassi di mercato) e valutario (in relazione all'andamento del tasso di cambio della valuta di riferimento).
Non può che, a questo punto, richiamarsi la giurisprudenza di questo Tribunale e della Corte d'appello distrettuale sulla questione (ad esempio Trib. Busto Arsizio, Sez. III, 23.5.2025 n. 687; App. Milano, sez. I, 19 settembre 2023 n. 2694).
In particolare, deve ritenersi che il contratto di mutuo indichi chiaramente i parametri presi a riferimento per l'indicizzazione, cioè il tasso di interesse Libor CHF 6 mesi ed il tasso di cambio Franco svizzero/Euro, nonché le modalità di calcolo dell'indicizzazione di ciascuna rata in relazione alla variazione del parametro di riferimento (art. 4). L'applicazione materiale del meccanismo di indicizzazione si realizza attraverso l'effettuazione dei conguagli semestrali, tramite i quali si riallineano le rate corrisposte come da piano di ammortamento calcolato al tasso convenzionale inizialmente pattuito nel contratto. Più precisamente, al momento della stipula vengono rilevati i due tassi (Libor CHF e Tasso di cambio) e viene sviluppato il piano di ammortamento convenzionale in euro a rata costante. Al termine di ogni semestre vengono quindi rilevati i tassi effettivi e si procede alla liquidazione finanziaria del pagina 3 di 6 conguaglio così determinato, che può risultare, di volta in volta, a favore dell'istituto di credito o del mutuatario, in funzione dell'oscillazione del tasso Libor CHF e del tasso di cambio.
L'ammontare risultante dalla somma algebrica delle rivalutazioni (o delle svalutazioni) finanziaria e valutaria identifica il conguaglio (positivo o negativo) che viene accreditato o addebitato sul deposito fruttifero collegato al rapporto di mutuo ed alimentato o diminuito nel corso del rapporto a seconda dell'andamento della valuta di riferimento (art. 4 bis). Il mutuo indicizzato al Franco svizzero, come quello in oggetto, nella sostanza replica tecnicamente un mutuo in valuta: infatti, ogni semestre il meccanismo di indicizzazione riallinea quanto corrisposto in euro a quanto il mutuatario avrebbe dovuto corrispondere stipulando il mutuo direttamente in franchi svizzeri.
L'art. 7 del contratto di mutuo oggetto di causa non contempla in modo espresso le modalità di calcolo del capitale residuo dovuto nell'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo, mentre l'art. 7 bis successivo riguarda esclusivamente le condizioni applicabili nell'ipotesi di conversione del rapporto in euro, individuando i criteri di conversione del tasso riferito al franco svizzero, contemplando il diritto del mutuatario di ottenere la conversione del tasso riferito al franco svizzero in uno riferito all'euro, nonché le modalità da rispettare ed i criteri di calcolo per determinare il nuovo piano di ammortamento, che, di regola, rispetterà le scadenze in origine stabilite.
Ciò, tuttavia, non toglie che l'esame del complessivo tenore delle clausole contrattuali (operazione ermeneutica imposta dal canone di cui all'art. 1363 c.c.) riveli come entrambi i mutui oggetto di causa, stipulati alla fine del 2010, contemplino l'indicizzazione al franco svizzero, secondo il meccanismo di doppia conversione in concreto applicato in sede di determinazione dei conteggi estintivi, non solo degli interessi maturati in costanza di rapporto ma anche del capitale residuo dovuto, con la conseguenza della piena conformità al contratto dei conteggi comunicati ai clienti mutuatari.
In tal senso deve farsi richiamo al caso, del tutto sovrapponibile al presente, deciso da App. Milano, sentenza, 1.2.2019, n. 459, la quale, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto, con riguardo a contratto di mutuo indicizzato a franco svizzero stipulato nel luglio 2010, caratterizzato dal riferimento esclusivo dell'art. 7 bis (recante la descrizione del contestato meccanismo di doppia conversione) al solo caso di conversione del tasso contrattuale indicizzato, che quest'ultima disposizione, in piena coerenza con le altre disposizioni contrattuali e, in particolare, con quella di cui all'art. 4, fornisse un criterio di determinazione del capitale residuo dovuto valevole non solo nell'ipotesi di conversione del tasso ma anche nel caso di estinzione anticipata.
Così conclude, sul punto, la richiamata pronuncia:
Deve, a questo punto, verificarsi la sussistenza della causa di nullità delle clausole contrattuali esaminate prospettata dagli attori in relazione al difetto di chiarezza e comprensibilità delle stesse, ai sensi dell'art. 34, 2° comma, d.lg. n. 206/2005.
Va ricordato che, in tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti pagina 4 di 6 dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 30556 del 03/11/2023). Nel caso esaminato dalla S.C., con riferimento ad un contratto di mutuo con tasso d'interesse indicizzato al rapporto di cambio franco svizzero/euro, questa ha rigettato il ricorso contro una sentenza della corte di appello che aveva ritenuto chiara e comprensibile la clausola di indicizzazione, giudicandola peraltro non abusiva, in quanto la gravosità dell'obbligazione dei mutuatari non derivava da uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ma da un imprevedibile andamento del tasso di cambio franco svizzero/euro sfavorevole al consumatore.
Ed infatti, anche nel caso dei mutui oggetto di causa, la regolamentazione dei rapporti tra le parti non evidenzia alcuna incidenza squilibrante in danno del consumatore, poiché il meccanismo di determinazione delle somme dovute dal mutuatario risultava coerente con la natura aleatoria del contratto. La variabilità degli importi dovuti, infatti, consegue naturalmente alle fluttuazioni dei tassi di interesse e di cambio, imprevedibili ex ante e nel lungo periodo di durata del contratto e, quindi, il rischio dell'operazione economica gravava in egual misura su mutuante e mutuatario, non potendosi prevedere, al momento della conclusione del contratto, se il beneficiario del vantaggio economico dell'operazione sarebbe stato il professionista o il consumatore.
Tale affermazione non può ritenersi in alcun modo inficiata dal concreto andamento dei tassi di cambio nello specifico momento della conclusione del contratto, attesa la natura di durata dei rapporti di mutuo e l'imprevedibilità degli andamenti futuri nel corso dell'ammortamento previsto (si noti, in entrambi i mutui ultraventennale).
L'eccessiva onerosità lamentata dagli attori non discendeva dal tasso di interesse o da una penale applicata, ma conseguiva all'apprezzamento del franco svizzero rispetto all'euro, ossia si ricollegava a una delle due componenti di aleatorietà proprie di tali mutui indicizzati (ossia l'oscillazione nel tempo dei tassi di interesse e del rapporto di cambio tra le valute), componenti in relazione alle quali neppure
aveva modo di pronosticare l'andamento nel tempo (a titolo esemplificativo, si Controparte_1 vedano Corte Appello di Milano n. 1547/2020; Tribunale di Milano, 05-08-2022, n.r.g. 5287/2020). Si trattava, quindi, dell'esplicazione del rischio tipico del contratto, assunto tanto dal mutuatario quanto dal mutuante già nella fase iniziale di predisposizione del piano di ammortamento. Difatti, qualora, al momento dell'estinzione anticipata, l'euro si fosse apprezzato sul franco svizzero, il mutuatario se ne sarebbe avvantaggiato versando meno euro per saldare il debito in franchi, mentre la banca avrebbe percepito un capitale minore di quello originariamente concesso. Nel caso simmetrico di apprezzamento del franco svizzero sull'euro il mutuatario avrebbe sopportato il rischio di dover restituire un capitale maggiore. Detta alea non rende le clausole vessatorie e quindi nulle, ricorrendo tale ipotesi se e solo se le clausole determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza 03-11-2023, n. 30556 e Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 31-08-2021, n. 23655). Lo squilibrio deve, però, essere certo e strutturale, cioè, derivare in modo sicuro dalla clausola contrattuale e dal suo funzionamento e non dipendere da circostanze accidentali ed eventuali. Nel caso di specie, tale squilibrio non sussiste. Gli effetti negativi lamentati dai ricorrenti erano dipesi dal verificarsi di circostanze contingenti e non preventivabili, ovvero, principalmente, il rafforzamento (si ribadisce, nel tempo e non semplicisticamente all'epoca della conclusione del contratto) del franco svizzero sull'euro. Ciò che non costituisce una conseguenza necessitata prodotta dalla clausola contrattuale, bensì un effetto della variabile indipendente rappresentata dall'andamento del mercato valutario, come condivisibilmente osservato dalla convenuta e dalla terza chiamata. La possibilità del verificarsi dell'ipotesi reciproca, cioè l'apprezzamento dell'euro sul franco svizzero, dimostra l'assenza di uno squilibrio tra i diritti delle parti, così come lo dimostra il fatto che per anni i mutuatari, grazie al contratto concluso, hanno potuto godere di tassi contenuti.
pagina 5 di 6 Pertanto, risulta assorbente considerare che, anche laddove si volesse ritenere il difetto di chiarezza e comprensibilità della clausola di doppia conversione, ricavabile dalla lettura sistematica e complessiva delle condizioni contrattuali dei mutui, ciò non implicherebbe in alcun modo l'automatica nullità della clausola in esame, stante la non riconducibilità ad essa di uno specifico conseguente squilibrio delle posizioni contrattuali ed economiche delle parti.
In definitiva, le domande attoree volte ad ottenere la declaratoria di vessatorietà e di nullità dell'art. 7 dei contratti di mutuo oggetto di causa risultano sotto ogni profilo infondate e, come tali, non meritano accoglimento. Assorbite restano le conseguenti domande di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza.
Il modesto superamento dei limiti dimensionali di cui al d.m. n. 110/2023, ad opera della parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta, non giustifica alcuna conseguenza sulla misura della liquidazione delle spese di lite, in considerazione della complessità degli argomenti trattati e della copiosa produzione giurisprudenziale stratificatasi sui contratti di mutuo analoghi a quelli oggetto di causa, la cui costante evoluzione ha richiesto un'ampia disamina dei diversi arresti, puntualmente citati in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree;
condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate in € 6.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge.
Busto Arsizio, 15 agosto 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3391/2024 promossa da:
(CF e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi dagli Avv.ti ALBE' GIORGIO e PELLEGATTA LUCA C.F._2 ATTORI contro
(CF ), in persona del suo procuratore, difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. VILLANI ALESSANDRO e dall'avv. CACCIALANZA MANUELA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito: In via principale:
• accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, la nullità della clausola di estinzione anticipata di cui all'articolo 7 del contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria, repertorio n. 152091 e raccolta n. 26467, stipulato in data 17.12.2010 tra il Sig. e Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, dichiarare che, in caso di estinzione anticipata, il capitale residuo dovrà
[...] essere calcolato quale differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite;
• accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, la nullità della clausola di estinzione anticipata di cui all'articolo 7 del contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria, repertorio n. 42437 e raccolta n. 20996, stipulato in data 29.12.2010 tra il Sig. e Parte_2 CP_1
e, per l'effetto, dichiarare che, in caso di estinzione anticipata, il capitale residuo dovrà
[...] essere calcolato quale differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza difesa ed eccezione, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE pagina 1 di 6 - Dichiarare l'inammissibilità di tutte le nuove domande e contestazioni formulate da controparte nella sua prima memoria ex art. 171 ter cod. proc. civ. (1), così come individuate al par. 1, punto 1.2, della seconda memoria ex art. 171 ter cod. proc. civ. depositata dall'esponente; NEL MERITO
- Respingere integralmente le domande formulate nei confronti di dai Controparte_1 Signori e , in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi Parte_1 Parte_2 di cui in atti, ivi inclusa la prescrizione con riferimento alle generiche contestazioni relative a un preteso difetto di informativa all'atto della stipula del contratto di mutuo per cui è causa e/o a qualsiasi responsabilità precontrattuale;
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento dell'emissione della sentenza.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano il giudizio Parte_1 Parte_2 la esponendo di avere sottoscritto, in qualità di consumatori, ciascuno un Controparte_1 diverso contratto di mutuo fondiario a tasso variabile e con indicizzazione in franchi svizzeri, il primo in data 17.12.2010 per un importo di € 80.000,00 e durata di 25 anni e, il secondo, in data 29.12.2010 per un importo di € 170.000,00 da restituire in 30 anni.
Proseguivano gli attori riferendo che, nel marzo 2023, venivano ad apprendere, a seguito di apposita informativa della Banca mutuante, che l'importo da versare alla banca mutuante sarebbe risultato particolarmente gravoso a causa degli effetti della doppia conversione operante nel caso di estinzione anticipata, applicata dalla banca ma non esplicitata né evincibile sulla base dell'art. 7 delle condizioni contrattuali di entrambi i mutui.
Assumevano gli attori di non aver avuto in sede di stipula del contratto alcuna informazione riguardante tale specifica clausola e il meccanismo di conversione nonché i loro potenziali effetti in relazione all'andamento dei tassi di cambio mercati valutari.
Gli attori deducevano la violazione la parte della delle regole di correttezza e trasparenza in sede CP_2 di stipula del contratto e la conseguente nullità dell'art. 7 dello stesso contratto di mutuo, quale clausola vessatoria ai sensi dell'art. 33, d.lg. n. 206/2005 per mancanza di chiarezza e comprensibilità, domandando che fosse accertato che, ai fini dell'estinzione anticipata del mutuo, il capitale residuo avrebbe dovuto essere calcolato quale differenza tra la somma mutuata e l'ammontare delle quote capitale già restituite.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale contestava la fondatezza delle avverse deduzioni, CP_2 svolgendo articolate difese e chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. gli attori estendevano la domanda di nullità, sempre fondata sulla pretesa vessatorietà delle stesse, alle clausole determinative degli interessi di cui agli artt. 4 e 4 bis del contratto di mutuo e proponevano domanda subordinata di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale nei confronti della Banca, fondata sui medesimi fatti già dedotti in atto di citazione.
Con la terza memoria di cui all'art. 171 ter c.p.c. la convenuta eccepiva l'inammissibilità delle CP_2 domande nuove svolte dalla controparte.
La causa giungeva in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 16.7.2025.
***
pagina 2 di 6 Nel presente giudizio risultano proposte, nei confronti della medesima convenuta, due distinte domande da parte di due attori differenti, relative a rapporti contrattuali distinti anche se di analogo oggetto e contenuto e involgenti identiche questioni, secondo l'ipotesi delineata dall'art. 103, 1° comma, c.p.c..
Risultano assorbenti le seguenti considerazioni, che inducono ad escludere la prospettata nullità delle clausole contrattuali indicate dalla parte attrice.
Con sentenza n. 150/2025 del 22.1.2025 la S.C. ha affermato il principio secondo cui, in tema di contratti conclusi tra professionisti e consumatori, il provvedimento con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta l'assenza di chiarezza e di comprensibilità di alcune clausole contrattuali non determina nel giudizio civile, promosso ex art. 37-bis, comma 4, del d. lgs. n. 206 del 2005 (c.d. "Codice del consumo"), alcuna presunzione legale di vessatorietà, sia perché la predetta Autorità esprime nel relativo giudizio amministrativo solo una valutazione giuridica e non effettua alcun accertamento probatorio privilegiato, sia perché, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di accertamento dell'abuso di posizione dominante, nella specie si fa questione di disposizioni contrattuali cui il consumatore ha accesso senza alcuna asimmetria informativa, siccome riferibili a un rapporto di cui lo stesso è parte”.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato l'abusività e quindi la nullità della clausola contrattuale di cui si tratta, vale a dire l'art. 7 del contratto, con provvedimento n. 27214 pubblicato sul Bollettino n. 26 del 9 luglio 2018, ritenendola contraria all'art. 35, comma 1, Cod. Cons., nel procedimento amministrativo promosso ai sensi dell'art. 37 bis Cod. cons..
Alla stregua di tale pronuncia giurisprudenziale, dunque, detto provvedimento non potrebbe assurgere a fonte di alcuna presunzione quanto all'abusività per mancanza di chiarezza delle clausole in questione.
Va rilevato che il predetto provvedimento amministrativo risulta comunque recentemente annullato in sede giurisdizionale, nel secondo grado del giudizio di impugnazione dello stesso, dalla pronuncia del Consiglio di Stato del 26.2.2025 n. 1699/2025 la quale ha accertato l'insussistenza, con riguardo proprio alle clausole contrattuali oggetto della presente causa, del presupposto del difetto di chiarezza e intellegibilità delle clausole in questione, ritenendo che sia la clausola di determinazione e indicizzazione degli interessi sia quella afferente al meccanismo di liquidazione differenziale periodica sia, infine, quella relativa al calcolo del saldo del rapporto in caso di estinzione anticipata, presentassero quella chiarezza e intellegibilità tali da escludere ogni censura fondata sul disposto di cui all'art. 35 Cod. cons. e, conseguentemente, ogni profilo di nullità delle stesse quali clausole determinative di un significativo squilibrio contrattuale tra le parti, in danno del consumatore. In particolare, detta pronuncia rilevava come le clausole in questione risultavano chiaramente formulate e consentivano anche al mutuatario non esperto di comprendere come gli oneri economici assunti con il mutuo risultavano collegati ad un doppio rischio, monetario (in virtù della variabilità dell'interesse applicato in funzione delle oscillazioni dei tassi di mercato) e valutario (in relazione all'andamento del tasso di cambio della valuta di riferimento).
Non può che, a questo punto, richiamarsi la giurisprudenza di questo Tribunale e della Corte d'appello distrettuale sulla questione (ad esempio Trib. Busto Arsizio, Sez. III, 23.5.2025 n. 687; App. Milano, sez. I, 19 settembre 2023 n. 2694).
In particolare, deve ritenersi che il contratto di mutuo indichi chiaramente i parametri presi a riferimento per l'indicizzazione, cioè il tasso di interesse Libor CHF 6 mesi ed il tasso di cambio Franco svizzero/Euro, nonché le modalità di calcolo dell'indicizzazione di ciascuna rata in relazione alla variazione del parametro di riferimento (art. 4). L'applicazione materiale del meccanismo di indicizzazione si realizza attraverso l'effettuazione dei conguagli semestrali, tramite i quali si riallineano le rate corrisposte come da piano di ammortamento calcolato al tasso convenzionale inizialmente pattuito nel contratto. Più precisamente, al momento della stipula vengono rilevati i due tassi (Libor CHF e Tasso di cambio) e viene sviluppato il piano di ammortamento convenzionale in euro a rata costante. Al termine di ogni semestre vengono quindi rilevati i tassi effettivi e si procede alla liquidazione finanziaria del pagina 3 di 6 conguaglio così determinato, che può risultare, di volta in volta, a favore dell'istituto di credito o del mutuatario, in funzione dell'oscillazione del tasso Libor CHF e del tasso di cambio.
L'ammontare risultante dalla somma algebrica delle rivalutazioni (o delle svalutazioni) finanziaria e valutaria identifica il conguaglio (positivo o negativo) che viene accreditato o addebitato sul deposito fruttifero collegato al rapporto di mutuo ed alimentato o diminuito nel corso del rapporto a seconda dell'andamento della valuta di riferimento (art. 4 bis). Il mutuo indicizzato al Franco svizzero, come quello in oggetto, nella sostanza replica tecnicamente un mutuo in valuta: infatti, ogni semestre il meccanismo di indicizzazione riallinea quanto corrisposto in euro a quanto il mutuatario avrebbe dovuto corrispondere stipulando il mutuo direttamente in franchi svizzeri.
L'art. 7 del contratto di mutuo oggetto di causa non contempla in modo espresso le modalità di calcolo del capitale residuo dovuto nell'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo, mentre l'art. 7 bis successivo riguarda esclusivamente le condizioni applicabili nell'ipotesi di conversione del rapporto in euro, individuando i criteri di conversione del tasso riferito al franco svizzero, contemplando il diritto del mutuatario di ottenere la conversione del tasso riferito al franco svizzero in uno riferito all'euro, nonché le modalità da rispettare ed i criteri di calcolo per determinare il nuovo piano di ammortamento, che, di regola, rispetterà le scadenze in origine stabilite.
Ciò, tuttavia, non toglie che l'esame del complessivo tenore delle clausole contrattuali (operazione ermeneutica imposta dal canone di cui all'art. 1363 c.c.) riveli come entrambi i mutui oggetto di causa, stipulati alla fine del 2010, contemplino l'indicizzazione al franco svizzero, secondo il meccanismo di doppia conversione in concreto applicato in sede di determinazione dei conteggi estintivi, non solo degli interessi maturati in costanza di rapporto ma anche del capitale residuo dovuto, con la conseguenza della piena conformità al contratto dei conteggi comunicati ai clienti mutuatari.
In tal senso deve farsi richiamo al caso, del tutto sovrapponibile al presente, deciso da App. Milano, sentenza, 1.2.2019, n. 459, la quale, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto, con riguardo a contratto di mutuo indicizzato a franco svizzero stipulato nel luglio 2010, caratterizzato dal riferimento esclusivo dell'art. 7 bis (recante la descrizione del contestato meccanismo di doppia conversione) al solo caso di conversione del tasso contrattuale indicizzato, che quest'ultima disposizione, in piena coerenza con le altre disposizioni contrattuali e, in particolare, con quella di cui all'art. 4, fornisse un criterio di determinazione del capitale residuo dovuto valevole non solo nell'ipotesi di conversione del tasso ma anche nel caso di estinzione anticipata.
Così conclude, sul punto, la richiamata pronuncia:
Deve, a questo punto, verificarsi la sussistenza della causa di nullità delle clausole contrattuali esaminate prospettata dagli attori in relazione al difetto di chiarezza e comprensibilità delle stesse, ai sensi dell'art. 34, 2° comma, d.lg. n. 206/2005.
Va ricordato che, in tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti pagina 4 di 6 dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 30556 del 03/11/2023). Nel caso esaminato dalla S.C., con riferimento ad un contratto di mutuo con tasso d'interesse indicizzato al rapporto di cambio franco svizzero/euro, questa ha rigettato il ricorso contro una sentenza della corte di appello che aveva ritenuto chiara e comprensibile la clausola di indicizzazione, giudicandola peraltro non abusiva, in quanto la gravosità dell'obbligazione dei mutuatari non derivava da uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ma da un imprevedibile andamento del tasso di cambio franco svizzero/euro sfavorevole al consumatore.
Ed infatti, anche nel caso dei mutui oggetto di causa, la regolamentazione dei rapporti tra le parti non evidenzia alcuna incidenza squilibrante in danno del consumatore, poiché il meccanismo di determinazione delle somme dovute dal mutuatario risultava coerente con la natura aleatoria del contratto. La variabilità degli importi dovuti, infatti, consegue naturalmente alle fluttuazioni dei tassi di interesse e di cambio, imprevedibili ex ante e nel lungo periodo di durata del contratto e, quindi, il rischio dell'operazione economica gravava in egual misura su mutuante e mutuatario, non potendosi prevedere, al momento della conclusione del contratto, se il beneficiario del vantaggio economico dell'operazione sarebbe stato il professionista o il consumatore.
Tale affermazione non può ritenersi in alcun modo inficiata dal concreto andamento dei tassi di cambio nello specifico momento della conclusione del contratto, attesa la natura di durata dei rapporti di mutuo e l'imprevedibilità degli andamenti futuri nel corso dell'ammortamento previsto (si noti, in entrambi i mutui ultraventennale).
L'eccessiva onerosità lamentata dagli attori non discendeva dal tasso di interesse o da una penale applicata, ma conseguiva all'apprezzamento del franco svizzero rispetto all'euro, ossia si ricollegava a una delle due componenti di aleatorietà proprie di tali mutui indicizzati (ossia l'oscillazione nel tempo dei tassi di interesse e del rapporto di cambio tra le valute), componenti in relazione alle quali neppure
aveva modo di pronosticare l'andamento nel tempo (a titolo esemplificativo, si Controparte_1 vedano Corte Appello di Milano n. 1547/2020; Tribunale di Milano, 05-08-2022, n.r.g. 5287/2020). Si trattava, quindi, dell'esplicazione del rischio tipico del contratto, assunto tanto dal mutuatario quanto dal mutuante già nella fase iniziale di predisposizione del piano di ammortamento. Difatti, qualora, al momento dell'estinzione anticipata, l'euro si fosse apprezzato sul franco svizzero, il mutuatario se ne sarebbe avvantaggiato versando meno euro per saldare il debito in franchi, mentre la banca avrebbe percepito un capitale minore di quello originariamente concesso. Nel caso simmetrico di apprezzamento del franco svizzero sull'euro il mutuatario avrebbe sopportato il rischio di dover restituire un capitale maggiore. Detta alea non rende le clausole vessatorie e quindi nulle, ricorrendo tale ipotesi se e solo se le clausole determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza 03-11-2023, n. 30556 e Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 31-08-2021, n. 23655). Lo squilibrio deve, però, essere certo e strutturale, cioè, derivare in modo sicuro dalla clausola contrattuale e dal suo funzionamento e non dipendere da circostanze accidentali ed eventuali. Nel caso di specie, tale squilibrio non sussiste. Gli effetti negativi lamentati dai ricorrenti erano dipesi dal verificarsi di circostanze contingenti e non preventivabili, ovvero, principalmente, il rafforzamento (si ribadisce, nel tempo e non semplicisticamente all'epoca della conclusione del contratto) del franco svizzero sull'euro. Ciò che non costituisce una conseguenza necessitata prodotta dalla clausola contrattuale, bensì un effetto della variabile indipendente rappresentata dall'andamento del mercato valutario, come condivisibilmente osservato dalla convenuta e dalla terza chiamata. La possibilità del verificarsi dell'ipotesi reciproca, cioè l'apprezzamento dell'euro sul franco svizzero, dimostra l'assenza di uno squilibrio tra i diritti delle parti, così come lo dimostra il fatto che per anni i mutuatari, grazie al contratto concluso, hanno potuto godere di tassi contenuti.
pagina 5 di 6 Pertanto, risulta assorbente considerare che, anche laddove si volesse ritenere il difetto di chiarezza e comprensibilità della clausola di doppia conversione, ricavabile dalla lettura sistematica e complessiva delle condizioni contrattuali dei mutui, ciò non implicherebbe in alcun modo l'automatica nullità della clausola in esame, stante la non riconducibilità ad essa di uno specifico conseguente squilibrio delle posizioni contrattuali ed economiche delle parti.
In definitiva, le domande attoree volte ad ottenere la declaratoria di vessatorietà e di nullità dell'art. 7 dei contratti di mutuo oggetto di causa risultano sotto ogni profilo infondate e, come tali, non meritano accoglimento. Assorbite restano le conseguenti domande di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza.
Il modesto superamento dei limiti dimensionali di cui al d.m. n. 110/2023, ad opera della parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta, non giustifica alcuna conseguenza sulla misura della liquidazione delle spese di lite, in considerazione della complessità degli argomenti trattati e della copiosa produzione giurisprudenziale stratificatasi sui contratti di mutuo analoghi a quelli oggetto di causa, la cui costante evoluzione ha richiesto un'ampia disamina dei diversi arresti, puntualmente citati in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree;
condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate in € 6.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge.
Busto Arsizio, 15 agosto 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
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