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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9502 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33312/2024 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 33312/2024 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
[...]
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 9 dicembre 2025 ad ore 9,00 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per Parte_1
e Per l'avv. FIORENZA CORRADO e per
[...] Parte_1 [...]
l'avv. RE EU TO e l'avv. TONONI – Controparte_1 Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 18,21 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33312/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORENZA CORRADO Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA E.TAMBORRINO 9 80046 SAN GIORGIO A CREMANO presso il difensore avv.
FIORENZA CORRADO
(C.F. con il patrocinio dell'avv. FIORENZA CORRADO elettivamente Parte_1 C.F._2
domiciliato in VIA E.TAMBORRINO 9 80046 SAN GIORGIO A CREMANO presso il difensore avv. FIORENZA
CORRADO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RE Controparte_1 P.IVA_1
EU TO e dell'avv. TONONI ALESSANDRA ( ) VIALE CAMPANIA 26/A C.F._3
; , elettivamente domiciliato in VIALE CAMPANIA 26/A 20133 presso il difensore avv. CP_1 CP_1
RE EU TO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 2 di 7 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla azione promossa da e con atto di Parte_1 Parte_1
citazione regolarmente notificato con il quale hanno convenuto in giudizio il Controparte_2
per sentir accogliere le seguenti conclusioni : Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile
[...]
declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così provvedere: - accertare e dichiarare che il deliberato assunto dall'assemblea condominiale del convenuto condominio “ ” tenutasi in seconda convocazione in data 02.07.2024 ha Controparte_1 CP_1
approvato il bilancio-rendiconto consuntivo dal 01.01.2023 al 31.12.2023 senza che fosse stato consentito ai
Sigg.ri e di prendere preventivamente visione ed accedere ai documenti Parte_1 Parte_1
condominiali posti a sostegno ed a corredo del predetto bilancio consuntivo 2023, perché essi attori ne potessero visionare la rispondenza degli “originali” di detti documenti ad essi eventualmente esibiti, con le voci indicate in dettaglio nel conto-bilancio consuntivo 2023, nonché impedendo agli attori di estrarre eventualmente copia a loro cura e spese della predetta documentazione;
- per l'effetto, annullare e rendere priva di effetti giuridici con la emananda sentenza, la delibera condominiale del 02.07.2024 al punto sub 1) con cui l'assemblea del convenuto ha approvato il rendiconto consuntivo 2023, nonostante della predetta fattispecie di CP_1
diniego di visione degli atti e documenti posti a sostegno fosse stata edotta preventivamente ed in data
02.07.2024 l'assemblea dei condomini e l'amministratore del anche tramite messaggi di p.e.c., CP_1
nonché da ultimo con invito a mediazione disatteso lo scorso 19.09.2024; - condannarsi il convenuto condominio pagina 3 di 7 “ ” alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, rivalsa IVA e C.P.A. e spese Controparte_1 CP_1
generali come per legge, con attribuzione al procuratore degli attori, antistatario ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando le difese avversarie e concludendo “Piaccia alla CP_1
Giustizia dell'On. Tribunale, respingere ogni avversaria domanda perché inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese e competenze di lite.
La causa veniva assegnata a questo Giudice che con decreto fissava per la comparizione delle parti avanti a sé
la nuova udienza del 19.2.2025
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., alla prima udienza, su richiesta delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine alle parti per il deposito di note conclusionali.
All'udienza del 14.10.2025 precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la lettura della sentenza all'udienza odierna.
Oggi la causa viene decisa in esito alla discussione con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 27.1.2025, la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Nel merito della controversia gli attori lamentano la invalidità della delibera del 2.7.2024 punto 1 dell'odg approvazione consuntivo 2023, ove sono risultati dissenzienti, sul presupposto di una partecipazione non informata per non aver potuto visionare, nonostante le ripetute richieste, la documentazione condominiale sottesa alla approvazione del bilancio di esercizio del 2023, per omessa preventiva consegna .
Il si difende assumendo: CP_1
-la carenza di interesse ad agire degli attori per non aver impugnato la delibera dell'aprile 2024 ove era già stato approvato il medesimo bilancio di esercizio
- la consegna della documentazione in formato digitale in sede di assemblea.
Dalla documentazione in atti è risultato provato che :
- In data 23.4.2024 si è tenuta assemblea con la quale è stato approvato il rendiconto del 2023
- nel giugno è stata convocata l'assemblea del 2.7.2024 avente all'ordine del giorno tra gli altri nuovamente l'approvazione del rendiconto del 2023
pagina 4 di 7 -in data 13 giugno 2024 il ha chiesto di poter esaminare la documentazione condominiale (doc. 3); Pt_1
- il 25 giugno 2024 l'amministratore ha inviato all'attore all'indirizzo pec invito Pt_1 Email_1
a recarsi presso il suo studio per il ritiro della documentazione richiesta, con consegna in formato digitale.
- la documentazione richiesta dagli attori è stata consegnata nelle mani di delegata degli attori stessi in sede di assemblea del 2.7.2024 su formato digitale (chiavetta).
Vanno preliminarmente richiamati, in tema di partecipazione informata, i condivisibili principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità.
Come noto “ in tema di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea condominiale, benchè l'amministratore
del condominio non abbia l'obbligo di depositare la documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, egli è
tuttavia tenuto a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro
spese, della documentazione contabile, gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l'amministratore non
ha loro consentito di esercitare tale facoltà” (così Cass. 19 maggio 2008 n. 12650).
Va poi aggiunto che in considerazione della “ratio” dell'avviso di convocazione dell'assemblea, al fine di soddisfare adeguatamente il diritto d'informazione dei condomini circa l'oggetto della delibera da assumere non
è necessario allegare all'avviso tutta la documentazione cui si riferiscono i punti all'ordine del giorno, posto che per assolvere agli oneri di specificità e chiarezza dello stesso e soddisfare il diritto d'informazione dei condomini
è sufficiente l'indicazione della materia su cui deve vertere la discussione e la votazione, mentre è onere del condomino interessato, ove intenda avere a disposizione i dati specifici e la documentazione relativa alla materia su cui decidere, attivarsi per visionarla presso l'amministratore stesso ed eventualmente farsene rilasciare copia a proprie spese (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 17/02/2023, n. 5068).
Da ciò consegue che, ove la menzionata facoltà non sia esercitata, il singolo condomino non può far derivare l'illegittimità della successiva delibera di approvazione in materia contabile per la sola mancata allegazione all'avviso di convocazione del rendiconto o del bilancio poi approvato e per la sola circostanza che egli non abbia inteso – per sua scelta – partecipare all'inerente assemblea, poiché, per effetto della successiva comunicazione della delibera approvata, egli ha il diritto di impugnarla per motivi che attengano alla modalità di approvazione o a profili contenutistici della stessa, ma non certamente per la sola omessa allegazione preventiva del documento (sul quale deliberare) all'avviso di convocazione dell'assemblea recapitato ritualmente pagina 5 di 7 al condomino (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15/10/2018, n. 25693).
Invece la violazione del diritto di ciascun condomino di esaminare, a sua richiesta, secondo adeguate modalità
di tempo e di luogo, la documentazione attinente ad argomenti posti all'ordine del giorno di una successiva assemblea condominiale determina l'annullabilità delle delibere ivi successivamente approvate, riguardanti la suddetta documentazione, in quanto la lesione del suddetto diritto all'informazione incide sul procedimento di formazione delle maggioranze assembleari (cfr. Cass. civ., Sez. II, 19/05/2008, n. 12650; Sez. II, 11/09/2003, n.
13350). E, a fronte della richiesta della parte di accedere alla documentazione contabile per gli indicati fini di partecipazione consapevole ad un'assemblea che su quei documenti debba esprimersi, l'onere della prova della inesigibilità della richiesta e della sua non compatibilità con le modalità previamente comunicate incombe sull'amministratore e, quindi, in sede di impugnazione della delibera assembleare, al , ove intenda CP_1
resistere all'azione del condomino dissenziente (cfr. Cass. civ., Sez. II, 21/09/2011, n. 19210; cfr. anche Cass.
civ., Sez. II, 19/09/2014, n. 19799; Sez. II, 19/09/2014, n. 19800).
Da ultimo si rileva che “l'interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità concreta che deriva alla
parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione stessa, non potendo esaurirsi in un mero interesse astratto
ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata”, (Cass
ordinanza n. 15587/18)
Orbene fermo quanto sopra in diritto nel caso in esame deve darsi atto che in atti vi è prova che l'amministratore ha messo a disposizione di parte attrice la documentazione da visionare sin dal 25 giugno 2025 e che addirittura ne abbia portato copia informatica in sede assembleare, ove è stata consegnata la chiavetta contente la detta documentazione. Non convince sul punto la tesi di parte attrice che la pec del 25.6.2025 sia stata inviata ad indirizzo inesistente atteso che l'indirizzo utilizzato è quello indicato peraltro nella comunicazione dalla stessa parte attrice all'ispettorato del lavoro il 26.4.2024 (quindi qualche mese prima) come da doc 9 convenuto e da lui stesso indicato nella comunicazione all'amministratore del 13.6.2024 (doc 3 parte convenuta)
Ritiene questo Giudice che gli attori, che hanno sono rimasti dissenzienti in sede assembleare sull'approvazione del rendiconto di bilancio con riserva di impugnare la delibera in esito alla verifica della documentazione (doc 8
convenuto), non hanno dimostrato il concreto pregiudizio che gli sarebbe derivato dall'approvazione del detto bilancio non avendo contestato alcuna voce di spesa, non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento alla pagina 6 di 7 mancata preventiva visione della documentazione richiesta, sebbene in atti sia stato provato che l'amministratore ha fatto quanto possibile per poter permettere la preventiva visione.
Consegue che non è dimostrato l'interesse ad impugnare degli attori e la domanda va rigettata.
Con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel presente giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Quanto alle spese legali, tenuto conto dell'esito del presente giudizio le spese, e le competenze dello stesso e della procedura di mediazione vanno poste a carico degli attori ed a favore del convenuto, secondo CP_1
il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le stesse, determinata sulla scorta dei parametri dettati del
D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda, vengono liquidate come in dispositivo.
Sentenza esecutiva ex lege .
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta le domande di parte attrice.
- condanna gli attori a rifondere le spese di lite a favore del convenuto che liquida in Euro 6.077,00 per compensi anche di mediazione , oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. se e in quanto dovuta e C.P.A.
come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Milano, 9 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 7 di 7
Parte_1
[...]
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 9 dicembre 2025 ad ore 9,00 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per Parte_1
e Per l'avv. FIORENZA CORRADO e per
[...] Parte_1 [...]
l'avv. RE EU TO e l'avv. TONONI – Controparte_1 Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 18,21 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33312/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORENZA CORRADO Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA E.TAMBORRINO 9 80046 SAN GIORGIO A CREMANO presso il difensore avv.
FIORENZA CORRADO
(C.F. con il patrocinio dell'avv. FIORENZA CORRADO elettivamente Parte_1 C.F._2
domiciliato in VIA E.TAMBORRINO 9 80046 SAN GIORGIO A CREMANO presso il difensore avv. FIORENZA
CORRADO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RE Controparte_1 P.IVA_1
EU TO e dell'avv. TONONI ALESSANDRA ( ) VIALE CAMPANIA 26/A C.F._3
; , elettivamente domiciliato in VIALE CAMPANIA 26/A 20133 presso il difensore avv. CP_1 CP_1
RE EU TO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 2 di 7 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla azione promossa da e con atto di Parte_1 Parte_1
citazione regolarmente notificato con il quale hanno convenuto in giudizio il Controparte_2
per sentir accogliere le seguenti conclusioni : Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile
[...]
declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così provvedere: - accertare e dichiarare che il deliberato assunto dall'assemblea condominiale del convenuto condominio “ ” tenutasi in seconda convocazione in data 02.07.2024 ha Controparte_1 CP_1
approvato il bilancio-rendiconto consuntivo dal 01.01.2023 al 31.12.2023 senza che fosse stato consentito ai
Sigg.ri e di prendere preventivamente visione ed accedere ai documenti Parte_1 Parte_1
condominiali posti a sostegno ed a corredo del predetto bilancio consuntivo 2023, perché essi attori ne potessero visionare la rispondenza degli “originali” di detti documenti ad essi eventualmente esibiti, con le voci indicate in dettaglio nel conto-bilancio consuntivo 2023, nonché impedendo agli attori di estrarre eventualmente copia a loro cura e spese della predetta documentazione;
- per l'effetto, annullare e rendere priva di effetti giuridici con la emananda sentenza, la delibera condominiale del 02.07.2024 al punto sub 1) con cui l'assemblea del convenuto ha approvato il rendiconto consuntivo 2023, nonostante della predetta fattispecie di CP_1
diniego di visione degli atti e documenti posti a sostegno fosse stata edotta preventivamente ed in data
02.07.2024 l'assemblea dei condomini e l'amministratore del anche tramite messaggi di p.e.c., CP_1
nonché da ultimo con invito a mediazione disatteso lo scorso 19.09.2024; - condannarsi il convenuto condominio pagina 3 di 7 “ ” alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, rivalsa IVA e C.P.A. e spese Controparte_1 CP_1
generali come per legge, con attribuzione al procuratore degli attori, antistatario ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando le difese avversarie e concludendo “Piaccia alla CP_1
Giustizia dell'On. Tribunale, respingere ogni avversaria domanda perché inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese e competenze di lite.
La causa veniva assegnata a questo Giudice che con decreto fissava per la comparizione delle parti avanti a sé
la nuova udienza del 19.2.2025
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., alla prima udienza, su richiesta delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine alle parti per il deposito di note conclusionali.
All'udienza del 14.10.2025 precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la lettura della sentenza all'udienza odierna.
Oggi la causa viene decisa in esito alla discussione con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 27.1.2025, la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Nel merito della controversia gli attori lamentano la invalidità della delibera del 2.7.2024 punto 1 dell'odg approvazione consuntivo 2023, ove sono risultati dissenzienti, sul presupposto di una partecipazione non informata per non aver potuto visionare, nonostante le ripetute richieste, la documentazione condominiale sottesa alla approvazione del bilancio di esercizio del 2023, per omessa preventiva consegna .
Il si difende assumendo: CP_1
-la carenza di interesse ad agire degli attori per non aver impugnato la delibera dell'aprile 2024 ove era già stato approvato il medesimo bilancio di esercizio
- la consegna della documentazione in formato digitale in sede di assemblea.
Dalla documentazione in atti è risultato provato che :
- In data 23.4.2024 si è tenuta assemblea con la quale è stato approvato il rendiconto del 2023
- nel giugno è stata convocata l'assemblea del 2.7.2024 avente all'ordine del giorno tra gli altri nuovamente l'approvazione del rendiconto del 2023
pagina 4 di 7 -in data 13 giugno 2024 il ha chiesto di poter esaminare la documentazione condominiale (doc. 3); Pt_1
- il 25 giugno 2024 l'amministratore ha inviato all'attore all'indirizzo pec invito Pt_1 Email_1
a recarsi presso il suo studio per il ritiro della documentazione richiesta, con consegna in formato digitale.
- la documentazione richiesta dagli attori è stata consegnata nelle mani di delegata degli attori stessi in sede di assemblea del 2.7.2024 su formato digitale (chiavetta).
Vanno preliminarmente richiamati, in tema di partecipazione informata, i condivisibili principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità.
Come noto “ in tema di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea condominiale, benchè l'amministratore
del condominio non abbia l'obbligo di depositare la documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, egli è
tuttavia tenuto a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro
spese, della documentazione contabile, gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l'amministratore non
ha loro consentito di esercitare tale facoltà” (così Cass. 19 maggio 2008 n. 12650).
Va poi aggiunto che in considerazione della “ratio” dell'avviso di convocazione dell'assemblea, al fine di soddisfare adeguatamente il diritto d'informazione dei condomini circa l'oggetto della delibera da assumere non
è necessario allegare all'avviso tutta la documentazione cui si riferiscono i punti all'ordine del giorno, posto che per assolvere agli oneri di specificità e chiarezza dello stesso e soddisfare il diritto d'informazione dei condomini
è sufficiente l'indicazione della materia su cui deve vertere la discussione e la votazione, mentre è onere del condomino interessato, ove intenda avere a disposizione i dati specifici e la documentazione relativa alla materia su cui decidere, attivarsi per visionarla presso l'amministratore stesso ed eventualmente farsene rilasciare copia a proprie spese (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 17/02/2023, n. 5068).
Da ciò consegue che, ove la menzionata facoltà non sia esercitata, il singolo condomino non può far derivare l'illegittimità della successiva delibera di approvazione in materia contabile per la sola mancata allegazione all'avviso di convocazione del rendiconto o del bilancio poi approvato e per la sola circostanza che egli non abbia inteso – per sua scelta – partecipare all'inerente assemblea, poiché, per effetto della successiva comunicazione della delibera approvata, egli ha il diritto di impugnarla per motivi che attengano alla modalità di approvazione o a profili contenutistici della stessa, ma non certamente per la sola omessa allegazione preventiva del documento (sul quale deliberare) all'avviso di convocazione dell'assemblea recapitato ritualmente pagina 5 di 7 al condomino (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15/10/2018, n. 25693).
Invece la violazione del diritto di ciascun condomino di esaminare, a sua richiesta, secondo adeguate modalità
di tempo e di luogo, la documentazione attinente ad argomenti posti all'ordine del giorno di una successiva assemblea condominiale determina l'annullabilità delle delibere ivi successivamente approvate, riguardanti la suddetta documentazione, in quanto la lesione del suddetto diritto all'informazione incide sul procedimento di formazione delle maggioranze assembleari (cfr. Cass. civ., Sez. II, 19/05/2008, n. 12650; Sez. II, 11/09/2003, n.
13350). E, a fronte della richiesta della parte di accedere alla documentazione contabile per gli indicati fini di partecipazione consapevole ad un'assemblea che su quei documenti debba esprimersi, l'onere della prova della inesigibilità della richiesta e della sua non compatibilità con le modalità previamente comunicate incombe sull'amministratore e, quindi, in sede di impugnazione della delibera assembleare, al , ove intenda CP_1
resistere all'azione del condomino dissenziente (cfr. Cass. civ., Sez. II, 21/09/2011, n. 19210; cfr. anche Cass.
civ., Sez. II, 19/09/2014, n. 19799; Sez. II, 19/09/2014, n. 19800).
Da ultimo si rileva che “l'interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità concreta che deriva alla
parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione stessa, non potendo esaurirsi in un mero interesse astratto
ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata”, (Cass
ordinanza n. 15587/18)
Orbene fermo quanto sopra in diritto nel caso in esame deve darsi atto che in atti vi è prova che l'amministratore ha messo a disposizione di parte attrice la documentazione da visionare sin dal 25 giugno 2025 e che addirittura ne abbia portato copia informatica in sede assembleare, ove è stata consegnata la chiavetta contente la detta documentazione. Non convince sul punto la tesi di parte attrice che la pec del 25.6.2025 sia stata inviata ad indirizzo inesistente atteso che l'indirizzo utilizzato è quello indicato peraltro nella comunicazione dalla stessa parte attrice all'ispettorato del lavoro il 26.4.2024 (quindi qualche mese prima) come da doc 9 convenuto e da lui stesso indicato nella comunicazione all'amministratore del 13.6.2024 (doc 3 parte convenuta)
Ritiene questo Giudice che gli attori, che hanno sono rimasti dissenzienti in sede assembleare sull'approvazione del rendiconto di bilancio con riserva di impugnare la delibera in esito alla verifica della documentazione (doc 8
convenuto), non hanno dimostrato il concreto pregiudizio che gli sarebbe derivato dall'approvazione del detto bilancio non avendo contestato alcuna voce di spesa, non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento alla pagina 6 di 7 mancata preventiva visione della documentazione richiesta, sebbene in atti sia stato provato che l'amministratore ha fatto quanto possibile per poter permettere la preventiva visione.
Consegue che non è dimostrato l'interesse ad impugnare degli attori e la domanda va rigettata.
Con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel presente giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Quanto alle spese legali, tenuto conto dell'esito del presente giudizio le spese, e le competenze dello stesso e della procedura di mediazione vanno poste a carico degli attori ed a favore del convenuto, secondo CP_1
il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le stesse, determinata sulla scorta dei parametri dettati del
D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda, vengono liquidate come in dispositivo.
Sentenza esecutiva ex lege .
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta le domande di parte attrice.
- condanna gli attori a rifondere le spese di lite a favore del convenuto che liquida in Euro 6.077,00 per compensi anche di mediazione , oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. se e in quanto dovuta e C.P.A.
come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Milano, 9 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
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