TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2025, n. 2791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2791 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa RA EO in esito all'udienza del 9 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1578/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in via Mirulla, Villaggio Pistunina, rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Puglisi giusta procura in calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
p.iva. Controparte_1
in persona del Commissario Straordinario pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dagli avv.ti Giuseppe Giordano, Concetta Conti e Simona Della Cava giusta procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: demansionamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 18.3.2024 premetteva di essere Parte_1 dipendente di ruolo a tempo indeterminato dell' Controparte_1
quale Infermiere, disimpegnando la propria prestazione dapprima presso il Pronto
[...]
Soccorso generale (dall'1.2.2004 al 10.2006), poi presso il reparto di chirurgia generale
(dall'11.2006 al 31.12.2017) e, infine, dall'1.1.2018 presso il reparto di unità coronarica.
Riferiva che fin dal momento della sua assegnazione al reparto e quanto meno fino al 2018, a causa della pressoché totale assenza, nella relativa dotazione organica, del personale di supporto
(Operatori socio-sanitari di Cat. BS), con cui devono essere assicurati all'interno dell' Pt_2
e nelle strutture sanitarie, gli interventi di assistenza alberghiera ed igienico-sanitaria in favore
1 dei degenti ricoverati, era stata sistematicamente e prevalentemente adibita, piuttosto che all'esercizio della professione infermieristica, a mansioni proprie di livelli professionali inferiori, cioè ad incombenze igieniche, di riordino, di trasporto e di assistenza di base dei pazienti.
Sottolineava che tali diverse attività rientravano, a pieno titolo, fra le mansioni inferiori di
“supporto gestionale” e di “intervento igienico sanitario”, che la declaratoria contrattuale elenca fra quelle proprie dell'Ausiliario (Cat. A del CCNL 2001) ovvero in quelle dell'Operatore
Socio-Sanitario (OSS – Cat. B del CCNL 2001).
Deduceva di avere diritto di ottenere il pagamento, a titolo risarcitorio, del danno patrimoniale derivante dall'oggettivo impoverimento della propria capacità professionale e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, da calcolare secondo giurisprudenza costante mediante l'utilizzo di un criterio equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c. che il giudice provvede a liquidare, anche in via equitativa, sulla base di una percentuale aggiuntiva della retribuzione tabellare per tutti gli anni in cui si è verificato il demansionamento e che si richiede nella misura non inferiore al 20%, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione di ogni singolo credito fino all'effettivo soddisfo. Deduceva, altresì, di avere diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la violazione del diritto costituzionalmente garantito alla libera esplicazione della personalità̀ sul luogo di lavoro e della conseguente alla lesione dell'immagine professionale, intesa come perdita di autostima ovvero di eterostima e lesione al prestigio goduto all'interno e all'esterno dell'ambiente lavorativo in ragione delle funzioni esercitate.
Concludeva chiedendo, pertanto, di riconoscere e dichiarare la nullità̀ e l'illegittimità̀ dell'avvenuta assegnazione della medesima, almeno sino al 2018 (data di ingresso degli OSS nel reparto), anche solo in via di fatto, a mansioni inferiori riconducibili ai profili di operatore socio-sanitario Cat. BS e di ausiliario Cat. A e, cioè, inferiori di ben due categorie rispetto a quelle di propria precipua appartenenza e, per l'effetto, condannare l'
[...]
a risarcirle i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, Controparte_1 questi ultimi in misura non inferiore a euro 25.000,00 pari quanto meno al 20% della retribuzione globale di fatto per tutto il periodo nel quale aveva svolto attività demansionata, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- Con memoria depositata in data 2.8.2024 si costituiva in giudizio l'
[...]
eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso Controparte_1
2 perché generico, e contestandone nel merito la fondatezza. Riferiva che la ricorrente aveva invero disimpegnato mansioni sin dal 2.11.2001 presso l'U.O.C. di otorinolaringoiatria.
Lamentava il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della stessa, non avendo ella dimostrato l'assoluta inconferenza delle mansioni disimpegnate rispetto a quelle lei assegnate.
Osservava come la predetta non si fosse mai lamentata di un presunto demansionamento prima della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Evidenziava che a supporto degli infermieri, nel periodo per cui è causa (precedente all'introduzione della figura degli OSS, avvenuta nel 2018), vi erano comunque ulteriori figure professionali, fra cui gli infermieri generici, gli ausiliari specializzati e gli OTA.
Censurava anche la domanda risarcitoria, per non aver la provato i fatti né Parte_1
l'esistenza di un danno, avendo soltanto genericamente riportato di aver patito dei danni, contestando altresì la determinazione del quantum, non avendo la ricorrente indicato né lo stipendio percepito né i giorni di effettiva presenza sul posto di lavoro.
Deduceva che controparte non potesse ottenere alcun risarcimento dal 2018 in poi, avendo escluso qualsivoglia demansionamento per il periodo successivo a tale data.
Contestava la richiesta di interessi e rivalutazione.
Richiamava l'art. 1227 c.c., enfatizzando il comportamento dell'istante, la quale non aveva mai lamentato alcunché per quasi 20 anni.
Eccepiva, infine, la prescrizione delle avverse pretese risarcitorie, per l'inutile decorso del relativo termine quinquennale.
Concludeva per l'integrale rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- La causa veniva istruita a mezzo prova per testi. Parte ricorrente precisava che, per mero refuso, erano stati indicati reparti errati, avendo invero ella svolto mansioni esclusivamente presso il reparto di otorinolaringoiatria, poi accorpato al reparto di chirurgia plastica.
L'udienza del 9.12.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, in esito al deposito delle quali la causa veniva decisa.
4.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare preliminarmente l'eccezione di genericità del ricorso sollevata dall' resistente e comunque rilevabile d'ufficio. Controparte_1
Essa è destituita di fondamento, avendo parte ricorrente indicato, con sufficiente determinazione, i motivi della contestazione, con conseguente ammissibilità del ricorso.
3 5.- Così disattesa l'eccezione preliminare e passando all'esame del merito, al fine di valutare la fondatezza delle pretese attoree, occorre premettere che, analogamente a quanto previsto per il rapporto di lavoro privato dall'art. 2103 c.c. (nel testo anteriore alle modifiche disposte dal d.lgs. n. 81/2015), anche nell'impiego pubblico contrattualizzato vige il principio, sancito dall'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, secondo cui il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento: le due disposizioni indicano in via analoga l'esatto ambito delle mansioni esigibili dal lavoratore, precludendo in termini generali la possibilità di richiedere l'espletamento di mansioni ulteriori rispetto a quelle tipiche della professionalità acquisita (v.
Cass. n. 17774/2006).
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento pressoché uniforme, ha tuttavia affermato l'esigibilità da parte del datore di lavoro di attività corrispondenti a mansioni inferiori allorché le stesse abbiano natura residuale e accessoria, rispondano a esigenze organizzative, di efficienza e di economia del lavoro, ovvero di sicurezza, rimangano circoscritte ad un breve lasso temporale e non intacchino lo svolgimento prevalente delle mansioni corrispondenti all'inquadramento del lavoratore (v. Cass. n. 4301/2013); resterebbe invece ininfluente, secondo i più recenti orientamenti, che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto all'integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività (v. Cass. n. 19419/2020).
Ciò posto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel giudizio vertente sull'asserito demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe sul lavoratore l'onere di allegare in maniera specifica gli elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio del potere datoriale e dunque di indicare i compiti di cui egli assume il carattere dequalificante (v. Cass. n. 16129/2020); grava invece sul datore di lavoro l'onere di provare l'esatto adempimento di tale obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che lo stesso fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari (v. Cass. nn.
1169/2018 e 4211/2016).
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato di aver prestato, quanto meno fino al 2018 e per non meno della metà del proprio tempo di lavoro, assistenza alberghiera e igienico-sanitaria in favore dei degenti ricoverati, per lo più non autosufficienti, occupandosi stabilmente e
4 direttamente delle necessità di pulizia, della gestione e del riordino dell'ambiente, del trasporto dei pazienti e del supporto alla loro alimentazione;
ha poi specificato di essersi fatta carico, specie nel turno di notte – svolto da ogni infermiere almeno sei volte al mese - o nel caso dei frequenti ricoveri d'urgenza, dell'ulteriore onere di trasportare i pazienti dall'ambulatorio delle emergenze alla corsia, di sistemarli a letto, aiutarli ad andare in bagno e, in alcune circostanze, provvedere ad interventi immediati e necessari di pulizia dei locali.
L resistente non ha contestato lo svolgimento da parte della ricorrente delle specifiche CP_1 mansioni dedotte, ma ne ha eccepito l'inerenza alla categoria professionale di appartenenza, atteso che, a seguito dell'abrogazione del mansionario contenuto nel d.P.R. n. 225/1974 ad opera della legge n. 42/1999, venendo meno il modello organizzativo rigido e vincolante che imponeva un'organizzazione del lavoro con precise e separate competenze, l'infermiere professionale risulterebbe comunque responsabile di tutti gli aspetti igienico sanitari del reparto in cui opera, anche quando si avvale degli OSS in ambito assistenziale.
Occorre dunque in primo luogo individuare le mansioni proprie delle due diverse categorie, le differenze sussistenti tra le figure e l'eventuale ambito comune in cui ciascuna di esse opera.
L'attività infermieristica è disciplinata dal D.M. n. 739/1994 a norma del quale l'infermiere professionale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. In particolare, l'infermiere partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività, ne identifica i bisogni di assistenza infermieristica e formula i relativi obiettivi, pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico, garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche. Il decreto stabilisce, altresì, che l'infermiere agisce sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, si avvale per l'espletamento delle funzioni, ove necessario, dell'opera del personale di supporto e svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Il C.C.N.L. Comparto Sanità 1998-2001, che richiama tale D.M., inquadra gli infermieri nella categoria D, cui appartengono “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa”.
Viceversa, appartengono alla inferiore categoria A i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro
5 che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici, nonché́ autonomia esecutiva e responsabilità̀ nell'ambito delle specifiche istruzioni fornite: vi rientrano gli ausiliari specializzati, i quali provvedono all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate.
Appartengono invece alla categoria B gli operatori socio-sanitari (OSS), già operatori tecnici addetti all'assistenza (OTA), le cui mansioni sono disciplinate dall'accordo conferenza Stato-
Regioni del 2001: assistenza diretta e aiuto domestico alberghiero, intervento igienico-sanitario e di carattere sociale, supporto gestionale, organizzativo e formativo. Con particolare riferimento alla prima tipologia di attività, l'allegato A descrive le principali attività di detta figura professionale, la quale assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale. In altri termini, l'operatore socio-sanitario coadiuva il medico e soprattutto il personale infermieristico nello svolgimento delle attività, dedicandosi ai bisogni primari del paziente, nonché alle attività igienico-domestico-alberghiere, ed è dunque una figura di supporto.
Così ricostruita la normativa contrattuale di riferimento, va anzitutto escluso che le mansioni di assistenza di base ai pazienti (igienica, di trasporto, di mobilizzazione e accompagnamento) rientrino nei doveri degli infermieri professionali: lo stesso art. 1 della legge n. 42/1999, pur abrogando quasi interamente il D.M. n. 225/1974, ha invece fatto salvo il citato D.M. n.
739/1994, con la conseguenza che permane la diversità di mansioni proprie delle analizzate figure.
E' poi necessario stabilire, per ritenersi integrato il lamentato demansionamento, se l'attività̀ denunciata sia stata effettuata in maniera continuativa e prevalente rispetto a quella propria del profilo di appartenenza.
Tale ultimo requisito non è stato adeguatamente dimostrato dalla ricorrente.
Al riguardo, occorre decisivamente richiamare la deposizione del teste Testimone_1
(infermiere professionale presso il reparto) il quale, sebbene abbia confermato lo svolgimento,
6 da parte della delle mansioni da ella indicate in ricorso (e, più in particolare, lo Parte_1 svolgimento di attività attinenti “alle incombenze igieniche personali dei pazienti, di riordino, somministrazione vitto ed ausilio all'alimentazione ove necessario, trasporto ed alla loro assistenza di base”), ha dichiarato di non poter “quantificare l'orario di servizio impiegato per le attività di cui in circostanza, … facendo entrambe le attività infermieristiche e di non competenza infermieristica”, così precludendo qualunque positivo accertamento circa la sussistenza del requisito della continuità e, soprattutto, della prevalenza delle mansioni demansionanti in luogo di quelle -superiori- formalizzate nel contratto di lavoro individuale.
Analogamente, si è espresso in termini vaghi e generici il teste (assistente Testimone_2 medico presso l'U.O.C. di otorinolaringoiatria) il quale ha dichiarato che le attività riportate in ricorso “venivano svolte routinariamente dagli infermieri compresa la ricorrente, in base alla tipologia del paziente, e cioè se il paziente era autosufficiente provvedevano ad alcune attività indicate in circostanza, mentre se il paziente non era autosufficiente dovevano assolvere alle attività igienico sanitarie e di sanificazione ed alberghiere indicate in circostanza”, senza dunque chiarire se le stesse avessero -o meno- una rilevante consistenza oraria.
Anche (dirigente medico del reparto) ha ammesso lo svolgimento delle Controparte_2 attività in questione dagli infermieri, chiarendo che ciò però avveniva “al bisogno, quando vi era un paziente allettato e non auto sufficiente, preciso che tali attività venivano svolte dagli infermieri in quanto non vi era il personale idoneo a svolgere tali attività, preciso che vi erano degli ausiliari che portavano i pazienti da un reparto all'altro o dalla sala operatoria al reparto”.
Il teste , direttore dell'U.O.C., ha, poi, confermato che queste attività Testimone_3 venivano svolte “sporadicamente… dall'infermiera professionale”, precisando che nel reparto in questione vi era “una utenza autosufficiente che non necessità delle attività indicate in circostanza, mentre per i pazienti con patologie oncologiche nell'immediato post operatorio,
e/o con interventi chirurgici importanti nel post operatorio, e pazienti particolarmente debilitati, l'infermiere svolgeva le attività sopra indicate, quando era necessario”.
Sull'attendibilità dei testi non vi è ragione di dubitare, avendo i predetti dimostrato di avere conoscenza piena e diretta dei fatti di causa ed avendo reso dichiarazioni sostanzialmente concordanti tra loro.
In buona sostanza, le univoche deposizioni testimoniali disaminate permettono sì di ritenere provato lo svolgimento, da parte della di mansioni inferiori, ma non forniscono Parte_1
7 alcun elemento decisivo atto a provare la consistenza oraria delle stesse in relazione al complessivo orario di lavoro della ricorrente, tale da poterne affermare la prevalenza rispetto alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza.
Vista la decisività di tale indimostrato elemento, appaiono superflue le deposizioni delle testi e anch'esse comunque confermative Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 dell'eterogeneità di mansioni disimpegnate dalle infermiere, le quali si sono peraltro limitate a riferire in ordine alle mansioni dalle medesime disimpegnate senza fare riferimento puntuale a quelle svolte dalla Parte_1
La teste difatti, ausiliaria socio sanitaria presso il reparto dal 2008, ha chiarito i compiti Tes_4 da essa espletati in ausilio agli infermieri, avendo dichiarato di aver provveduto al trasporto dei pazienti, allo svuotamento ed alla pulizia delle padelle e dei pappagalli, di aver risposto al citofono ed ai campanelli dei pazienti, negando però di aver disimpegnato “le attività di igiene personale del paziente e di somministrazione e vitto ed ausilio all'alimentazione in quanto non di mia competenza”; ha anche chiarito di aver riordinato il letto, se vuoto, e di aver aiutato l'infermiere in tale operazione in caso di paziente allettato.
Analogamente, la teste (agente socio sanitario in reparto dal 1980 al 2019) Testimone_7 ha confermato di aver provveduto al trasporto dei pazienti, allo svuotamento ed alla pulizia delle padelle e dei pappagalli, di aver risposto al citofono ed ai campanelli dei pazienti, negando però di aver disimpegnato mansioni di igiene personale dei pazienti;
ella ha anche dichiarato che “insieme a un'infermiera portavamo il vitto ai pazienti e non ho mai imboccato i pazienti per mangiare” e, ancora, che le infermiere si offrivano di aiutarla a riordinare i letti, a portare i pazienti in sala operatoria e, infine, di aver portato il vitto insieme ad esse.
OSS in reparto dal 2018, ha esposto di aver assunto da tale data la gestione dei Tes_6 compiti in questione, inerenti in particolare l'igiene personali dei pazienti, il riordino (ivi comprese mansioni prettamente alberghiere), la somministrazione del vitto, avendo precisato anche “che la detersione cutanea del malato la facevo collaborando con l'infermiera”. Per vero, parte ricorrente non ha dedotto in ricorso il demansionamento dalla data di ingresso degli
OSS in reparto, sicché tale deposizione risulta inconducente.
Da ultimo, inconducente si appalesa la testimonianza resa da per essere Testimone_8 stato egli assegnato alla sala operatoria e per non aver avuto, dunque, un ruolo nel reparto.
La rilevata carenza probatoria in ordine all'asserito demansionamento avuto particolare riguardo all'indispensabile requisito della prevalenza dello svolgimento delle mansioni inferiori
8 impone il rigetto del ricorso, con assorbimento delle ulteriori questioni controverse.
6.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa ed applicando i minimi tariffari in considerazione della serialità del contenzioso.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 18.3.2024 nei confronti dell Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni
[...] contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna, altresì, la ricorrente al pagamento delle spese dal giudizio in favore dell' resistente, che liquida in € 4.628,50 per compensi professionali, oltre oneri CP_1 riflessi.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 10 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
RA EO
9