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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 07/11/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 925/2025 promossa da:
RE LL Indirizzo Telematico
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in persona del Procuratore della Repubblica di Rimini
OGGETTO: Adozione di maggiorenne
Conclusioni per parte ricorrente: come da ricorso e da verbale di udienza
FATTO E DIRITTO
RE LL, nato a [...] il [...] - C.F.
, non coniugato, padre di (11.03.2003) avuta dalla relazione C.F._1 Persona_1 intrattenuta con vedova e già madre di , chiedeva di adottare la maggiorenne CP_1 Persona_2
, nata in [...] il [...], alla quale era legato da vincoli di affetto Persona_2 reciproco ingenerati dalla pluriennale convivenza, seppure non continuativa, durante la quale si era sempre comportato come genitore dell'adottanda, avendo intrattenuto una relazione amorosa con sua madre e relazione dalla quale era nata una sorella.
Comparsi all'udienza, tanto l'adottante quanto l'adottanda manifestavano consenso all'adozione, confermando l'esistenza di sentimenti di stima ed affetto reciproco, il ricorrente ribadiva di essersi sempre comportato come genitore della ragazza e manifestava la volontà di consolidare tale situazione anche sul piano giuridico.
L'adottanda, non coniugata, manifestava il consenso all'adozione da parte del ricorrente, che confermava di aver sempre considerato come un padre. La madre dell'adottanda, ex compagna dell'adottante, manifestava l'assenso all'adozione, mentre il padre dell'adottanda risulta deceduto.
La figlia dell'adottante manifestava l'assenso all'adozione.
Le informazioni acquisite tramite la Questura di Rimini non evidenziano elementi contrari all'adozione.
Riguardo, invece alla domanda dell'adottanda di posporre il cognome dell'adottante al proprio, visto il consenso dell'adottante in merito, questa viene accolta in conformità alle statuizione della Corte Costituzionale che con sentenza dichiaravano l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, comma 1 c.c. nella parte in cui non consentiva, con la sentenza di adozione maggiorenne di aggiungere, anziché anteporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, nel momento in cui entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si fossero espressi a favore di tale effetto (v. Corte Cost., sentenza 10 maggio – 4 luglio 2023, n. 135).
Il collegio, quindi, dispone di aggiungere posponendo il cognome dell'adottante (Magnanelli) a quello dell'adottanda ( ). Per_2
Sussistono i presupposti legittimanti l'adozione, atteso che l'adottante ha compiuto i trentacinque anni e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottanda.
Nel merito si ritiene opportuno farsi luogo all'adozione, conveniente per l'adottanda, in ragione dei sentimenti di reciproco affetto naturalmente instauratisi nell'ambito di una relazione di tipo familiare maturata negli anni.
Consegue l'accoglimento della domanda e l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 314 c.c.
Per questi motivi
il Tribunale, sentito il pubblico ministero, visto l'art. 313 cod. civ.
PRONUNZIA
l'adozione di , nata in [...] il [...], da parte di RE Persona_2 LL, nato a [...] il [...] – C.F. con tutti C.F._1 gli effetti di legge.
Accoglie la domanda dell'adottanda di posporre il cognome dell'adottante al proprio e per l'effetto, dispone l'aggiunta del cognome dell'adottante posposto a quello dell'adottanda Parte_1
[...]
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 06.11.2025
Il Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 925/2025 promossa da:
RE LL Indirizzo Telematico
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in persona del Procuratore della Repubblica di Rimini
OGGETTO: Adozione di maggiorenne
Conclusioni per parte ricorrente: come da ricorso e da verbale di udienza
FATTO E DIRITTO
RE LL, nato a [...] il [...] - C.F.
, non coniugato, padre di (11.03.2003) avuta dalla relazione C.F._1 Persona_1 intrattenuta con vedova e già madre di , chiedeva di adottare la maggiorenne CP_1 Persona_2
, nata in [...] il [...], alla quale era legato da vincoli di affetto Persona_2 reciproco ingenerati dalla pluriennale convivenza, seppure non continuativa, durante la quale si era sempre comportato come genitore dell'adottanda, avendo intrattenuto una relazione amorosa con sua madre e relazione dalla quale era nata una sorella.
Comparsi all'udienza, tanto l'adottante quanto l'adottanda manifestavano consenso all'adozione, confermando l'esistenza di sentimenti di stima ed affetto reciproco, il ricorrente ribadiva di essersi sempre comportato come genitore della ragazza e manifestava la volontà di consolidare tale situazione anche sul piano giuridico.
L'adottanda, non coniugata, manifestava il consenso all'adozione da parte del ricorrente, che confermava di aver sempre considerato come un padre. La madre dell'adottanda, ex compagna dell'adottante, manifestava l'assenso all'adozione, mentre il padre dell'adottanda risulta deceduto.
La figlia dell'adottante manifestava l'assenso all'adozione.
Le informazioni acquisite tramite la Questura di Rimini non evidenziano elementi contrari all'adozione.
Riguardo, invece alla domanda dell'adottanda di posporre il cognome dell'adottante al proprio, visto il consenso dell'adottante in merito, questa viene accolta in conformità alle statuizione della Corte Costituzionale che con sentenza dichiaravano l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, comma 1 c.c. nella parte in cui non consentiva, con la sentenza di adozione maggiorenne di aggiungere, anziché anteporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, nel momento in cui entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si fossero espressi a favore di tale effetto (v. Corte Cost., sentenza 10 maggio – 4 luglio 2023, n. 135).
Il collegio, quindi, dispone di aggiungere posponendo il cognome dell'adottante (Magnanelli) a quello dell'adottanda ( ). Per_2
Sussistono i presupposti legittimanti l'adozione, atteso che l'adottante ha compiuto i trentacinque anni e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottanda.
Nel merito si ritiene opportuno farsi luogo all'adozione, conveniente per l'adottanda, in ragione dei sentimenti di reciproco affetto naturalmente instauratisi nell'ambito di una relazione di tipo familiare maturata negli anni.
Consegue l'accoglimento della domanda e l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 314 c.c.
Per questi motivi
il Tribunale, sentito il pubblico ministero, visto l'art. 313 cod. civ.
PRONUNZIA
l'adozione di , nata in [...] il [...], da parte di RE Persona_2 LL, nato a [...] il [...] – C.F. con tutti C.F._1 gli effetti di legge.
Accoglie la domanda dell'adottanda di posporre il cognome dell'adottante al proprio e per l'effetto, dispone l'aggiunta del cognome dell'adottante posposto a quello dell'adottanda Parte_1
[...]
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 06.11.2025
Il Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi