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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/04/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 12800/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.4.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12800/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Pasquale Crimaldi Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. dall'avv. Amodio Marzocchella
RESISTENTE
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2024, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001237376 emessa dall' sede di Aversa e notificata in CP_1
data 7.10.2024, avente ad oggetto le sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ex art. 2 co. 1 bis d.l. 463/1983, per l'importo di euro 9.978,38.
Egli ha dedotto: l'assenza di notifica dell'atto presupposto;
la prescrizione del credito;
il vizio di sottoscrizione dell'atto.
Pertanto, ha concluso come di seguito:
“A. Preliminarmente, Voglia l'Ecc.mo Giudicante sospendere inaudita altera parte, l'esecutività dell'ingiunzione impugnata, atteso il fumus boni juris fondato sulle eccezioni di cui ai punti 1, 2 e
3, ed il periculum in mora derivante dal danno economico che ne deriverebbe dalla esecuzione dell'atto assolutamente privo di fondamento giuridico nei confronti di piccolo imprenditore agricolo;
B. Nel merito, in accoglimento della domanda, Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, annullare integralmente l'ingiunzione impugnata con incluse sanzioni ed interessi irrogati per i motivi suesposti;
In ogni caso, Voglia, l'ecc.mo Giudicante, sospendere l'eventuale fase esecutiva con condanna dell' sede di Nola alla restituzione di quanto iscritto a titolo provvisorio, se versato CP_1
dal contribuente oltre rivalutazione ed interessi;
C. In accoglimento della domanda, Voglia l'Ecc.mo Giudicante, condannare l' sede di Aversa CP_1
alla refusione delle spese, diritti, competenze ed onorari come per legge in favore dell'Avv.
Pasquale Crimaldi dichiaratosi antistatario”.
L' si è costituito in giudizio e ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2 Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento per come previsto dall'art. 6, comma 6 del D.Lgs. n. 150/2011. Invero, il ricorso in opposizione è stato depositato innanzi all'intestato Tribunale in data 18.10.2024 e, pertanto, entro
30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione avvenuta in data 7.10.2024.
A questo punto, occorre rilevare che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2, co.
1-bis del
D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1…. … …., per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito della riforma di depenalizzazione operata a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è, dunque, regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981,
“in quanto applicabili”.
L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è, inoltre, riconosciuta anche dalla Circolare numero CP_1
32 del 25.2.2022 secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
- omissis;
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Da ultimo, a far data dal 5 maggio 2023, l'art. 23, comma 1, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni,
3 nella legge 3 luglio 2023, n. 85, ha ulteriormente modificato la normativa in esame disponendo che, all'art. 2, co.
1-bis del D.L. 12.9.1983 n. 463, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» siano sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
Con riferimento alla natura delle ordinanze-ingiunzione in esame, la Corte Costituzionale, investita in materia, con la sentenza n. 199/2023 ha ribadito che “la sanzione pecuniaria amministrativa per le violazioni sotto la soglia dei 10.000 euro, prevista dal comma 1-bis dell'art. 2 del d.l. n. 463 del
1983, come convertito e successivamente modificato, condividendo la medesima portata afflittiva della sanzione penale pur all'esito della depenalizzazione, mantiene natura sostanzialmente penale ed è pertanto soggetta ai «principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della “materia penale” – ivi compreso, dunque, il principio di retroattività della lex mitior» (sentenza n. 63 del
2019; nello stesso senso, sentenza n. 68 del 2021 e, in senso contrario, sentenza n. 193 del 2016)”.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Tanto premesso, è infondata la deduzione attorea inerente al difetto di sottoscrizione dell'ordinanza- ingiunzione impugnata. Al riguardo, infatti, la Corte di cassazione ha stabilito che: “Qualora
l'ordinanza sia stata redatta con sistemi meccanizzati, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione
4 di cui al d.lg. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2, secondo cui "nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Inoltre, qualora per la validità degli atti adottati sia prevista l'apposizione di firma autografa, quest'ultima è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile" (nella specie, relativa a due ordinanze ingiunzioni per infrazioni al codice della strada, le ordinanze risultavano essere stata redatte con sistema meccanizzato, pertanto era sufficiente per la validità del provvedimento l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario quale formalità sostitutiva della sottoscrizione)” (Cassazione civile sez.
II, 04/08/2022, n.24231).
Di conseguenza, l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario quale formalità sostitutiva della sottoscrizione contenuta nell'atto impugnato determina la validità dello stesso.
Altresì, nella fattispecie in esame l' ha fornito la prova della notifica dell'atto di accertamento CP_1
n. 2001- 13/09/24 0161958 in data 14.8.2018. Pertanto, le violazioni sono state contestate dall' CP_1 prima dell'invio dell'ordinanza-ingiunzione per cui è causa. Tale atto prodromico non risulta essere stato impugnato dal ricorrente.
Tuttavia, deve essere rilevato che il termine di prescrizione è spirato.
Com'è noto, infatti, l'art. 3 comma 9, n. 335/95 ha sostituito la previgente disciplina disponendo che i contributi di previdenza ed assistenza sociale si prescrivono nei seguenti termini: “a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte “le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il successivo comma 10 del medesimo art. 3 stabilisce che i predetti termini prescrizionali si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della l.
5 n. 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
In applicazione della suddetta disciplina, quindi, si evince che i crediti oggetto del presente giudizio soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale.
Ebbene, l'atto di accertamento è stato notificato in data 14.8.2018 e l'ordinanza-ingiunzione in data
7.10.2024. La prescrizione quinquennale, dunque, è decorsa anche tenendo conto sia del periodo di sospensione trimestrale per consentire il versamento sia del periodo di prescrizione c.d. Covid, così come eccepito dall' . Per i crediti di natura contributiva, infatti, trova applicazione la CP_1
sospensione dei termini di prescrizione prevista dalle norme speciali dell'articolo 37, comma 2, del
D.L.17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dell'articolo 11, comma 9, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), le quali rispettivamente recitano: “I termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9,della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”; “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Di conseguenza, nel caso di specie devono essere considerati i periodi di sospensione dal 3.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al
30.06.2021.
In conclusione, per tutto quanto esposto in narrativa, la domanda del ricorrente merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria e del valore della causa.
P.Q.M.
6 Il Giudice di Napoli Nord, Dott. Giannicola Paladino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute dal ricorrente le somme portate dall'
l'ordinanza ingiunzione n. OI-001237376 emessa dall' sede di Aversa e notificata in data CP_1
7.10.2024, per le causali di cui in motivazione;
b) Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in CP_1
euro 1.865,00, oltre rimb. forf. per spese gen. al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Aversa, 22.4.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
7