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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/07/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 52 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. nel giudizio iscritto al n. R.G. 52/2025 proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...], Codice Fiscale: e Parte_1 C.F._1 residente in [...] piano primo e
nato a [...] il [...], Codice Fiscale: e Parte_2 C.F._2 residente in [...] piano terra entrambi rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Rosa Viggiano (C.F.
) e dall'Avv. Emanuele Zesi (C.F. ), ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Emanuele Zesi in Roma, Via Cola di Rienzo n. 212 (indirizzi pec: ; Email_1
) Email_2
Visto il ricorso per la omologa della separazione dei signori e Parte_1 Parte_2
, che in data 08 agosto 1998 hanno contratto matrimonio concordatario in Roma,
[...] registrato agli atti dello stato civile del Comune di LA ZI (RM), Anno 1998, Atto n. 25, P. II, S.A. ; visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
rilevato che le parti con il presente accordo hanno anche inteso procedere a trasferimenti immobiliari;
visto il Protocollo tra il Tribunale di Civitavecchia e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati del 3.12.2021 che deve intendersi richiamato in ordine alla delimitazione degli obblighi di 1 controllo del Tribunale e alla assunzione piena di responsabilità delle parti del procedimento in ordine alle dichiarazioni rese (artt.2 e ss. del Protocollo); fermo restando che né il Cancelliere né il Tribunale assumono alcuna responsabilità in relazione alla esattezza dei dati catastali, alla titolarità degli immobili, alla esistenza di pesi, vincoli di qualunque genere e tipo, alla legittimità urbanistica e regolarità impiantistica (art.2); che la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento è e rimane delle parti del procedimento e che eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi ed il conseguente eventuale rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore non saranno emendabili con il procedimento di correzione del provvedimento giudiziale;
rilevato che le parti hanno depositato la documentazione e le dichiarazioni di cui agli articoli da 4 a 10 del citato Protocollo
P.Q.M.
Omologa la separazione dei ricorrenti alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare: I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. La SI.ra continuerà ad abitare nell'immobile sito in LA ZI Parte_1
(RM), Via Cristoforo Colombo n. 32, piano primo, unitamente ai figli e Persona_1
provvedendo interamente al pagamento delle varie utenze (gas, acqua, Persona_2 energia elettrica, telefonia). Le spese di ordinaria manutenzione della casa coniugale nonché gli oneri condominiali relativi alla stessa saranno altresì ad esclusivo carico della SI.ra a seguito del Pt_1 trasferimento della proprietà. Il sig. cede alla sig.ra la quota del 75% dell'immobile sito Parte_2 Parte_1 in LA ZI (RM), Foglio 18, particella 176, Sub. 505, ZC U Cat. A/7 Cl. 3 Cons. 7 Sup. Cat. 159. La sig.ra con la richiamata cessione acquista l'intera proprietà Parte_1 dell'immobile. La SI.ra cede al sig. la quota del 25% dell'immobile sito Parte_1 Parte_2 in LA ZI (RM), Foglio 18, particella 176, Sub. 502, ZC U Cat. A/7 Cl. 3 Cons. 7 Sup. Cat. 159 e del garage sito in LA ZI (RM), Foglio 18, particella 176, Sub. 3, Cat. C/6. Il SI. con la richiamata cessione acquista l'intera proprietà Parte_2 dell'immobile e del garage. I figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori con collocamento principale presso la madre. I genitori dovranno assumere, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità nonché delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni;
ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. Quanto alle modalità di visita e permanenza presso il padre:
- il padre vedrà e si intratterrà con i figli per due giorni a settimana, orientativamente il martedì e il giovedì, dalle 14:30 sino alle ore 21.00;
- il SI. potrà altresì vedere e tenere con sé i figli, a settimane alterne, dal venerdì Parte_2 pomeriggio sino alla domenica sera;
- nel periodo estivo, ciascun genitore, inoltre, trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive, in periodi da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno. I SIg.ri e Pt_1
2 dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove si Parte_2 recheranno con i figli;
- durante le festività natalizie, i figli trascorreranno una settimana con ciascun genitore, alternando tra loro il periodo dal 23 al 30 dicembre con quello dal 31 dicembre al 6 gennaio, mentre, per le vacanze pasquali, il padre terrà con sé i figli alternando con l'altro genitore il giorno della Santa Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- i coniugi si danno atto che potranno variare le condizioni di visita di comune accordo, avendo cura di comunicare la richiesta di variazione almeno un giorno prima e di ottenere il relativo consenso. Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di concorso nel Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli minori, la somma mensile complessiva di Euro 600,00 (seicentoeuro/00) mensili, da versarsi entro il giorno cinque di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo in essere presso il Tribunale di Roma. Ogni cambio di residenza e/o domicilio sarà tempestivamente comunicato all'altro coniuge. Le parti hanno rilasciato il reciproco consenso all'iscrizione della minore su entrambi i passaporti dei genitori oltre al rilascio e/o rinnovo dei propri passaporti. Attesa la indipendenza economica, ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento. I coniugi hanno dichiarato che i trasferimenti immobiliari tutti di cui sopra costituiscono condizione indispensabile e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale. Si dichiara la compensazione delle spese di lite Si ordina l'annotazione come per legge. Così deciso in Civitavecchia, 28/07/2025 Il Presidente rel./est. dott.ssa Roberta Nardone
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. nel giudizio iscritto al n. R.G. 52/2025 proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...], Codice Fiscale: e Parte_1 C.F._1 residente in [...] piano primo e
nato a [...] il [...], Codice Fiscale: e Parte_2 C.F._2 residente in [...] piano terra entrambi rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Rosa Viggiano (C.F.
) e dall'Avv. Emanuele Zesi (C.F. ), ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Emanuele Zesi in Roma, Via Cola di Rienzo n. 212 (indirizzi pec: ; Email_1
) Email_2
Visto il ricorso per la omologa della separazione dei signori e Parte_1 Parte_2
, che in data 08 agosto 1998 hanno contratto matrimonio concordatario in Roma,
[...] registrato agli atti dello stato civile del Comune di LA ZI (RM), Anno 1998, Atto n. 25, P. II, S.A. ; visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
rilevato che le parti con il presente accordo hanno anche inteso procedere a trasferimenti immobiliari;
visto il Protocollo tra il Tribunale di Civitavecchia e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati del 3.12.2021 che deve intendersi richiamato in ordine alla delimitazione degli obblighi di 1 controllo del Tribunale e alla assunzione piena di responsabilità delle parti del procedimento in ordine alle dichiarazioni rese (artt.2 e ss. del Protocollo); fermo restando che né il Cancelliere né il Tribunale assumono alcuna responsabilità in relazione alla esattezza dei dati catastali, alla titolarità degli immobili, alla esistenza di pesi, vincoli di qualunque genere e tipo, alla legittimità urbanistica e regolarità impiantistica (art.2); che la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento è e rimane delle parti del procedimento e che eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi ed il conseguente eventuale rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore non saranno emendabili con il procedimento di correzione del provvedimento giudiziale;
rilevato che le parti hanno depositato la documentazione e le dichiarazioni di cui agli articoli da 4 a 10 del citato Protocollo
P.Q.M.
Omologa la separazione dei ricorrenti alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare: I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. La SI.ra continuerà ad abitare nell'immobile sito in LA ZI Parte_1
(RM), Via Cristoforo Colombo n. 32, piano primo, unitamente ai figli e Persona_1
provvedendo interamente al pagamento delle varie utenze (gas, acqua, Persona_2 energia elettrica, telefonia). Le spese di ordinaria manutenzione della casa coniugale nonché gli oneri condominiali relativi alla stessa saranno altresì ad esclusivo carico della SI.ra a seguito del Pt_1 trasferimento della proprietà. Il sig. cede alla sig.ra la quota del 75% dell'immobile sito Parte_2 Parte_1 in LA ZI (RM), Foglio 18, particella 176, Sub. 505, ZC U Cat. A/7 Cl. 3 Cons. 7 Sup. Cat. 159. La sig.ra con la richiamata cessione acquista l'intera proprietà Parte_1 dell'immobile. La SI.ra cede al sig. la quota del 25% dell'immobile sito Parte_1 Parte_2 in LA ZI (RM), Foglio 18, particella 176, Sub. 502, ZC U Cat. A/7 Cl. 3 Cons. 7 Sup. Cat. 159 e del garage sito in LA ZI (RM), Foglio 18, particella 176, Sub. 3, Cat. C/6. Il SI. con la richiamata cessione acquista l'intera proprietà Parte_2 dell'immobile e del garage. I figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori con collocamento principale presso la madre. I genitori dovranno assumere, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità nonché delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni;
ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. Quanto alle modalità di visita e permanenza presso il padre:
- il padre vedrà e si intratterrà con i figli per due giorni a settimana, orientativamente il martedì e il giovedì, dalle 14:30 sino alle ore 21.00;
- il SI. potrà altresì vedere e tenere con sé i figli, a settimane alterne, dal venerdì Parte_2 pomeriggio sino alla domenica sera;
- nel periodo estivo, ciascun genitore, inoltre, trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive, in periodi da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno. I SIg.ri e Pt_1
2 dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove si Parte_2 recheranno con i figli;
- durante le festività natalizie, i figli trascorreranno una settimana con ciascun genitore, alternando tra loro il periodo dal 23 al 30 dicembre con quello dal 31 dicembre al 6 gennaio, mentre, per le vacanze pasquali, il padre terrà con sé i figli alternando con l'altro genitore il giorno della Santa Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- i coniugi si danno atto che potranno variare le condizioni di visita di comune accordo, avendo cura di comunicare la richiesta di variazione almeno un giorno prima e di ottenere il relativo consenso. Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di concorso nel Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli minori, la somma mensile complessiva di Euro 600,00 (seicentoeuro/00) mensili, da versarsi entro il giorno cinque di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo in essere presso il Tribunale di Roma. Ogni cambio di residenza e/o domicilio sarà tempestivamente comunicato all'altro coniuge. Le parti hanno rilasciato il reciproco consenso all'iscrizione della minore su entrambi i passaporti dei genitori oltre al rilascio e/o rinnovo dei propri passaporti. Attesa la indipendenza economica, ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento. I coniugi hanno dichiarato che i trasferimenti immobiliari tutti di cui sopra costituiscono condizione indispensabile e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale. Si dichiara la compensazione delle spese di lite Si ordina l'annotazione come per legge. Così deciso in Civitavecchia, 28/07/2025 Il Presidente rel./est. dott.ssa Roberta Nardone
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