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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/05/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N.145/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 14 marzo 2023 da
, CF Parte_1
, con sede legale in Roma, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
MELOGRANI, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._1
t Email_1
- appellante - contro
, nato in [...], il [...] e residente in [...]
Cadoneghe, via Guerzoni 4/6, C.F. , rappresentato e C.F._2
procura in calce alla memoria di costituzione con domicilio digitale PEC
Email_2
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n.118/23 del Tribunale di Padova – sezione Lavoro
In punto: Naspi
Causa trattata all'udienza del 10 aprile 2025.
Conclusioni per parte appellante: “in via preliminare: attendere l'esito del giudizio instaurato in Cassazione rilevante e indefettibile per l'esatta interpretazione della normativa vigente;
in via principale: riformare la sentenza impugnata rigettando il ricorso di primo grado con vittoria di spese del doppio grado;
in via subordinata: condannare l'odierna parte appellata alla restituzione in favore dell di tutte le somme percepite in esecuzione della sentenza Pt_1
di primo grado al lordo delle ritenute fiscali operate, per capitale, accessori, spese e competenze legali.”
Conclusioni per parte appellata : “Rigettare la domanda CP_1
preliminare di rinvio della trattazione della causa in ragione della pendenza avanti alla Suprema Corte di Cassazione di giudizio in ordine all'interpretazione della disposizione oggetto anche della presente causa;
- Rigettare l'appello proposto da per tutte le ragioni esposte nella Pt_1
narrativa, in quanto infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la sentenza del Tribunale di Padova, n. 118/2023, pubblicata in data 01/03/2023;
pag. 2/13 - Si insiste, ad ogni modo, per l'accoglimento delle conclusioni come formulate in sede di primo grado, che si riportano a seguire pedissequamente: “In principalità e di merito: accertato e dichiarato il diritto del sig. alla percezione dell'indennità NASPI per un CP_1
ulteriore periodo di 175 giornate maturate dovute mai godute, per tutte le ragioni esposte nella narrativa in fatto ed in diritto, o al numero di giornate risultanti da giustizia;
e per l'effetto dichiararsi l'obbligo e condannarsi l' ad erogare la conseguente prestazione richiesta, nella Pt_1
misura di 175 giornate o 25 settimane Naspi o comunque secondo quanto risulterà di giustizia”.
- In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, con aumento fin al 30% per collegamenti ipertestuali così come previsto dall'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014
In via istruttoria ... (vedasi pag.14 memoria)”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 14 marzo 2023 l' ha Pt_1
impugnato la sentenza n.118/23 del giudice del lavoro del Tribunale di
Padova con la quale ha accertato il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità Naspi per un periodo di 147 giorni oltre a quello già riconosciuto, oltre arretrati, rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali dalla data di scadenza di ciascun titolo al saldo, con conseguente condanna dell' al pagamento della prestazione. Pt_1
Con memoria depositata il giorno 8 maggio 2024 si è costituito
[...]
chiedendo di respingere l'impugnazione. CP_1
pag. 3/13 La causa è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) La questione verte sulla portata applicativa della previsione dell'art.5 del d.l.vo n.22 del 2015 circa la residuale rilevanza dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, per la parte che non è stata valorizzata nella base di calcolo per il pregresso riconoscimento della prestazione previdenziale della cui spettanza si controverte nel caso di specie.
2) Il giudice patavino ha premesso che il ricorrente in passato aveva già goduto della Naspi, valorizzando al riguardo una parte delle giornate lavorative: rispetto al rapporto cessato il 19/02/2018, 155 giornate su 285 teoriche (settimane utilizzate 34.43); rispetto al rapporto cessato il
20/10/2018, 138 giornate su 145 (settimane utilizzate 39.57), rispetto al rapporto cessato il 31/12/2019, 87 giornate su 130 teoriche (settimane utilizzate 24.86).
Ha poi rammentato che tra le parti in un precedente contenzioso definito con la sentenza n. 294/2020 del 16/07/2020 al ricorrente era stato riconosciuto il diritto alla Naspi per il periodo dal 28/10/2018, dando atto che la sentenza di rigetto dell'appello era stata oggetto di ricorso per cassazione.
Ha richiamato l'art.5 della d.l.vo n.22 del 2015 ponendo la questione interpretativa nei seguenti termini: “il punto nodale della controversia verte su cosa debba intendersi per “periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione”.
pag. 4/13 Non era condivisibile l'opzione interpretativa più restrittiva adottata dall' in forza della quale l'inciso ora citato comportava l'esclusione dei Pt_1
periodi contributivi riferiti a tutte le settimane antecedenti il riconoscimento del diritto alla Naspi, a prescindere dalla circostanza che un determinato periodo contributivo sia concretamente entrato o meno nella base di calcolo della prestazione.
La ricaduta applicativa nel caso in esame aveva comportato, quindi, il riconoscimento di un periodo di soli 217 giorni sull'assunto che, i periodi contributivi dei quadrienni precedenti sono tutti venuti definitivamente meno a prescindere dalla concreta utilizzazione degli stessi ai fini della maturazione del diritto.
Al contrario, ha ritenuto “più coerente alla ratio legis sottesa alla disposizione di legge l'interpretazione secondo cui per periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione” deve intendersi quelli concretamente entrati nella base di calcolo in quanto effettivamente utilizzati ai fini del concreto godimento di una determinata prestazione.”.
In particolare, la diversa opzione sostenuta dall'Ente avrebbe determinato un'irragionevole conseguenza dal momento che “periodi contributivi pur utilmente maturati e comunque rientranti nel quadriennio di legge, ma non concretamente utilizzati ad esempio per l'immediato reperimento di una nuova occupazione, finirebbero per restare definitivamente neutralizzati qualora poi sopravvenga un nuovo fatto costitutivo del diritto alla prestazione;
”. Tale interpretazione trovava suffragio nella stessa disciplina adottata dall'Istituto (circolare n.94/2015, al punto 2.5).
pag. 5/13 Posto, quindi, che per tale residuo periodo del quadriennio dovevano essere valorizzate le “settimane di contribuzione”, ossia quelle intere, la base di calcolo dei periodi utile, ai fini del dimezzamento per la determinazione della provvidenza, erano i seguenti: dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per 38 settimane contributive non utilizzate ai fini Naspi, pari a 19 settimane
Naspi da utilizzare;
dal 01/01/2020 al 31/12/2020 per 39 settimane contributive non utilizzate ai fini Naspi, pari a 19.5 settimane Naspi da utilizzare;
dal ì al 31/12/2020 per 27 settimane contributive non utilizzate ai fini Naspi, pari a 13.5 settimane Naspi da utilizzare.
3) In primo luogo, con il proprio appello l' imputa alla sentenza un Pt_1
errore di calcolo e logico. Dovevano esser valorizzati, quindi, solo i periodi di contribuzione presenti nel quadriennio di osservazione (quadriennio
1/7/2017-30/06/2021) e dichiarare che in ragione delle tre domande precedenti di Naspi restavano validi ai fini del calcolo della durata della prestazione in esame solo 31 settimane ( cioè 217 giornate), come in via amministrativa accertato e riconosciuto. Puntualizza che “La Naspi non è cumulativa ma interviene sullo stato di e reale: quindi, non cumula eventuali periodi di Naspi legati a stati di disoccupazione precedenti all'ultimo.”.
Assume, inoltre, che l'interpretazione adottata dal primo giudice “contrasta addirittura con l'interpretazione della norma da parte dell' Pt_1
contenuta nella circolare 94/2015”, secondo la quale ai fini del calcolo della durata della prestazione non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altre prestazioni di disoccupazione.
Solo i periodi di contribuzione relativi al rapporto di lavoro successivi all'ultima prestazione di disoccupazione sono utili ai fini della pag. 6/13 determinazione della durata di una nuova Naspi proprio perché gli unici a non avere già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione.
Valorizza, al riguardo, la circostanza della perdita dell'occupazione come dato saliente al fine di integrare nuovamente il requisito utile per una nuova
Naspi, operando per il pregresso, e a seguito del reperimento della nuova occupazione, la decadenza per effetto della nuova occupazione, pur dando atto che “non esistono limiti quantitativi relativi al numero di volte in cui è possibile ottenere l'indennità di disoccupazione, ma occorre ogni volta il possesso dei requisiti necessari per richiederla”.
4) L'appello è infondato.
4.1) Non sono in contestazione i requisiti che giustificano il riconoscimento della prestazione ai sensi dell'art.3 del d.l.lvo n.22, nella formulazione applicabile ratione temporis, in base al quale è riconosciuta l'indennità mensile di disoccupazione, denominata 'Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego', ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e presentino congiuntamente i seguenti requisiti: “a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo
1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”.
4.2) Ciò premesso la Corte non ha ragione di discostarsi dai propri precedenti che in modo uniforme si sono pronunciati su fattispecie sovrapponibili a quella ora in esame.
pag. 7/13 Ad esse, quindi, ai sensi dell'art.118 disp att. c.p.c. si richiama, non rivenendo ragioni per discostarsene alla luce degli argomenti del gravame – che non contrastano le ragioni a sostegno dell'opposta testi – e per soprassedere alla decisione rispetto alla pendenza del giudizio per cassazione avverso un proprio precedente (senza che risulta la fissazione della relativa udienza di discussione): “La questione controversa nasceva quindi dall'interpretazione dell'art. 5 comma primo decreto legislativo n.
22/15 secondo cui “la Naspi è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione”. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda richiamando altro precedente dell'ufficio ( sentenza n. 294/20) e valorizzando l'incongruenza della posizione dell'ente previdenziale. 6.
Questione di diritto già affrontata da questa Corte con la sentenza n. 21/22 nella quale, in caso del tutto speculare, nel confermare la pronuncia del tribunale di Padova richiamata dal giudice di primo grado, il Collegio aveva ritenuto errata l'interpretazione normativa seguita dall' Pt_1
osservando in punto di diritto quanto segue. :”… secondo l' posto che Pt_1
ai fini della durata della prestazione è presa in considerazione la contribuzione antecedente nel quadriennio, nel momento in cui il lavoratore ottenesse la prestazione calcolata per durata in ragione della contribuzione utile nel quadriennio ma – a fronte del reperimento di nuova occupazione anche di breve durata – ne fruisse soltanto in parte, ciò nonostante l'intera contribuzione “ teorica” dovrebbe essere neutralizzata e risulterebbe inutilizzabile ai fini del calcolo per durata di eventuali pag. 8/13 richieste successive di prestazione. Interpretazione che risulta in contrasto con la circolare n. 94/15 invocata dall'appellante – che come è noto Pt_1
non ha valore normativo ma può essere utilizzata a fini interpretativi- ove sul tema della durata della naspi era indicato quanto segue:”:.. “ai fini del non computo dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione sono presi in considerazione, per esserne esclusi, i periodi di contribuzione precedenti la prestazione della quale hanno costituito base di calcolo”. Inoltre nel determinare la durata della prestazione qualora preceduta dai diversi istituti della DSP e
ASPI – al punto B nella stessa circolare lo stesso istituto stabiliva che: “il numero di settimane da escludere viene ridotto proporzionalmente in ragione del rapporto esistente tra la durata della prestazione effettivamente fruita e la durata teorica che quest'ultima avrebbe potuto avere”. D'altra parte il legislatore nella norma citata ai fini dell'esclusione dal calcolo della durata dei periodi di contribuzione utilizzava il termine “ erogazione” che ad avviso del Collegio rafforza l'interpretazione del giudicante che aveva ritenuto di decurtare esclusivamente i periodi di contribuzione che avevano costituito la base di calcolo per la prestazione effettivamente fruita dal .”. Le CP_1
argomentazioni dell'appellante non consentono ad avviso del Collegio, di superare la precedente motivazione. D'altra parte come correttamente evidenziato anche dal primo giudice nella sentenza impugnata, la diversa interpretazione osservata dall'ente previdenziale, dava luogo a delle incongruenze contrarie alla ratio dell'istituto. In particolare anche dal punto di vista degli effetti pratici il tribunale rilevava quanto segue”: La diversa interpretazione dell'Istituto si pone all'evidenza non solo in pag. 9/13 contrasto con il dato letterale della norma, ma anche con un'interpretazione logico-sistematica. Del tutto calzanti per evidenziare l'erroneità dell'interpretazione dell' sono gli esempi portati in Pt_1
ricorso a sostegno della diversa – e qui accolta – interpretazione. In particolare, seguendo la non condivisa interpretazione, “se un lavoratore, avente diritto a 24 mesi di NASPI, perché in possesso di una copertura assicurativa totale negli ultimi 4 anni, venisse assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato con patto di prova e per avventura il datore di lavoro dopo una settimana gli comunicasse il recesso per mancato superamento del periodo di prova questo lavoratore si vedrebbe riconosciuta una Naspi di 3,5 giornate (sic!), nel mentre tutto il periodo precedente rimarrebbe travolto da quell'unica settimana di NASPI goduta”. In realtà la norma stabilisce precisi requisiti che consentono di poter accedere alla provvidenza che riguardano da un lato il numero minimo di contributi presenti nell'anno precedente il licenziamento e dall'altro, ai fini dell'attribuzione delle mensilità di Naspi da riconoscere il riferimento all'anzianità contributiva comunque conseguita nell'ultimo quadriennio. Una interpretazione che pretenda di azzerare il diritto del lavoratore per il fatto di aver beneficiato anche per un periodo minimo della NASPI, a tutto il periodo precedente si scontra non solo con la lettera della norma, ma anche con la ratio ispiratrice della prestazione in oggetto.
Come affermato in ricorso “se per poter godere di 1 mese di NASPI è necessario avere due mesi di anzianità contributiva, per il lavoratore che abbia goduto di un solo mese di NASPI andranno individuati ed eliminati dal periodo da prendere a riferimento i due mesi utili inseriti nel quadriennio preso in esame con il riconoscimento della prima NASPI,
pag. 10/13 rimanendo intonsi tutti gli altri periodi che diventeranno utili per l'ipotesi in cui il lavoratore debba incorrere nuovamente, prima che passi un ulteriore quadriennio, al fine del calcolo della durata della sua NASPI, in un nuovo ed ulteriore licenziamento”. Del tutto chiaro è dunque l'ulteriore esempio riportato in ricorso, che vale richiamare per meglio intendere la corretta previsione della norma: “Si ipotizzi quindi un lavoratore che abbia un'anzianità contributiva di 30 mesi nell'ultimo quadriennio, che dopo essere stato licenziato abbia goduto di 2 mesi di NASPI prima di trovare nuova occupazione, dalla quale però venga licenziato dopo 1 mese per mancato superamento del periodo di prova. Secondo la prospettazione dell' l'unico periodo di occupazione da prendere in considerazione è Pt_1
quello successivo al primo licenziamento, ovvero un mese, per cui il lavoratore avrà diritto solo a 15 giorni di NASPI (metà delle settimane).
Diversamente, come correttamente sostenuto dal ricorrente in tale ipotesi,
“ il lavoratore che aveva diritto a 15 mesi di NASPI, risulta averne utilizzati 2 mesi (o se si vuole rapportare il conteggio alla anzianità contributiva 4 mesi) per cui al momento del secondo licenziamento lui potrà beneficiare del periodo di 26 mesi di anzianità contributiva (o 13 mesi di NASPI) oltre ad ulteriore 15 giorni medio tempore maturati, per un totale di 13 mesi e mezzo di NASPI”. Tale interpretazione della norma risulta inoltre coerente con la previsione in base alla quale se il lavoratore sottoscrive un contratto a termine di durata inferiore a 6 mesi la sua
NASPI rimane sospesa con diritto alla prosecuzione della stessa una volta che il rapporto cessasse per lo spirare del termine.” ( cfr. sentenza impugnata)….” (in motivazione Sentenza n.96 del 2022, conf. alla sentenza di questa Corte n.21 del 2022, ivi citata).
pag. 11/13 4.3) Va aggiunto che non vi è ragione per affermare che vi è stata decadenza.
Tale cause estintiva del diritto è disciplinata dall'art.11 del d.l.vo n.22 cit in base al quale è previsto che: “Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: … c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo…”.
Trattandosi di norma di carattere eccezionale (Cass. n.846 del 2024), come tale non estensibile a situazioni diverse da quelle normate, è pacifico che nel caso di specie non si verte in un caso di recupero della rioccupazione nel periodo di godimento della prestazione.
5) Le spese di lite, quanto al presente di giudizio, seguono in virtù del principio di soccombenza e si liquidano in ragione del valore di causa dichiarato, nei minimi, tenuto conto seppure in modo margianel dell'aumento ex art.4 d.m. 10 marzo 2010, in assenza di attività istruttoria in base ai parametri di cui alle tabelle del d.m. cit., e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore della parte appellata liquidate in complessivi €.2.100,00 oltre al rimborso pag. 12/13 forfetario del 15 %, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore
Avvocato Emanuele Spata dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 10 aprile 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 13/13