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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/06/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON DOMANDA CUMULATIVA DI DIVORZIO
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 420/2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio/cessazione effetti civili del matrimonio), instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nata in [...] ed in Parte_1 C.F._1 data 07/07/1988, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BRESCIA MARIA ASSUNTA – CF
– che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, e sig.ra C.F._2 [...]
- CF - nato in [...] ed in data 25/12/1973, elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'avv. BALSAMO FRANCESCO – CF – che lo rappresenta e C.F._4 difende giusta procura alle liti in atti;
- parti ricorrenti -
Nonché
- PUBBLICO MINISTERO in sede -
- interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate per l'udienza del 17.06.2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 28/05/2025, e Parte_1 Controparte_1 premettevano che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio nel Comune di Vinatori-Neamt (Romania) in data 29 giugno 2015;
b) dal matrimonio sono nati i figli: nato a [...] il [...] CF Controparte_2
e nato a [...] il [...] CF C.F._5 Controparte_3 C.F._6 entrambi residenti in [...];
c) la vita matrimoniale si è rivelata da tempo insostenibile per il comportamento instabile del marito con problemi di alcolismo, al punto che la signora è stata costretta a procedere a denuncia per episodi Pt_1 violenti dello stesso nei suoi riguardi e che pende presso il Tribunale di Lamezia terme procedimento penale a carico del sig e che è ormai impossibile il proseguimento di una vita in comune;
nonostante Controparte_1 tali vicissitudini e per tali ragioni, a seguito della mediazione dei rispettivi legali, i sottoscritti coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente anche esoprattutto per il benessere dei figli.
Pertanto, chiedevano all'intestato Tribunale di pronunciare la separazzione personale dei coniugi con contestuale richiesta di scioglimento del matrimonio ex art 473 bis c.p.c. alle seguenti e concordate condizioni:
1. Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto. La moglie risiederà presso la ex abitazione familiare, in Maida al Vico Primo della Via Capitano D'Amico n. 4, insieme ai due figli minori, che verranno gestiti secondo gli accordi meglio specificati nei punti seguenti e nell'allegato Piano Genitoriale;
il marito risiederà in Vena di Maida in via Sant'Andrea 1 ove gia da tempo ha trasferito il proprio domicilio.
2. Affidamento dei figli minori
I figl sono affidati e collocati prevalente presso la madre la quale assumerà Controparte_2 Persona_1 le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, ivi comprese le questioni di ordinaria amministrazione e tanto in considerazione dei problemi che attualmente interessano il sig.
[...]
, con l'impegno comunque della sig.r di comunicare all'altro genitore episodi importanti per CP_1 Pt_1 la loro educazione ed i loro bisogni.
3. Modalità di visita
Il figli , stante l'età, deciderà autonomamente gli incontri e il tempo di permanenza presso Controparte_2 il padre, mentre stante la sua età vedrà il padre in ambiente consono e protetto al fine di Persona_1 salvaguardare la serenità del bambino che purtroppo ha vissuto i problemi con l'alcol del papà e ha bisogno in tale contesto di sentirsi tranquillo. Pertanto le modalità di incontro con il piccolo dovranno essere Per_1 concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse del figlio.
4. Mantenimento dei figli
La madre si assume l'onere dell'integrale mantenimento dei figli nulla richiedendo al padre il quale concorrerà su base volontaria e se vortà, secondo la propria disponibilità.
5. Consenso all'espatrio
I coniugi esprimono di comune accordo reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio relativi ai figli minori, ma si stabilisce sin da ora che i viaggi con il padre dovranno essere approvati di volta in volta con consenso scritto e firmato da parte della madre, mentre la madre potrà recarsi fuori dal territorio italiano con i figli ogni qual volta lo riterrà necessario sia per motivi personali che di svago.
6. Casa coniugale
La casa coniugale è attualmente in comproprietà dei coniugi per la quota specificata all'atto notarile allegato al presente ricorso;
al riguardo le parti si accordano come segue: il marito si impegna tramite atto notarile, a trasferire la proprietà della propria quota, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, alla moglie che verserà a titolo di corrispettivo la somma di Euro 10.000,00.
La casa coniugale, con tutti gli arredi che la compongono, pertanto diverrà di esclusiva proprietà della sig.ra che la abiterà con i figli. Parte_1
7. Mantenimento del coniuge I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento reciproco. Si allegano a tal fine le dichiarazioni dei redditi - CUD dei coniugi, relativi agli ultimi tre anni di imposta 2021,
2022, 2023.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 420 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale e scioglimento del matrimonio, promosso congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF - nata in [...] ed in data 07/07/1988, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BRESCIA MARIA ASSUNTA – CF – che C.F._2 la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, e sig.ra - CF Controparte_1
- nato in [...] ed in data 25/12/1973, elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._3 dell'avv. BALSAMO FRANCESCO – CF – che lo rappresenta e difende giusta procura alle C.F._4 liti in atti, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 29 maggio 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi
“note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 17/06/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che, all'interno del medesimo provvedimento, oltre agli adempimenti di natura processuale ivi descritti, era stato parimenti assegnato termine alle parti sino alla stessa data prevista per il deposito delle note scritte, per il deposito di dichiarazione sottoscritta dai coniugi separandi, con la quale gli stessi attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2) di avere letto le condizioni della separazione e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per separazione consensuale;
3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
5) di rinunciare reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c.; 6) di rinunciare all'impugnazione della sentenza, poi provvedendo ai descritti adempimenti con note di trattazione scritta depositate congiuntamente in cancelleria in data 10 giugno 2025.
Le parti – inoltre - sin dal deposito del ricorso introduttivo, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'articolo 473-bis.51, comma terzo, c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno di seguito confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Va sul punto precisato che il ricorso così come concepito – domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e, successivamente, anche di divorzio congiunto – vada senza dubbio ritenuto ammissibile, per i motivi meglio enunciato nel corpo della presente sentenza, prendendosi altresì atto del fatto che la Corte di
Cassazione, I sez. Civ., con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023, decidendo in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia sulla base dell'ordinanza emessa in data 1° giugno 2023 dal Tribunale di Treviso, ha appunto ritenuto ammissibile il ricorso congiunto dei coniugi che cumula separazione e divorzio, così risolvendo il contrasto interpretativo sorto tra vari Tribunali di merito, a ciò aggiungendosi che il presente Tribunale era stato da sempre favorevole al cumulo di domande congiunte ed era stato citato, sia nel rinvio pregiudiziale del Tribunale trevigiano che nella sentenza della Corte di Cassazione, pag. 11, tra i giudici di merito favorevoli all'ammissibilità del cumulo (“2. I diversi orientamenti che si sono espressi, a livello giurisprudenziale [con provvedimenti giurisdizionali o comunicazioni di carattere organizzativo da parte dei Presidenti degli uffici giudiziari: a) a favore dell'ammissibilità del cumulo, tra gli altri,
i Tribunali di Genova, Milano, Vercelli, Lamezia Terme;
b) in senso contrario, i Tribunali di Bari, Padova e
Firenze] e dottrinale, hanno utilizzato criteri letterali e sistematici di interpretazione;
cfr. sentenza citata).
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile;
2) che i coniugi avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e cumulativo e note;
in atti);
3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della famiglia;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro non redimibile volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 17 giugno 2025, in forma cartacea.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro volontà di non conciliarsi, allo stato non rimediabile.
Lo scadimento del loro rapporto, ormai risalente nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate. Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative o di ordine pubblico e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo
473-bis.49 c.p.c., le parti hanno anche chiesto - unitamente alla separazione consensuale, sempre congiuntamente e cumulativamente - lo scioglimento del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
sicché, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett. B, della legge n. 898/70 e succ. mod., la causa deve dunque essere rimessa sul ruolo dello stesso giudice istruttore della presente controversia, da identificarsi nel dott. Giovanni
GAROFALO, affinché questi – una volta trascorsi almeno sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, avvenuta in forma figurata ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza, dunque dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n. 898/1970.
Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio e rendere le medesime dichiarazioni a sostegno già previste per la fase della separazione consensuale.
A tal proposito, il Collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare, a futura memoria, che la modifica unilaterale di dette condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'articolo
473-bis. 29, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'articolo 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla data di definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 420/2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF Parte_1
- nata in [...] ed in data 07/07/1988, elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1 dell'avv. BRESCIA MARIA ASSUNTA – CF – che la rappresenta e difende giusta procura C.F._2 alle liti in atti, e sig.ra - CF - nato in [...] ed in data Controparte_1 C.F._3
25/12/1973, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BALSAMO FRANCESCO – CF
– che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._4
- parti ricorrenti -
Nonché
- PUBBLICO MINISTERO in sede –
- interventore ex lege -
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig.ra - CF Parte_1
- nata in [...] ed in data 07/07/1988, elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1 dell'avv. BRESCIA MARIA ASSUNTA – CF – che la rappresenta e difende giusta procura C.F._2 alle liti in atti, e sig.ra - CF - nato in [...] ed in data Controparte_1 C.F._3
25/12/1973, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BALSAMO FRANCESCO – CF
– che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, alle seguenti e concordate C.F._4 condizioni:
1. Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto. La moglie risiederà presso la ex abitazione familiare, in Maida al Vico Primo della Via Capitano D'Amico n. 4, insieme ai due figli minori, che verranno gestiti secondo gli accordi meglio specificati nei punti seguenti e nell'allegato Piano Genitoriale;
il marito risiederà in Vena di Maida in via Sant'Andrea 1 ove gia da tempo ha trasferito il proprio domicilio.
2. Affidamento dei figli minori
I figl sono affidati e collocati prevalente presso la madre la quale assumerà Controparte_2 Persona_1 le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, ivi comprese le questioni di ordinaria amministrazione e tanto in considerazione dei problemi che attualmente interessano il sig.
[...]
, con l'impegno comunque della sig.r di comunicare all'altro genitore episodi importanti per CP_1 Pt_1 la loro educazione ed i loro bisogni.
3. Modalità di visita
Il figli , stante l'età, deciderà autonomamente gli incontri e il tempo di permanenza presso Controparte_2 il padre, mentre stante la sua età vedrà il padre in ambiente consono e protetto al fine di Persona_1 salvaguardare la serenità del bambino che purtroppo ha vissuto i problemi con l'alcol del papà e ha bisogno in tale contesto di sentirsi tranquillo. Pertanto le modalità di incontro con il piccolo dovranno essere Per_1 concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse del figlio.
4. Mantenimento dei figli
La madre si assume l'onere dell'integrale mantenimento dei figli nulla richiedendo al padre il quale concorrerà su base volontaria e se vortà, secondo la propria disponibilità.
5. Consenso all'espatrio
I coniugi esprimono di comune accordo reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio relativi ai figli minori, ma si stabilisce sin da ora che i viaggi con il padre dovranno essere approvati di volta in volta con consenso scritto e firmato da parte della madre, mentre la madre potrà recarsi fuori dal territorio italiano con i figli ogni qual volta lo riterrà necessario sia per motivi personali che di svago.
6. Casa coniugale
La casa coniugale è attualmente in comproprietà dei coniugi per la quota specificata all'atto notarile allegato al presente ricorso;
al riguardo le parti si accordano come segue: il marito si impegna tramite atto notarile, a trasferire la proprietà della propria quota, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, alla moglie che verserà a titolo di corrispettivo la somma di Euro 10.000,00.
La casa coniugale, con tutti gli arredi che la compongono, pertanto diverrà di esclusiva proprietà della sig.ra che la abiterà con i figli. Parte_1
7. Mantenimento del coniuge
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento reciproco.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott. Giovanni
GAROFALO
DICHIARA
Che la regolamentazione delle spese di lite sia differita alla fase successiva di merito relativa alla decisione sul ricorso congiunto per divorzio. integralmente compensate tra le pari le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 17/06/2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO