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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 8802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8802 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 35005/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
in funzione di
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Maurizio Manzi Giudice
Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 35005 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 17.02.2025 e vertente
T R A
Parte_1
(CF elett.te dom.to alla via Firenze,43 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Filippo C.F._1
Geraci, (CF ) del Foro di Roma dal quale è rapp.to e difeso per procura rilasciata su foglio C.F._2 separato ex.art.83 cpc, il quale per la comunicazioni processuali ex lege, indica il seguente indirizzo pec:
Email_1
ATTORE E
N. 491/2022 (c.f. , in CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del curatore e legale rappr. p.t. Dott. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_3 autorizzazione dell'Ill.mo G.D. Dott. del 7.10.2024 (all. B), dall'Avv. Alessia Giorgianni Persona_1
(c.f. ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso il suo CodiceFiscale_3 studio in Roma, Via Sistina n. 42, come da procura in calce al presente atto. Con indica-zione per le comunicazioni della casella di posta elettronica certificata e del numero di fax 06.87420222. Email_2
- CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
PREMESSO IN FATTO CHE
con atto di citazione ritualmente notificato il dott. conveniva in giudizio il Parte_1
per sentire accertare l'esistenza di un proprio Controparte_4 credito nei confronti del per l'importo complessivo di €.102.592,28 per aver eseguito CP_1 con proprio denaro quarantuno pagamenti dei debiti della fallita e bonifici in favore della
[...]
in bonis nelle date, per gli importi e le causali che procedeva ad elencare. Controparte_2
Deduceva altresì che il fallimento della vantava nei suoi confronti un Controparte_2 credito di € 80.000,00 per omesso versamento del capitale sociale di cui € 8.000,00 in sede di costituzione della ed € 72.000,00 quale quota di spettanza dell'attore Controparte_2 in sede di un aumento di capitale deliberato e sottoscritto in data 5/03/2020;
che egli aveva interesse all'accertamento giudiziale del proprio credito nei confronti del convenuto ai fini di cui all'art.1241 c.c. ed all'art.56 L.F allo scopo di ottenere l'estinzione per Controparte_4 compensazione dei crediti reciprocamente vantati dalle parti del presente giudizio;
sosteneva quindi che per giurisprudenza consolidata a partire dalla Sentenza della Corte di cassazione civile, sez. I, del 19 marzo 2009 n. 6711. “L'obbligo del socio di conferire in danaro il valore delle azioni sottoscritte in occasione di un aumento del capitale sociale è un debito pecuniario che può essere estinto per compensazione con un corrispondente credito pecuniario nei confronti della società, anche a norma della L. Fall., art. 56, quando ne sia sopravvenuto il fallimento.”
Chiedeva pertanto, in via preliminare, rimettersi la causa al Presidente del Tribunale ex. artt. 273 -
274 c.p.c, per disporre la riunione del presente giudizio al giudizio R.G.n.14078/2024 Sez. 3 pendente avanti lo stesso Tribunale, tra le stesse parti, con petitum identico precedentemente iscritto al ruolo generale;
sussistendo un rapporto di identità e/o di connessione tra il presente giudizio ed il giudizio R.G.n.14078/2024,
Nel merito 1) accertare e dichiarare il credito di €.102.592,28 dell'attore dott. nei Parte_1 confronti del convenuto fallimento e per l'effetto dichiarare la compensazione art. 1241 c.c. ed ex.art.56 L.F. dello stesso credito fino alla concorrenza di € 80.000,00 pari al credito vantato dal convenuto n. 491/2022; Controparte_4 2) in via subordinata accertare e dichiarare il credito ex.art.2041 cc di 102.592,28 per i pagamenti eseguiti dall'attore dott. in favore della in bonis e Parte_1 Controparte_2 per l'effetto per l'effetto dichiarare la compensazione art. 1241 c.c. ed ex.art.56 L.F. dello stesso credito fino alla concorrenza di € 80.000,00 pari al credito vantato dal convenuto
[...]
n. 491/2022; Controparte_4
3) in via subordinata accertare e dichiarare il versamento da parte dell'attore dott. Parte_1 in favore della in bonis, tramite n.3 bonifici eseguiti nelle seguenti Controparte_2 date:23/12/2021-19/01/2022-25/02/2022 per complessivi € 22.400,00 in diminuzione dell'importo CP_ dovuto al convenuto n. 491/2022 della pari ad € 80.000,00; Controparte_2
4) Con condanna del fallimento attore alle spese e compensi legali oltre accessori di legge ex.art.91 cpc relativi al presente giudizio nonché in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, condannare il fallimento attore al risarcimento in favore del convenuto ex.art.96 comma n. I cpc ' (il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza); nonché ex.art.96 comma n. III cpc ' al pagamento, a favore del convenuto, di una somma equitativamente determinata”.
Il n. 491/2022 nel costituirsi in giudizio eccepiva In via Controparte_4 preliminare l'inammissibilità ex artt. 52 e 92 L.F. della domanda di accertamento del credito nei confronti del . Sul punto evidenziava che l'art. 52 L.F. in materia di procedure fallimentari CP_1 sancisce il principio dell'obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo, affermando che ogni credito, anche se privilegiato o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale asseritamente vantato nei confronti di un fallimento, deve essere accertato nelle forme di cui agli artt. 92 e ss. L.F.
Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda.
Rappresentava che I medesimi fatti di causa oggetto del presente procedimento erano già stati portati all'attenzione di codesto ll'Ill.mo Tribunale nel giudizio precedentemente instaurato dallo stesso Dott. socio della fallita e pendente Parte_1 CP_5 Controparte_2 con il n. R.G. 14078/2024 sempre innanzi a codesta III Sezione e assegnato anch'esso all'Ill.mo G.I. Dott.ssa Mazzaro.
Infatti, con atto di citazione del 29.03.2024, il Dott. aveva promosso opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo ex art. 150 L.F. del Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare, n. 1/2024, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore dell'esponente della somma di €. 80.000,00 a titolo di capitale sociale sottoscritto e non versato (doc. 1).
In detta sede, con il richiamato atto di citazione, il Dott. a ministero dell'Avv. Massimiliano Parte_1
Fioravanti, si limitava ad affermare di non aver versato il suindicato importo, in quanto lo stesso veniva asseritamente utilizzato aliter per provvedere a diversi pagamenti in favore dei fornitori della fallita, per poi, solo tardivamente, con la costituzione del nuovo difensore Avv. Geraci, eccepire la compensazione del credito ingiunto con quello dallo stesso asseritamente vantato (doc. 2).
Evidenziava quindi che il presente giudizio, diretto ancora una volta a chiedere l'accertamento e la conseguente compensazione dell'asserito credito vantato dal dott. nei confronti Parte_1 dell'esponente , era stato promosso allo scopo di eludere la preclusione processuale in CP_1 cui l'odierno attore era incorso nell' opposizione a decreto ingiuntivo R.G. 14078/2024. Chiedeva pertanto la condanna del Dott. oltreché all'integrale rimborso delle Parte_1 spese di lite, al pagamento de un'ulteriore somma, la cui liquidazione si rimette alla valutazione equitativa dell'Ill.mo Tribunale, a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 2.12.2024 veniva disposto il mutamento del rito da ordinario in semplificato di cognizione e fissata l'udienza del la discussione del 17.02.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 281 duodecies IV comma per il deposito di memorie.
OSSERVA IN DIRITTO
In via preliminare deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda.
Invero, l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ex artt. 52 e 93 l. fall., con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione attinente al rito “litis ingressus impediens”…( cfr.: Corte di Cassazione,
Sez. I civ., 26 aprile 2023, n. n. 11021).
Infatti, l'art. 52 L.F. in materia di procedure fallimentari sancisce il principio dell'obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo, affermando che ogni credito, anche se privilegiato o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale asseritamente vantato nei confronti di un fallimento, deve essere accertato nelle forme di cui agli artt. 92 e ss. L.F.
Tale principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, comporta che finché perduri la procedura concorsuale, è inammissibile qualsiasi azione proposta dinanzi al giudice ordinario, non solo se volta all'ottenimento di una sentenza di condanna del fallimento, ma anche se diretta, come nel caso di specie, al mero accertamento di un credito (Cass. Civ., sentenza n. 7037 del 20 marzo 2017).
Diversamente, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione ( cfr: ex multis Sez. 3 - , Ordinanza n. 13345 del 14/05/2024 ).
Nella fattispecie in esame parte attrice ha proposto un'azione diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del , ha invero chiesto accertarsi con efficacia di giudicato CP_1
l'esistenza di un proprio credito di €.102.592,28 nei confronti del convenuto e per CP_1
l'effetto dichiararsi la compensazione art. 1241 c.c. ed ex.art.56 L.F. dello stesso credito fino alla concorrenza di € 80.000,00 pari al credito vantato nei suoi confronti dal convenuto
[...]
n. 491/2022. Controparte_4
Sicchè, in applicazione del principio dell'obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo norme di cui agli artt. ex artt. 52 e 93 l. fall., in adesione alla giurisprudenza sopra richiamata deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità della domanda;
condanna al pagamento nei confronti del Parte_1 [...] elle spese di giudizio liquidate nella complessiva Controparte_6 somma di € 9.500,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Flora Mazzaro dott. Giuseppe Di Salvo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
in funzione di
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Maurizio Manzi Giudice
Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 35005 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 17.02.2025 e vertente
T R A
Parte_1
(CF elett.te dom.to alla via Firenze,43 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Filippo C.F._1
Geraci, (CF ) del Foro di Roma dal quale è rapp.to e difeso per procura rilasciata su foglio C.F._2 separato ex.art.83 cpc, il quale per la comunicazioni processuali ex lege, indica il seguente indirizzo pec:
Email_1
ATTORE E
N. 491/2022 (c.f. , in CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del curatore e legale rappr. p.t. Dott. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_3 autorizzazione dell'Ill.mo G.D. Dott. del 7.10.2024 (all. B), dall'Avv. Alessia Giorgianni Persona_1
(c.f. ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso il suo CodiceFiscale_3 studio in Roma, Via Sistina n. 42, come da procura in calce al presente atto. Con indica-zione per le comunicazioni della casella di posta elettronica certificata e del numero di fax 06.87420222. Email_2
- CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
PREMESSO IN FATTO CHE
con atto di citazione ritualmente notificato il dott. conveniva in giudizio il Parte_1
per sentire accertare l'esistenza di un proprio Controparte_4 credito nei confronti del per l'importo complessivo di €.102.592,28 per aver eseguito CP_1 con proprio denaro quarantuno pagamenti dei debiti della fallita e bonifici in favore della
[...]
in bonis nelle date, per gli importi e le causali che procedeva ad elencare. Controparte_2
Deduceva altresì che il fallimento della vantava nei suoi confronti un Controparte_2 credito di € 80.000,00 per omesso versamento del capitale sociale di cui € 8.000,00 in sede di costituzione della ed € 72.000,00 quale quota di spettanza dell'attore Controparte_2 in sede di un aumento di capitale deliberato e sottoscritto in data 5/03/2020;
che egli aveva interesse all'accertamento giudiziale del proprio credito nei confronti del convenuto ai fini di cui all'art.1241 c.c. ed all'art.56 L.F allo scopo di ottenere l'estinzione per Controparte_4 compensazione dei crediti reciprocamente vantati dalle parti del presente giudizio;
sosteneva quindi che per giurisprudenza consolidata a partire dalla Sentenza della Corte di cassazione civile, sez. I, del 19 marzo 2009 n. 6711. “L'obbligo del socio di conferire in danaro il valore delle azioni sottoscritte in occasione di un aumento del capitale sociale è un debito pecuniario che può essere estinto per compensazione con un corrispondente credito pecuniario nei confronti della società, anche a norma della L. Fall., art. 56, quando ne sia sopravvenuto il fallimento.”
Chiedeva pertanto, in via preliminare, rimettersi la causa al Presidente del Tribunale ex. artt. 273 -
274 c.p.c, per disporre la riunione del presente giudizio al giudizio R.G.n.14078/2024 Sez. 3 pendente avanti lo stesso Tribunale, tra le stesse parti, con petitum identico precedentemente iscritto al ruolo generale;
sussistendo un rapporto di identità e/o di connessione tra il presente giudizio ed il giudizio R.G.n.14078/2024,
Nel merito 1) accertare e dichiarare il credito di €.102.592,28 dell'attore dott. nei Parte_1 confronti del convenuto fallimento e per l'effetto dichiarare la compensazione art. 1241 c.c. ed ex.art.56 L.F. dello stesso credito fino alla concorrenza di € 80.000,00 pari al credito vantato dal convenuto n. 491/2022; Controparte_4 2) in via subordinata accertare e dichiarare il credito ex.art.2041 cc di 102.592,28 per i pagamenti eseguiti dall'attore dott. in favore della in bonis e Parte_1 Controparte_2 per l'effetto per l'effetto dichiarare la compensazione art. 1241 c.c. ed ex.art.56 L.F. dello stesso credito fino alla concorrenza di € 80.000,00 pari al credito vantato dal convenuto
[...]
n. 491/2022; Controparte_4
3) in via subordinata accertare e dichiarare il versamento da parte dell'attore dott. Parte_1 in favore della in bonis, tramite n.3 bonifici eseguiti nelle seguenti Controparte_2 date:23/12/2021-19/01/2022-25/02/2022 per complessivi € 22.400,00 in diminuzione dell'importo CP_ dovuto al convenuto n. 491/2022 della pari ad € 80.000,00; Controparte_2
4) Con condanna del fallimento attore alle spese e compensi legali oltre accessori di legge ex.art.91 cpc relativi al presente giudizio nonché in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, condannare il fallimento attore al risarcimento in favore del convenuto ex.art.96 comma n. I cpc ' (il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza); nonché ex.art.96 comma n. III cpc ' al pagamento, a favore del convenuto, di una somma equitativamente determinata”.
Il n. 491/2022 nel costituirsi in giudizio eccepiva In via Controparte_4 preliminare l'inammissibilità ex artt. 52 e 92 L.F. della domanda di accertamento del credito nei confronti del . Sul punto evidenziava che l'art. 52 L.F. in materia di procedure fallimentari CP_1 sancisce il principio dell'obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo, affermando che ogni credito, anche se privilegiato o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale asseritamente vantato nei confronti di un fallimento, deve essere accertato nelle forme di cui agli artt. 92 e ss. L.F.
Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda.
Rappresentava che I medesimi fatti di causa oggetto del presente procedimento erano già stati portati all'attenzione di codesto ll'Ill.mo Tribunale nel giudizio precedentemente instaurato dallo stesso Dott. socio della fallita e pendente Parte_1 CP_5 Controparte_2 con il n. R.G. 14078/2024 sempre innanzi a codesta III Sezione e assegnato anch'esso all'Ill.mo G.I. Dott.ssa Mazzaro.
Infatti, con atto di citazione del 29.03.2024, il Dott. aveva promosso opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo ex art. 150 L.F. del Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare, n. 1/2024, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore dell'esponente della somma di €. 80.000,00 a titolo di capitale sociale sottoscritto e non versato (doc. 1).
In detta sede, con il richiamato atto di citazione, il Dott. a ministero dell'Avv. Massimiliano Parte_1
Fioravanti, si limitava ad affermare di non aver versato il suindicato importo, in quanto lo stesso veniva asseritamente utilizzato aliter per provvedere a diversi pagamenti in favore dei fornitori della fallita, per poi, solo tardivamente, con la costituzione del nuovo difensore Avv. Geraci, eccepire la compensazione del credito ingiunto con quello dallo stesso asseritamente vantato (doc. 2).
Evidenziava quindi che il presente giudizio, diretto ancora una volta a chiedere l'accertamento e la conseguente compensazione dell'asserito credito vantato dal dott. nei confronti Parte_1 dell'esponente , era stato promosso allo scopo di eludere la preclusione processuale in CP_1 cui l'odierno attore era incorso nell' opposizione a decreto ingiuntivo R.G. 14078/2024. Chiedeva pertanto la condanna del Dott. oltreché all'integrale rimborso delle Parte_1 spese di lite, al pagamento de un'ulteriore somma, la cui liquidazione si rimette alla valutazione equitativa dell'Ill.mo Tribunale, a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 2.12.2024 veniva disposto il mutamento del rito da ordinario in semplificato di cognizione e fissata l'udienza del la discussione del 17.02.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 281 duodecies IV comma per il deposito di memorie.
OSSERVA IN DIRITTO
In via preliminare deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda.
Invero, l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ex artt. 52 e 93 l. fall., con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione attinente al rito “litis ingressus impediens”…( cfr.: Corte di Cassazione,
Sez. I civ., 26 aprile 2023, n. n. 11021).
Infatti, l'art. 52 L.F. in materia di procedure fallimentari sancisce il principio dell'obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo, affermando che ogni credito, anche se privilegiato o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale asseritamente vantato nei confronti di un fallimento, deve essere accertato nelle forme di cui agli artt. 92 e ss. L.F.
Tale principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, comporta che finché perduri la procedura concorsuale, è inammissibile qualsiasi azione proposta dinanzi al giudice ordinario, non solo se volta all'ottenimento di una sentenza di condanna del fallimento, ma anche se diretta, come nel caso di specie, al mero accertamento di un credito (Cass. Civ., sentenza n. 7037 del 20 marzo 2017).
Diversamente, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione ( cfr: ex multis Sez. 3 - , Ordinanza n. 13345 del 14/05/2024 ).
Nella fattispecie in esame parte attrice ha proposto un'azione diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del , ha invero chiesto accertarsi con efficacia di giudicato CP_1
l'esistenza di un proprio credito di €.102.592,28 nei confronti del convenuto e per CP_1
l'effetto dichiararsi la compensazione art. 1241 c.c. ed ex.art.56 L.F. dello stesso credito fino alla concorrenza di € 80.000,00 pari al credito vantato nei suoi confronti dal convenuto
[...]
n. 491/2022. Controparte_4
Sicchè, in applicazione del principio dell'obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo norme di cui agli artt. ex artt. 52 e 93 l. fall., in adesione alla giurisprudenza sopra richiamata deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità della domanda;
condanna al pagamento nei confronti del Parte_1 [...] elle spese di giudizio liquidate nella complessiva Controparte_6 somma di € 9.500,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Flora Mazzaro dott. Giuseppe Di Salvo