CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 09/02/2026, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 673/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4094/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fisciano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 845 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 845 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 845 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 298/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento sopra indicato chiedendone l'annullamento, vinte le spese. I motivi di ricorso evidenziano la carenza di idonea motivazione – travisamento ed erronea valutazione dei fatti – contraddittorietà in atti – carenza assoluta di presupposto impositivo per violazione e falsa applicazione dell'art. 62 e segg. d.lgs. n. 507/93 e art.1, co. 161 e 162, l. 296/06 ed art. 12 e segg. d.lgs. n.
472/71 – . Con il ricorso è stata depositata documentazione varia compresa perizia asseverata.
Costituitosi il resistente Ente ha concluso per il rigetto del ricorso invocando precedenti giurisprudenziali contrari alla ricorrente. Nei termini è stata prodotta dalla ricorrente memoria difensiva e sentenze definitive favorevoli.
All'udienza del 15 gennaio 2026 il processo è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. Assorbente su ogni altra censura, pure fondata, è l'assoluto difetto di motivazione dell'atto impugnato che porta alla nullità dello stesso. Ed invero la motivazione posta a base dell'accertamento “Effettuati i necessari controlli attraverso l'incrocio informatico tra le dichiarazioni presentate con i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio è stato stato riscontrato che la S.V. presentava per l'anno 2019,2020,2021 ai fini dell'applicazione della TARI, la situazione immobiliare indicata nella sezione dettaglio dalla quale si evincono dei vizi di dichiarazione e/o per gli stessi non è stata versata, in tutto o in parte la relativa tassa.” non può essere considerata tale. Il generico, indeterminato riferimento a “dei vizi di dichiarazione” non esplecita le ragione e gli elementi di fatto e diritto che sorreggono l'avviso. Peraltro la ricorrente ha sollecitato un sopralluogo da parte dell'Ente al fine di verificare l'effettivo stato dell'immobile ed il suo conseguente eventuale assoggettamento a tassazione. Ciò non è avvenuto avendo preferito l'impositore l'incrocio informatico. Si consideri inoltre che la ricorrente ha versato in atti perizia asseverata che descrive le condizioni dell'immobile, privo anche di utenze. A ciò si aggiungano le sentenze favorevoli alla ricorrente: CTR n°3004/2020 V Sez. (non debenza tributo anno 2012); n°556/2025
CGT secondo grado Campania IX Sez. (non debenza tributo 2016). Fermo il motivo assorbente di cui sopra e rilevato comunque che non sono stati rappresentati elementi sopravvenuti rispetto alle annualità oggetto delle richiamate pronunzie definitive, va dichiarata la nullità dell'atto con conseguente declaratoria di non debenza della TARI per le annualità 2019, 2020 e 2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in € 200,00 oltre accessori come per legge e se dovuti (iva al 22%, cap al 4%, rimborso forfettario ex art 2 comma 2 DM 55/14 in ragione del 15%, oltre CUT per € 30,00).
Salerno, 15 gennaio 2026
Il GM Giovanni Battista De Simone -firma digitale-
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4094/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fisciano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 845 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 845 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 845 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 298/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento sopra indicato chiedendone l'annullamento, vinte le spese. I motivi di ricorso evidenziano la carenza di idonea motivazione – travisamento ed erronea valutazione dei fatti – contraddittorietà in atti – carenza assoluta di presupposto impositivo per violazione e falsa applicazione dell'art. 62 e segg. d.lgs. n. 507/93 e art.1, co. 161 e 162, l. 296/06 ed art. 12 e segg. d.lgs. n.
472/71 – . Con il ricorso è stata depositata documentazione varia compresa perizia asseverata.
Costituitosi il resistente Ente ha concluso per il rigetto del ricorso invocando precedenti giurisprudenziali contrari alla ricorrente. Nei termini è stata prodotta dalla ricorrente memoria difensiva e sentenze definitive favorevoli.
All'udienza del 15 gennaio 2026 il processo è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. Assorbente su ogni altra censura, pure fondata, è l'assoluto difetto di motivazione dell'atto impugnato che porta alla nullità dello stesso. Ed invero la motivazione posta a base dell'accertamento “Effettuati i necessari controlli attraverso l'incrocio informatico tra le dichiarazioni presentate con i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio è stato stato riscontrato che la S.V. presentava per l'anno 2019,2020,2021 ai fini dell'applicazione della TARI, la situazione immobiliare indicata nella sezione dettaglio dalla quale si evincono dei vizi di dichiarazione e/o per gli stessi non è stata versata, in tutto o in parte la relativa tassa.” non può essere considerata tale. Il generico, indeterminato riferimento a “dei vizi di dichiarazione” non esplecita le ragione e gli elementi di fatto e diritto che sorreggono l'avviso. Peraltro la ricorrente ha sollecitato un sopralluogo da parte dell'Ente al fine di verificare l'effettivo stato dell'immobile ed il suo conseguente eventuale assoggettamento a tassazione. Ciò non è avvenuto avendo preferito l'impositore l'incrocio informatico. Si consideri inoltre che la ricorrente ha versato in atti perizia asseverata che descrive le condizioni dell'immobile, privo anche di utenze. A ciò si aggiungano le sentenze favorevoli alla ricorrente: CTR n°3004/2020 V Sez. (non debenza tributo anno 2012); n°556/2025
CGT secondo grado Campania IX Sez. (non debenza tributo 2016). Fermo il motivo assorbente di cui sopra e rilevato comunque che non sono stati rappresentati elementi sopravvenuti rispetto alle annualità oggetto delle richiamate pronunzie definitive, va dichiarata la nullità dell'atto con conseguente declaratoria di non debenza della TARI per le annualità 2019, 2020 e 2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in € 200,00 oltre accessori come per legge e se dovuti (iva al 22%, cap al 4%, rimborso forfettario ex art 2 comma 2 DM 55/14 in ragione del 15%, oltre CUT per € 30,00).
Salerno, 15 gennaio 2026
Il GM Giovanni Battista De Simone -firma digitale-