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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/06/2024, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
n. 1804/22 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Quarta Sezione Civile
La Corte di appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente rel.
Dott. Alberto Panu Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado n. 1804/22 del Ruolo Generale, promossa da:
codice fiscale: , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Lucca, Via Borgo Giannotti n. 199/N presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Granducci, che lo rappresenta e difende giusto mandato agli atti
APPELLANTE
CONTRO
, partita IVA , in persona del rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore dott. , elettivamente domiciliata in Lucca, via Mazzini n. 44, presso Controparte_2 lo studio dell'avv. Andrea Consorti, che la rappresentata e difende giusto mandato in atti
APPELLATA
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 14 febbraio 2024, emessa all'esito di camera di consiglio telematica mediante collegamento da remoto attraverso l'applicativo MS
Teams, sulle seguenti conclusioni: APPELLANTE: “Piaccia alla Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, riformare
l'impugnata sentenza e per l'effetto accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n.715/2022 emessa dal Tribunale di Lucca in persona del
Giudice Dott. Giulio Giuntoli nel giudizio recante n. R.G. 2882/2022 depositata in cancelleria in data 07/07/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in persona del Giudice Unico, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, accertata e dichiarata la sussistenza e validità della polizza per responsabilità professionale n.0299072433823 stipulata dal Dott. con la Compagnia Parte_1
Assicurativa con sede legale in Via Stalingrado n.45, 40128 Bologna, di cui in CP_1
premessa, condannare la stessa in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 26.840,78 oltre interessi dal dovuto al saldo, ovverosia dell'importo a suo tempo anticipato dal sig. e poi Controparte_3
a lui versato dal dottor tenendo l'attore indenne da ogni e qualsiasi Parte_1
responsabilità in virtù della polizza per responsabilità professionale a suo tempo stipulata.
Voglia altresì condannare la in persona del suo Controparte_4 legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore nella misura che verrà provata in corso di causa anche per il mancato godimento della somma sopra indicata, con vittoria delle spese e compensi professionali oltre rimborso spese generali,
IVA 22% e C.A.P 4% come per legge e per l'effetto disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizio.”
APPELLATA: “Affinchè L'Ill.ma Corte di Appello di Firenze voglia respingere la domanda dell'appellante ritenendola infondata tanto in fatto quanto in diritto e voglia confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Lucca in persona del Dott. Giulio
Giuntoli, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e legge e con vittoria di spese e di onorari di causa anche del presente grado di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello ritualmente notificato di professione ragioniere Parte_1
commercialista, ha impugnato la sentenza 6/07/22 n. 715, pubblicata il 7/07/22, con la quale il
Tribunale di Lucca ha respinto la sua domanda di condanna di a rifondergli, Controparte_5 quale assicuratrice per la responsabilità professionale, la somma di € 26.840,78=, Parte_2
il 5/01/18 al sig. (quale titolare della ditta individuale
[...] Controparte_3
per risarcirgli il danno patito a causa della sua inadempienza Organizzazione_1 all'incarico d'impugnare avanti alla un avviso di accertamento fiscale, Controparte_6 notificato a quest'ultimo il 22/11/2000, inadempimento dal quale era conseguita la notifica di una cartella esattoriale e dunque l'obbligo di di soddisfare il relativo credito erariale. CP_3
Con la citazione introduttiva l'odierno appellante investiva, infatti, della questione il Tribunale di
Lucca, dichiarando che altri quattro avvisi di accertamento, aventi ad oggetto la stessa materia, erano stati impugnati con esito favorevole e che dunque l'impugnazione omessa avrebbe sortito il medesimo risultato;
lamentava che a seguito della sua denuncia di sinistro del 14/01/13 la compagnia di assicurazione, dopo aver preteso documentazione istruttoria, a distanza di un considerevole lasso di tempo non aveva riscontrato la richiesta di rimborso nonostante i ripetuti solleciti, né aveva aderito alla procedura di negoziazione assistita da lui promossa il 28/09/18.
L'attore istruiva la domanda tanto con documenti, quanto con la richiesta di prove testimoniali.
Produceva infatti copia di un'appendice di regolazione di premio della polizza assicurativa, di due quietanze di premio assicurativo anticipato, di alcune sentenze di commissioni tributarie relative agli accertamenti impugnati e per estratto di una sentenza della Corte di Cassazione, di una cartella esattoriale, della richiesta risarcitoria del cliente sig. allo dell'invito al CP_3 Parte_3
di provvedere ad evadere tale istanza da parte della sig.ra della corrispondenza Parte_1 Pt_3 intercorsa con la compagnia di assicurazione, ivi incluso l'invito alla negoziazione assistita, nonché evidenza di alcuni parziali pagamenti di a valere su di una cartella esattoriale e del CP_3 pagamento di € 28.104,00= da parte di ad Formulava capitoli di prova Parte_1 CP_3 inerenti il conferimento dell'incarico ricevuto dal sig. d'impugnare alcuni avvisi di CP_3
accertamento, nonché relativi al proprio parziale inadempimento ed ai correlati e negativi effetti patrimoniali per il cliente e per lui stesso.
Costituendosi in giudizio la compagnia di assicurazione contestava “l'inoperatività della polizza per rischio escluso” e la “intervenuta disdetta”, opponendo per scrupolo l'esistenza di massimali, scoperti e franchigie contrattuali. La convenuta ancorava la propria difesa soprattutto al difetto di legittimazione del atteso che il sig. aveva in realtà intrattenuto rapporti Parte_1 CP_3
contrattuali soltanto con una terza persona, ovverosia la sig.ra consulente del Persona_1 lavoro, di cui l'attore altro non era se non un mero collaboratore, come documentava producendo copia di fatture della alla ditta individuale del sig. ( Pt_3 CP_3 [...]
) e di fatture del rag. alla medesima anziché al Organizzazione_2 Parte_1 Pt_3
cliente, relative ad onorari per consulenze, nonché copia per estratto del registro delle fatture della sig.ra di una dichiarazione di quest'ultima ricognitiva del risalente rapporto “di consulenza Pt_3
ed assistenza in ambito contabile, fiscale e del lavoro” col cliente sig. e della richiesta CP_3
risarcitoria di questi, indirizzata allo anziché al rag. Controparte_7 Parte_1
Depositava infine copia di una polizza risalente al 2004 e delle condizioni generali di contratto.
Dopo aver trattenuto la causa in decisione il Tribunale decideva di rimettere la causa sul ruolo istruttorio per dare sfogo alle prove testimoniali, ascoltando il sig. e la sig.ra , CP_3 Tes_1 direttrice dell' di Lucca sui capitoli dedotti dall'attore. Organizzazione_3
All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Lucca respingeva la domanda del rag. ritenendo Parte_1 che quest'ultimo non avesse dimostrato l'esistenza del contratto di prestazione d'opera professionale che egli sosteneva di avere stipulato col sig. per impugnare alcuni avvisi di CP_3
accertamento avanti alla di Lucca. Organizzazione_4
Conseguentemente condannava l'attore alle spese di lite del grado.
Questa è la parte saliente della motivazione:
“Parte attrice, nell'atto introduttivo, ha così definito la propria attività: “ha sempre svolto attività di commercialista con società a nome occupandosi in via esclusiva del reparto Controparte_8 amministrazione, contabilità, fisco, bilanci e dichiarazione dei editi per conto dei vari clienti”.
Dalla documentazione versata in atti emerge: che l'attore veniva retribuito dalla dietro Pt_3
presentazione di fattura, per l'attività di collaborazione e di consulenza svolta all'interno dello studio;
che lo studio inviava al fatture correlate alle prestazioni svolte;
che nel Pt_3 Organizzazione_5
registro delle fatture di acquisto dello le spese di consulenza dell'attore venivano Parte_3
contabilmente portate in detrazione (docc. in atti).
Nella missiva indirizzata alla società assicuratrice del 19.1.2013 l'attore, in ordine all'accaduto, precisa quanto segue: “in pratica, è accaduto un grave disguido, come si legge chiaramente nella lettera del cliente, che alleghiamo in copia, con cui richiede il rimborso del danno alla nostra collega , con la Persona_1
quale intratteniamo da tempo un rapporto di lavoro che prevede prevalentemente prestazioni di consulenza amministrativa, fiscale e tributaria nei confronti dei clienti dello Studio”.
Da tali elementi emerge un quadro distonico, nel senso che, da un lato, lo stesso attore dapprima viene ad inscrivere la vicenda all'interno di un rapporto societario di fatto, dall'altro, gli indici documentali acquisiti e la stessa lettera del 19.1.2013 riconducono l'ambito dei rapporti tra il e lo Parte_1 Parte_3 all'interno di un quadro di consulenza e di collaborazione professionale, retribuita dietro presentazione di fattura. Diversamente, l'assunto sviluppato dall'attore nel presente giudizio parte dal presupposto dell'esistenza di un rapporto professionale diretto con l' al di fuori di ogni attività di CP_3
collaborazione prestata in favore della Pt_3 Le distinte prospettive non sono, tuttavia, conciliabili, dal momento che ben diversi sono i termini della responsabilità ipotizzabile, in caso di società di fatto, ovvero di semplice attività di collaborazione retribuita, oppure per l'ipotesi di rapporto libero-professionale tra il e l' cliente dello studio Parte_1 CP_3 da lungo tempo, al quale, peraltro erano affidate in termini generali attività di consulenza e di Pt_3
assistenza in ambito contabile, amministrativo e fiscale quanto alla (docc. in atti). Organizzazione_5
In tale contesto, le dichiarazioni rese dell' non risultano, pertanto, univoche e decisive, al fine di CP_3
poter ravvisare la ricorrenza di un rapporto professionale distinto, nei termini esposti dall'attore, posto che lo stesso teste ha precisato di niente sapere circa i rapporti interni tra la e il Pt_3 Parte_1
Ferma restando, dunque, la valenza dei documenti in atti (retribuzione a fattura dell'attività svolta dall'attore, quale collaboratore dello studio;
rimessa di fatture dalla all' , così come delle Pt_3 CP_3 allegazioni dello stesso attore relativa all'esistenza di una società di fatto con la ovvero di un Pt_3 rapporto di consulenza amministrativa, contabile e fiscale, deve concludersi che gli elementi probatori acquisiti non consentono di dissipare i profili di incertezza sopra delineati (a loro volta, come rilevato, con difformi ricadute sul regime della responsabilità).
In difetto di prova circa la stessa ricorrenza di un'attività professionale propria da parte dell'attore e, quindi, della stessa ipotizzabilità di una colpa professionale diretta del (e non dello studio Parte_1 Pt_3
per l'evento dannoso verificatosi, non può ravvisarsi il presupposto fondante l'operatività della polizza in questione, atta a coprire la responsabilità civile gravante sull'assicurato per l'esercizio dell'attività professionale di ragioniere commercialista.
Da ciò consegue la reiezione della proposta domanda”.
2. Il rag. ha impugnato la sentenza con un unico articolato motivo di appello, ritenendo Parte_1
che il Giudice di prime cure abbia erroneamente interpretato sia la ricostruzione del quadro fattuale da lui fornito, che la documentazione in atti e le risultanze istruttorie.
Deduce l'appellante che all'epoca dei fatti egli collaborava con lo (che Controparte_7
svolgeva attività di consulenza del lavoro, fornendo consulenza in materia di amministrazione, contabilità, paghe e dichiarazione dei redditi per conto di vari clienti), ma allo stesso tempo lavorava anche in proprio, quale libero professionista, svolgendo attività di revisore legale, sindaco in collegi sindacali di società ed enti pubblici e predisponeva e depositava anche i ricorsi presso le
Commissioni Tributarie su incarico dei clienti dello e proprio quest'ultimo specifico Parte_3
incarico aveva ricevuto dal signor CP_3
Evidenzia quindi l'appellante che nel presente giudizio a nulla rilevano i rapporti esistenti tra lui e lo come erroneamente ritenuto dal primo giudice, perchè qui si discute dell'omesso Parte_3 deposito di un ricorso dinanzi alla e delle conseguenti Organizzazione_6 responsabilità a seguito di tale omissione e tale inadempimento riguarda dunque l'incarico di impugnazione davanti alla CTP di 5 avvisi di rettifica, incarico conferito direttamente dal signor al rag. e da quest'ultimo svolto personalmente. Controparte_3 Parte_1
Conseguentemente l'appellante censura la rilevanza data dal giudice appellato alla documentazione prodotta in giudizio da controparte, perchè le fatture da lui emesse verso lo ed i Parte_3
registri delle fatture di acquisto (sub doc.
8-12 fascicolo di primo grado di parte convenuta) dimostrano unicamente che vi fosse una collaborazione per consulenze tra il e lo Parte_1 Pt_3
ma nulla hanno a che vedere con lo specifico ed esclusivo incarico professionale dato dal
[...]
cliente personalmente al rag. CP_3 Parte_1
Parimenti secondo l'appellante sarebbe irrilevante la circostanza che lo inviasse al Parte_3
fatture correlate alle prestazioni svolte, perché non è certo in Organizzazione_5
discussione l'esistenza di un rapporto di consulenza ed assistenza contabile, fiscale e del lavoro tra il sig. quale titolare del calzaturificio e lo quale consulente del lavoro, ma in CP_3 Parte_3 questo processo si discute di tutt'altro, ossia di un omesso deposito di un ricorso dinanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Lucca.
Sostiene l'appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le dichiarazioni testimoniali rese dall' in giudizio sarebbero pienamente idonee a dimostrare in modo CP_3 certo l'esistenza di un incarico professionale conferito dal teste al rag. per l'impugnazione Parte_1
dei 5 avvisi di accertamento (dei quali però solo 4 vennero effettivamente impugnati davanti alla
CTP, mentre il quinto divenne definitivo), perché il teste ha affermato chiaramente di aver dato questo specifico incarico appunto al rag. di avere avuto solo con lui contatti per questa Parte_1
questione e, soprattutto, che per le questioni di carattere tributario si rivolgeva solo al Parte_1
Ingiustamente quindi il Tribunale aveva svalutato la testimonianza di sol perché egli CP_3
aveva precisato di non sapere niente circa i rapporti interni tra la e il appunto Pt_3 Parte_1 perché la natura di tali rapporti, avulsi dall'oggetto del contendere e di cui il cliente non era tenuto a sapere alcunchè, non poteva in alcun modo inficiare la chiarezza e l'univocità con la quale il teste aveva dichiarato di essersi rivolto direttamente al rag. e di essersi rapportato Parte_1
esclusivamente col medesimo in relazione ai ricorsi alla giustizia tributaria.
L'appellante ha dunque concluso come in epigrafe per l'accoglimento dell'appello, dopo aver dichiarato espressamente di rinunciare alla domanda, formulata in primo grado, tesa alla condanna della compagnia a risarcirgli il danno per la mancata disponibilità patrimoniale conseguente al risarcimento da lui direttamente corrisposto al sig. CP_3 3. Si è costituita contestando in fatto e diritto i motivi di appello e chiedendo la conferma CP_1
della decisione di primo grado.
L'appellata sostiene che il giudice di prime cure ha correttamente valutato gli elementi probatori in suo possesso, ovvero l'inserimento del dott. sul libro paga dello in quanto Parte_1 Parte_3 le prestazioni professionali dell'appellante erano costantemente pagate dallo Controparte_9
ed al quale il emetteva regolare fattura.
[...] Parte_1
Ciò comporta quindi l'esclusione della copertura di polizza, dal momento che il dott. ha Parte_1
sottoscritto la polizza in forma esclusiva di libero professionista e non anche di componente/collaboratore fisso di altra associazione professionale.
Parallelamente l'appellata evidenzia la mancanza di fatture emesse direttamente dal nei Parte_1 confronti dell' nonché di pagamenti di quest'ultimo in suo favore. CP_3
In sostanza non solo i documenti contabili dimostrano che il era inserito all'interno della Parte_1 busta paga dello pertanto egli prestava la propria opera all'interno di detta struttura Parte_3
professionale, ma la stessa testimonianza di ha confermato che il dott. Controparte_3 era inserito all'epoca dei fatti all'interno dello studio viceversa secondo Parte_1 Pt_3
l'appellata la medesima deposizione sarebbe totalmente generica e non sufficiente a suffragare il conferimento dell'incarico oggetto di causa al nè le effettive modalità, né tantomeno la Parte_1
data certa del conferimento .
Inoltre l'appellata sostiene che, non avendo l'assicurato coinvolto minimamente la Compagnia ed avendo deciso di corrispondere autonomamente il risarcimento al Sig. sarebbe CP_3
assolutamente non provato il fatto storico alla base della pretesa del ovverosia non vi Parte_1 sarebbe alcuna prova né che l' abbia consegnato al l'avviso di accertamento in CP_3 Parte_1 tempo utile per poter essere impugnato in giudizio, né che l'eventuale ricorso giurisdizionale sarebbe stato accolto, evitando al cliente l'esborso di € 26.840,78.
Per questi motivi
parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
4. Sulle conclusioni come in epigrafe trascritte la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 14 febbraio 2024 e viene oggi decisa all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Ad avviso della Corte le censure dell'unico motivo di appello, vertente essenzialmente sull'erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie, sono fondate, in quanto il Tribunale risulta avere apprezzato per la sua decisione argomenti di prova logica fondati sulle risultanze documentali contabili che non sono affatto decisivi, perchè senz'altro non idonei a sminuire la forza probatoria della testimonianza del sig. dalla quale risulta pienamente dimostrato l'assunto del rag. CP_3
Parte_1 Occorre ricordare che sentito come teste all'udienza dell'8.10.21, ha CP_3 inequivocabilmente dichiarato “di aver dato incarico al di predisporre i ricorsi”, di non Parte_1
sapere se si fosse rivolto ad un terzo, avv. Guerrini, per redigerli e depositarli, di ricordare Parte_1 che “una serie di ricorsi vennero accolti”, ma che si “verificò il problema dell'atto che non venne tempestivamente impugnato perché il se lo dimenticò”; che di conseguenza l' Parte_1 [...]
aveva richiesto il pagamento di € 26.840,78= e che lui stesso aveva chiesto spiegazioni Org_3 in merito al commercialista dott. che quest'ultimo “ammise la sua colpa”, che “provvidi Parte_1
a pagare quanto richiesto dall' e il rimborsò la relativa somma” ed Organizzazione_3 Parte_1 infine che “avevo contatti solo con il che era inserito nello studio e che “dello Parte_1 Pt_3 studio conoscevo un po' tutti, visti gli anni in cui sono stato cliente”, ma che “per le questioni di carattere tributario mi rivolgevo solo al ed inoltre che “di questa vicenda non parlai Parte_1
mai con la né posso dire niente circa i rapporti interni tra la ed il di Pt_3 Pt_3 Parte_1 fatto io mi sono rivolto solo al e basta”; infine che “la fattura per il pagamento dei Parte_1 compensi prestabiliti per l'amministrazione e della contabilità provenivano dallo studio . Pt_3
A parere della Corte il primo giudice, pur avendo testualmente richiamato in sentenza le predette risposte fornite dal teste le ha erroneamente svalutate, ritenendo che esse non potessero CP_3
considerarsi univoche e decisive in ordine alla prova di un incarico professionale conferito dal teste al Parte_1
Viceversa a fronte della chiarissima dichiarazione “di aver dato incarico al di Parte_1 predisporre i ricorsi” si deve ritenere già sussistente la prova dell'incarico professionale conferito dall' all'appellante, a nulla rilevando la circostanza che non risulti alcun conferimento CP_3 scritto, essendo valido il contratto di prestazione d'opera professionale anche se stipulato oralmente;
peraltro tale emblematica dichiarazione è confortata da quella ulteriore che, sebbene CP_3
fosse seguito dallo da tempo per la tenuta della contabilità della sua impresa e che Parte_3
quindi conoscesse tutti i collaboratori dello studio, per le questioni di carattere tributario egli si rivolgeva solo al e proprio di questa particolare vicenda del ricorso “dimenticato” non ne Parte_1 aveva mai parlato con la ma si era “rivolto solo al e basta”, tanto è vero che dopo Pt_3 Parte_1
aver ricevuto la cartella esattoriale era andato a chiedere spiegazioni proprio al CP_3
Parte_1
Dunque è fondata la censura dell'appellante secondo cui l'avere il primo giudice soffermato la sua attenzione sulle fatture e sui documenti contabili gli ha fatto perdere di vista quale fosse la circostanza essenziale indubbiamente dimostrata dalla testimonianza di ovverosia CP_3
l'effettivo conferimento al (e non allo o alla sig.ra di un incarico Parte_1 Parte_3 Pt_3
professionale per la sua assistenza e difesa avanti alla giustizia tributaria per l'impugnazione degli avvisi di accertamento fiscale;
incarico la cui esistenza non può certo venir meno per la sola circostanza che poi tale prestazione non sia stata fatturata dal in favore del cliente, sia Parte_1
perchè si tratta di questione puramente fiscale che nulla toglie alla validità del contratto sul piano civilistico, sia perché l'appellante ha chiarito di aver rinunciato alla fatturazione dei suoi compensi all' proprio per effetto del suo inadempimento contrattuale. CP_3
Parimenti è irrilevante ai fini del decidere la circostanza che determinate fatture siano state emesse dal a favore dello perchè il non ha mai negato, fin dall'incipit Parte_1 Parte_3 Parte_1 dell'atto introduttivo del giudizio, di essere un collaboratore dello Studio e di fatturare a Persona_1
determinate prestazioni da lui effettuate per i clienti dello studio
[...] Pt_3
In sostanza, mentre il teste ha dichiarato senza incertezze di aver “dato incarico al CP_3 di predisporre i ricorsi” avverso gli avvisi di accertamento del 1999 e 2000 (relativi all' Parte_1
IVA per le annualità 1994 e 1995, all'IRPEG e all' per l'annualità 1994, nonchè all'IRPEF e Org_7 all' per l'annualità 1994 ), le fatture prodotte in giudizio dalla compagnia di assicurazione Org_7
sono del tutto irrilevanti e non forniscono indizi contrari: merita infatti evidenziare che nella copia digitale versata in atti le fatture emesse dalla sig.ra al Calzaturificio di Pt_3 Org_5
risultano addirittura oscurate nella parte relativa alla descrizione del servizio Controparte_3
per il quale veniva addebitato il compenso, oltre ad essere visibili annotazioni in calce che le correlano a prestazioni rese nell'anno 1994 ( doc. 2 – 5, ) o, al più, precedenti al CP_1
17/11/1997 (doc. 6, ), mentre il ricorso tributario omesso colpevolmente dal era CP_1 Parte_1 successivo al 22/11/2000, data nella quale era stato notificato l'avviso di accertamento ai fini
IRPEF ed n. 4111107440, non impugnato. Org_7
Inoltre le fatture prodotte in atti emesse dal rag. per lo sono genericamente Parte_1 Parte_3 riferite ad “accessi e consulenze rese al Vs/studio” (doc. 8-10, , quindi nessun elemento CP_1 le ricollega allo specifico incarico dell' di adire la giustizia tributaria per l'impugnazione CP_3 degli avvisi di accertamento dell' ; dette fatture quindi non dimostrano affatto Organizzazione_3 che la prestazione professionale oggetto di causa richiesta dall' al era stata poi CP_3 Parte_1
fatturata dal alla (appunto per averla egli resa quale collaboratore e incaricato da Parte_1 Pt_3
costei).
Parimenti, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non rivestiva alcuna rilevanza ricostruire la maggiore o minore consapevolezza del cliente circa l'esatta natura dei CP_3
rapporti intercorrenti tra la consulente del lavoro sig.ra e il rag. una volta che lo Pt_3 Parte_1
stesso cliente aveva espressamente dichiarato in giudizio di aver dato incarico soltanto a quest'ultimo di predisporre i ricorsi avverso specifici avvisi di accertamento fiscale(“ricordo di aver dato incarico al di predisporre i ricorsi che mi vengono mostrati”), di aver chiesto Parte_1 spiegazioni al medesimo una volta ricevuta la cartella esattoriale di pagamento (“E' vero” con riferimento al quesito “che a seguito di tale richiesta avete chiesto spiegazioni al commercialista Dott. come da lettera che vi si mostra” ), di non aver mai parlato della Parte_1
vicenda con la sig.ra bensì esclusivamente col unico ad assisterlo nelle questioni Pt_3 Parte_1
di natura tributaria (“per le questioni di carattere tributario mi rivolgevo solo al di Parte_1 questa vicenda non parlai mai con la ). La testimonianza del sig. era quindi Pt_3 CP_3 inequivoca nell'attestare che tra lui e il rag. si era concluso un contratto d'opera Parte_1
professionale in relazione ad uno specifico contenzioso tributario.
Merita invero ricordare che la disciplina delle professioni intellettuali, tra le quale può annoverarsi quella del ragioniere commercialista, identifica nella personalità della prestazione il suo elemento peculiare e indispensabile, essendo la persona del professionista l'elemento essenziale del contratto.
Essa è indice dell'infungibilità della prestazione d'opera intellettuale, che presuppone l'iscrizione in un albo o elenco professionale.
Ne consegue, a termini dell'art. 2932 c.c., che “il prestatore d'opera deve eseguire personalmente
l'incarico assunto” e che, pur potendo “valersi di sostituti e ausiliari”, rimane l'unico responsabile nei confronti del cliente.
Quanto poi alla prova dall'inadempimento professionale del generatore di un danno Parte_1
risarcibile per prova che secondo parte appellata sarebbe carente, si osserva che non è CP_3
contestato che i 4 ricorsi avverso gli avvisi di accertamento impugnati erano stati presentati dall'avv. a seguito di incarico del rag. per conto della ditta CP_10 Parte_1 [...]
e della consorella . Organizzazione_2 Organizzazione_5
E' poi certo che, viceversa, il quinto avviso di accertamento non venne impugnato, perchè la teste
, direttrice dell' di Lucca, sentita sui capitoli dedotti dall'attore ha Tes_1 Organizzazione_3 confermato che “un avviso di accertamento divenne definitivo e la relativa somma venne pagata dal contribuente”.
Sussiste inoltre certamente la prova che sia stato proprio l'appellante ad omettere l'impugnazione dell'avviso n. 4111107440/ 2000 relativo all'IRPEF del sig. non solo perché ciò è stato CP_3 riferito da quest'ultimo, direttamente coinvolto nella vicenda, ma anche perché la sig.ra a Pt_3 seguito della richiesta risarcitoria ricevuta dall' invitava il rag. a provvedere al CP_3 Parte_1 rimborso di quanto il contribuente era stato costretto a corrispondere all' per Organizzazione_3 effetto dell'omissione (vedi all. 5 . Parte_1
E' dunque da respingere la difesa della compagnia laddove asserisce che il rag. CP_1 Parte_1
non era legittimato passivo della richiesta risarcitoria del sig. e, di conseguenza, CP_3
neppure legittimato attivo alla richiesta di essere rilevato indenne dalla compagnia che lo assicurava per la responsabilità professionale, dovendosi invece ritenere che, essendo stato l'unico ad aver ricevuto l'incarico e ad avervi dato inesatta esecuzione, era parimenti il solo a doverne rispondere e dunque a poter chiedere l'indennizzo assicurativo per il proprio inadempimento contrattuale.
6. La fondatezza del motivo di appello non è tuttavia sufficiente per poter accogliere la domanda del rag. reiterata in questa sede. Parte_1
Si ricorda che in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo, pertanto, onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass. Civ., Ord. 7/11/22 n. 32637).
Pertanto, prim'ancora del danno al cliente e del nesso causale con la sua condotta omissiva, il professionista aveva l'onere di fornire la prova della copertura assicurativa nel periodo nel quale aveva posto in essere il suo comportamento inadempiente.
Dispone infatti l'art. 1917 c.c., che “l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo”.
Ciò significa che la pretesa dell'assicurato nei confronti della compagnia non poteva prescindere dalla prova che la polizza fosse vigente, ovverosia esplicasse i suoi effetti, nel momento nel quale si verificava l'evento oggettivo dal quale promanava il danno al cliente.
Invero, in conformità con quanto previsto dall'art. 1917 cc, le condizioni generali del contratto di assicurazione, depositate dalla compagnia (vedi doc. 16 e mai contestate dall'attore, CP_1
prevedevano che la copertura valesse per le richieste risarcitorie conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto (art. 16: “Inizio e termine della garanzia”, che testualmente recita: “la garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta dall' nel corso del periodo di efficacia del contratto a condizione che tali Parte_4 richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo”).
Orbene, dalla allegazione iniziale del rag. in atto di citazione, confermata dalla copia Parte_1 della cartella esattoriale (vedi all. 4 , si evince che l'omessa impugnazione dell'avviso di Parte_1
accertamento, ovverosia il fatto colposo attribuibile all'assicurato, avveniva successivamente al
22/11/2000, data nella quale risultava notificato l'avviso di accertamento n. 4111107440; per la precisione trattavasi del termine di 60 giorni, decorrente dal 23/11/2000 fino al 21/01/2001 incluso, previsto a pena d'inammissibilità dell'impugnazione dalle disposizioni sul processo tributario (art. 21, co.1, del D. Lgs. 546/92) . L'attore avrebbe dunque dovuto dimostrare, quale fatto costitutivo del diritto all'indennizzo fatto valere in giudizio, che in quel periodo (2000-2001) esisteva una polizza per responsabilità professionale valida ed efficace stipulata con e questo onere non è stato assolto. CP_1
L'attore non ha infatti prodotto alcuna polizza, bensì una appendice di regolazione di premio di polizza assicurativa relativa al periodo 28/07/2009 – 28/07/2010 , due quietanze di Parte_5
premio assicurativo anticipato attestanti pagamenti a copertura del periodo intercorrente tra il
28/07/2010 ed il 28/07/2011 ed un'inconferente polizza Generali/Toro del 2014 per la responsabilità civile dell'azienda edile (vedi all. 1 che Controparte_11 Parte_1
nulla ha a che fare con questo processo.
In definitiva la polizza oggetto di causa, che dovrebbe essere il doc. n. 1 allegato all'originaria citazione del non è mai stata prodotta in appello, onde non è possibile conoscere neppure Parte_1
il contenuto di tale contratto di assicurazione, ammesso che esso esista.
Né tale omissione probatoria è stata superata per effetto delle produzioni documentali effettuate dalla compagnia convenuta, avendo prodotto nel giudizio di primo grado una polizza CP_1 assicurativa per responsabilità del commercialista stipulata dal ma risalente all'agosto Parte_1
2004 (vedi doc. 16, depositato con la memoria ex art. 183 n. 3 cpc).
Inoltre, anche a voler sostenere che il deposito di tale documento comporti logicamente un'implicita ammissione da parte della compagnia che il era assicurato per la responsabilità Parte_1 CP_1
professionale anche negli anni precedenti, ciò non è sufficiente a dare la prova dell'esistenza del valido contratto di assicurazione nel periodo 2000/2001, in quanto si tratta di un contratto per il quale è necessaria la prova scritta (cfr. art. 1888, co. 1, c.c) e per tale motivo la prova dell'esistenza del contratto non può essere data nemmeno attraverso il meccanismo della mancata contestazione della controparte, ex art. 115 cpc.
In tal senso infatti si è espressa la sentenza Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13206 del 28/05/2013,
(Rv. 626773 - 01), che ha confermato la decisione di merito di rigetto della domanda fondata su alcune polizze assicurative prodotte solo mediante fotocopie incomplete e prive di sottoscrizione, rilevando l'infondatezza della tesi dei ricorrenti secondo cui controparte non aveva contestato l'esistenza delle predette polizze (sostenendo quindi che era controversa non la loro esistenza, ma semmai solo la loro opponibilità verso un soggetto terzo), avendo infatti la S.C.
ritenuto che
il principio di non contestazione non poteva essere applicato nel caso di specie, in quanto i ricorrenti
“non avevano assolto al loro fondamentale onere probatorio, avendo prodotto in atti soltanto fotocopie incomplete delle polizze in contestazione, alcune delle quali anche prive di sottoscrizione, sicché non era possibile neppure verificarne la validità. Tale valutazione assume carattere preliminare rispetto all'applicazione del principio di non contestazione, perché intanto si può discutere di "non contestazione" di un documento, in quanto sia pacifica l'esistenza dello stesso da un punto di vista giuridico;
pertanto, mancando nella specie detto requisito "minimo", non ha senso invocare in questa sede il suddetto principio”.
Incombeva dunque sul l'onere di depositare il documento scritto costituente la polizza Parte_1
assicurativa vigente nel periodo 2000-2001, trattandosi di fatto costitutivo della sua domanda, riproposta in appello, tesa appunto all'accertamento della “sussistenza e validità della polizza per responsabilità professionale n. 0299072433823”, fatto costitutivo che per legge può essere provato solo per iscritto.
L'appello deve quindi essere rigettato e deve essere confermata la sentenza appellata, sebbene con diversa motivazione.
7. Per il principio di soccombenza l'appellante dovrà rifondere le spese ed i compensi legali del presente grado di giudizio alla compagnia appellata, che si liquidano in complessivi € 6.946,00=, oltre 15% per spese generali, IVA se dovuta e CNPAF, tenuto conto del valore della causa di €
26.840,00, del valore medio dei compensi previsti dai parametri del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per lo scaglione € 26.000,01 - € 52.000,00 e della decurtazione del compenso per la fase istruttoria, perché non sfogata, nonché per la fase di trattazione (perché consistente in note scritte per una sola udienza nelle quali l'appellata si è solo riportata alle sue conclusioni).
Il rigetto dell'appello comporta altresì l'obbligo dell'appellante di corrispondere l'ulteriore contributo unificato di € 1.138,50= in conformità al Testo Unico in materia di spese di giustizia (art. 13, co. 1 – quater, del DPR 115/02 ).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 715/22 del Tribunale di Lucca;
- condanna a rifondere le spese di lite del presente giudizio all'appellata Parte_1
, che liquida per compenso professionale in € 6.946,00, da maggiorare Controparte_1
del 15% per rimborso spese forfettario, oltre IVA se dovuta e CNPAF come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto da tale norma.
Così deciso in Firenze, in data 31.5.24
Il Presidente rel.
dott.ssa Dania Mori Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Quarta Sezione Civile
La Corte di appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente rel.
Dott. Alberto Panu Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado n. 1804/22 del Ruolo Generale, promossa da:
codice fiscale: , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Lucca, Via Borgo Giannotti n. 199/N presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Granducci, che lo rappresenta e difende giusto mandato agli atti
APPELLANTE
CONTRO
, partita IVA , in persona del rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore dott. , elettivamente domiciliata in Lucca, via Mazzini n. 44, presso Controparte_2 lo studio dell'avv. Andrea Consorti, che la rappresentata e difende giusto mandato in atti
APPELLATA
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 14 febbraio 2024, emessa all'esito di camera di consiglio telematica mediante collegamento da remoto attraverso l'applicativo MS
Teams, sulle seguenti conclusioni: APPELLANTE: “Piaccia alla Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, riformare
l'impugnata sentenza e per l'effetto accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n.715/2022 emessa dal Tribunale di Lucca in persona del
Giudice Dott. Giulio Giuntoli nel giudizio recante n. R.G. 2882/2022 depositata in cancelleria in data 07/07/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in persona del Giudice Unico, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, accertata e dichiarata la sussistenza e validità della polizza per responsabilità professionale n.0299072433823 stipulata dal Dott. con la Compagnia Parte_1
Assicurativa con sede legale in Via Stalingrado n.45, 40128 Bologna, di cui in CP_1
premessa, condannare la stessa in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 26.840,78 oltre interessi dal dovuto al saldo, ovverosia dell'importo a suo tempo anticipato dal sig. e poi Controparte_3
a lui versato dal dottor tenendo l'attore indenne da ogni e qualsiasi Parte_1
responsabilità in virtù della polizza per responsabilità professionale a suo tempo stipulata.
Voglia altresì condannare la in persona del suo Controparte_4 legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore nella misura che verrà provata in corso di causa anche per il mancato godimento della somma sopra indicata, con vittoria delle spese e compensi professionali oltre rimborso spese generali,
IVA 22% e C.A.P 4% come per legge e per l'effetto disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizio.”
APPELLATA: “Affinchè L'Ill.ma Corte di Appello di Firenze voglia respingere la domanda dell'appellante ritenendola infondata tanto in fatto quanto in diritto e voglia confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Lucca in persona del Dott. Giulio
Giuntoli, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e legge e con vittoria di spese e di onorari di causa anche del presente grado di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello ritualmente notificato di professione ragioniere Parte_1
commercialista, ha impugnato la sentenza 6/07/22 n. 715, pubblicata il 7/07/22, con la quale il
Tribunale di Lucca ha respinto la sua domanda di condanna di a rifondergli, Controparte_5 quale assicuratrice per la responsabilità professionale, la somma di € 26.840,78=, Parte_2
il 5/01/18 al sig. (quale titolare della ditta individuale
[...] Controparte_3
per risarcirgli il danno patito a causa della sua inadempienza Organizzazione_1 all'incarico d'impugnare avanti alla un avviso di accertamento fiscale, Controparte_6 notificato a quest'ultimo il 22/11/2000, inadempimento dal quale era conseguita la notifica di una cartella esattoriale e dunque l'obbligo di di soddisfare il relativo credito erariale. CP_3
Con la citazione introduttiva l'odierno appellante investiva, infatti, della questione il Tribunale di
Lucca, dichiarando che altri quattro avvisi di accertamento, aventi ad oggetto la stessa materia, erano stati impugnati con esito favorevole e che dunque l'impugnazione omessa avrebbe sortito il medesimo risultato;
lamentava che a seguito della sua denuncia di sinistro del 14/01/13 la compagnia di assicurazione, dopo aver preteso documentazione istruttoria, a distanza di un considerevole lasso di tempo non aveva riscontrato la richiesta di rimborso nonostante i ripetuti solleciti, né aveva aderito alla procedura di negoziazione assistita da lui promossa il 28/09/18.
L'attore istruiva la domanda tanto con documenti, quanto con la richiesta di prove testimoniali.
Produceva infatti copia di un'appendice di regolazione di premio della polizza assicurativa, di due quietanze di premio assicurativo anticipato, di alcune sentenze di commissioni tributarie relative agli accertamenti impugnati e per estratto di una sentenza della Corte di Cassazione, di una cartella esattoriale, della richiesta risarcitoria del cliente sig. allo dell'invito al CP_3 Parte_3
di provvedere ad evadere tale istanza da parte della sig.ra della corrispondenza Parte_1 Pt_3 intercorsa con la compagnia di assicurazione, ivi incluso l'invito alla negoziazione assistita, nonché evidenza di alcuni parziali pagamenti di a valere su di una cartella esattoriale e del CP_3 pagamento di € 28.104,00= da parte di ad Formulava capitoli di prova Parte_1 CP_3 inerenti il conferimento dell'incarico ricevuto dal sig. d'impugnare alcuni avvisi di CP_3
accertamento, nonché relativi al proprio parziale inadempimento ed ai correlati e negativi effetti patrimoniali per il cliente e per lui stesso.
Costituendosi in giudizio la compagnia di assicurazione contestava “l'inoperatività della polizza per rischio escluso” e la “intervenuta disdetta”, opponendo per scrupolo l'esistenza di massimali, scoperti e franchigie contrattuali. La convenuta ancorava la propria difesa soprattutto al difetto di legittimazione del atteso che il sig. aveva in realtà intrattenuto rapporti Parte_1 CP_3
contrattuali soltanto con una terza persona, ovverosia la sig.ra consulente del Persona_1 lavoro, di cui l'attore altro non era se non un mero collaboratore, come documentava producendo copia di fatture della alla ditta individuale del sig. ( Pt_3 CP_3 [...]
) e di fatture del rag. alla medesima anziché al Organizzazione_2 Parte_1 Pt_3
cliente, relative ad onorari per consulenze, nonché copia per estratto del registro delle fatture della sig.ra di una dichiarazione di quest'ultima ricognitiva del risalente rapporto “di consulenza Pt_3
ed assistenza in ambito contabile, fiscale e del lavoro” col cliente sig. e della richiesta CP_3
risarcitoria di questi, indirizzata allo anziché al rag. Controparte_7 Parte_1
Depositava infine copia di una polizza risalente al 2004 e delle condizioni generali di contratto.
Dopo aver trattenuto la causa in decisione il Tribunale decideva di rimettere la causa sul ruolo istruttorio per dare sfogo alle prove testimoniali, ascoltando il sig. e la sig.ra , CP_3 Tes_1 direttrice dell' di Lucca sui capitoli dedotti dall'attore. Organizzazione_3
All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Lucca respingeva la domanda del rag. ritenendo Parte_1 che quest'ultimo non avesse dimostrato l'esistenza del contratto di prestazione d'opera professionale che egli sosteneva di avere stipulato col sig. per impugnare alcuni avvisi di CP_3
accertamento avanti alla di Lucca. Organizzazione_4
Conseguentemente condannava l'attore alle spese di lite del grado.
Questa è la parte saliente della motivazione:
“Parte attrice, nell'atto introduttivo, ha così definito la propria attività: “ha sempre svolto attività di commercialista con società a nome occupandosi in via esclusiva del reparto Controparte_8 amministrazione, contabilità, fisco, bilanci e dichiarazione dei editi per conto dei vari clienti”.
Dalla documentazione versata in atti emerge: che l'attore veniva retribuito dalla dietro Pt_3
presentazione di fattura, per l'attività di collaborazione e di consulenza svolta all'interno dello studio;
che lo studio inviava al fatture correlate alle prestazioni svolte;
che nel Pt_3 Organizzazione_5
registro delle fatture di acquisto dello le spese di consulenza dell'attore venivano Parte_3
contabilmente portate in detrazione (docc. in atti).
Nella missiva indirizzata alla società assicuratrice del 19.1.2013 l'attore, in ordine all'accaduto, precisa quanto segue: “in pratica, è accaduto un grave disguido, come si legge chiaramente nella lettera del cliente, che alleghiamo in copia, con cui richiede il rimborso del danno alla nostra collega , con la Persona_1
quale intratteniamo da tempo un rapporto di lavoro che prevede prevalentemente prestazioni di consulenza amministrativa, fiscale e tributaria nei confronti dei clienti dello Studio”.
Da tali elementi emerge un quadro distonico, nel senso che, da un lato, lo stesso attore dapprima viene ad inscrivere la vicenda all'interno di un rapporto societario di fatto, dall'altro, gli indici documentali acquisiti e la stessa lettera del 19.1.2013 riconducono l'ambito dei rapporti tra il e lo Parte_1 Parte_3 all'interno di un quadro di consulenza e di collaborazione professionale, retribuita dietro presentazione di fattura. Diversamente, l'assunto sviluppato dall'attore nel presente giudizio parte dal presupposto dell'esistenza di un rapporto professionale diretto con l' al di fuori di ogni attività di CP_3
collaborazione prestata in favore della Pt_3 Le distinte prospettive non sono, tuttavia, conciliabili, dal momento che ben diversi sono i termini della responsabilità ipotizzabile, in caso di società di fatto, ovvero di semplice attività di collaborazione retribuita, oppure per l'ipotesi di rapporto libero-professionale tra il e l' cliente dello studio Parte_1 CP_3 da lungo tempo, al quale, peraltro erano affidate in termini generali attività di consulenza e di Pt_3
assistenza in ambito contabile, amministrativo e fiscale quanto alla (docc. in atti). Organizzazione_5
In tale contesto, le dichiarazioni rese dell' non risultano, pertanto, univoche e decisive, al fine di CP_3
poter ravvisare la ricorrenza di un rapporto professionale distinto, nei termini esposti dall'attore, posto che lo stesso teste ha precisato di niente sapere circa i rapporti interni tra la e il Pt_3 Parte_1
Ferma restando, dunque, la valenza dei documenti in atti (retribuzione a fattura dell'attività svolta dall'attore, quale collaboratore dello studio;
rimessa di fatture dalla all' , così come delle Pt_3 CP_3 allegazioni dello stesso attore relativa all'esistenza di una società di fatto con la ovvero di un Pt_3 rapporto di consulenza amministrativa, contabile e fiscale, deve concludersi che gli elementi probatori acquisiti non consentono di dissipare i profili di incertezza sopra delineati (a loro volta, come rilevato, con difformi ricadute sul regime della responsabilità).
In difetto di prova circa la stessa ricorrenza di un'attività professionale propria da parte dell'attore e, quindi, della stessa ipotizzabilità di una colpa professionale diretta del (e non dello studio Parte_1 Pt_3
per l'evento dannoso verificatosi, non può ravvisarsi il presupposto fondante l'operatività della polizza in questione, atta a coprire la responsabilità civile gravante sull'assicurato per l'esercizio dell'attività professionale di ragioniere commercialista.
Da ciò consegue la reiezione della proposta domanda”.
2. Il rag. ha impugnato la sentenza con un unico articolato motivo di appello, ritenendo Parte_1
che il Giudice di prime cure abbia erroneamente interpretato sia la ricostruzione del quadro fattuale da lui fornito, che la documentazione in atti e le risultanze istruttorie.
Deduce l'appellante che all'epoca dei fatti egli collaborava con lo (che Controparte_7
svolgeva attività di consulenza del lavoro, fornendo consulenza in materia di amministrazione, contabilità, paghe e dichiarazione dei redditi per conto di vari clienti), ma allo stesso tempo lavorava anche in proprio, quale libero professionista, svolgendo attività di revisore legale, sindaco in collegi sindacali di società ed enti pubblici e predisponeva e depositava anche i ricorsi presso le
Commissioni Tributarie su incarico dei clienti dello e proprio quest'ultimo specifico Parte_3
incarico aveva ricevuto dal signor CP_3
Evidenzia quindi l'appellante che nel presente giudizio a nulla rilevano i rapporti esistenti tra lui e lo come erroneamente ritenuto dal primo giudice, perchè qui si discute dell'omesso Parte_3 deposito di un ricorso dinanzi alla e delle conseguenti Organizzazione_6 responsabilità a seguito di tale omissione e tale inadempimento riguarda dunque l'incarico di impugnazione davanti alla CTP di 5 avvisi di rettifica, incarico conferito direttamente dal signor al rag. e da quest'ultimo svolto personalmente. Controparte_3 Parte_1
Conseguentemente l'appellante censura la rilevanza data dal giudice appellato alla documentazione prodotta in giudizio da controparte, perchè le fatture da lui emesse verso lo ed i Parte_3
registri delle fatture di acquisto (sub doc.
8-12 fascicolo di primo grado di parte convenuta) dimostrano unicamente che vi fosse una collaborazione per consulenze tra il e lo Parte_1 Pt_3
ma nulla hanno a che vedere con lo specifico ed esclusivo incarico professionale dato dal
[...]
cliente personalmente al rag. CP_3 Parte_1
Parimenti secondo l'appellante sarebbe irrilevante la circostanza che lo inviasse al Parte_3
fatture correlate alle prestazioni svolte, perché non è certo in Organizzazione_5
discussione l'esistenza di un rapporto di consulenza ed assistenza contabile, fiscale e del lavoro tra il sig. quale titolare del calzaturificio e lo quale consulente del lavoro, ma in CP_3 Parte_3 questo processo si discute di tutt'altro, ossia di un omesso deposito di un ricorso dinanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Lucca.
Sostiene l'appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le dichiarazioni testimoniali rese dall' in giudizio sarebbero pienamente idonee a dimostrare in modo CP_3 certo l'esistenza di un incarico professionale conferito dal teste al rag. per l'impugnazione Parte_1
dei 5 avvisi di accertamento (dei quali però solo 4 vennero effettivamente impugnati davanti alla
CTP, mentre il quinto divenne definitivo), perché il teste ha affermato chiaramente di aver dato questo specifico incarico appunto al rag. di avere avuto solo con lui contatti per questa Parte_1
questione e, soprattutto, che per le questioni di carattere tributario si rivolgeva solo al Parte_1
Ingiustamente quindi il Tribunale aveva svalutato la testimonianza di sol perché egli CP_3
aveva precisato di non sapere niente circa i rapporti interni tra la e il appunto Pt_3 Parte_1 perché la natura di tali rapporti, avulsi dall'oggetto del contendere e di cui il cliente non era tenuto a sapere alcunchè, non poteva in alcun modo inficiare la chiarezza e l'univocità con la quale il teste aveva dichiarato di essersi rivolto direttamente al rag. e di essersi rapportato Parte_1
esclusivamente col medesimo in relazione ai ricorsi alla giustizia tributaria.
L'appellante ha dunque concluso come in epigrafe per l'accoglimento dell'appello, dopo aver dichiarato espressamente di rinunciare alla domanda, formulata in primo grado, tesa alla condanna della compagnia a risarcirgli il danno per la mancata disponibilità patrimoniale conseguente al risarcimento da lui direttamente corrisposto al sig. CP_3 3. Si è costituita contestando in fatto e diritto i motivi di appello e chiedendo la conferma CP_1
della decisione di primo grado.
L'appellata sostiene che il giudice di prime cure ha correttamente valutato gli elementi probatori in suo possesso, ovvero l'inserimento del dott. sul libro paga dello in quanto Parte_1 Parte_3 le prestazioni professionali dell'appellante erano costantemente pagate dallo Controparte_9
ed al quale il emetteva regolare fattura.
[...] Parte_1
Ciò comporta quindi l'esclusione della copertura di polizza, dal momento che il dott. ha Parte_1
sottoscritto la polizza in forma esclusiva di libero professionista e non anche di componente/collaboratore fisso di altra associazione professionale.
Parallelamente l'appellata evidenzia la mancanza di fatture emesse direttamente dal nei Parte_1 confronti dell' nonché di pagamenti di quest'ultimo in suo favore. CP_3
In sostanza non solo i documenti contabili dimostrano che il era inserito all'interno della Parte_1 busta paga dello pertanto egli prestava la propria opera all'interno di detta struttura Parte_3
professionale, ma la stessa testimonianza di ha confermato che il dott. Controparte_3 era inserito all'epoca dei fatti all'interno dello studio viceversa secondo Parte_1 Pt_3
l'appellata la medesima deposizione sarebbe totalmente generica e non sufficiente a suffragare il conferimento dell'incarico oggetto di causa al nè le effettive modalità, né tantomeno la Parte_1
data certa del conferimento .
Inoltre l'appellata sostiene che, non avendo l'assicurato coinvolto minimamente la Compagnia ed avendo deciso di corrispondere autonomamente il risarcimento al Sig. sarebbe CP_3
assolutamente non provato il fatto storico alla base della pretesa del ovverosia non vi Parte_1 sarebbe alcuna prova né che l' abbia consegnato al l'avviso di accertamento in CP_3 Parte_1 tempo utile per poter essere impugnato in giudizio, né che l'eventuale ricorso giurisdizionale sarebbe stato accolto, evitando al cliente l'esborso di € 26.840,78.
Per questi motivi
parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
4. Sulle conclusioni come in epigrafe trascritte la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 14 febbraio 2024 e viene oggi decisa all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Ad avviso della Corte le censure dell'unico motivo di appello, vertente essenzialmente sull'erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie, sono fondate, in quanto il Tribunale risulta avere apprezzato per la sua decisione argomenti di prova logica fondati sulle risultanze documentali contabili che non sono affatto decisivi, perchè senz'altro non idonei a sminuire la forza probatoria della testimonianza del sig. dalla quale risulta pienamente dimostrato l'assunto del rag. CP_3
Parte_1 Occorre ricordare che sentito come teste all'udienza dell'8.10.21, ha CP_3 inequivocabilmente dichiarato “di aver dato incarico al di predisporre i ricorsi”, di non Parte_1
sapere se si fosse rivolto ad un terzo, avv. Guerrini, per redigerli e depositarli, di ricordare Parte_1 che “una serie di ricorsi vennero accolti”, ma che si “verificò il problema dell'atto che non venne tempestivamente impugnato perché il se lo dimenticò”; che di conseguenza l' Parte_1 [...]
aveva richiesto il pagamento di € 26.840,78= e che lui stesso aveva chiesto spiegazioni Org_3 in merito al commercialista dott. che quest'ultimo “ammise la sua colpa”, che “provvidi Parte_1
a pagare quanto richiesto dall' e il rimborsò la relativa somma” ed Organizzazione_3 Parte_1 infine che “avevo contatti solo con il che era inserito nello studio e che “dello Parte_1 Pt_3 studio conoscevo un po' tutti, visti gli anni in cui sono stato cliente”, ma che “per le questioni di carattere tributario mi rivolgevo solo al ed inoltre che “di questa vicenda non parlai Parte_1
mai con la né posso dire niente circa i rapporti interni tra la ed il di Pt_3 Pt_3 Parte_1 fatto io mi sono rivolto solo al e basta”; infine che “la fattura per il pagamento dei Parte_1 compensi prestabiliti per l'amministrazione e della contabilità provenivano dallo studio . Pt_3
A parere della Corte il primo giudice, pur avendo testualmente richiamato in sentenza le predette risposte fornite dal teste le ha erroneamente svalutate, ritenendo che esse non potessero CP_3
considerarsi univoche e decisive in ordine alla prova di un incarico professionale conferito dal teste al Parte_1
Viceversa a fronte della chiarissima dichiarazione “di aver dato incarico al di Parte_1 predisporre i ricorsi” si deve ritenere già sussistente la prova dell'incarico professionale conferito dall' all'appellante, a nulla rilevando la circostanza che non risulti alcun conferimento CP_3 scritto, essendo valido il contratto di prestazione d'opera professionale anche se stipulato oralmente;
peraltro tale emblematica dichiarazione è confortata da quella ulteriore che, sebbene CP_3
fosse seguito dallo da tempo per la tenuta della contabilità della sua impresa e che Parte_3
quindi conoscesse tutti i collaboratori dello studio, per le questioni di carattere tributario egli si rivolgeva solo al e proprio di questa particolare vicenda del ricorso “dimenticato” non ne Parte_1 aveva mai parlato con la ma si era “rivolto solo al e basta”, tanto è vero che dopo Pt_3 Parte_1
aver ricevuto la cartella esattoriale era andato a chiedere spiegazioni proprio al CP_3
Parte_1
Dunque è fondata la censura dell'appellante secondo cui l'avere il primo giudice soffermato la sua attenzione sulle fatture e sui documenti contabili gli ha fatto perdere di vista quale fosse la circostanza essenziale indubbiamente dimostrata dalla testimonianza di ovverosia CP_3
l'effettivo conferimento al (e non allo o alla sig.ra di un incarico Parte_1 Parte_3 Pt_3
professionale per la sua assistenza e difesa avanti alla giustizia tributaria per l'impugnazione degli avvisi di accertamento fiscale;
incarico la cui esistenza non può certo venir meno per la sola circostanza che poi tale prestazione non sia stata fatturata dal in favore del cliente, sia Parte_1
perchè si tratta di questione puramente fiscale che nulla toglie alla validità del contratto sul piano civilistico, sia perché l'appellante ha chiarito di aver rinunciato alla fatturazione dei suoi compensi all' proprio per effetto del suo inadempimento contrattuale. CP_3
Parimenti è irrilevante ai fini del decidere la circostanza che determinate fatture siano state emesse dal a favore dello perchè il non ha mai negato, fin dall'incipit Parte_1 Parte_3 Parte_1 dell'atto introduttivo del giudizio, di essere un collaboratore dello Studio e di fatturare a Persona_1
determinate prestazioni da lui effettuate per i clienti dello studio
[...] Pt_3
In sostanza, mentre il teste ha dichiarato senza incertezze di aver “dato incarico al CP_3 di predisporre i ricorsi” avverso gli avvisi di accertamento del 1999 e 2000 (relativi all' Parte_1
IVA per le annualità 1994 e 1995, all'IRPEG e all' per l'annualità 1994, nonchè all'IRPEF e Org_7 all' per l'annualità 1994 ), le fatture prodotte in giudizio dalla compagnia di assicurazione Org_7
sono del tutto irrilevanti e non forniscono indizi contrari: merita infatti evidenziare che nella copia digitale versata in atti le fatture emesse dalla sig.ra al Calzaturificio di Pt_3 Org_5
risultano addirittura oscurate nella parte relativa alla descrizione del servizio Controparte_3
per il quale veniva addebitato il compenso, oltre ad essere visibili annotazioni in calce che le correlano a prestazioni rese nell'anno 1994 ( doc. 2 – 5, ) o, al più, precedenti al CP_1
17/11/1997 (doc. 6, ), mentre il ricorso tributario omesso colpevolmente dal era CP_1 Parte_1 successivo al 22/11/2000, data nella quale era stato notificato l'avviso di accertamento ai fini
IRPEF ed n. 4111107440, non impugnato. Org_7
Inoltre le fatture prodotte in atti emesse dal rag. per lo sono genericamente Parte_1 Parte_3 riferite ad “accessi e consulenze rese al Vs/studio” (doc. 8-10, , quindi nessun elemento CP_1 le ricollega allo specifico incarico dell' di adire la giustizia tributaria per l'impugnazione CP_3 degli avvisi di accertamento dell' ; dette fatture quindi non dimostrano affatto Organizzazione_3 che la prestazione professionale oggetto di causa richiesta dall' al era stata poi CP_3 Parte_1
fatturata dal alla (appunto per averla egli resa quale collaboratore e incaricato da Parte_1 Pt_3
costei).
Parimenti, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non rivestiva alcuna rilevanza ricostruire la maggiore o minore consapevolezza del cliente circa l'esatta natura dei CP_3
rapporti intercorrenti tra la consulente del lavoro sig.ra e il rag. una volta che lo Pt_3 Parte_1
stesso cliente aveva espressamente dichiarato in giudizio di aver dato incarico soltanto a quest'ultimo di predisporre i ricorsi avverso specifici avvisi di accertamento fiscale(“ricordo di aver dato incarico al di predisporre i ricorsi che mi vengono mostrati”), di aver chiesto Parte_1 spiegazioni al medesimo una volta ricevuta la cartella esattoriale di pagamento (“E' vero” con riferimento al quesito “che a seguito di tale richiesta avete chiesto spiegazioni al commercialista Dott. come da lettera che vi si mostra” ), di non aver mai parlato della Parte_1
vicenda con la sig.ra bensì esclusivamente col unico ad assisterlo nelle questioni Pt_3 Parte_1
di natura tributaria (“per le questioni di carattere tributario mi rivolgevo solo al di Parte_1 questa vicenda non parlai mai con la ). La testimonianza del sig. era quindi Pt_3 CP_3 inequivoca nell'attestare che tra lui e il rag. si era concluso un contratto d'opera Parte_1
professionale in relazione ad uno specifico contenzioso tributario.
Merita invero ricordare che la disciplina delle professioni intellettuali, tra le quale può annoverarsi quella del ragioniere commercialista, identifica nella personalità della prestazione il suo elemento peculiare e indispensabile, essendo la persona del professionista l'elemento essenziale del contratto.
Essa è indice dell'infungibilità della prestazione d'opera intellettuale, che presuppone l'iscrizione in un albo o elenco professionale.
Ne consegue, a termini dell'art. 2932 c.c., che “il prestatore d'opera deve eseguire personalmente
l'incarico assunto” e che, pur potendo “valersi di sostituti e ausiliari”, rimane l'unico responsabile nei confronti del cliente.
Quanto poi alla prova dall'inadempimento professionale del generatore di un danno Parte_1
risarcibile per prova che secondo parte appellata sarebbe carente, si osserva che non è CP_3
contestato che i 4 ricorsi avverso gli avvisi di accertamento impugnati erano stati presentati dall'avv. a seguito di incarico del rag. per conto della ditta CP_10 Parte_1 [...]
e della consorella . Organizzazione_2 Organizzazione_5
E' poi certo che, viceversa, il quinto avviso di accertamento non venne impugnato, perchè la teste
, direttrice dell' di Lucca, sentita sui capitoli dedotti dall'attore ha Tes_1 Organizzazione_3 confermato che “un avviso di accertamento divenne definitivo e la relativa somma venne pagata dal contribuente”.
Sussiste inoltre certamente la prova che sia stato proprio l'appellante ad omettere l'impugnazione dell'avviso n. 4111107440/ 2000 relativo all'IRPEF del sig. non solo perché ciò è stato CP_3 riferito da quest'ultimo, direttamente coinvolto nella vicenda, ma anche perché la sig.ra a Pt_3 seguito della richiesta risarcitoria ricevuta dall' invitava il rag. a provvedere al CP_3 Parte_1 rimborso di quanto il contribuente era stato costretto a corrispondere all' per Organizzazione_3 effetto dell'omissione (vedi all. 5 . Parte_1
E' dunque da respingere la difesa della compagnia laddove asserisce che il rag. CP_1 Parte_1
non era legittimato passivo della richiesta risarcitoria del sig. e, di conseguenza, CP_3
neppure legittimato attivo alla richiesta di essere rilevato indenne dalla compagnia che lo assicurava per la responsabilità professionale, dovendosi invece ritenere che, essendo stato l'unico ad aver ricevuto l'incarico e ad avervi dato inesatta esecuzione, era parimenti il solo a doverne rispondere e dunque a poter chiedere l'indennizzo assicurativo per il proprio inadempimento contrattuale.
6. La fondatezza del motivo di appello non è tuttavia sufficiente per poter accogliere la domanda del rag. reiterata in questa sede. Parte_1
Si ricorda che in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo, pertanto, onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass. Civ., Ord. 7/11/22 n. 32637).
Pertanto, prim'ancora del danno al cliente e del nesso causale con la sua condotta omissiva, il professionista aveva l'onere di fornire la prova della copertura assicurativa nel periodo nel quale aveva posto in essere il suo comportamento inadempiente.
Dispone infatti l'art. 1917 c.c., che “l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo”.
Ciò significa che la pretesa dell'assicurato nei confronti della compagnia non poteva prescindere dalla prova che la polizza fosse vigente, ovverosia esplicasse i suoi effetti, nel momento nel quale si verificava l'evento oggettivo dal quale promanava il danno al cliente.
Invero, in conformità con quanto previsto dall'art. 1917 cc, le condizioni generali del contratto di assicurazione, depositate dalla compagnia (vedi doc. 16 e mai contestate dall'attore, CP_1
prevedevano che la copertura valesse per le richieste risarcitorie conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto (art. 16: “Inizio e termine della garanzia”, che testualmente recita: “la garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta dall' nel corso del periodo di efficacia del contratto a condizione che tali Parte_4 richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo”).
Orbene, dalla allegazione iniziale del rag. in atto di citazione, confermata dalla copia Parte_1 della cartella esattoriale (vedi all. 4 , si evince che l'omessa impugnazione dell'avviso di Parte_1
accertamento, ovverosia il fatto colposo attribuibile all'assicurato, avveniva successivamente al
22/11/2000, data nella quale risultava notificato l'avviso di accertamento n. 4111107440; per la precisione trattavasi del termine di 60 giorni, decorrente dal 23/11/2000 fino al 21/01/2001 incluso, previsto a pena d'inammissibilità dell'impugnazione dalle disposizioni sul processo tributario (art. 21, co.1, del D. Lgs. 546/92) . L'attore avrebbe dunque dovuto dimostrare, quale fatto costitutivo del diritto all'indennizzo fatto valere in giudizio, che in quel periodo (2000-2001) esisteva una polizza per responsabilità professionale valida ed efficace stipulata con e questo onere non è stato assolto. CP_1
L'attore non ha infatti prodotto alcuna polizza, bensì una appendice di regolazione di premio di polizza assicurativa relativa al periodo 28/07/2009 – 28/07/2010 , due quietanze di Parte_5
premio assicurativo anticipato attestanti pagamenti a copertura del periodo intercorrente tra il
28/07/2010 ed il 28/07/2011 ed un'inconferente polizza Generali/Toro del 2014 per la responsabilità civile dell'azienda edile (vedi all. 1 che Controparte_11 Parte_1
nulla ha a che fare con questo processo.
In definitiva la polizza oggetto di causa, che dovrebbe essere il doc. n. 1 allegato all'originaria citazione del non è mai stata prodotta in appello, onde non è possibile conoscere neppure Parte_1
il contenuto di tale contratto di assicurazione, ammesso che esso esista.
Né tale omissione probatoria è stata superata per effetto delle produzioni documentali effettuate dalla compagnia convenuta, avendo prodotto nel giudizio di primo grado una polizza CP_1 assicurativa per responsabilità del commercialista stipulata dal ma risalente all'agosto Parte_1
2004 (vedi doc. 16, depositato con la memoria ex art. 183 n. 3 cpc).
Inoltre, anche a voler sostenere che il deposito di tale documento comporti logicamente un'implicita ammissione da parte della compagnia che il era assicurato per la responsabilità Parte_1 CP_1
professionale anche negli anni precedenti, ciò non è sufficiente a dare la prova dell'esistenza del valido contratto di assicurazione nel periodo 2000/2001, in quanto si tratta di un contratto per il quale è necessaria la prova scritta (cfr. art. 1888, co. 1, c.c) e per tale motivo la prova dell'esistenza del contratto non può essere data nemmeno attraverso il meccanismo della mancata contestazione della controparte, ex art. 115 cpc.
In tal senso infatti si è espressa la sentenza Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13206 del 28/05/2013,
(Rv. 626773 - 01), che ha confermato la decisione di merito di rigetto della domanda fondata su alcune polizze assicurative prodotte solo mediante fotocopie incomplete e prive di sottoscrizione, rilevando l'infondatezza della tesi dei ricorrenti secondo cui controparte non aveva contestato l'esistenza delle predette polizze (sostenendo quindi che era controversa non la loro esistenza, ma semmai solo la loro opponibilità verso un soggetto terzo), avendo infatti la S.C.
ritenuto che
il principio di non contestazione non poteva essere applicato nel caso di specie, in quanto i ricorrenti
“non avevano assolto al loro fondamentale onere probatorio, avendo prodotto in atti soltanto fotocopie incomplete delle polizze in contestazione, alcune delle quali anche prive di sottoscrizione, sicché non era possibile neppure verificarne la validità. Tale valutazione assume carattere preliminare rispetto all'applicazione del principio di non contestazione, perché intanto si può discutere di "non contestazione" di un documento, in quanto sia pacifica l'esistenza dello stesso da un punto di vista giuridico;
pertanto, mancando nella specie detto requisito "minimo", non ha senso invocare in questa sede il suddetto principio”.
Incombeva dunque sul l'onere di depositare il documento scritto costituente la polizza Parte_1
assicurativa vigente nel periodo 2000-2001, trattandosi di fatto costitutivo della sua domanda, riproposta in appello, tesa appunto all'accertamento della “sussistenza e validità della polizza per responsabilità professionale n. 0299072433823”, fatto costitutivo che per legge può essere provato solo per iscritto.
L'appello deve quindi essere rigettato e deve essere confermata la sentenza appellata, sebbene con diversa motivazione.
7. Per il principio di soccombenza l'appellante dovrà rifondere le spese ed i compensi legali del presente grado di giudizio alla compagnia appellata, che si liquidano in complessivi € 6.946,00=, oltre 15% per spese generali, IVA se dovuta e CNPAF, tenuto conto del valore della causa di €
26.840,00, del valore medio dei compensi previsti dai parametri del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per lo scaglione € 26.000,01 - € 52.000,00 e della decurtazione del compenso per la fase istruttoria, perché non sfogata, nonché per la fase di trattazione (perché consistente in note scritte per una sola udienza nelle quali l'appellata si è solo riportata alle sue conclusioni).
Il rigetto dell'appello comporta altresì l'obbligo dell'appellante di corrispondere l'ulteriore contributo unificato di € 1.138,50= in conformità al Testo Unico in materia di spese di giustizia (art. 13, co. 1 – quater, del DPR 115/02 ).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 715/22 del Tribunale di Lucca;
- condanna a rifondere le spese di lite del presente giudizio all'appellata Parte_1
, che liquida per compenso professionale in € 6.946,00, da maggiorare Controparte_1
del 15% per rimborso spese forfettario, oltre IVA se dovuta e CNPAF come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto da tale norma.
Così deciso in Firenze, in data 31.5.24
Il Presidente rel.
dott.ssa Dania Mori Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni