Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 637 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Salerno Daniela;
–parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...]; CP_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni della parte ricorrente: si veda verbale dell'udienza del
10.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha Parte_1 chiesto la modifica della sentenza n. 4991/2011 con la quale è stata
1
mediante la revoca, o, in subordine, la riduzione dell'assegno posto a
[...] suo carico a titolo di mantenimento della figlia nata a [...] il Per_1
25.02.2002.
A sostegno della domanda proposta il ricorrente ha esposto che la figlia è ormai economicamente indipendente.
3. All'udienza del 10/12/2024, all'esito dell'audizione del ricorrente, il
Giudice Delegato ha posto la causa in decisione e si è riservato di riferire al
Collegio.
4. Tanto premesso, giova ribadire in via preliminare la dichiarazione di contumacia di la quale, sebbene ritualmente evocata in giudizio, CP_1 non si è costituita.
5. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla scorta delle seguenti considerazioni.
In punto di diritto, non pare anzitutto ozioso rammentare che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass., 20.8.2020 n.
17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n. 12952).
Peraltro, sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al figlio divenuto maggiorenne dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se
2 del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., 14.8.2020,
n. 17183, Cass., 13.10.2021 n.27904 conf. da Cass. Ord., 3.12.2021 n.
38366, Cass. Ord., 25.7.2022 n. 23132).
Nella vicenda in disamina , in occasione della sua audizione, Parte_1 ha dichiarato: “io sono disoccupato e non riesco a corrispondere il mantenimento
a mia figlia, che da parecchi anni lavora presso un ristorante ed è messa in regola. Mia figlia ha conseguito il diploma di scuola superiore in Agraria. Mia figlia ha 22 anni e vive con la madre” (si veda verbale dell'udienza del
10.12.2024).
Orbene, facendo applicazione dei principi illustrati al caso in esame, alla luce delle condizioni reddituali precedentemente indicate del ricorrente, tenuto conto dell'età raggiunta dalla figlia (che ha oggi 22 anni), della Per_1 sua capacità lavorativa e vieppiù considerato che la resistente ha omesso di costituirsi, ferma restando ovviamente la facoltà della ragazza di agire, se del caso, nei confronti del padre per ottenere un contributo al mantenimento ove ne ricorrano i presupposti, va senz'altro revocato l'obbligo posto a carico di di contribuire al mantenimento della figlia posto a Parte_1 Per_1 suo carico con la sentenza di divorzio n. 4991/2011, già oggetto di parziale modifica con il successivo decreto del 18.02.2014.
In conclusione, pertanto, a modifica delle condizioni del divorzio tra le parti pronunciato con la sentenza di divorzio n. 4991/2011 già oggetto di parziale modifica con il successivo provvedimento del 18.02.2014 di questo Tribunale, dev'essere revocato, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente decisione, tenuto conto di quanto emerso all'esito del giudizio,
l'obbligo previsto a carico di di versare in favore di Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_1
6. In considerazione, infine, dell'esito della lite, in ossequio al criterio legale della soccombenza, s'impone la condanna della resistente a rifondere le spese del ricorrente, che si liquidano come in dispositivo, disponendone il
3 pagamento in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 D.Lgs. 115/2002, poiché
è stato ammesso al patrocinio a carico dello Stato con delibera Parte_1 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 18.1.2024.
Al riguardo, giova evidenziare che, come ha avuto occasione di precisare la Suprema Corte, “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite
l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto
e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. civ. n.
22017/2018, conf. n. 11590/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, udito il procuratore della parte ricorrente e il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , così provvede: CP_1
1. a parziale modifica delle condizioni del divorzio tra le parti pronunciato con sentenza n. 4991/2011, già oggetto di parziale modifica con il successivo decreto del 18.02.2014, revoca, a far data dal mese successivo alla data della pubblicazione della presente decisione, l'obbligo previsto a carico di
[...] di versare in favore di la somma mensile di euro 200,00 Pt_1 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della figlia nata Per_1
a Palermo il 25.02.2002;
2. condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite che si CP_1
4 liquidano in complessivi euro 2.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 9/1/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice Relatore.
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