Art. 32. Liberazione dei vincoli
Le rendite nominative sottoposte a ipoteca o altro vincolo sono rese libere:
a) per consenso del creditore espresso mediante domanda con firma autenticata ovvero in uno dei modi previsti dall'art. 7 lettere a), b) e c);
b) per provvedimento dell'autorita' competente;
c) per sentenza, passata in giudicato, che espressamente ordini la cancellazione.
Le rendite nominative sottoposte a ipoteca o altro vincolo sono rese libere:
a) per consenso del creditore espresso mediante domanda con firma autenticata ovvero in uno dei modi previsti dall'art. 7 lettere a), b) e c);
b) per provvedimento dell'autorita' competente;
c) per sentenza, passata in giudicato, che espressamente ordini la cancellazione.