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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 03/07/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia di previdenza, in grado di appello, iscritta nel R.G. n. 448/2022 avverso la sentenza n. 1543/2022 pronunciata dal giudice del lavoro del Tribunale di Taranto in materia di
Fondo di Garanzia
T R A
rappresentata e difesa dall'avv Maria Falco Parte_1
Appellante
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pt., rappr. e dif. dagli avv.ti Antonio Andriulli, Renato Vestini e Anna Paola Ciarelli
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22/12/2022, , ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1543 del 22.06.2022 con la quale il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, ha rigettato la CP_ domanda proposta al fine di ottenere il pagamento dall' quale gestore del Fondo di Garanzia, della somma di € 3.866,02, spettantegli a titolo di TFR in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la Coop. Sociale – ONLUS “La Mammillaria” (posta in liquidazione coatta amministrativa CP_ giusta decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2018), avendo avuto dall' il pagamento della minor somma di € 1.716,33, sul totale di € 5.582,35 giusta decreto di ammissione allo stato passivo del 16.7.2018, divenuto esecutivo.
1.1. In particolare, la sentenza di primo grado ha respinto l'eccezione di decadenza dall'azione CP_ proposta dall' ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal medesimo istituto ritenendo quest'ultimo legittimato, ai sensi dell'art. 2939 cc, a contestare l'operatività della garanzia e, quindi,
l'esistenza dell'obbligo datoriale al pagamento del TFR;
ha ritenuto non contestato da parte della ricorrente odierna appellante, l'esistenza di rapporti di lavoro cessati oltre cinque anni (a decorrere dall'apertura della procedura concorsuale), con decorrenza del termine prescrizionale prima dell'intervento dell'atto interruttivo.
1.2. Con i motivi di appello, la pur evidenziando di non avere contestato i rapporti di lavoro Pt_1 cessati da oltre cinque anni, ha dedotto l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure atteso che:
1) il diritto alla pagamento del TFR da parte del Fondo di Garanzia nasce dal distinto rapporto assicurativo-previdenziale, con la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge (insolenza del datore di lavoro, accertamento del credito nella procedura concorsuale, titolo giudiziale ed esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata); 2) l'unico legittimato a proporre l'eccezione di CP_ prescrizione del credito retributivo è il datore di lavoro e non anche l' privo anche di potere di rappresentanza del datore di lavoro;
3) la prescrizione deve ritenersi decorrente dall'avversarsi delle condizioni previste dall'art. 2 L. 297/1982 ovvero, nel caso di specie, dalla esecutività dello stato passivo della procedura concorsuale cui è stata sottoposta la Cooperativa datrice di lavoro, tenuto conto della domanda amministrativa del 12.11.2019 idonea ad escludere la prescrizione della prestazione nei confronti del Fondo di Garanzia. per effetto, ritenendo spirata la prescrizione in assenza di atti interruttivi.
Ha, pertanto, concluso chiedendo: “1 – in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Taranto n. 1543/22 del 22.06.2022 accogliere la domanda introduttiva, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi liquidare le spettanze dovute a titolo di differenza sul
Tfr maturato nei confronti della Soc. Coop. La Mammillaria dal Fondo di Garanzia istituito presso CP_ l' ai sensi dell'art. 2, Legge n. 297/1982 per l'importo di € 3.866,02; 2 – per l'effetto CP_ condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle prestazioni del Fondo di Garanzia in favore del ricorrente a titolo di differenza sul Tfr per
l'importo pari ad € 3.866,02 al lordo delle trattenute di legge, ai sensi dell'art. 2, Legge n.
297/1982, in aggiunta agli interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo;
3 - condannare l' a pagare le spese e i compensi professionali del primo e secondo grado di CP_1 giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore costituito che si dichiara anticipatario”.
1.3. Parte appellata si è costituita ritualmente nel presente grado di giudizio, contestando i motivi di appello, reiterando l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 DPR 639/1970 e la prescrizione del diritto con riguardo ai rapporti di lavoro cessati oltre cinque anni, calcolati a ritroso rispetto alla apertura della procedura concorsuale (23.4.2018).
1.4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'odierna del 25 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo letto in udienza.
2. Nel merito, l'appello è infondato per quanto di ragione. CP_
2.1. Deve ritenersi fondata l'eccezione di decadenza proposta dall' in primo grado e riproposta nella memoria difensiva depositata nel presente grado di giudizio.
2.2. In specie, l'art. 47 DPR 639/1970 prevede che “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta,
a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del termine CP_1 stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”. (…)
Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
2.3. Come evidenziato anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 19992 del
2009, la decadenza annuale dall'azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, rientrando le stesse nella “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui alla L. n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3 (in senso conforme, Cassazione civile sez. lav., 30/08/2024, n.23399).
2.4.Sicchè, tale decadenza, si verifica con il decorso del termine di un anno e trecento giorni corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dalla L.
11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto per la decisione del ricorso amministrativo dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6 - dalla presentazione della domanda amministrativa. Sempre in ragione del fatto che si tratta di una decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio, si è pure affermato che non rileva, al fine di far slittare tale dies a quo, l'eventuale decisione tardiva dell'Istituto sulla domanda amministrativa e la decisione del ricorso tardivamente proposto, restando preclusa la possibilità, per le parti, di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale (v., fra le altre, Cass. n. 19225 del 2011 e Cass. n. 7148 del 2008; Cass. Sez. Un. nn. 12718 e 19992 del
2009, Cass. 17792/2020) e lo stesso principio è stato applicato all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto, nel merito, da parte dell' (v., ex multis, Cass. n. 3592 del 2006, n. Controparte_2
13276 del 2007; v., inoltre, Cass. Sez. Un. n. 26019/2008, sulla natura di ordine pubblico della decadenza sostanziale dall'azione e sulla rilevabilità, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e proponibilità, per la prima volta, anche in Cassazione).
In specie, come affermato da Cass. 17792/2020, “la funzione della decadenza sostanziale è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici (cfr., ex plurimis, Cass.: SU, n. 12718/2009, in motivazione) e tale funzione (e, quindi, la stessa concreta utilità della predisposizione di un meccanismo decadenziale) verrebbe irrimediabilmente frustrata ove si ritenesse che la semplice riproposizione della domanda, o come nel caso di specie una richiesta dell'assicurato di chiarimenti, consentisse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi o un arbitrario prolungamento degli stessi o una diversa individuazione del dies a quo”. CP_
2.5. In relazione alle deduzioni in fatto allegate anche in questo giudizio dall' emerge che la ha presentato, in data 08.05.2019, prima domanda amministrativa per il pagamento del TFR Pt_1 da parte del Fondo di Garanzia e, in seguito al rigetto dell'istanza1, ha proposto in data 12.11.2019, CP_ ulteriore richiesta in seguito alla quale l' ha liquidato le somme per rapporti di lavoro non coperti da prescrizione quinquennale.
2.6. Orbene, nel caso di specie, pur volendo prescindere dalla considerazione che rispetto alla prima domanda amministrativa dell'08.05.2019 – quale domanda da cui far decorrere il termine di decadenza di cui alla L. 89/88 (v. Cass. 17792/2020) - ed anche applicando la sospensione dei termini (per 99 giorni) in forza della nota normativa emergenziale per la pandemia Covid-19 (art 34
DL 18/2020), il ricorso è stato depositato tardivamente (18.08.2021, rispetto alla scadenza del termine in data 11 giugno 2021), deve rilevarsi che la decadenza è maturata in relazione a quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 47 DPR 639/70.
CP 1 In data 02.07.2019, l' ha motivato il rigetto nei seguenti termini “Documentazione insufficiente: non sono stati prodotti mod.SR52 per ciascuno dei lavori intercorsi tra l'assicurata e la Coop. La Mammillaria;
copia istanza di ammissione al passivo;
per il rapporto di lavoro cessato da più di 5 anni atto interruttivo della prescrizione”. CP_ Infatti, rispetto alla liquidazione parziale della prestazione oggetto di causa (v. documentazione relativa alle liquidazioni dell'11.12.2019 e quietanze di pagamento del 02.01.2020), ricorso è stato proposto in data 18.08.2021, rispetto al termine annuale scadente – tenuto conto della sospensione dei termini di cui alla citata normativa per la pandemia covid-19 - in data 11.04.2021.
2.7. Il ricorso in appello, pertanto, deve essere rigettato, seppure con diversa motivazione rispetto alla sentenza impugnata.
3. Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così dispone: - Rigetta l'appello; - nulla per le spese di lite.
Taranto, 25.06.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia di previdenza, in grado di appello, iscritta nel R.G. n. 448/2022 avverso la sentenza n. 1543/2022 pronunciata dal giudice del lavoro del Tribunale di Taranto in materia di
Fondo di Garanzia
T R A
rappresentata e difesa dall'avv Maria Falco Parte_1
Appellante
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pt., rappr. e dif. dagli avv.ti Antonio Andriulli, Renato Vestini e Anna Paola Ciarelli
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22/12/2022, , ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1543 del 22.06.2022 con la quale il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, ha rigettato la CP_ domanda proposta al fine di ottenere il pagamento dall' quale gestore del Fondo di Garanzia, della somma di € 3.866,02, spettantegli a titolo di TFR in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la Coop. Sociale – ONLUS “La Mammillaria” (posta in liquidazione coatta amministrativa CP_ giusta decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2018), avendo avuto dall' il pagamento della minor somma di € 1.716,33, sul totale di € 5.582,35 giusta decreto di ammissione allo stato passivo del 16.7.2018, divenuto esecutivo.
1.1. In particolare, la sentenza di primo grado ha respinto l'eccezione di decadenza dall'azione CP_ proposta dall' ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal medesimo istituto ritenendo quest'ultimo legittimato, ai sensi dell'art. 2939 cc, a contestare l'operatività della garanzia e, quindi,
l'esistenza dell'obbligo datoriale al pagamento del TFR;
ha ritenuto non contestato da parte della ricorrente odierna appellante, l'esistenza di rapporti di lavoro cessati oltre cinque anni (a decorrere dall'apertura della procedura concorsuale), con decorrenza del termine prescrizionale prima dell'intervento dell'atto interruttivo.
1.2. Con i motivi di appello, la pur evidenziando di non avere contestato i rapporti di lavoro Pt_1 cessati da oltre cinque anni, ha dedotto l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure atteso che:
1) il diritto alla pagamento del TFR da parte del Fondo di Garanzia nasce dal distinto rapporto assicurativo-previdenziale, con la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge (insolenza del datore di lavoro, accertamento del credito nella procedura concorsuale, titolo giudiziale ed esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata); 2) l'unico legittimato a proporre l'eccezione di CP_ prescrizione del credito retributivo è il datore di lavoro e non anche l' privo anche di potere di rappresentanza del datore di lavoro;
3) la prescrizione deve ritenersi decorrente dall'avversarsi delle condizioni previste dall'art. 2 L. 297/1982 ovvero, nel caso di specie, dalla esecutività dello stato passivo della procedura concorsuale cui è stata sottoposta la Cooperativa datrice di lavoro, tenuto conto della domanda amministrativa del 12.11.2019 idonea ad escludere la prescrizione della prestazione nei confronti del Fondo di Garanzia. per effetto, ritenendo spirata la prescrizione in assenza di atti interruttivi.
Ha, pertanto, concluso chiedendo: “1 – in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Taranto n. 1543/22 del 22.06.2022 accogliere la domanda introduttiva, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi liquidare le spettanze dovute a titolo di differenza sul
Tfr maturato nei confronti della Soc. Coop. La Mammillaria dal Fondo di Garanzia istituito presso CP_ l' ai sensi dell'art. 2, Legge n. 297/1982 per l'importo di € 3.866,02; 2 – per l'effetto CP_ condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle prestazioni del Fondo di Garanzia in favore del ricorrente a titolo di differenza sul Tfr per
l'importo pari ad € 3.866,02 al lordo delle trattenute di legge, ai sensi dell'art. 2, Legge n.
297/1982, in aggiunta agli interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo;
3 - condannare l' a pagare le spese e i compensi professionali del primo e secondo grado di CP_1 giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore costituito che si dichiara anticipatario”.
1.3. Parte appellata si è costituita ritualmente nel presente grado di giudizio, contestando i motivi di appello, reiterando l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 DPR 639/1970 e la prescrizione del diritto con riguardo ai rapporti di lavoro cessati oltre cinque anni, calcolati a ritroso rispetto alla apertura della procedura concorsuale (23.4.2018).
1.4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'odierna del 25 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo letto in udienza.
2. Nel merito, l'appello è infondato per quanto di ragione. CP_
2.1. Deve ritenersi fondata l'eccezione di decadenza proposta dall' in primo grado e riproposta nella memoria difensiva depositata nel presente grado di giudizio.
2.2. In specie, l'art. 47 DPR 639/1970 prevede che “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta,
a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del termine CP_1 stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”. (…)
Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
2.3. Come evidenziato anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 19992 del
2009, la decadenza annuale dall'azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, rientrando le stesse nella “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui alla L. n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3 (in senso conforme, Cassazione civile sez. lav., 30/08/2024, n.23399).
2.4.Sicchè, tale decadenza, si verifica con il decorso del termine di un anno e trecento giorni corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dalla L.
11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto per la decisione del ricorso amministrativo dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6 - dalla presentazione della domanda amministrativa. Sempre in ragione del fatto che si tratta di una decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio, si è pure affermato che non rileva, al fine di far slittare tale dies a quo, l'eventuale decisione tardiva dell'Istituto sulla domanda amministrativa e la decisione del ricorso tardivamente proposto, restando preclusa la possibilità, per le parti, di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale (v., fra le altre, Cass. n. 19225 del 2011 e Cass. n. 7148 del 2008; Cass. Sez. Un. nn. 12718 e 19992 del
2009, Cass. 17792/2020) e lo stesso principio è stato applicato all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto, nel merito, da parte dell' (v., ex multis, Cass. n. 3592 del 2006, n. Controparte_2
13276 del 2007; v., inoltre, Cass. Sez. Un. n. 26019/2008, sulla natura di ordine pubblico della decadenza sostanziale dall'azione e sulla rilevabilità, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e proponibilità, per la prima volta, anche in Cassazione).
In specie, come affermato da Cass. 17792/2020, “la funzione della decadenza sostanziale è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici (cfr., ex plurimis, Cass.: SU, n. 12718/2009, in motivazione) e tale funzione (e, quindi, la stessa concreta utilità della predisposizione di un meccanismo decadenziale) verrebbe irrimediabilmente frustrata ove si ritenesse che la semplice riproposizione della domanda, o come nel caso di specie una richiesta dell'assicurato di chiarimenti, consentisse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi o un arbitrario prolungamento degli stessi o una diversa individuazione del dies a quo”. CP_
2.5. In relazione alle deduzioni in fatto allegate anche in questo giudizio dall' emerge che la ha presentato, in data 08.05.2019, prima domanda amministrativa per il pagamento del TFR Pt_1 da parte del Fondo di Garanzia e, in seguito al rigetto dell'istanza1, ha proposto in data 12.11.2019, CP_ ulteriore richiesta in seguito alla quale l' ha liquidato le somme per rapporti di lavoro non coperti da prescrizione quinquennale.
2.6. Orbene, nel caso di specie, pur volendo prescindere dalla considerazione che rispetto alla prima domanda amministrativa dell'08.05.2019 – quale domanda da cui far decorrere il termine di decadenza di cui alla L. 89/88 (v. Cass. 17792/2020) - ed anche applicando la sospensione dei termini (per 99 giorni) in forza della nota normativa emergenziale per la pandemia Covid-19 (art 34
DL 18/2020), il ricorso è stato depositato tardivamente (18.08.2021, rispetto alla scadenza del termine in data 11 giugno 2021), deve rilevarsi che la decadenza è maturata in relazione a quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 47 DPR 639/70.
CP 1 In data 02.07.2019, l' ha motivato il rigetto nei seguenti termini “Documentazione insufficiente: non sono stati prodotti mod.SR52 per ciascuno dei lavori intercorsi tra l'assicurata e la Coop. La Mammillaria;
copia istanza di ammissione al passivo;
per il rapporto di lavoro cessato da più di 5 anni atto interruttivo della prescrizione”. CP_ Infatti, rispetto alla liquidazione parziale della prestazione oggetto di causa (v. documentazione relativa alle liquidazioni dell'11.12.2019 e quietanze di pagamento del 02.01.2020), ricorso è stato proposto in data 18.08.2021, rispetto al termine annuale scadente – tenuto conto della sospensione dei termini di cui alla citata normativa per la pandemia covid-19 - in data 11.04.2021.
2.7. Il ricorso in appello, pertanto, deve essere rigettato, seppure con diversa motivazione rispetto alla sentenza impugnata.
3. Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così dispone: - Rigetta l'appello; - nulla per le spese di lite.
Taranto, 25.06.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella