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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/11/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale di Civitavecchia Sezione Civile Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1447 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “comodato precario” pendente tra nato il [...], in [...], residente in [...]in Parte_1
Brisgovia, Dortustrasse 5, 79111, c.f. , rappresentato e difeso giusta C.F._1 procura in atti dall'avv. Enza Ciccarello, c.f. del foro di Catania, PEC: C.F._2
con studio legale in Catania - Piazza Roma Email_1
n. 9 ed in Friburgo in Brisgovia, Zollhallenstrasse 7 (PEC
Email_1 ricorrente Contro
(nata a [...] , Germania il 14/11/1955), residente in [...]
Rena n. 113, IG MA Resistente CONTUMACE Conclusioni: come in atti FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.6.25 conveniva in giudizio Parte_1
per sentir accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione del Controparte_1 comodato e per l'effetto condannare la sig.ra a restituire i ¾ dell'immobile sito in CP_1
IG MA - via Della Rena n. 113 angolo di via Pratolungo n. 25 (villino) su tre livelli con giardino annesso, al sig. condannare la sig.ra al pagamento
Parte_1 CP_1 della indennità di occupazione nei confronti del sig. ell'ammontare complessivo
Parte_1 di euro 24.750 (euro 1.500 per 16½ mensilità dalla data del 12.03.24 fino alla data del 30.07.2025) e comunque al pagamento della somma di euro 1.500 mensili a titolo di indennità di occupazione fino al rilascio o al pagamento di altra somma nella misura quantificata dal giudice;
condannare la sig.ra al risarcimento dei danni anche CP_1 morali nei confronti del sig. nella misura quantificata dal Giudice secondo
Parte_1 giustizia. In via subordinata il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare ex art.1809 c.c. la risoluzione del contratto di comodato per sopravvenute gravi necessità del sig.
Parte_1
e condannare parte resistente al rilascio del bene, al pagamento dell'indennità di occupazione ed al risarcimento anche morale dei danni nei confronti del sig. nella Parte_1 misura quantificata dal Giudice secondo giustizia. Con vittoria di spese.
Premetteva il ricorrente che in data 18.11.2022 aveva sottoscritto con la sig.ra
[...] un contratto di comodato relativo all'immobile sito in IG MA - via CP_1
Della Rena n. 113 angolo di via Pratolungo n. 25 (villino) su tre livelli con giardino annesso, censito al NCEU del Comune di IG al foglio 5 particella 266 subalterno 505 e 506 graffati, piani T-1-2 categoria A/7 Classe 5 consistenza 12 vani superficie mq 294 escluse aree scoperte mq 244 rendita euro 2.448,0 - in proprietà indivisa tra la stessa CP_1 proprietaria per ¼ ed il Sig. proprietario per ¾; che con tale contratto, il Parte_1 sig. aveva concesso in comodato d'uso alla sig.ra la sua quota Parte_1 CP_1 dell'immobile, che il contratto era stato regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate competente in data 13.07.2023 al n. 0130723; che l'art.6 prevedeva: il presente contratto è stipulato a tempo indeterminato e resterà in vigore fintanto che le parti concordemente o una delle parti decidano/decida di vendere l'immobile. In quest'ultima ipotesi la volontà di vendere l'immobile e/o comunque la quota di spettanza, dovrà essere comunicata all'altra, con preavviso di almeno sei mesi;
relativa comunicazione verrà data dalle parti all'Agenzia delle Entrate ai fini della cessazione del contratto di comodato;
che si prevedeva poi, espressamente, l'obbligo della parte comodataria di restituire alla parte comodante il bene comodato, entro sei mesi dalla comunicazione data all'altra parte di voler vendere la propria quota. Aggiungeva il ricorrente che in data 12.09.2023 aveva comunicato alla sig.ra di CP_1 voler vendere la sua quota e il 20.09.2023 anche la sig.ra aveva comunicato analoga CP_1 volontà per la sua quota , da cui la cessazione dle contratto e la inutile richiesta del ricorrente di restituzione dle bene. La convenuta rimaneva contumace. In difetto di richieste istruttorie diverse dai documenti prodotti la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 20.11.25 La domanda del ricorrente va accolta per quanto di ragione. Il contratto di comodato inter partes, atteso il tenore testuale dellart.6 è cessato alla data del 12.03.2024. Da tale momento la occupazione del bene da parte della sig.ra - per la quota di CP_1
¾ - di proprietà del ricorrente è divenuta senza titolo. Nel caso in esame le parti concordavano, infatti: “il presente contratto è stipulato a tempo indeterminato e resterà in vigore fintanto che le parti concordemente o una delle parti decidano/decida di vendere l'immobile. In quest'ultima ipotesi la volontà di vendere l'immobile e/o comunque la quota di spettanza, dovrà essere comunicata all'altra, con preavviso di almeno sei mesi;
relativa comunicazione verrà data dalle parti all'Agenzia delle Entrate ai fini della cessazione del contratto di comodato”. Le parti concordavano, quindi, che la cessazione del contratto di comodato sarebbe avvenuta entro sei mesi a partire dalla eventuale comunicazione della volontà di vendere l'immobile. Alla comunicazione del sig. i voler vendere la sua quota di proprietà, seguiva Parte_1 comunicazione della sig.ra di voler, anche lei, vendere la sua quota. Entrambe le CP_1 parti decidevano così di vendere ed il comodato cessava 6 mesi dopo la prima comunicazione avvenuta il 12.09.2023. Dalla data del 12.03.2024, la sig.ra occupa, pertanto, l'immobile senza titolo e va CP_1 condannata al rilascio. Quanto alla domanda risarcitoria il ricorrente l'ha fondata esclusivamente deducendo il valore locativo di euro 2.000 mensili , rapportato alla quota di proprietà del sig. Parte_1
(¾). La detta pretesa risarcitoria va respinta. La prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 14222/2012 e n. 20823/2015) ha stabilito che, in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, l'esistenza di un danno in re ipsa subito dal proprietario, sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum, la quale non può operare ove risulti positivamente accertato che il dominus si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione. Da ultimo, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 39 del 07.10.2021, ha affermato che “il danno da occupazione “sine titulo”, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Sez. 3, n. 13071, 25/5/2018, Rv. 648709)”; né, prosegue la Corte, è sufficiente aver “riportato in maniera del tutto indicativa il valore del canone di locazione, senza mai dimostrare di aver perso occasioni favorevoli per locare l'immobile, ovvero di aver sofferto altri pregiudizi patrimoniali”., Anche di recente la suprema corte - SS.UU Civile Sent. Num. 33645/2022 - ha chiarito, in ordine al c.d. “danno in re ipsa” – che tale appunto non è – che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Per quanto sopra la domanda risarcitoria del ricorrente va respinta in difetto di prova del danno in concreto patito. Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al valore dichiarato in ricorso applicando i medi tariffari.
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone decidendo sulle domande proposte da nei confronti della sig.ra Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...] accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna la resistente all'immediato rilascio in favore del ricorrente dei ¾ dell'immobile sito in IG MA - via Della Rena n. 113 angolo di via Pratolungo n. 25 (villino) su tre livelli con giardino annesso;
rigetta le altre domande;
condanna la resistente alla refusione in favore del ricorrente della spese di lite che liquida in euro 595,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%). Civitavecchia 20.11.2025 IL GIUDICE dott.ssa Roberta Nardone