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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1778/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione all'udienza del 6/02/2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1778/2022 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Silvia Assennato
E
- In persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Elisabetta Lanzetta
Oggetto: Merito ATPO.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che è affetto dalle patologie di cui in motivazione Parte_1 con decorrenza dal mese di gennaio 2024, e che, per l'effetto, ha diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/1980 con decorrenza dalla stessa data.
pagina 1 di 6 2. Rigetta la domanda di condanna dell' alla liquidazione dell'indennità di CP_1 accompagnamento.
3. Compensa integralmente le spese processuali.
4. Pone a carico dell' le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 1042/2022, CP_1 comprensive dell'integrazione resa dal Dr. nel presente giudizio, liquidate Per_1 con separato decreto.
5. Pone a carico dell' le spese di CTU del presente giudizio, liquidate con separato CP_1 decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.04.2022 ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente epigrafato conviene in giudizio l' affinché sia accertato e che si CP_1 trova nelle condizioni sanitarie per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/1980 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (9.07.2018). Riferisce di essere stato sottoposto a visita dalla CMC dell' CP_1 in data 27.06.2019 venendo riconosciuto INVAIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età grave 100%, senza tuttavia diritto all'indennità di accompagnamento. Promuoveva, quindi, ricorso di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. -iscritto al n. 1041/2022 RGAL del Tribunale di Velletri- al cui esito il CTU, concordando con la valutazione espressa dalla CMC in sede amministrativa, concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari utili per accedere alla prestazione assistenziale in parola.
Contestava, quindi, le conclusioni del perito dell'Ufficio dando, così, corso al presente giudizio di merito. Chiede, pertanto, che sia disposta la rinnovazione della CTU e che l' CP_1 sia condannato a liquidare la richiesta indennità. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso e CP_1 ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine, ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
La causa veniva istruita con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 1044/2021 nonché con la rinnovazione della CTU medico legale, tenuto conto del dedotto aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente. Ed infatti l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario. La norma è espressione di un principio generale di economia processuale, ed è peraltro applicabile, secondo la giurisprudenza di legittimità -in base al canone interpretativo desunto dal precetto pagina 2 di 6 costituzionale di razionalità e di uguaglianza- oltre che per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971,
n. 118, di conversione del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, anche per la particolare prestazione assistenziale dovuta agli invalidi non autosufficienti, e cioè per l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18. All'odierna udienza dopo la discussione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi e a verbale, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.
Giova, inoltre, premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito per procedimento di ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c., e, nei successivi 30 giorni, è stato depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Tanto precisato, osserva il giudicante che il Dr. , all'esito delle operazioni Persona_2 Per_1 peritali condotte nel procedimento di ATPO, pone la diagnosi di “Cardiopatia sclero- ipertensiva;
Artrosi polidistrettuale. Spondilodiscoartrosi del Rachide. Ipertrofia Prostatica.
BPCO. Sindrome ansioso-depressiva di grado lieve”, precisando che si tratta di una diagnosi sovrapponibile a quella posta dalla CMC dell' Evidenzia che il ricorrente giungeva alla CP_1 visita peritale su sedia a rotelle, affermando di non essere in grado di deambulare, purtuttavia non era presente in atti alcuna certificazione medica attestante il deficit deambulatorio da grave patologia artrosica. Pertanto, considerate le sole patologie documentate, conclude per l'insussistenza delle condizioni cliniche per godere dei benefici della Legge n. 18/1980. Ricevuta la bozza di relazione, il CTP faceva pervenire osservazioni critiche evidenziando che: dal certificato di visita neurologica eseguita in data 11.10.2019 si rileva un peggioramento del disturbo motorio derivato da nervo sciatico bilaterale e danno elettromiografico compatibile con marcata stenosi del canale lombare da L3 ad S1; nella valutazione multidimensionale geriatrica, eseguita in data 13 novembre 2019 presso ASL si rileva: “... Autonomia nelle attività della vita quotidiana (ADL)... 2/6 (non è in Pt_2 grado di fare il bagno da solo, di vestirsi, di fare uso del gabinetto, di avere continenza)...
Autonomia nelle attività strumentali della vita quotidiana (IADL)... 6/18 ... Capacità funzionali... 7/27”. A giudizio del CTP, quindi, è adeguatamente documentata una condizione di assoluta non autosufficienza. In replica alle osservazioni del CTP il Dr. , premesso Per_1 che il Dr. non aveva partecipato alle operazioni peritali in quanto era presente il Per_3
Dr. rileva che il certificato dell'11.10.2019 non proviene da un medico di Persona_4 struttura pubblica bensì da un medico privato e che, comunque, nel certificato viene annotata la terapia che assumeva il periziando che non include alcun farmaco per pagina 3 di 6 neuropatia, né per patologia osteo-articolare né tantomeno per la cura della depressione.
Con riferimento al certificato geriatrico redatto il 13.11.2019 rileva che la geriatra non aveva valutato il test di ovverosia non faceva eseguire al paziente quelle manovre Per_5 semeiologiche atte alla valutazione dei movimenti dei quattro arti. Confermava, quindi, le conclusioni a cui era pervenuto.
Con ordinanza del 24.03.2023 il giudice originario assegnatario del procedimento, preso atto della documentazione sanitaria sopravvenuta prodotta dalla parte ricorrente in allegato al ricorso di merito, disponeva che il CTU dell'ATPO rendesse un'integrazione peritale con riferimento alla sola certificazione successiva alla fase dell'accertamento preventivo (Copia referto esame RM Colonna Lombo-Sacrale redatta il 11.02.22 presso la casa di cura
“Madonna delle Grazie”; Copia prescrizione di presidi ortopedici redatta il 15.02.22 presso l'Asl Roma 6 – Distretto 5; Copia relazione medico-legale redatta il 28.03.22 dal Dr.
[...]
Copia certificato medico redatto il 05.06.23 presso la U.O.S. cure intermedie Per_6
DH/5).
Con l'integrazione depositata nel presente giudizio di merito in data 2.02.2024, il CTU riferisce che, da un'attenta lettura della documentazione sanitaria, si evince una discrepanza tra la documentazione diagnostico-strumentale e le certificazioni fisiatrica e medico-legale, posto che l'esame di risonanza magnetica a carico della colonna vertebrale ha obiettivato solo “segni di spondiloartrosi” ossia una lieve artrosi del rachide lombare;
le “formazioni angiomatose” non hanno incidenza funzionale;
le “protrusioni discali ad ampio raggio” determinano la sintomatologia dolorosa lamenta dal periziando ma non impediscono la deambulazione. In sintesi, quindi, la RNM non ha evidenziato alcun “crollo” vertebrale, né una “grave poliartrosi”. Evidenzia, infine, che nella bozza della perizia aveva evidenziato la necessità di valutare sul piano neurologico la sofferenza del ricorrente, ma non risultava effettuato alcun accertamento utile né per lo studio dello stato anatomico-funzionale, né finalizzato alle cure (ad es. Elettroneuromiografia agli arti inferiori;
TC colonna vertebrale;
Rx colonna vertebrale). Confermava, quindi, nuovamente le conclusioni a cui era pervenuto.
Tenuto conto della complessità della valutazione e delle numerose criticità segnalate dal CTU
Dr. , questo giudicante riteneva assolutamente necessario disporre la rinnovazione Per_1 della CTU nominando all'uopo un diverso CTU medico-legale.
All'esito delle operazioni peritali condotte nel presente giudizi il CTU, Dr. Persona_7 pone la diagnosi di: “1) Senilità; 2) Cardiopatia sclero ipertensiva;
3) Poliartrosi con severo deficit statico-dinamico in marcata artrosi polidistrettuale, stenosi canale lombare con neuropatia periferica e crolli vertebrali multipli 4) Ipertrofia prostatica benigna;
5)
Broncopneumopatia cronica ostruttiva;
6) Sindrome ansioso depressiva grave”. Ciò posto pagina 4 di 6 premette che l'indennità di Accompagnamento, viene concessa agli invalidi civili che, riconosciuti totalmente inabili, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita in maniera autonoma e pertanto hanno necessità di assistenza continuativa. Precisa che l'impossibilità alla autonoma deambulazione si concretizza quando si riscontra la presenza di menomazioni degli arti inferiori, anatomiche o funzionali, o delle strutture centrali deputate al controllo della motricità, tali da pregiudicare, fino ad abolirla, la possibilità di deambulare senza l'aiuto di una terza persona. La seconda previsione, cioè l'incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita in modo autonomo, viene fatta coincidere con la perdita della autosufficienza nell'espletamento delle occupazioni ordinarie più semplici quali lavarsi, vestirsi, alimentarsi con razionalità da valutarsi in riferimento a quegli atti che espleta quotidianamente un soggetto di corrispondente età. Nel caso in esame, a suo giudizio, si è in presenza di un quadro patologico che ha notevolmente compromesso l'autonomia e l'autosufficienza del ricorrente che presenta un grave deficit deambulatorio (utilizza carrozzina) e, soprattutto, non appare in grado di svolgere in autonomia le attività quotidiane quali, vestirsi, lavarsi, alimentarsi. La perdita della autosufficienza comporta la necessità per il paziente di supervisione nelle 24 h per lo svolgimento di quasi tutte le attività basilari e strumentali della vita quotidiana.
Conclude, quindi, che il quadro clinico accertato riveste il carattere della gravità (come peraltro riconosciuto dalla CMC dell' che lo ha giudicato invalido al 100%) ed incide sulla CP_1 autonomia del soggetto che, attualmente, non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita in modo autonomo ed ha necessità di assistenza continuativa. Quanto alla decorrenza del requisito sanitario, evidenzia che le patologie di cui è affetto il sono Pt_1 caratterizzate sul piano clinico da una notevole lentezza evolutiva ed, in specie, erano presenti da mesi. Pertanto, considerato che in atti non è presente documentazione che possa indicare con assoluta certezza medico-legale l'esatta epoca in cui le gravi patologie abbiano determinato una totale e permanente dipendenza da terzi, ritiene che sia ragionevole individuarla nel mese di gennaio 2024.
In relazione alle riferite conclusioni medico-legali ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente, e su quanto riscontrato all'esame obiettivo. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
Va, tuttavia, rigettata la domanda di condanna dell' alla liquidazione dell'indennità in CP_1 parola in quanto la S.C. di Cassazione in funzione nomofilattica, rimanendo nel solco della pagina 5 di 6 costante giurisprudenza di legittimità, ha definitivamente chiarito che entrambe le fasi del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. hanno ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non producono statuizioni sul diritto alla prestazione (Cass. 9577/2019).
Il ricorso di merito è, quindi, fondato e va accolto nei limiti innanzi precisati.
L'accertamento del requisito sanitario utile per accedere all'indennità di accompagnamento con decorrenza successiva al deposito del ricorso di merito, e la presenza dei requisiti per ottenere l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riferimento alla fase dell'ATPO (in cui il ricorrente è risultato soccombente) giustificano la compensazione integrale delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 1042/2022 comprensive dell'integrazione resa dal Dr. nel presente giudizio, liquidate con separato decreto, sono poste a carico Per_1 dell' CP_1
Le spese di CTU del presente giudizio, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
Velletri, 6 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione all'udienza del 6/02/2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1778/2022 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Silvia Assennato
E
- In persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Elisabetta Lanzetta
Oggetto: Merito ATPO.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che è affetto dalle patologie di cui in motivazione Parte_1 con decorrenza dal mese di gennaio 2024, e che, per l'effetto, ha diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/1980 con decorrenza dalla stessa data.
pagina 1 di 6 2. Rigetta la domanda di condanna dell' alla liquidazione dell'indennità di CP_1 accompagnamento.
3. Compensa integralmente le spese processuali.
4. Pone a carico dell' le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 1042/2022, CP_1 comprensive dell'integrazione resa dal Dr. nel presente giudizio, liquidate Per_1 con separato decreto.
5. Pone a carico dell' le spese di CTU del presente giudizio, liquidate con separato CP_1 decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.04.2022 ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente epigrafato conviene in giudizio l' affinché sia accertato e che si CP_1 trova nelle condizioni sanitarie per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/1980 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (9.07.2018). Riferisce di essere stato sottoposto a visita dalla CMC dell' CP_1 in data 27.06.2019 venendo riconosciuto INVAIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età grave 100%, senza tuttavia diritto all'indennità di accompagnamento. Promuoveva, quindi, ricorso di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. -iscritto al n. 1041/2022 RGAL del Tribunale di Velletri- al cui esito il CTU, concordando con la valutazione espressa dalla CMC in sede amministrativa, concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari utili per accedere alla prestazione assistenziale in parola.
Contestava, quindi, le conclusioni del perito dell'Ufficio dando, così, corso al presente giudizio di merito. Chiede, pertanto, che sia disposta la rinnovazione della CTU e che l' CP_1 sia condannato a liquidare la richiesta indennità. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso e CP_1 ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine, ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
La causa veniva istruita con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 1044/2021 nonché con la rinnovazione della CTU medico legale, tenuto conto del dedotto aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente. Ed infatti l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario. La norma è espressione di un principio generale di economia processuale, ed è peraltro applicabile, secondo la giurisprudenza di legittimità -in base al canone interpretativo desunto dal precetto pagina 2 di 6 costituzionale di razionalità e di uguaglianza- oltre che per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971,
n. 118, di conversione del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, anche per la particolare prestazione assistenziale dovuta agli invalidi non autosufficienti, e cioè per l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18. All'odierna udienza dopo la discussione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi e a verbale, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.
Giova, inoltre, premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito per procedimento di ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c., e, nei successivi 30 giorni, è stato depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Tanto precisato, osserva il giudicante che il Dr. , all'esito delle operazioni Persona_2 Per_1 peritali condotte nel procedimento di ATPO, pone la diagnosi di “Cardiopatia sclero- ipertensiva;
Artrosi polidistrettuale. Spondilodiscoartrosi del Rachide. Ipertrofia Prostatica.
BPCO. Sindrome ansioso-depressiva di grado lieve”, precisando che si tratta di una diagnosi sovrapponibile a quella posta dalla CMC dell' Evidenzia che il ricorrente giungeva alla CP_1 visita peritale su sedia a rotelle, affermando di non essere in grado di deambulare, purtuttavia non era presente in atti alcuna certificazione medica attestante il deficit deambulatorio da grave patologia artrosica. Pertanto, considerate le sole patologie documentate, conclude per l'insussistenza delle condizioni cliniche per godere dei benefici della Legge n. 18/1980. Ricevuta la bozza di relazione, il CTP faceva pervenire osservazioni critiche evidenziando che: dal certificato di visita neurologica eseguita in data 11.10.2019 si rileva un peggioramento del disturbo motorio derivato da nervo sciatico bilaterale e danno elettromiografico compatibile con marcata stenosi del canale lombare da L3 ad S1; nella valutazione multidimensionale geriatrica, eseguita in data 13 novembre 2019 presso ASL si rileva: “... Autonomia nelle attività della vita quotidiana (ADL)... 2/6 (non è in Pt_2 grado di fare il bagno da solo, di vestirsi, di fare uso del gabinetto, di avere continenza)...
Autonomia nelle attività strumentali della vita quotidiana (IADL)... 6/18 ... Capacità funzionali... 7/27”. A giudizio del CTP, quindi, è adeguatamente documentata una condizione di assoluta non autosufficienza. In replica alle osservazioni del CTP il Dr. , premesso Per_1 che il Dr. non aveva partecipato alle operazioni peritali in quanto era presente il Per_3
Dr. rileva che il certificato dell'11.10.2019 non proviene da un medico di Persona_4 struttura pubblica bensì da un medico privato e che, comunque, nel certificato viene annotata la terapia che assumeva il periziando che non include alcun farmaco per pagina 3 di 6 neuropatia, né per patologia osteo-articolare né tantomeno per la cura della depressione.
Con riferimento al certificato geriatrico redatto il 13.11.2019 rileva che la geriatra non aveva valutato il test di ovverosia non faceva eseguire al paziente quelle manovre Per_5 semeiologiche atte alla valutazione dei movimenti dei quattro arti. Confermava, quindi, le conclusioni a cui era pervenuto.
Con ordinanza del 24.03.2023 il giudice originario assegnatario del procedimento, preso atto della documentazione sanitaria sopravvenuta prodotta dalla parte ricorrente in allegato al ricorso di merito, disponeva che il CTU dell'ATPO rendesse un'integrazione peritale con riferimento alla sola certificazione successiva alla fase dell'accertamento preventivo (Copia referto esame RM Colonna Lombo-Sacrale redatta il 11.02.22 presso la casa di cura
“Madonna delle Grazie”; Copia prescrizione di presidi ortopedici redatta il 15.02.22 presso l'Asl Roma 6 – Distretto 5; Copia relazione medico-legale redatta il 28.03.22 dal Dr.
[...]
Copia certificato medico redatto il 05.06.23 presso la U.O.S. cure intermedie Per_6
DH/5).
Con l'integrazione depositata nel presente giudizio di merito in data 2.02.2024, il CTU riferisce che, da un'attenta lettura della documentazione sanitaria, si evince una discrepanza tra la documentazione diagnostico-strumentale e le certificazioni fisiatrica e medico-legale, posto che l'esame di risonanza magnetica a carico della colonna vertebrale ha obiettivato solo “segni di spondiloartrosi” ossia una lieve artrosi del rachide lombare;
le “formazioni angiomatose” non hanno incidenza funzionale;
le “protrusioni discali ad ampio raggio” determinano la sintomatologia dolorosa lamenta dal periziando ma non impediscono la deambulazione. In sintesi, quindi, la RNM non ha evidenziato alcun “crollo” vertebrale, né una “grave poliartrosi”. Evidenzia, infine, che nella bozza della perizia aveva evidenziato la necessità di valutare sul piano neurologico la sofferenza del ricorrente, ma non risultava effettuato alcun accertamento utile né per lo studio dello stato anatomico-funzionale, né finalizzato alle cure (ad es. Elettroneuromiografia agli arti inferiori;
TC colonna vertebrale;
Rx colonna vertebrale). Confermava, quindi, nuovamente le conclusioni a cui era pervenuto.
Tenuto conto della complessità della valutazione e delle numerose criticità segnalate dal CTU
Dr. , questo giudicante riteneva assolutamente necessario disporre la rinnovazione Per_1 della CTU nominando all'uopo un diverso CTU medico-legale.
All'esito delle operazioni peritali condotte nel presente giudizi il CTU, Dr. Persona_7 pone la diagnosi di: “1) Senilità; 2) Cardiopatia sclero ipertensiva;
3) Poliartrosi con severo deficit statico-dinamico in marcata artrosi polidistrettuale, stenosi canale lombare con neuropatia periferica e crolli vertebrali multipli 4) Ipertrofia prostatica benigna;
5)
Broncopneumopatia cronica ostruttiva;
6) Sindrome ansioso depressiva grave”. Ciò posto pagina 4 di 6 premette che l'indennità di Accompagnamento, viene concessa agli invalidi civili che, riconosciuti totalmente inabili, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita in maniera autonoma e pertanto hanno necessità di assistenza continuativa. Precisa che l'impossibilità alla autonoma deambulazione si concretizza quando si riscontra la presenza di menomazioni degli arti inferiori, anatomiche o funzionali, o delle strutture centrali deputate al controllo della motricità, tali da pregiudicare, fino ad abolirla, la possibilità di deambulare senza l'aiuto di una terza persona. La seconda previsione, cioè l'incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita in modo autonomo, viene fatta coincidere con la perdita della autosufficienza nell'espletamento delle occupazioni ordinarie più semplici quali lavarsi, vestirsi, alimentarsi con razionalità da valutarsi in riferimento a quegli atti che espleta quotidianamente un soggetto di corrispondente età. Nel caso in esame, a suo giudizio, si è in presenza di un quadro patologico che ha notevolmente compromesso l'autonomia e l'autosufficienza del ricorrente che presenta un grave deficit deambulatorio (utilizza carrozzina) e, soprattutto, non appare in grado di svolgere in autonomia le attività quotidiane quali, vestirsi, lavarsi, alimentarsi. La perdita della autosufficienza comporta la necessità per il paziente di supervisione nelle 24 h per lo svolgimento di quasi tutte le attività basilari e strumentali della vita quotidiana.
Conclude, quindi, che il quadro clinico accertato riveste il carattere della gravità (come peraltro riconosciuto dalla CMC dell' che lo ha giudicato invalido al 100%) ed incide sulla CP_1 autonomia del soggetto che, attualmente, non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita in modo autonomo ed ha necessità di assistenza continuativa. Quanto alla decorrenza del requisito sanitario, evidenzia che le patologie di cui è affetto il sono Pt_1 caratterizzate sul piano clinico da una notevole lentezza evolutiva ed, in specie, erano presenti da mesi. Pertanto, considerato che in atti non è presente documentazione che possa indicare con assoluta certezza medico-legale l'esatta epoca in cui le gravi patologie abbiano determinato una totale e permanente dipendenza da terzi, ritiene che sia ragionevole individuarla nel mese di gennaio 2024.
In relazione alle riferite conclusioni medico-legali ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente, e su quanto riscontrato all'esame obiettivo. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
Va, tuttavia, rigettata la domanda di condanna dell' alla liquidazione dell'indennità in CP_1 parola in quanto la S.C. di Cassazione in funzione nomofilattica, rimanendo nel solco della pagina 5 di 6 costante giurisprudenza di legittimità, ha definitivamente chiarito che entrambe le fasi del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. hanno ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non producono statuizioni sul diritto alla prestazione (Cass. 9577/2019).
Il ricorso di merito è, quindi, fondato e va accolto nei limiti innanzi precisati.
L'accertamento del requisito sanitario utile per accedere all'indennità di accompagnamento con decorrenza successiva al deposito del ricorso di merito, e la presenza dei requisiti per ottenere l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riferimento alla fase dell'ATPO (in cui il ricorrente è risultato soccombente) giustificano la compensazione integrale delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 1042/2022 comprensive dell'integrazione resa dal Dr. nel presente giudizio, liquidate con separato decreto, sono poste a carico Per_1 dell' CP_1
Le spese di CTU del presente giudizio, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
Velletri, 6 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 6 di 6