TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 19/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 930/2024 introdotto con ricorso depositato in data 24.06.2024 da
(C.F.: ) nato in [...] il Parte_1 C.F._1
03.03.1988 e residente in [...], cittadino iraniano, con permesso di soggiorno nr. con scadenza in data 22.07.2025, Numero_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Giacomini del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nata in [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...]
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 09.07.2024 ha espresso parere favorevole
OGGETTO: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER IL RICORRENTE: “Voglia l'adito Tribunale, sentiti i coniugi, assunte le prove
e le eventuali informazioni: autorizzare i coniugi sigg.ri e CP_1 Parte_1
a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
pronunciare la
[...]
separazione giudiziale dei predetti coniugi;
dare atto che il ricorrente non è nelle condizioni economiche occorrenti a versare alla sig.ra un assegno di CP_1
mantenimento; dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970; una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Georgia in data 23.07.2019, tra i sigg.ri e CP_1 Parte_1
; ordinare la registrazione e trascrizione della Sentenza;
con vittoria di spese,
[...]
diritti e onorari di causa.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.06.2024 sulla premessa che: Parte_1
- in data 23.07.2019 contraeva matrimonio con la Sig.ra in Georgia, CP_1
matrimonio all'estero iscritto al numero 01193301054 dello Stato di Georgia come da certificato rilasciato dall'Ufficio del registro Civile di Tblisi dell'Agenzia dello
Sviluppo dei Servizi Statali debitamente tradotto e attestato dall'Ambasciata d'Italia in Tblisi in data 25.07.2019 num. registro Ambasciata 1255 del 06.08.2019; - i coniugi fissavano la loro residenza stabile nel Comune di Ascoli Piceno in Via
Ferretti Domenico nr. 12;
- dalla loro unione matrimoniale non nascevano figli;
- i rapporti fra i coniugi in breve tempo perdevano i connotati necessari di affettività
e di desiderio di vita comune che dovrebbero essere alla base del matrimonio;
tanto
è vero che già in data 07.04.2022 i coniugi si recavano dinanzi all'Ufficiale di Stato civile per richiedere la separazione consensuale del matrimonio. I coniugi hanno, difatti, intrapreso ormai da tempo vita separata ed autonoma, senza più riprendere la convivenza;
- vani sono stati i tentativi del ricorrente di procedere alla separazione consensuale a causa della completa assenza della Sig.ra che, dapprima, non si è CP_1
presentata al secondo appuntamento fissato dinanzi all'Ufficiale di Stato civile del
Comune di Ascoli Piceno e, successivamente, si è mostrata irreperibile a qualsiasi forma di comunicazione.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso, e una volta passata in giudicato la sentenza predetta, pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Con decreto del 04.07.2024, il Presidente del Tribunale designava, quale giudice relatore, la Dott.ssa Rita De Angelis, fissando l'udienza del 30.01.2025 per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato.
In udienza del 30.01.2025, il Giudice, verificata la regolarità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dichiarava la contumacia della resistente e, CP_1
all'esito della discussione orale, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla separazione giudiziale.
Osserva il Collegio che la domanda relativa alla separazione giudiziale va accolta in quanto è venuta meno l'affezione, nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti. Osserva, altresì, che le condizioni della separazione domandate dal ricorrente nel ricorso introduttivo appaiono idonee a tutelare gli interessi di ambedue i coniugi, in assenza di interessi di figli da salvaguardare.
Il presente giudizio dovrà, poi, essere rimesso in fase istruttoria dinanzi al Giudice relatore per la prosecuzione, una volta decorsi i termini di legge, sull'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio civile anch'essa avanzata dal ricorrente nel ricorso introduttivo depositato in data 24.06.2024.
La regolamentazione delle spese di lite, pertanto, viene rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, non definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
721/2024 come sopra promossa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
unitisi in matrimonio in data 23.07.2019 in Georgia;
2) stabilisce che nulla è dovuto tra i coniugi a titolo di mantenimento;
3) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno, quale
Comune di residenza dei due coniugi;
4) dispone come da separata ordinanza per la rimessione della presente causa dinanzi al Giudice relatore, Dott.ssa Rita De Angelis, per la prosecuzione, una volta decorsi i termini di legge, sull'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio civile pure proposta da parte ricorrente;
5) spese al definitivo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 18/02/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 930/2024 introdotto con ricorso depositato in data 24.06.2024 da
(C.F.: ) nato in [...] il Parte_1 C.F._1
03.03.1988 e residente in [...], cittadino iraniano, con permesso di soggiorno nr. con scadenza in data 22.07.2025, Numero_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Giacomini del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nata in [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...]
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 09.07.2024 ha espresso parere favorevole
OGGETTO: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER IL RICORRENTE: “Voglia l'adito Tribunale, sentiti i coniugi, assunte le prove
e le eventuali informazioni: autorizzare i coniugi sigg.ri e CP_1 Parte_1
a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
pronunciare la
[...]
separazione giudiziale dei predetti coniugi;
dare atto che il ricorrente non è nelle condizioni economiche occorrenti a versare alla sig.ra un assegno di CP_1
mantenimento; dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970; una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Georgia in data 23.07.2019, tra i sigg.ri e CP_1 Parte_1
; ordinare la registrazione e trascrizione della Sentenza;
con vittoria di spese,
[...]
diritti e onorari di causa.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.06.2024 sulla premessa che: Parte_1
- in data 23.07.2019 contraeva matrimonio con la Sig.ra in Georgia, CP_1
matrimonio all'estero iscritto al numero 01193301054 dello Stato di Georgia come da certificato rilasciato dall'Ufficio del registro Civile di Tblisi dell'Agenzia dello
Sviluppo dei Servizi Statali debitamente tradotto e attestato dall'Ambasciata d'Italia in Tblisi in data 25.07.2019 num. registro Ambasciata 1255 del 06.08.2019; - i coniugi fissavano la loro residenza stabile nel Comune di Ascoli Piceno in Via
Ferretti Domenico nr. 12;
- dalla loro unione matrimoniale non nascevano figli;
- i rapporti fra i coniugi in breve tempo perdevano i connotati necessari di affettività
e di desiderio di vita comune che dovrebbero essere alla base del matrimonio;
tanto
è vero che già in data 07.04.2022 i coniugi si recavano dinanzi all'Ufficiale di Stato civile per richiedere la separazione consensuale del matrimonio. I coniugi hanno, difatti, intrapreso ormai da tempo vita separata ed autonoma, senza più riprendere la convivenza;
- vani sono stati i tentativi del ricorrente di procedere alla separazione consensuale a causa della completa assenza della Sig.ra che, dapprima, non si è CP_1
presentata al secondo appuntamento fissato dinanzi all'Ufficiale di Stato civile del
Comune di Ascoli Piceno e, successivamente, si è mostrata irreperibile a qualsiasi forma di comunicazione.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso, e una volta passata in giudicato la sentenza predetta, pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Con decreto del 04.07.2024, il Presidente del Tribunale designava, quale giudice relatore, la Dott.ssa Rita De Angelis, fissando l'udienza del 30.01.2025 per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato.
In udienza del 30.01.2025, il Giudice, verificata la regolarità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dichiarava la contumacia della resistente e, CP_1
all'esito della discussione orale, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla separazione giudiziale.
Osserva il Collegio che la domanda relativa alla separazione giudiziale va accolta in quanto è venuta meno l'affezione, nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti. Osserva, altresì, che le condizioni della separazione domandate dal ricorrente nel ricorso introduttivo appaiono idonee a tutelare gli interessi di ambedue i coniugi, in assenza di interessi di figli da salvaguardare.
Il presente giudizio dovrà, poi, essere rimesso in fase istruttoria dinanzi al Giudice relatore per la prosecuzione, una volta decorsi i termini di legge, sull'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio civile anch'essa avanzata dal ricorrente nel ricorso introduttivo depositato in data 24.06.2024.
La regolamentazione delle spese di lite, pertanto, viene rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, non definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
721/2024 come sopra promossa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
unitisi in matrimonio in data 23.07.2019 in Georgia;
2) stabilisce che nulla è dovuto tra i coniugi a titolo di mantenimento;
3) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno, quale
Comune di residenza dei due coniugi;
4) dispone come da separata ordinanza per la rimessione della presente causa dinanzi al Giudice relatore, Dott.ssa Rita De Angelis, per la prosecuzione, una volta decorsi i termini di legge, sull'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio civile pure proposta da parte ricorrente;
5) spese al definitivo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 18/02/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo