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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/01/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa civile iscritta al n. 1234 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
T R A
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Nadia Quarta, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall' avv. Controparte_1 C.F._2
Giovanni Gabellone, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 20 novembre 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.2.2023, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con l 24.4.1999 secondo il rito concordatario in Veglie (LE); che Controparte_1
Per_ dalla loro unione erano nati quattro figli di cui due, e , nati il 30.7.2013, ancora minorenni Per_1
(così come precisato dalle parti all'udienza di comparizione dell'11.1.2024); che con decreto del Tribunale di Lecce reso in data 3.5.2014, all'esito dell'udienza di comparizione del 9.5.2014, era stata omologata la separazione personale dei coniugi, con affidamento condiviso dei figli minori e collocamento prevalente presso di sé nella casa coniugale sita in Veglie, assegno mensile a carico del convenuto a titolo di mantenimento per i quattro figli pari a complessivi euro 400,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre alla metà delle spese straordinarie concordate preventivamente, e impegno, da parte del convenuto, a trasferire la proprietà della casa coniugale alla moglie a fronte della rinuncia, da parte della stessa, alla corresponsione di un assegno di mantenimento per sé; che i coniugi avevano sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
che aveva accettato le condizioni della separazione al solo fine di mantenere un rapporto civile con il coniuge e garantire la serenità dei figli, pur essendo consapevole delle difficoltà che avrebbe dovuto affrontare nel gestire la loro crescita;
che, successivamente all'omologa della separazione, il convenuto aveva disatteso gli accordi raggiunti, in quanto si era limitato a contribuire unicamente alla spesa alimentare, disinteressandosi di ogni altro aspetto riguardante la crescita e le necessità dei figli;
che, nel luglio 2017, aveva adito questo Tribunale al fine di ottenere l'affidamento esclusivo dei figli e un aumento del contributo posto a carico del padre per il loro mantenimento, ma che, con sentenza del 26.6.2018, erano state modificate unicamente le condizioni relative al diritto di visita del padre, demandando al consultorio familiare un'adeguata azione di supporto alla genitorialità volta al superamento delle discrasie e delle ragioni di conflitto tra i coniugi;
che, nelle more, due dei quattro figli erano divenuti maggiorenni ed economicamente autonomi e uno era andato vivere con il padre, mentre l'altro era rimasto a vivere con la madre insieme ai due fratelli minori;
che riusciva a far fronte alle esigenze dei due figli minori grazie al sostentamento offerto dal reddito di cittadinanza, pari a circa euro 700,00 mensili, mentre il convenuto era imprenditore nel campo dell'abbigliamento; che il convenuto aveva posto in essere, altresì, in più occasioni, violenze fisiche e verbali nei suoi confronti, anche in presenza dei due figli più piccoli, tanto che la ricorrente aveva sporto varie denunce presso i Carabinieri;
che, per tutte le ulteriori ragioni esposte in ricorso, non vi erano i presupposti per l'affidamento condiviso dei figli. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, con aumento del contributo posto a carico del Per_ convenuto a titolo di mantenimento dei due figli minori e , fino al raggiungimento della Per_1 loro indipendenza economica, in euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie, e con affidamento esclusivo dei due figli a sé. si è costituito con memoria depositata il 23.5.2023, aderendo alla Controparte_1 richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma contestando le avverse deduzioni in ordine alla non osservanza, da parte sua, delle condizioni raggiunte in sede di separazione relativamente al contributo posto a suo carico per il mantenimento dei figli e al calendario d'incontri padre-figli. Ha aggiunto: che, diversamente da quanto dedotto in ricorso, aveva sempre manifestato la volontà di intestare la casa coniugale ai figli e non alla ex moglie;
che i due figli e , dopo il CP_2 Per_3 raggiungimento della maggiore età, erano andati a vivere con il padre, che li aiutava economicamente, non avendo essi raggiunto una stabilità economica;
che aveva disatteso gli accordi di natura economica unicamente nel periodo post Covid, mentre la ricorrente aveva continuato a percepire l'assegno per il mantenimento dei figli pari a euro 40,000 mensili, oltre all'assegno unico, nonostante due dei quattro figli fossero andati a vivere con il padre;
che, quanto alla situazione economica delle parti, era disoccupato dal 2015 e percepiva unicamente l'assegno di invalidità civile in considerazione delle sue precarie condizioni di salute, mentre la ricorrente aveva sempre svolto attività lavorativa ed aveva un discreto tenore reddituale;
che tutti i procedimenti penali avviati nei suoi confronti si erano conclusi con l'assoluzione del on la formula “perché il fatto non si sussiste”. Ha chiesto, pertanto, la riduzione del CP_1 contributo posto a suo carico per il mantenimento dei figli ad euro 300,00 mensili, per le ragioni esplicitate atti, e il rigetto delle ulteriori richieste avanzate con il ricorso introduttivo.
Le parti sono state ascoltate all'udienza di comparizione del 25.5.2023, nel corso della quale la ricorrente ha dichiarato: “percepisco il reddito di cittadinanza, per euro 550 al mese. Abito in una casa di proprietà del sig. , il quale l'ha acquistata da e me l'ha concessa in comodato gratuito. Lavoro molto Parte_2 CP_1 saltuariamente come addetta alle pulizie, vengo aiutata da mia madre. Ribadisco che il solo il primo anno dopo CP_1 la separazione mi ha corrisposto 100 euro a settimana, poi non più. I gemelli non hanno mai dormito a casa del padre e non vogliono andarci. Il padre non è capace di accudire i bambini. Dopo la modifica della separazione abbiamo avuto qualche incontro presso il consultorio di Carmiano e lì hanno capito la situazione e non mi hanno più chiamata. Ribadisco che il padre non è assolutamente in grado di occuparsi dei bambini e perciò sono contraria a farli pernottare con lui. Può incontrarli di pomeriggio, quando vuole, ma è contrario all'interesse dei bambini il pernottamento presso il padre.”. Nella stessa udienza parte resistente ha dichiarato: “aiuto mio figlio nella sua attività commerciale di vendita di abbigliamento da lavoro. Abito in una casa in affitto, con canone mensile di euro 300. È vero che da circa 2 anni e mezzo
o 3 non pago il contributo dovuto a mia moglie per i figli. Incontro i miei figli da una a tre volte a settimana, secondo quello che decide la ricorrente. Non ho mai percepito né richiesto l'A.U.U. per i figli. Sono d'accordo a farlo percepire per intero alla madre.”. All'esito, la Presidente delegata ha chiesto al Consultorio di Carmiano l'invio di una relazione sugli interventi effettuati in attuazione del decreto reso dal Tribunale di Lecce il 26.6.2018 nel proc. n.
2567/2017 R.V.G. e sui loro esiti (relazione poi acquisita, unitamente alla copia del decreto del Tribunale di Lecce del 26.6.2018, in data 6.9.2023).
Nel corso della successiva udienza di comparizione dell'11.1.2024, all'esito di un rinvio concordemente richiesto dai difensori per la pendenza di trattative sulle condizioni del divorzio, entrambe le parti hanno dichiarato di aver aggiunto un accordo sulle condizioni provvisorie del divorzio, come da separato atto sottoscritto dalle parti personalmente e dai rispettivi difensori e allegato al verbale d'udienza, del seguente tenore, con la precisazione che “il calendario doveva intendersi, per quanto atteneva al fine settimana, nel senso che il padre avrebbe dovuto incontrare i figli una settimana il sabato e la settimana successiva la domenica”: Con ordinanza resa all'esito della stessa udienza, quindi, la Presidente Delegata, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso dell'udienza, della richiesta formulata da entrambe le parti di verifica delle modalità di attuazione del calendario provvisorio concordato e della riserva di riesaminarlo all'esito, nonché delle informazioni pervenute dal C.F. di Carmiano, ha adottato, nei seguenti termini, i provvedimenti provvisori e urgenti:
“a) dispone che, in via provvisoria, i rapporti tra le parti e i loro figli siano regolati secondo l'accordo oggi depositato;
b) demanda a S.S. di Veglie e al C.F. competente per territorio di avviare un attento monitoraggio in ordine all'attuazione del calendario di incontri tra padre e figli concordato tra le parti, di verificare l'idoneità dell'abitazione del signor ad ospitare figli a pranzo, di avviare un percorso di mediazione familiare ovvero di sostegno alle funzioni CP_1 genitoriali per migliorare le capacità di comunicazione tra i genitori e il riconoscimento dell'altrui ruolo genitoriale nell'interesse dei loro figli minori;
c) richiede ai Servizi indicati sub b) di inviare entro il 10.6.2024 una relazione sulla condizione dei figli minori delle parti e sui loro rapporti con ciascuno dei genitori, sugli interventi eseguiti e sui loro esiti.”
Ha disposto, quindi, procedersi all'istruzione della causa.
All'udienza del 20.11.2024, i difensori di entrambe le parti hanno dichiarato di non opporsi alla prosecuzione degli interventi demandati ai Servizi (e, in particolare, all'attivazione di interventi di educativa domiciliare, secondo quanto disposto dalla G.I. all'udienza del 19.6.2024) e hanno chiesto di dichiarare con sentenza non definitiva la separazione personale tra i coniugi. Nella stessa udienza, quindi,
i difensori delle parti, su invito della G.I., hanno precisato le proprie conclusioni, richiamando le richieste formulate in atti, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., e la G.I. ha demandato ai Servizi delegati la prosecuzione degli interventi in atto, riservando di assegnare successivamente termine per l'invio di una relazione di aggiornamento, e ha trattenuto la causa per la decisione in ordine allo status, disponendo la trasmissione degli atti al p.m. in sede per le sue conclusioni.
Nel corso del giudizio sono proseguiti gli interventi demandati ai Servizi delegati, i quali hanno fatto pervenire relazioni di aggiornamento in data 5.9.2023, 5.6.2024, 7.6.2024, 7.11.2024 e 8.11.2024.
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Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame era stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi ed era ampiamente decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione delle condizioni del divorzio, appare necessario rimettere la causa davanti alla G.I. per la prosecuzione dei percorsi demandati ai Servizi delegati, in considerazione del percorso di supporto già avviato nel corso del giudizio e che le parti hanno espressamente dichiarato di voler proseguire, provvedendo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 15.2.2023 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Veglie (LE) il 24.4.1999 da e d iscritto nei registri di matrimonio di detto Parte_1 Controparte_1
Comune dell'anno 1999 n. 21 P. II S. A;
b) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
c) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13.1.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore