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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15839/2024 R.G., introdotta da
(ROMA (RM), 19/11/1979), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. DE NICOLA ILARIA;
(ROMA (RM), 08/02/1972), con il patrocinio CP_1
dell'avv. ROSSI FRANCESCA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione e divorzio.
Ragioni di fatto e di diritto Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 12/06/1998 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, e contestualmente di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
[...] CP_1
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Roma Capitale di annotare l'emananda sentenza di separazione a margine dell'atto di matrimonio;
3) OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e fermi restando i reciproci obblighi di legge;
b) ciascun coniuge, economicamente indipendente, provvederà
autonomamente al proprio mantenimento;
c) la dimora coniugale ubicata in Roma, in Via Calpurnio Pisone n.
111 scala B interno 3, di proprietà di entrambi i coniugi per la quota di ½
ciascuno, viene assegnata, unitamente ai mobili e agli arredi presenti al suo interno, al sig. il quale, a fronte della predetta assegnazione, CP_1
si farà carico in via esclusiva e per intero del pagamento delle relative rate del mutuo fino alla completa estinzione dello stesso (v. punto 6 delle premesse del ricorso introduttivo e all.2 al ricorso introduttivo), nonché del pagamento di tutti gli oneri e le spese relative o comunque connesse al predetto immobile,
quali le necessarie spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese relative alle utenze, gli oneri condominiali e le imposte, tributi e tasse gravanti o comunque connessi al predetto immobile. Il sig. si farà CP_1
altresì carico in via esclusiva e per intero delle eventuali pendenze debitorie esistenti al momento della omologazione della separazione, relative a oneri e spese inerenti e/o comunque connessi alla casa coniugale di via Calpurnio
Pisone n. 111;
d) la sig.ra già trasferitasi dalla casa coniugale da giugno Pt_1
2024, si farà carico di tutte le spese e gli oneri relativi e connessi alla sua nuova sistemazione abitativa, e asporterà tutti i suoi effetti personali dalla casa di via Calpurnio Pisone 111, i quali, in accordo con il sig. CP_1
resteranno ivi custoditi fino a quando la stessa non tornerà a prenderli;
e) il sig. continuerà a farsi carico in via esclusiva e per intero CP_1
del pagamento delle rate dei finanziamenti dallo stesso stipulati con Ing Bank
e Cofidis, fino alla completa estinzione dei debiti contratti (di cui al punto 10
delle premesse del ricorso introduttivo) nonché di eventuali altri finanziamenti dallo stesso stipulati e pendenti al momento della omologazione della separazione;
f) ciascuno dei coniugi continuerà ad utilizzare in via piena ed esclusiva gli autoveicoli ai medesimi rispettivamente intestati (cfr. punto 12 delle
Premesse del ricorso introduttivo), facendosi carico per intero delle relative spese;
g) entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento diretto in favore della figlia – maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente, a differenza del fratello –, fino a quando la stessa non Per_2
raggiungerà l'indipendenza economica. Le spese straordinarie saranno poste a carico di entrambi i coniugi e tra loro ripartite nella misura del 50%
ciascuno;
h) la figlia , che attualmente abita in via pressoché esclusiva e Per_1
stabile presso l'abitazione materna, potrà recarsi e/o soggiornare presso la casa di via Calpurnio Pisone n. 111 se e quando la stessa lo desidererà,
secondo le sue esigenze e nel rispetto di quelle dei genitori;
i) i ricorrenti di comune accordo stabiliscono che l'“assegno unico per figlio a carico” dagli stessi percepito da parte dell ad oggi pari a circa CP_2
€ 95,00 mensili, precedentemente versato sul conto corrente n. 76800150
presso Poste Italiane cointestato ad entrambi i coniugi, venga trasferito sul conto corrente intestato alla sig.ra e dalla stessa Parte_1
versato in favore di quale ulteriore contributo alle sue Parte_2
esigenze quotidiane;
l) le spese di giudizio sono interamente compensate tra i ricorrenti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta al recepimento delle condizioni congiunte proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15839/2024 R.G.V.G., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 19/11/1979) e (ROMA
[...] CP_1
(RM), 08/02/1972) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
12/06/1998, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 514, Parte II, Serie A01, Anno 1998, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice Stefania Ciani come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15839/2024 R.G., introdotta da
(ROMA (RM), 19/11/1979), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. DE NICOLA ILARIA;
(ROMA (RM), 08/02/1972), con il patrocinio CP_1
dell'avv. ROSSI FRANCESCA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione e divorzio.
Ragioni di fatto e di diritto Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 12/06/1998 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, e contestualmente di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
[...] CP_1
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Roma Capitale di annotare l'emananda sentenza di separazione a margine dell'atto di matrimonio;
3) OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e fermi restando i reciproci obblighi di legge;
b) ciascun coniuge, economicamente indipendente, provvederà
autonomamente al proprio mantenimento;
c) la dimora coniugale ubicata in Roma, in Via Calpurnio Pisone n.
111 scala B interno 3, di proprietà di entrambi i coniugi per la quota di ½
ciascuno, viene assegnata, unitamente ai mobili e agli arredi presenti al suo interno, al sig. il quale, a fronte della predetta assegnazione, CP_1
si farà carico in via esclusiva e per intero del pagamento delle relative rate del mutuo fino alla completa estinzione dello stesso (v. punto 6 delle premesse del ricorso introduttivo e all.2 al ricorso introduttivo), nonché del pagamento di tutti gli oneri e le spese relative o comunque connesse al predetto immobile,
quali le necessarie spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese relative alle utenze, gli oneri condominiali e le imposte, tributi e tasse gravanti o comunque connessi al predetto immobile. Il sig. si farà CP_1
altresì carico in via esclusiva e per intero delle eventuali pendenze debitorie esistenti al momento della omologazione della separazione, relative a oneri e spese inerenti e/o comunque connessi alla casa coniugale di via Calpurnio
Pisone n. 111;
d) la sig.ra già trasferitasi dalla casa coniugale da giugno Pt_1
2024, si farà carico di tutte le spese e gli oneri relativi e connessi alla sua nuova sistemazione abitativa, e asporterà tutti i suoi effetti personali dalla casa di via Calpurnio Pisone 111, i quali, in accordo con il sig. CP_1
resteranno ivi custoditi fino a quando la stessa non tornerà a prenderli;
e) il sig. continuerà a farsi carico in via esclusiva e per intero CP_1
del pagamento delle rate dei finanziamenti dallo stesso stipulati con Ing Bank
e Cofidis, fino alla completa estinzione dei debiti contratti (di cui al punto 10
delle premesse del ricorso introduttivo) nonché di eventuali altri finanziamenti dallo stesso stipulati e pendenti al momento della omologazione della separazione;
f) ciascuno dei coniugi continuerà ad utilizzare in via piena ed esclusiva gli autoveicoli ai medesimi rispettivamente intestati (cfr. punto 12 delle
Premesse del ricorso introduttivo), facendosi carico per intero delle relative spese;
g) entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento diretto in favore della figlia – maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente, a differenza del fratello –, fino a quando la stessa non Per_2
raggiungerà l'indipendenza economica. Le spese straordinarie saranno poste a carico di entrambi i coniugi e tra loro ripartite nella misura del 50%
ciascuno;
h) la figlia , che attualmente abita in via pressoché esclusiva e Per_1
stabile presso l'abitazione materna, potrà recarsi e/o soggiornare presso la casa di via Calpurnio Pisone n. 111 se e quando la stessa lo desidererà,
secondo le sue esigenze e nel rispetto di quelle dei genitori;
i) i ricorrenti di comune accordo stabiliscono che l'“assegno unico per figlio a carico” dagli stessi percepito da parte dell ad oggi pari a circa CP_2
€ 95,00 mensili, precedentemente versato sul conto corrente n. 76800150
presso Poste Italiane cointestato ad entrambi i coniugi, venga trasferito sul conto corrente intestato alla sig.ra e dalla stessa Parte_1
versato in favore di quale ulteriore contributo alle sue Parte_2
esigenze quotidiane;
l) le spese di giudizio sono interamente compensate tra i ricorrenti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta al recepimento delle condizioni congiunte proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15839/2024 R.G.V.G., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 19/11/1979) e (ROMA
[...] CP_1
(RM), 08/02/1972) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
12/06/1998, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 514, Parte II, Serie A01, Anno 1998, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice Stefania Ciani come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi