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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/09/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. rg n. 2399/2024
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Addì 9.9.2025 innanzi al Giudice dott.ssa Giovanna Debernardi;
visto l'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite;
visto il verbale di udienza del 25.6.2025;
visto l'art. 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio per la deliberazione.
Alle ore 12.50, in assenza delle parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c., che costituisce parte integrante del presente verbale e di cui viene data lettura pubblica della motivazione contestuale.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 2399/2024 R. G.
promossa da
C.F.: , elettivamente domiciliato in Lercara Parte_1 C.F._1
Friddi, via Finocchiaro Aprile 23, presso lo studio dell'avv. Maria Assunta Pillitteri, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-PARTE ATTRICE-
contro
, C.F.: in qualità di liquidatore e legale rappresentante CP_1 C.F._2 della elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Controparte_2 viale Sicilia n.126, presso lo studio dell'avv. Simona Grasso che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-PARTE CONVENUTA-
E contro
Controparte_3
[...]
CONTUMACE-
[...]
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice:
Come da note conclusive depositate in data 2.9.2025
Per la parte convenuta
Come da note conclusive depositate in data 8.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I. Premessa
Con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 22.5.2018 il sig. , in qualità di CP_1 liquidatore nonché legale rappresentante della Controparte_2 agiva esecutivamente nei confronti del sig. debitore principale, e della Parte_1 [...] , terzo pignorato, al fine di ottenere il soddisfacimento del Controparte_3 proprio credito determinato in € 3.180,74, quale derivante dalle spese legali di cui alla sentenza n.
104/2018 emessa dal Tribunale di TT e dal successivo atto di precetto notificato in data
26.4.2018.
Avverso il pignoramento predetto il sig. proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615, Pt_1 comma 2, c.p.c. (procedimento iscritto al n. r. g. 574/2018 avanti codesto Tribunale), eccependo la ritenuta compensazione del credito invocato in conseguenza degli accordi di mediazione dalle parti sottoscritti nel 2014.
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza resa in data 10.6.2018, sospendeva la procedura esecutiva in oggetto, assegnando alle parti termine fino al 12.9.2018 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato in data 31.8.2018 il sig. - debitore esecutato ed Parte_1 attore in opposizione - conveniva in giudizio il sig. eccependo l'illegittimità del pignoramento CP_2 azionato ed asserendo di essere creditore, a sua volta, nei confronti dell'opposto, in forza dei verbali di mediazione e dei pedissequi accordi sottoscritti dalle parti. In particolare, ripercorrendo, seppur sinteticamente, la tesi attorea, l'odierno opponente rappresentava come, in seno al procedimento instauratosi dinnanzi al Tribunale di TT , recante n. r. g. 2035/2013, le parti avrebbe sottoscritto dei verbali di mediazione e dei pedissequi accordi, con i quali il sig. si sarebbe CP_2 obbligato al pagamento della somma di € 15.000,00 a saldo della consegna della somma di €
55.000,00 entro agosto 2014 (conversione di 2.500 quintali di grano in denaro) di cui all'accordo del
17.10.2014, nonché alla consegna di quintali 2.500 di grano da adempiersi entro luglio 2015 secondo l'accordo del 9.5.2014. Sennonché, stante il mancato adempimento degli obblighi predetti ad opera del l'odierno attore azionava la procedura esecutiva notificando al primo, in data 12.2.2016, CP_2 atto di precetto al fine di ottenere il pagamento della complessiva somma di € 15.399,60. Il medesimo evidenziava altresì sia di aver inviato tramite il suo difensore, in data 30.3.2018, una pec all'indirizzo dell'avvocato del convenuto, con la quale avrebbe dichiarato “che il sig. procederà per Pt_1 ottenere la esecutività e che la somma di € 2.420,00 oltre oneri di legge verrà compensata dal credito vantato nei confronti del sig. ” (cfr. allegato alla memoria di replica del 26.5.2025 di CP_1 parte attrice), sia che la predetta missiva non sarebbe stata contestata.
Con atto depositato in data 3.12.2018 si costituiva in giudizio il sig. – odierno creditore CP_2 procedente e convenuto in opposizione - contestando integralmente le doglianze di controparte e chiedendone il loro integrale rigetto. In particolare, il convenuto allegava che, nell'ambito del giudizio di merito di opposizione a precetto, concluso con sentenza del Tribunale di Caltanissetta n.
104/2018, sarebbe stata accolta la propria opposizione e per l'effetto dichiarato nullo il precetto allo stesso notificato. Pertanto, parte convenuta eccepiva l'illegittimità della chiesta compensazione, afferendo la stessa ad un controcredito derivante da un precetto dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato. Rilevava, altresì, la mancanza di alcun valido accordo, né tacito né espresso, sulla chiesta compensazione, osservando come alla pec da controparte inviata il 30.3.2018 sarebbe seguita la procedura esecutiva volta al recupero del credito invocato, con conseguente venir meno di qualsivoglia intesa tra le parti.
Il Giudice istruttore, con sentenza n. 41/2020 (procedimento esecutivo iscritto al n. r. g. 2931/2018 avanti codesto Tribunale), accoglieva l'opposizione, dichiarando estinto per compensazione il credito vantato dal sig. ed improcedibile, improponibile ed inefficace la procedura esecutiva 574/2018 CP_2
r.g.es., con condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c. (cfr. allegato alla memoria di replica del
26.5.2025 di parte attrice).
Avverso la sentenza di cui sopra il sig. proponeva appello, all'esito del quale il Giudice di CP_2 secondo grado, con provvedimento n. 1393/2024, rilevato il difetto di contraddittorio per mancata citazione del terzo pignorato, rimetteva le parti davanti codesto Tribunale ordinando la riassunzione del procedimento previo coinvolgimento del litisconsorte necessario (cfr. allegato atto di citazione).
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 11.11.2024 il sig. introduceva Pt_1 quindi il presente procedimento, insistendo nell'accoglimento dell'opposizione proposta ed instando, del pari, per la condanna del creditore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.4.2025 si costituiva in giudizio il sig.
, ribadendo quanto già argomentato nel precedente giudizio e chiedendo dunque il CP_1 rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 25.6.2025 il Giudice istruttore, stante l'assenza di attività istruttoria necessaria e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza odierna per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
II. Sul merito dell'opposizione
Prima di procedere alla disamina del motivo di opposizione, appare opportuno individuare, preliminarmente, l'oggetto del presente giudizio, volto, come emerge dalla lettura degli atti, a dimostrare la non debenza delle somme invocate dal creditore pignorante (pari a € 3.180,74) per effetto dell'intervenuta compensazione con i controcrediti asseritamente vantati dal debitore esecutato in forza di precedenti verbali di mediazione e pedissequi accordi.
Il tema dell'opposizione in esame, quindi, non è l'esistenza o l'efficacia del titolo esecutivo, costituito nella specie dall'atto di precetto notificato in data 26.4.2018, bensì la non sussistenza del diritto del creditore ad agire in executivis nei confronti dell'opponente, in ragione dell'estinzione, per compensazione, del credito preteso.
Ne discende così, considerata la natura e lo scopo del giudizio di opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., che sia l'opponente, contestando il diritto della controparte ad agire per esecuzione forzata, a dover dimostrare la presenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi posteriori alla formazione del titolo esecutivo e idonei a far venir meno il diritto del creditore, spettando invece a quest'ultimo l'onere di contestare le pretese avverse mediante eccezioni o mere difese, volte a contrastare l'esistenza dei fatti invocati dal debitore.
Il giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., infatti, come più volte ricordato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità, “ha la struttura dell'accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta dunque alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del suddetto credito”, assumendo quest'ultimo “veste sostanziale e processuale di attore”, sicché le eventuali eccezioni da lui sollevate, in quanto destinate a contrastare le pretese creditorie, costituiscono “causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa” (cfr. ex multis Cass. civ., 20 marzo 2012, n. 4380; conf. Cass. civ., 7 marzo 2017, n. 5635). Conseguenza di tali principi, dunque, è il ricorso all'ordinaria ripartizione dell'onere della prova, la quale incomberà in primo luogo sulla parte opponente, avendo quest'ultima proposto l'opposizione per contestare la legittimità dell'esecuzione promossa dal creditore opposto.
Orbene, con riferimento alla fattispecie in esame, giova primariamente osservare, come sopra già anticipato, che le doglianze sollevate dall'odierno attore, sig. attengono Parte_1 innanzitutto alla presunta compensazione tra il credito oggetto di pignoramento ed i controcrediti dal medesimo asseritamente vantati nei confronti del sig. CP_2 In particolare, le “contropretese” creditorie menzionate dall'opponente trarrebbero origine dal precetto “per pagamento somme e per obbligo di fare fondato su verbale di mediazione volontaria” ex art 474 c.p.c. e art 12, comma 1, d.lgs 28/2010, notificato in data 12.2.2016, con il quale il medesimo avrebbe intimato al sig. “di adempiere l'obbligo della consegna di quintali 2.500 di CP_2 grano mediante trasporto da Caltanissetta a Lercara Friddi, di cui all'accordo del 9.5.2014, nonché di procedere al versamento della somma di€ 15.000,00 quale saldo della consegna della somma di €
55.000,00 entro agosto 2014 ( conversione di 2.500 quintali di grano in denaro ) di cui all'accordo del 17/10/2014, oltre gli interessi legali sino alla data dell'effettivo soddisfo, il tutto entro e non oltre
10 giorni dalla data di notifica del presente atto, con l'avvertimento che in mancanza si procederà all'esecuzione specifica, ai sensi dell'articolo 612 c.p.c., nonché ad esecuzione forzata.. ..un totale complessivo di € 15.399 (cfr. atto di precetto quale allegato alla memoria del 26.5.2025 di parte attrice).
A tale atto, successivamente dichiarato nullo con sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta n.
104/2018, sarebbero poi seguiti sia la pec (già citata in parte premessa) inviata dal in data Pt_1
30.3.2018 e nella quale quest'ultimo avrebbe manifestato l'intento di voler compensare il proprio credito con quello vantato dal sig. quale derivante dalla sentenza predetta, sia il decreto di CP_2 omologa dei richiamati accordi di mediazione, emesso in data 19.6.2018 dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta e richiesto in ottemperanza a quanto statuito nella richiamata decisione n. 104/2018
(cfr. decreto allegato quale documento n. 1 alla nota depositata in data 26.5.2025 dalla parte attrice).
Tutto ciò premesso, si ritiene che il presente motivo di opposizione possa trovare accoglimento.
Come poc'anzi esposto, invero, da una disamina della documentazione in atti risulta che sig. Pt_1 successivamente alla pronuncia del Tribunale di Caltanissetta che ha dichiarato la nullità dell'atto di precetto notificato in data 12.2.2016, abbia promosso, avanti al medesimo Ufficio, ricorso per omologa dei verbali di mediazione a loro tempo sottoscritti tra le parti oggi in causa, ricorso conclusosi con l'emissione del relativo decreto in data 19.6.2016.
Orbene, in materia, giova rammentare che, secondo l'ormai costante giurisprudenza di legittimità, con l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore un controcredito certo, ossia definitivamente verificato giudizialmente o comunque non contestato, il quale non necessariamente presenti il requisito della liquidità, ma il cui importo possa comunque essere agevolmente accertato, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel corso del relativo giudizio di merito (cfr. Cass. civ., n. 9686/2020). In altri termini ancora, dunque, la compensazione giudiziale di cui all'art. 1243, secondo comma, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione
è fatta valere (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 23225/2016) e, nell'ambito del giudizio di opposizione, la momentanea illiquidità del controcredito ha il solo effetto di precludere al giudice la sospensione dell'esecuzione, in attesa del suo accertamento nella successiva fase del merito (cfr. Cass. civ., n.
9686/2020 cit.; già in tal senso Cass. civ., n. 30232/2019).
Ebbene, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, come evidenziato sopra, il credito intimato in compensazione da parte del debitore esecutato appare trovare il proprio fondamento non già (e non più) nell'atto di precetto dichiarato nullo dal Tribunale di TT con sentenza passata in giudicato, bensì nel decreto di omologa emesso dal Presidente del medesimo Ufficio in data 19.6.2018, adottato in seguito al relativo ricorso promosso in data 18.5.2018 ed in conseguenza del quale, giusta previsione di cui all'art. 12, D. lgs n. 28/2010, i citati verbali hanno quindi acquisito efficacia di titolo esecutivo.
Siffatta circostanza non risulta peraltro contestata dal creditore procedente, il quale ha riconosciuto l'avvenuta emissione del decreto suddetto, seppur successivamente alla pronuncia di nullità dell'atto di precetto del 2016. La stessa risulta altresì essere stata invocata dal debitore in seno al ricorso in opposizione avviato avverso il pignoramento presso terzi notificato in data 22.5.2018 ed all'origine dell'odierno giudizio, nel cui corpo del testo è stato invero evidenziato che “Il sig. in Pt_1 esecuzione della sentenza n. 104/2018 ha proposto dinanzi al Tribunale di Caltanissetta ricorso per il rilascio del decreto di omologa dell'accordo di mediazione, r.g.n. 385/2018 di cui si attende provvedimento, al fine di procedere ad esecuzione forzata del credito vantato” (cfr. ricorso in opposizione allegato alla nota depositata in data 26.5.2025).
Ne discende, quindi, che, attesa la verificata sussistenza, in favore di , di un Parte_1 controcredito, nel suo contenuto non contestato, derivante dai verbali di conciliazione sottoscritti nelle date del 9.5.2014 e del 17.10.2014, omologati con decreto del Presidente del Tribunale di Caltanissetta del 19.6.2018, la presente opposizione debba essere accolta, derivandone, in conseguenza dell'operante compensazione, l'annullamento della pretesa creditoria invocata da nella qualità sopra CP_1 spiegata, di cui all'atto di precetto del 26.4.2018.
III. Sulle spese di lite
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., parte convenuta deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta costituita le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto
Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti per la fascia “da € 1.100,01 a € 5.200,00” con esclusione della fase istruttoria, stante l'effettivo svolgimento del processo, in l'applicazione dei valori minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la non particolare complessità delle questioni trattate:
-€ 400,00 per la fase di studio della controversia;
- € 400,00 per la fase introduttiva del giudizio;
- € 800,00 per la fase decisionale;
per un totale di € 1.600,00 da rifondere a , oltre alle spese documentate, al Parte_2 rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Con riferimento, invece, alla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata dal debitore opponente, in materia pare opportuno evidenziare, preliminarmente, che tale previsione, avendo introdotto nel nostro ordinamento uno strumento riconducibile all'istituto dei c.d. “punitive damages”, riconosce, al suo terzo comma, la possibilità per il giudice di pronunciare, contestualmente alla liquidazione delle spese di lite ed in aggiunta al loro importo, la condanna, anche d'ufficio, della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di “una somma equitativamente determinata”.
A tal fine, sebbene la disposizione in esame, contrariamente alla previsione di cui all'art. 96 comma
1 c.p.c., non richieda espressamente la prova della mala fede o della colpa grave della controparte, si ritiene tuttavia che simile pronuncia postuli la sussistenza di un presupposto soggettivo riconducibile alla mala fede o alla colpa grave di una delle parti, la cui condotta sia valutabile alla stregua di “abuso del processo” (cfr. Cass. sez. II, n. 27623 del 21.11.2017).
Ciò posto, con riferimento al caso di specie, si ritiene che l'esito favorevole dell'opposizione proposta non giustifichi, di per sé sola, la condanna del creditore alla sanzione in esame, tenuto conto, in particolare, della previa declaratoria di nullità del precetto originariamente attivato dall'odierno debitore e l'emissione, solo successiva, del decreto di omologa dei verbali di conciliazione fondanti il controcredito invocato in compensazione.
Ne discende quindi il rigetto della presente istanza, ritenendosi non rientrare la difesa espletata dalla parte convenuta nel novero delle condotte qualificabili quali abuso del processo.
Debbono in ultimo dichiararsi irripetibili le spese nei confronti del terzo pignorato,
[...]
, non costituita Controparte_3 nel presente giudizio.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunziando
Accoglie l'opposizione di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c. promossa da nei Parte_1 confronti del pignoramento presso terzi notificato in data 22.5.2018.
Dichiara tenuto e condanna a rimborsare a le spese CP_1 Parte_1 processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.600,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Rigetta la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti del terzo pignorato
[...]
. Controparte_3
Così deciso in Termini Imerese, in data 9.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Addì 9.9.2025 innanzi al Giudice dott.ssa Giovanna Debernardi;
visto l'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite;
visto il verbale di udienza del 25.6.2025;
visto l'art. 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio per la deliberazione.
Alle ore 12.50, in assenza delle parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c., che costituisce parte integrante del presente verbale e di cui viene data lettura pubblica della motivazione contestuale.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 2399/2024 R. G.
promossa da
C.F.: , elettivamente domiciliato in Lercara Parte_1 C.F._1
Friddi, via Finocchiaro Aprile 23, presso lo studio dell'avv. Maria Assunta Pillitteri, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-PARTE ATTRICE-
contro
, C.F.: in qualità di liquidatore e legale rappresentante CP_1 C.F._2 della elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Controparte_2 viale Sicilia n.126, presso lo studio dell'avv. Simona Grasso che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-PARTE CONVENUTA-
E contro
Controparte_3
[...]
CONTUMACE-
[...]
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice:
Come da note conclusive depositate in data 2.9.2025
Per la parte convenuta
Come da note conclusive depositate in data 8.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I. Premessa
Con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 22.5.2018 il sig. , in qualità di CP_1 liquidatore nonché legale rappresentante della Controparte_2 agiva esecutivamente nei confronti del sig. debitore principale, e della Parte_1 [...] , terzo pignorato, al fine di ottenere il soddisfacimento del Controparte_3 proprio credito determinato in € 3.180,74, quale derivante dalle spese legali di cui alla sentenza n.
104/2018 emessa dal Tribunale di TT e dal successivo atto di precetto notificato in data
26.4.2018.
Avverso il pignoramento predetto il sig. proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615, Pt_1 comma 2, c.p.c. (procedimento iscritto al n. r. g. 574/2018 avanti codesto Tribunale), eccependo la ritenuta compensazione del credito invocato in conseguenza degli accordi di mediazione dalle parti sottoscritti nel 2014.
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza resa in data 10.6.2018, sospendeva la procedura esecutiva in oggetto, assegnando alle parti termine fino al 12.9.2018 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato in data 31.8.2018 il sig. - debitore esecutato ed Parte_1 attore in opposizione - conveniva in giudizio il sig. eccependo l'illegittimità del pignoramento CP_2 azionato ed asserendo di essere creditore, a sua volta, nei confronti dell'opposto, in forza dei verbali di mediazione e dei pedissequi accordi sottoscritti dalle parti. In particolare, ripercorrendo, seppur sinteticamente, la tesi attorea, l'odierno opponente rappresentava come, in seno al procedimento instauratosi dinnanzi al Tribunale di TT , recante n. r. g. 2035/2013, le parti avrebbe sottoscritto dei verbali di mediazione e dei pedissequi accordi, con i quali il sig. si sarebbe CP_2 obbligato al pagamento della somma di € 15.000,00 a saldo della consegna della somma di €
55.000,00 entro agosto 2014 (conversione di 2.500 quintali di grano in denaro) di cui all'accordo del
17.10.2014, nonché alla consegna di quintali 2.500 di grano da adempiersi entro luglio 2015 secondo l'accordo del 9.5.2014. Sennonché, stante il mancato adempimento degli obblighi predetti ad opera del l'odierno attore azionava la procedura esecutiva notificando al primo, in data 12.2.2016, CP_2 atto di precetto al fine di ottenere il pagamento della complessiva somma di € 15.399,60. Il medesimo evidenziava altresì sia di aver inviato tramite il suo difensore, in data 30.3.2018, una pec all'indirizzo dell'avvocato del convenuto, con la quale avrebbe dichiarato “che il sig. procederà per Pt_1 ottenere la esecutività e che la somma di € 2.420,00 oltre oneri di legge verrà compensata dal credito vantato nei confronti del sig. ” (cfr. allegato alla memoria di replica del 26.5.2025 di CP_1 parte attrice), sia che la predetta missiva non sarebbe stata contestata.
Con atto depositato in data 3.12.2018 si costituiva in giudizio il sig. – odierno creditore CP_2 procedente e convenuto in opposizione - contestando integralmente le doglianze di controparte e chiedendone il loro integrale rigetto. In particolare, il convenuto allegava che, nell'ambito del giudizio di merito di opposizione a precetto, concluso con sentenza del Tribunale di Caltanissetta n.
104/2018, sarebbe stata accolta la propria opposizione e per l'effetto dichiarato nullo il precetto allo stesso notificato. Pertanto, parte convenuta eccepiva l'illegittimità della chiesta compensazione, afferendo la stessa ad un controcredito derivante da un precetto dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato. Rilevava, altresì, la mancanza di alcun valido accordo, né tacito né espresso, sulla chiesta compensazione, osservando come alla pec da controparte inviata il 30.3.2018 sarebbe seguita la procedura esecutiva volta al recupero del credito invocato, con conseguente venir meno di qualsivoglia intesa tra le parti.
Il Giudice istruttore, con sentenza n. 41/2020 (procedimento esecutivo iscritto al n. r. g. 2931/2018 avanti codesto Tribunale), accoglieva l'opposizione, dichiarando estinto per compensazione il credito vantato dal sig. ed improcedibile, improponibile ed inefficace la procedura esecutiva 574/2018 CP_2
r.g.es., con condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c. (cfr. allegato alla memoria di replica del
26.5.2025 di parte attrice).
Avverso la sentenza di cui sopra il sig. proponeva appello, all'esito del quale il Giudice di CP_2 secondo grado, con provvedimento n. 1393/2024, rilevato il difetto di contraddittorio per mancata citazione del terzo pignorato, rimetteva le parti davanti codesto Tribunale ordinando la riassunzione del procedimento previo coinvolgimento del litisconsorte necessario (cfr. allegato atto di citazione).
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 11.11.2024 il sig. introduceva Pt_1 quindi il presente procedimento, insistendo nell'accoglimento dell'opposizione proposta ed instando, del pari, per la condanna del creditore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.4.2025 si costituiva in giudizio il sig.
, ribadendo quanto già argomentato nel precedente giudizio e chiedendo dunque il CP_1 rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 25.6.2025 il Giudice istruttore, stante l'assenza di attività istruttoria necessaria e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza odierna per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
II. Sul merito dell'opposizione
Prima di procedere alla disamina del motivo di opposizione, appare opportuno individuare, preliminarmente, l'oggetto del presente giudizio, volto, come emerge dalla lettura degli atti, a dimostrare la non debenza delle somme invocate dal creditore pignorante (pari a € 3.180,74) per effetto dell'intervenuta compensazione con i controcrediti asseritamente vantati dal debitore esecutato in forza di precedenti verbali di mediazione e pedissequi accordi.
Il tema dell'opposizione in esame, quindi, non è l'esistenza o l'efficacia del titolo esecutivo, costituito nella specie dall'atto di precetto notificato in data 26.4.2018, bensì la non sussistenza del diritto del creditore ad agire in executivis nei confronti dell'opponente, in ragione dell'estinzione, per compensazione, del credito preteso.
Ne discende così, considerata la natura e lo scopo del giudizio di opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., che sia l'opponente, contestando il diritto della controparte ad agire per esecuzione forzata, a dover dimostrare la presenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi posteriori alla formazione del titolo esecutivo e idonei a far venir meno il diritto del creditore, spettando invece a quest'ultimo l'onere di contestare le pretese avverse mediante eccezioni o mere difese, volte a contrastare l'esistenza dei fatti invocati dal debitore.
Il giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., infatti, come più volte ricordato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità, “ha la struttura dell'accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta dunque alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del suddetto credito”, assumendo quest'ultimo “veste sostanziale e processuale di attore”, sicché le eventuali eccezioni da lui sollevate, in quanto destinate a contrastare le pretese creditorie, costituiscono “causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa” (cfr. ex multis Cass. civ., 20 marzo 2012, n. 4380; conf. Cass. civ., 7 marzo 2017, n. 5635). Conseguenza di tali principi, dunque, è il ricorso all'ordinaria ripartizione dell'onere della prova, la quale incomberà in primo luogo sulla parte opponente, avendo quest'ultima proposto l'opposizione per contestare la legittimità dell'esecuzione promossa dal creditore opposto.
Orbene, con riferimento alla fattispecie in esame, giova primariamente osservare, come sopra già anticipato, che le doglianze sollevate dall'odierno attore, sig. attengono Parte_1 innanzitutto alla presunta compensazione tra il credito oggetto di pignoramento ed i controcrediti dal medesimo asseritamente vantati nei confronti del sig. CP_2 In particolare, le “contropretese” creditorie menzionate dall'opponente trarrebbero origine dal precetto “per pagamento somme e per obbligo di fare fondato su verbale di mediazione volontaria” ex art 474 c.p.c. e art 12, comma 1, d.lgs 28/2010, notificato in data 12.2.2016, con il quale il medesimo avrebbe intimato al sig. “di adempiere l'obbligo della consegna di quintali 2.500 di CP_2 grano mediante trasporto da Caltanissetta a Lercara Friddi, di cui all'accordo del 9.5.2014, nonché di procedere al versamento della somma di€ 15.000,00 quale saldo della consegna della somma di €
55.000,00 entro agosto 2014 ( conversione di 2.500 quintali di grano in denaro ) di cui all'accordo del 17/10/2014, oltre gli interessi legali sino alla data dell'effettivo soddisfo, il tutto entro e non oltre
10 giorni dalla data di notifica del presente atto, con l'avvertimento che in mancanza si procederà all'esecuzione specifica, ai sensi dell'articolo 612 c.p.c., nonché ad esecuzione forzata.. ..un totale complessivo di € 15.399 (cfr. atto di precetto quale allegato alla memoria del 26.5.2025 di parte attrice).
A tale atto, successivamente dichiarato nullo con sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta n.
104/2018, sarebbero poi seguiti sia la pec (già citata in parte premessa) inviata dal in data Pt_1
30.3.2018 e nella quale quest'ultimo avrebbe manifestato l'intento di voler compensare il proprio credito con quello vantato dal sig. quale derivante dalla sentenza predetta, sia il decreto di CP_2 omologa dei richiamati accordi di mediazione, emesso in data 19.6.2018 dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta e richiesto in ottemperanza a quanto statuito nella richiamata decisione n. 104/2018
(cfr. decreto allegato quale documento n. 1 alla nota depositata in data 26.5.2025 dalla parte attrice).
Tutto ciò premesso, si ritiene che il presente motivo di opposizione possa trovare accoglimento.
Come poc'anzi esposto, invero, da una disamina della documentazione in atti risulta che sig. Pt_1 successivamente alla pronuncia del Tribunale di Caltanissetta che ha dichiarato la nullità dell'atto di precetto notificato in data 12.2.2016, abbia promosso, avanti al medesimo Ufficio, ricorso per omologa dei verbali di mediazione a loro tempo sottoscritti tra le parti oggi in causa, ricorso conclusosi con l'emissione del relativo decreto in data 19.6.2016.
Orbene, in materia, giova rammentare che, secondo l'ormai costante giurisprudenza di legittimità, con l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore un controcredito certo, ossia definitivamente verificato giudizialmente o comunque non contestato, il quale non necessariamente presenti il requisito della liquidità, ma il cui importo possa comunque essere agevolmente accertato, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel corso del relativo giudizio di merito (cfr. Cass. civ., n. 9686/2020). In altri termini ancora, dunque, la compensazione giudiziale di cui all'art. 1243, secondo comma, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione
è fatta valere (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 23225/2016) e, nell'ambito del giudizio di opposizione, la momentanea illiquidità del controcredito ha il solo effetto di precludere al giudice la sospensione dell'esecuzione, in attesa del suo accertamento nella successiva fase del merito (cfr. Cass. civ., n.
9686/2020 cit.; già in tal senso Cass. civ., n. 30232/2019).
Ebbene, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, come evidenziato sopra, il credito intimato in compensazione da parte del debitore esecutato appare trovare il proprio fondamento non già (e non più) nell'atto di precetto dichiarato nullo dal Tribunale di TT con sentenza passata in giudicato, bensì nel decreto di omologa emesso dal Presidente del medesimo Ufficio in data 19.6.2018, adottato in seguito al relativo ricorso promosso in data 18.5.2018 ed in conseguenza del quale, giusta previsione di cui all'art. 12, D. lgs n. 28/2010, i citati verbali hanno quindi acquisito efficacia di titolo esecutivo.
Siffatta circostanza non risulta peraltro contestata dal creditore procedente, il quale ha riconosciuto l'avvenuta emissione del decreto suddetto, seppur successivamente alla pronuncia di nullità dell'atto di precetto del 2016. La stessa risulta altresì essere stata invocata dal debitore in seno al ricorso in opposizione avviato avverso il pignoramento presso terzi notificato in data 22.5.2018 ed all'origine dell'odierno giudizio, nel cui corpo del testo è stato invero evidenziato che “Il sig. in Pt_1 esecuzione della sentenza n. 104/2018 ha proposto dinanzi al Tribunale di Caltanissetta ricorso per il rilascio del decreto di omologa dell'accordo di mediazione, r.g.n. 385/2018 di cui si attende provvedimento, al fine di procedere ad esecuzione forzata del credito vantato” (cfr. ricorso in opposizione allegato alla nota depositata in data 26.5.2025).
Ne discende, quindi, che, attesa la verificata sussistenza, in favore di , di un Parte_1 controcredito, nel suo contenuto non contestato, derivante dai verbali di conciliazione sottoscritti nelle date del 9.5.2014 e del 17.10.2014, omologati con decreto del Presidente del Tribunale di Caltanissetta del 19.6.2018, la presente opposizione debba essere accolta, derivandone, in conseguenza dell'operante compensazione, l'annullamento della pretesa creditoria invocata da nella qualità sopra CP_1 spiegata, di cui all'atto di precetto del 26.4.2018.
III. Sulle spese di lite
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., parte convenuta deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta costituita le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto
Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti per la fascia “da € 1.100,01 a € 5.200,00” con esclusione della fase istruttoria, stante l'effettivo svolgimento del processo, in l'applicazione dei valori minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la non particolare complessità delle questioni trattate:
-€ 400,00 per la fase di studio della controversia;
- € 400,00 per la fase introduttiva del giudizio;
- € 800,00 per la fase decisionale;
per un totale di € 1.600,00 da rifondere a , oltre alle spese documentate, al Parte_2 rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Con riferimento, invece, alla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata dal debitore opponente, in materia pare opportuno evidenziare, preliminarmente, che tale previsione, avendo introdotto nel nostro ordinamento uno strumento riconducibile all'istituto dei c.d. “punitive damages”, riconosce, al suo terzo comma, la possibilità per il giudice di pronunciare, contestualmente alla liquidazione delle spese di lite ed in aggiunta al loro importo, la condanna, anche d'ufficio, della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di “una somma equitativamente determinata”.
A tal fine, sebbene la disposizione in esame, contrariamente alla previsione di cui all'art. 96 comma
1 c.p.c., non richieda espressamente la prova della mala fede o della colpa grave della controparte, si ritiene tuttavia che simile pronuncia postuli la sussistenza di un presupposto soggettivo riconducibile alla mala fede o alla colpa grave di una delle parti, la cui condotta sia valutabile alla stregua di “abuso del processo” (cfr. Cass. sez. II, n. 27623 del 21.11.2017).
Ciò posto, con riferimento al caso di specie, si ritiene che l'esito favorevole dell'opposizione proposta non giustifichi, di per sé sola, la condanna del creditore alla sanzione in esame, tenuto conto, in particolare, della previa declaratoria di nullità del precetto originariamente attivato dall'odierno debitore e l'emissione, solo successiva, del decreto di omologa dei verbali di conciliazione fondanti il controcredito invocato in compensazione.
Ne discende quindi il rigetto della presente istanza, ritenendosi non rientrare la difesa espletata dalla parte convenuta nel novero delle condotte qualificabili quali abuso del processo.
Debbono in ultimo dichiararsi irripetibili le spese nei confronti del terzo pignorato,
[...]
, non costituita Controparte_3 nel presente giudizio.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunziando
Accoglie l'opposizione di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c. promossa da nei Parte_1 confronti del pignoramento presso terzi notificato in data 22.5.2018.
Dichiara tenuto e condanna a rimborsare a le spese CP_1 Parte_1 processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.600,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Rigetta la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti del terzo pignorato
[...]
. Controparte_3
Così deciso in Termini Imerese, in data 9.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi