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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 457/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6838/2022 depositato il 20/12/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico, 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1968/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 17/05/2022
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29820180000000882 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29820180000000882 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29820180000000882 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29820180000000882 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29820180000000882 IRPEF-ALTRO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29820180000000882 IRPEF-ALTRO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29820180000000882 IRAP 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AT
Il contribuente Resistente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Nominativo_1, aveva impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 29820180000000882, eccependo:
la strumentalità del veicolo oggetto del fermo, utilizzato per l'attività professionale di avvocato;
la mancata notifica degli avvisi di accertamento sottesi al fermo;
l'incompetenza territoriale dell'Ufficio emittente, essendo sempre stato residente in provincia di Palermo.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva ha accolto il ricorso, annullando il preavviso di fermo.
L'Agenzia delle entrate ha appellato la sentenza n. 1968/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di
Siracusa che ha accolto il ricorso.
MOTIVI DI APPELLO
Con l'atto di appello l'Ufficio impositore rileva che:
Gli avvisi di accertamento sottesi al fermo (TY302SE02319/2016, TY307SM00549/2017,
TY307SM00577/2017) erano regolarmente notificati e divenuti definitivi.
Il contribuente aveva già impugnato le intimazioni di pagamento relative a tali avvisi nel procedimento RGR
160/2019, conclusosi con sentenza favorevole all'Ufficio (n. 2160/02/2022).
La sentenza impugnata non ha tenuto conto del giudicato già formatosi e ha erroneamente ritenuto non provata la notifica degli atti presupposti.
Sintesi delle Controdeduzioni di AdER
AdER, subentrata a Nominativo_2, ha sostenuto:
Il preavviso di fermo è stato emesso sulla base di ruoli ricevuti relativi ad accertamenti esecutivi già definitivi.
Le notifiche delle intimazioni di pagamento sono state effettuate correttamente.
Il contribuente ha già contestato gli atti presupposti in altro giudizio, conclusosi con rigetto del ricorso.
L'autovettura oggetto del fermo non è un bene strumentale per natura e il contribuente non ha fornito prova sufficiente della sua strumentalità.
L'appellato non risulta costituito in giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
La documentazione prodotta dall'Ufficio dimostra la regolare notifica degli avvisi di accertamento sottesi al preavviso di fermo, già oggetto di precedente giudizio definito con sentenza favorevole all'Ufficio.
La sentenza impugnata non ha considerato il giudicato formatosi nel procedimento RGR 160/2019, né ha valutato correttamente le prove documentali.
Pertanto nessun motivo di merito, attesa la definitività degli atti prodromici ,può essere sollevato.Le considerazioni riguardanti l'utilizzazione del mezzo per l'attività Professionale, pertinenti nella eventuale fase di sospensiva ,sono ininfluenti nel merito.
Il contribuente, non costituito in secondo grado, non ha contestato le deduzioni dell'Ufficio.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello dell'Ufficio condanna Resistente_1 al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 250,00 ciascuno, oltre accessori di legge se dovuri ììvuti a favore dell?Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Siracusa e a favore di ADER.
Palermo 18.9.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6838/2022 depositato il 20/12/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico, 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1968/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 17/05/2022
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29820180000000882 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29820180000000882 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29820180000000882 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29820180000000882 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29820180000000882 IRPEF-ALTRO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29820180000000882 IRPEF-ALTRO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29820180000000882 IRAP 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AT
Il contribuente Resistente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Nominativo_1, aveva impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 29820180000000882, eccependo:
la strumentalità del veicolo oggetto del fermo, utilizzato per l'attività professionale di avvocato;
la mancata notifica degli avvisi di accertamento sottesi al fermo;
l'incompetenza territoriale dell'Ufficio emittente, essendo sempre stato residente in provincia di Palermo.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva ha accolto il ricorso, annullando il preavviso di fermo.
L'Agenzia delle entrate ha appellato la sentenza n. 1968/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di
Siracusa che ha accolto il ricorso.
MOTIVI DI APPELLO
Con l'atto di appello l'Ufficio impositore rileva che:
Gli avvisi di accertamento sottesi al fermo (TY302SE02319/2016, TY307SM00549/2017,
TY307SM00577/2017) erano regolarmente notificati e divenuti definitivi.
Il contribuente aveva già impugnato le intimazioni di pagamento relative a tali avvisi nel procedimento RGR
160/2019, conclusosi con sentenza favorevole all'Ufficio (n. 2160/02/2022).
La sentenza impugnata non ha tenuto conto del giudicato già formatosi e ha erroneamente ritenuto non provata la notifica degli atti presupposti.
Sintesi delle Controdeduzioni di AdER
AdER, subentrata a Nominativo_2, ha sostenuto:
Il preavviso di fermo è stato emesso sulla base di ruoli ricevuti relativi ad accertamenti esecutivi già definitivi.
Le notifiche delle intimazioni di pagamento sono state effettuate correttamente.
Il contribuente ha già contestato gli atti presupposti in altro giudizio, conclusosi con rigetto del ricorso.
L'autovettura oggetto del fermo non è un bene strumentale per natura e il contribuente non ha fornito prova sufficiente della sua strumentalità.
L'appellato non risulta costituito in giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
La documentazione prodotta dall'Ufficio dimostra la regolare notifica degli avvisi di accertamento sottesi al preavviso di fermo, già oggetto di precedente giudizio definito con sentenza favorevole all'Ufficio.
La sentenza impugnata non ha considerato il giudicato formatosi nel procedimento RGR 160/2019, né ha valutato correttamente le prove documentali.
Pertanto nessun motivo di merito, attesa la definitività degli atti prodromici ,può essere sollevato.Le considerazioni riguardanti l'utilizzazione del mezzo per l'attività Professionale, pertinenti nella eventuale fase di sospensiva ,sono ininfluenti nel merito.
Il contribuente, non costituito in secondo grado, non ha contestato le deduzioni dell'Ufficio.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello dell'Ufficio condanna Resistente_1 al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 250,00 ciascuno, oltre accessori di legge se dovuri ììvuti a favore dell?Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Siracusa e a favore di ADER.
Palermo 18.9.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE