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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/11/2025, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il giudice del tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro dott. Rosa Molè all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p,c, in sostituzione dell'udienza del 06.11.25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4051 ruolo generale dell'anno 2024
TRA
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Anna Romano e Mariacristina Parte_1
Romano come in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e difeso dall'avv. Mauro CP_1
Elberti, giusta procura generale alle liti, come in atti resistente
OGGETTO: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.02.23, proponeva, ai sensi dell'art. Parte_1
445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione ritenendo l'insussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta. Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 del citato art. 445 bis cpc, con ricorso depositato il 04.07.24, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza. Si è costituito l' , ed ha eccepito l'inammissibilità nonché l'infondatezza CP_1 dell'opposizione. Questo giudicante designato per la trattazione del procedimento giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 271.25 ha deciso la causa.
*** Il ricorso è fondato nei termini e per le argomentazioni di seguito esposte. Invero, le censure della difesa dell'istante si sostanziano essenzialmente nella considerazione che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento ATP avrebbe sottovalutato il quadro patologico, con particolare riferimento alla vasculopatia cerebrale cronica ed anche in considerazione dell'aggravamento delle condizioni di salute dell'istante, come attestato dalla documentazione medica successivamente prodotta. In ragione degli specifici rilievi dell'istante e della documentazione sanitaria prodotta nel corso del presente giudizio, sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni al CTU (dr. ), già nominato nella precedente fase di Persona_1
ATP; lo specialista, all'esito della valutazione della documentazione sanitaria nello specifico ha affermato che: Nella fattispecie in esame si ritiene che il complesso delle infermità accertate in sede di CTU valutate con l'esame clinico del ricorrente e anche mediante la valutazione dell'indice di Barthel modificato sia di entità tale da non consentire alla ricorrente di attendere autonomamente alla maggior parte degli atti cosiddetti elementari della vita quotidiana. Dalla valutazione della scala dell'equilibrio e dell'andatura di è apparso un Per_2 equilibrio instabile ma una normale capacità della paziente nello stare seduta e nell'alzarsi da una sedia seppure con lentezza e solo con appoggio e nella stazione eretta prolungata si è presentato un Romberg lievemente positivo con anteropulsione. L'esame clinico della ricorrente, ha evidenziato con rallentamento motorio iniziale e scarsa capacità nel superamento anche di piccoli ostacoli. La ricorrente deambula solo in ambito domestico con deambulatore ed evita di uscire da casa per paura di eventuali cadute accidentali per anamnestiche manifestazioni di instabilità posturale ed effettua le proprie attività quotidiane solo con aiuto di badante e dei familiari per riferito deficit nell'equilibrio. Inoltre presenta disturbi comportamentali e alterazione del ritmo-sonno veglia. Pertanto sulla base della mia ulteriore visita medico-legale della ricorrente, al fine di costatare il reale peggioramento delle proprie condizioni cliniche della stessa, come evidenziato dalla documentazione medica prodotta dal legale rappresentante successivamente al deposito della CTU si può affermare che le limitazioni obiettivate configurano un carattere di permanenza e necessitano di un accompagnatore in maniera stabile per evitare il rischio, tutt'altro che impossibile, di caduta accidentale. Inoltre nella fattispecie ricorrente, a mio avviso, non sono garantite alcune attività che gli consentono di effettuare con sufficiente autonomia quanto richiesto dal dettato legislativo, ed in particolare la sufficiente effettuazione degli atti ordinari della vita, per cui, anche in tal senso, vi è quella condizione di ridotta autonomia che determina il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Si ritiene, pertanto, che nel caso di specie ricorrono i requisiti sanitari previsti ex lege vigente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Per quanto concerne la retrodatazione della suddetta condizione di non autonomia il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, anche sulla base della recente certificazione Psichiatrica dell' Ospedale del Mare di Napoli (10/04/2025), che dimostra un peggioramento delle condizioni neurologiche e funzionali della ricorrente, ritengo, in scienza e coscienza, che si possa accordare una data di decorrenza del beneficio di legge risalendo ad almeno cinque-sei mesi prima dell' attuale accertamento peritale in quanto verosimilmente già in quel periodo sussisteva l'aggravarsi ella sindrome ipocinetica globale con deficit nella deambulazione e con un rischio alto di cadute accidentali per la sig.ra e Pt_1 che la stessa doveva necessariamente essere assistita nella deambulazione ed inoltre aveva bisogno una continua e vigile attenzione da parte di terzi.”
Ha quindi concluso per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della “…il diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento può essere concesso dal mese di novembre 2024”. Le argomentazioni del consulente, come complessivamente esposte nella ctu e nella successiva integrazione depositata nel presente giudizio, sono condivisibili e possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della positiva valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con la suindicata decorrenza. Si ricorda, peraltro, che le recenti pronunce della Suprema Corte hanno definitivamente chiarito come il giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., sia per legge destinato a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), non potendo contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. E ancora meno può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo. (Cass. 27010 /2018; Cass. n. 9755/2019). In considerazione del fatto che il requisito sanitario si è perfezionato in corso di giudizio le spese sono compensate integralmente. Le spese delle CTU come già liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento a parte ricorrente del requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento da novembre 2024;
compensa integralmente le spese di giudizio;
le spese di CTU come già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' in via definitiva. CP_1
Si comunichi
Torre Annunziata, 11.11.25 Il giudice del lavoro
dott. Rosa Molè
Il giudice del tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro dott. Rosa Molè all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p,c, in sostituzione dell'udienza del 06.11.25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4051 ruolo generale dell'anno 2024
TRA
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Anna Romano e Mariacristina Parte_1
Romano come in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e difeso dall'avv. Mauro CP_1
Elberti, giusta procura generale alle liti, come in atti resistente
OGGETTO: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.02.23, proponeva, ai sensi dell'art. Parte_1
445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione ritenendo l'insussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta. Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 del citato art. 445 bis cpc, con ricorso depositato il 04.07.24, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza. Si è costituito l' , ed ha eccepito l'inammissibilità nonché l'infondatezza CP_1 dell'opposizione. Questo giudicante designato per la trattazione del procedimento giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 271.25 ha deciso la causa.
*** Il ricorso è fondato nei termini e per le argomentazioni di seguito esposte. Invero, le censure della difesa dell'istante si sostanziano essenzialmente nella considerazione che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento ATP avrebbe sottovalutato il quadro patologico, con particolare riferimento alla vasculopatia cerebrale cronica ed anche in considerazione dell'aggravamento delle condizioni di salute dell'istante, come attestato dalla documentazione medica successivamente prodotta. In ragione degli specifici rilievi dell'istante e della documentazione sanitaria prodotta nel corso del presente giudizio, sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni al CTU (dr. ), già nominato nella precedente fase di Persona_1
ATP; lo specialista, all'esito della valutazione della documentazione sanitaria nello specifico ha affermato che: Nella fattispecie in esame si ritiene che il complesso delle infermità accertate in sede di CTU valutate con l'esame clinico del ricorrente e anche mediante la valutazione dell'indice di Barthel modificato sia di entità tale da non consentire alla ricorrente di attendere autonomamente alla maggior parte degli atti cosiddetti elementari della vita quotidiana. Dalla valutazione della scala dell'equilibrio e dell'andatura di è apparso un Per_2 equilibrio instabile ma una normale capacità della paziente nello stare seduta e nell'alzarsi da una sedia seppure con lentezza e solo con appoggio e nella stazione eretta prolungata si è presentato un Romberg lievemente positivo con anteropulsione. L'esame clinico della ricorrente, ha evidenziato con rallentamento motorio iniziale e scarsa capacità nel superamento anche di piccoli ostacoli. La ricorrente deambula solo in ambito domestico con deambulatore ed evita di uscire da casa per paura di eventuali cadute accidentali per anamnestiche manifestazioni di instabilità posturale ed effettua le proprie attività quotidiane solo con aiuto di badante e dei familiari per riferito deficit nell'equilibrio. Inoltre presenta disturbi comportamentali e alterazione del ritmo-sonno veglia. Pertanto sulla base della mia ulteriore visita medico-legale della ricorrente, al fine di costatare il reale peggioramento delle proprie condizioni cliniche della stessa, come evidenziato dalla documentazione medica prodotta dal legale rappresentante successivamente al deposito della CTU si può affermare che le limitazioni obiettivate configurano un carattere di permanenza e necessitano di un accompagnatore in maniera stabile per evitare il rischio, tutt'altro che impossibile, di caduta accidentale. Inoltre nella fattispecie ricorrente, a mio avviso, non sono garantite alcune attività che gli consentono di effettuare con sufficiente autonomia quanto richiesto dal dettato legislativo, ed in particolare la sufficiente effettuazione degli atti ordinari della vita, per cui, anche in tal senso, vi è quella condizione di ridotta autonomia che determina il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Si ritiene, pertanto, che nel caso di specie ricorrono i requisiti sanitari previsti ex lege vigente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Per quanto concerne la retrodatazione della suddetta condizione di non autonomia il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, anche sulla base della recente certificazione Psichiatrica dell' Ospedale del Mare di Napoli (10/04/2025), che dimostra un peggioramento delle condizioni neurologiche e funzionali della ricorrente, ritengo, in scienza e coscienza, che si possa accordare una data di decorrenza del beneficio di legge risalendo ad almeno cinque-sei mesi prima dell' attuale accertamento peritale in quanto verosimilmente già in quel periodo sussisteva l'aggravarsi ella sindrome ipocinetica globale con deficit nella deambulazione e con un rischio alto di cadute accidentali per la sig.ra e Pt_1 che la stessa doveva necessariamente essere assistita nella deambulazione ed inoltre aveva bisogno una continua e vigile attenzione da parte di terzi.”
Ha quindi concluso per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della “…il diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento può essere concesso dal mese di novembre 2024”. Le argomentazioni del consulente, come complessivamente esposte nella ctu e nella successiva integrazione depositata nel presente giudizio, sono condivisibili e possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della positiva valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con la suindicata decorrenza. Si ricorda, peraltro, che le recenti pronunce della Suprema Corte hanno definitivamente chiarito come il giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., sia per legge destinato a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), non potendo contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. E ancora meno può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo. (Cass. 27010 /2018; Cass. n. 9755/2019). In considerazione del fatto che il requisito sanitario si è perfezionato in corso di giudizio le spese sono compensate integralmente. Le spese delle CTU come già liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento a parte ricorrente del requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento da novembre 2024;
compensa integralmente le spese di giudizio;
le spese di CTU come già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' in via definitiva. CP_1
Si comunichi
Torre Annunziata, 11.11.25 Il giudice del lavoro
dott. Rosa Molè