Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 05/02/2026, n. 1737
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Insussistenza del presupposto impositivo

    La pretesa tributaria è fondata per il periodo in cui l'immobile non era locato, poiché l'obbligo di pagare la tassa rifiuti sussiste anche se l'immobile non è utilizzato, purché sia predisposto all'uso e sia istituito il servizio di raccolta rifiuti.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'art. 13 punto 4 del Regolamento Ta.Ri.

    L'Ente impositore ha legittimamente emesso l'avviso di accertamento basato sulle risultanze anagrafiche e sul regolamento comunale, che prevede l'applicazione dello schema tariffario per utenze domestiche residenti con un numero di occupanti pari a tre in assenza di denuncia di attivazione dell'utenza.

  • Accolto
    Obbligo di pagamento della TARI in capo al conduttore

    Vi è prova in atti dell'esistenza del contratto di locazione dell'immobile per il periodo compreso tra l'1/06/2022 ed il 31/1/2024. Ne consegue l'infondatezza della pretesa tributaria azionata limitatamente al periodo di vigenza della predetta locazione, gravando sul conduttore dell'immobile l'obbligo di pagamento del tributo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 05/02/2026, n. 1737
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1737
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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