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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 05/02/2026, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1737/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DI STAZIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3073/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Sotense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401554419 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401554419 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401554419 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401554419 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401554419 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401554419 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 787/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento del ricorso con vittoria di spese;
Resistente: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, con cui il Comune di Roma Capitale contesta l'omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) per gli anni dal 2018 al 2023 ed ingiunge di pagare la somma complessiva di euro 1.718,00 in relazione all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 (in catasto fg. 203 part. 950 sub. 60).
Parte ricorrente dichiara in premessa:
- che lui ed i componenti del proprio nucleo familiare non hanno mai risieduto nell'immobile oggetto di accertamento, che è rimasto disabitato e nella disponibilità del proprietario sino al 30/5/2022;
- che il nucleo familiare del ricorrente fino al 22.11.2018 era composto da tre soggetti;
da detta data, con la nascita del secondo figlio, il nucleo familiare è composto da 4 persone;
- che dal 5.10.2021 il ricorrente ha trasferito la propria residenza presso altro immobile sito in Roma in
Indirizzo_2;
– di avere concesso in locazione l'immobile oggetto di accertamento con contratto di locazione agevolato ad uso abitativo per anni cinque a decorrere dal 1.6.2022 e che si è concluso il 31.1.2024;
- che in data 15 novembre 2024 l'esponente ha inviato a mezzo PEC alla Società AMA S.p.A. istanza di annullamento/rettifica della cartella esattoriale allegando ricevuta di registrazione del contratto di locazione e che tale istanza è rimasta priva di riscontro.
A sostegno del ricorso vengono dedotte le seguenti censure:
i) nullità/annullabilità dell'avviso impugnato per insussistenza del presupposto impositivo a norma dell'art. 6 punto 1 del Regolamento Ta.Ri. del Comune di Roma Capitale. Parte ricorrente adduce che il soggetto passivo della tassa sui rifiuti è chi effettivamente occupa e utilizza l'immobile, in quanto è colui che produce i rifiuti. Inoltre, se l'immobile è locato, l'obbligo di pagare la Ta.Ri. passa al conduttore se il contratto di locazione ha una durata maggiore di sei mesi, come nel caso di specie. Adduce ancora in caso di inadempimento il Comune dovrà agire nei confronti del conduttore per il recupero della somma non pagata e che, nel caso di specie, vi è prova che l'immobile per il quale è stato rilevato il mancato pagamento della
Ta.Ri era concesso in locazione dal primo giugno 2022 sino al 31.1.2024;
ii) illegittimità dell'art. 13 punto 4 del Regolamento Ta.Ri. nella parte in cui estende ai non residenti la tariffa prevista per i residenti, considerando come numero di occupanti quello corrispondente ai componenti del nucleo familiare nell'unità residente.
Parte ricorrente chiede di dichiarare nullo e/o annullabile e/o illegittimo e/o illecito l'avviso di accertamento impugnato, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Il Comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 23.01.2026 nella quale difende il proprio operato precisando che l'odierno ricorrente non ha mai presentato all'Ufficio Tributi denuncia di attivazione dell'utenza Ta.Ri. per l'immobile di Indirizzo_1 né la dichiarazione di cessazione a seguito della locazione dell'immobile a terzi. Contesta la fondatezza nel merito delle opposte censure e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese. All'odierna udienza pubblica, le parti si riportano ai rispettivi scritti e alle relative conclusioni. La causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vi è prova in atti dell'esistenza del contratto di locazione dell'immobile accertato per il periodo compreso tra l'1/06/2022 ed il 31/1/2024. Ne consegue l'infondatezza della pretesa tributaria azionata limitatamente al periodo di vigenza della predetta locazione, gravando sul conduttore dell'immobile l'obbligo di pagamento del tributo.
La medesima pretesa è invece fondata per il restante periodo cui si riferisce l'accertamento impugnato, anche se l'immobile non è stato abitato dal proprietario perché residente in altro immobile.
Questo Giudice non può che condividere l'orientamento della Suprema Corte, richiamato dall'ente impositore, secondo il quale l'obbligo di pagare la tassa rifiuti sussiste anche se l'immobile non è utilizzato, purché sia predisposto all'uso (Cass. n. 21703/2022, n. 9872/2023). Nell'ordinanza n. 11130 del 2021 la Cassazione ha affermato che il tributo in parola è dovuto “ogni qualvolta ricorra il presupposto oggettivo dell'avvenuta istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti, restando irrilevante il dato soggettivo della mancata utilizzazione da parte dell'utente. Essa è infatti fondata sui due presupposti impositivi del possesso di immobili, collegato alla loro natura e al loro valore, e dell'erogazione e fruizione di servizi comunali”.
Va altresì rigettata la domanda di riduzione della tariffa rifiuti in rapporto alla diversa composizione del nucleo familiare. L'art. 11 del Regolamento Ta.Ri. del Comune di Roma Capitale stabilisce che “Il numero degli occupanti, ai fini della determinazione della tariffa e delle eventuali riduzioni e agevolazioni previste dal presente regolamento, è individuato nel numero dei soggetti conviventi, a prescindere dall'esistenza di vincoli di parentela o affinità, risultante dagli elenchi dell'anagrafe capitolina, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica, salvo diversa composizione del nucleo familiare convivente risultante da sentenza, decreti, ordinanze o altri atti emessi dall'autorità giudiziaria”.
Inoltre, il comma 4 dell'art. 13 del predetto regolamento recita: “Si considerano utenze domestiche non residenti i locali tenuti a disposizione per i quali, da certificazione anagrafica, non risultano soggetti residenti, ovvero per i quali, pur risultando soggetti residenti, lo stato di fatto dei locali sia non occupato per il sussistere delle condizioni di cui al comma 3. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a tre, salvo prova contraria sull'effettivo numero di occupanti nell'unità abitativa”.
Ebbene, nel caso di specie, in assenza della denuncia di attivazione dell'utenza relativa all'immobile accertato, l'Ente impositore ha legittimamente emesso l'avviso di accertamento basato sulle risultanze acquisite dalla consultazione delle banche dati utilizzate dall'Ufficio ed ha indicato come numero di occupanti quello risultante dall'Anagrafe del Comune di Roma in conformità al Regolamento comunale.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 23, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese di lite. Così deciso il 26 gennaio 2026 Il giudice
NT Di ZI
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DI STAZIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3073/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Sotense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401554419 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401554419 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401554419 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401554419 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401554419 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401554419 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 787/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento del ricorso con vittoria di spese;
Resistente: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, con cui il Comune di Roma Capitale contesta l'omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) per gli anni dal 2018 al 2023 ed ingiunge di pagare la somma complessiva di euro 1.718,00 in relazione all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 (in catasto fg. 203 part. 950 sub. 60).
Parte ricorrente dichiara in premessa:
- che lui ed i componenti del proprio nucleo familiare non hanno mai risieduto nell'immobile oggetto di accertamento, che è rimasto disabitato e nella disponibilità del proprietario sino al 30/5/2022;
- che il nucleo familiare del ricorrente fino al 22.11.2018 era composto da tre soggetti;
da detta data, con la nascita del secondo figlio, il nucleo familiare è composto da 4 persone;
- che dal 5.10.2021 il ricorrente ha trasferito la propria residenza presso altro immobile sito in Roma in
Indirizzo_2;
– di avere concesso in locazione l'immobile oggetto di accertamento con contratto di locazione agevolato ad uso abitativo per anni cinque a decorrere dal 1.6.2022 e che si è concluso il 31.1.2024;
- che in data 15 novembre 2024 l'esponente ha inviato a mezzo PEC alla Società AMA S.p.A. istanza di annullamento/rettifica della cartella esattoriale allegando ricevuta di registrazione del contratto di locazione e che tale istanza è rimasta priva di riscontro.
A sostegno del ricorso vengono dedotte le seguenti censure:
i) nullità/annullabilità dell'avviso impugnato per insussistenza del presupposto impositivo a norma dell'art. 6 punto 1 del Regolamento Ta.Ri. del Comune di Roma Capitale. Parte ricorrente adduce che il soggetto passivo della tassa sui rifiuti è chi effettivamente occupa e utilizza l'immobile, in quanto è colui che produce i rifiuti. Inoltre, se l'immobile è locato, l'obbligo di pagare la Ta.Ri. passa al conduttore se il contratto di locazione ha una durata maggiore di sei mesi, come nel caso di specie. Adduce ancora in caso di inadempimento il Comune dovrà agire nei confronti del conduttore per il recupero della somma non pagata e che, nel caso di specie, vi è prova che l'immobile per il quale è stato rilevato il mancato pagamento della
Ta.Ri era concesso in locazione dal primo giugno 2022 sino al 31.1.2024;
ii) illegittimità dell'art. 13 punto 4 del Regolamento Ta.Ri. nella parte in cui estende ai non residenti la tariffa prevista per i residenti, considerando come numero di occupanti quello corrispondente ai componenti del nucleo familiare nell'unità residente.
Parte ricorrente chiede di dichiarare nullo e/o annullabile e/o illegittimo e/o illecito l'avviso di accertamento impugnato, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Il Comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 23.01.2026 nella quale difende il proprio operato precisando che l'odierno ricorrente non ha mai presentato all'Ufficio Tributi denuncia di attivazione dell'utenza Ta.Ri. per l'immobile di Indirizzo_1 né la dichiarazione di cessazione a seguito della locazione dell'immobile a terzi. Contesta la fondatezza nel merito delle opposte censure e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese. All'odierna udienza pubblica, le parti si riportano ai rispettivi scritti e alle relative conclusioni. La causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vi è prova in atti dell'esistenza del contratto di locazione dell'immobile accertato per il periodo compreso tra l'1/06/2022 ed il 31/1/2024. Ne consegue l'infondatezza della pretesa tributaria azionata limitatamente al periodo di vigenza della predetta locazione, gravando sul conduttore dell'immobile l'obbligo di pagamento del tributo.
La medesima pretesa è invece fondata per il restante periodo cui si riferisce l'accertamento impugnato, anche se l'immobile non è stato abitato dal proprietario perché residente in altro immobile.
Questo Giudice non può che condividere l'orientamento della Suprema Corte, richiamato dall'ente impositore, secondo il quale l'obbligo di pagare la tassa rifiuti sussiste anche se l'immobile non è utilizzato, purché sia predisposto all'uso (Cass. n. 21703/2022, n. 9872/2023). Nell'ordinanza n. 11130 del 2021 la Cassazione ha affermato che il tributo in parola è dovuto “ogni qualvolta ricorra il presupposto oggettivo dell'avvenuta istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti, restando irrilevante il dato soggettivo della mancata utilizzazione da parte dell'utente. Essa è infatti fondata sui due presupposti impositivi del possesso di immobili, collegato alla loro natura e al loro valore, e dell'erogazione e fruizione di servizi comunali”.
Va altresì rigettata la domanda di riduzione della tariffa rifiuti in rapporto alla diversa composizione del nucleo familiare. L'art. 11 del Regolamento Ta.Ri. del Comune di Roma Capitale stabilisce che “Il numero degli occupanti, ai fini della determinazione della tariffa e delle eventuali riduzioni e agevolazioni previste dal presente regolamento, è individuato nel numero dei soggetti conviventi, a prescindere dall'esistenza di vincoli di parentela o affinità, risultante dagli elenchi dell'anagrafe capitolina, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica, salvo diversa composizione del nucleo familiare convivente risultante da sentenza, decreti, ordinanze o altri atti emessi dall'autorità giudiziaria”.
Inoltre, il comma 4 dell'art. 13 del predetto regolamento recita: “Si considerano utenze domestiche non residenti i locali tenuti a disposizione per i quali, da certificazione anagrafica, non risultano soggetti residenti, ovvero per i quali, pur risultando soggetti residenti, lo stato di fatto dei locali sia non occupato per il sussistere delle condizioni di cui al comma 3. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a tre, salvo prova contraria sull'effettivo numero di occupanti nell'unità abitativa”.
Ebbene, nel caso di specie, in assenza della denuncia di attivazione dell'utenza relativa all'immobile accertato, l'Ente impositore ha legittimamente emesso l'avviso di accertamento basato sulle risultanze acquisite dalla consultazione delle banche dati utilizzate dall'Ufficio ed ha indicato come numero di occupanti quello risultante dall'Anagrafe del Comune di Roma in conformità al Regolamento comunale.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 23, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese di lite. Così deciso il 26 gennaio 2026 Il giudice
NT Di ZI