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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 3184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3184 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. LB CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 14/10/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 935/2025 vertente
TRA
Parte_1 Parte_2
[...]
(avv.to Di Carlo)
PARTI APPELLANTI
E
CP_1
(avv.ti F. Pepe e V. Pepe)
PARTE APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 26 del 10/1/2025
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento delle domande proposte da
[...]
e , nei Parte_1 Parte_2 Parte_2 confronti della e della , si rigettava la domanda avanzata nei confronti della CP_2 CP_1 seconda in termini di responsabilità solidale ex art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, e si condannava la prima al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle complessive somme lorde, rispettivamente, di € 2.323,69, €
1.261,73 e di € 1.053,41, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di: a) maggiorazione per il lavoro svolto in sesta giornata ex art. 30 del CCNL Pulizie, b) lavoro supplementare svolto ex art. 33 del medesimo CCNL, c) lavoro straordinario per tutte le ore eccedenti le 173 ore mensili, d) integrazione del
2,5% parametrato al minimo tabellare previsto al terzo livello (pari ad € 17,84) come previsto dall'accordo provinciale per la provincia di Milano del 1976 per i lavoratori del settore pulizie, servizi integrati e multiservizi, e e) spettanze di fine rapporto (t.f.r., ferie e permessi non goduti), con esclusione degli scatti di anzianità di cui all'art. 22 del CCNL Pulizie (per i soli ricorrenti e ). Per_1 Pt_2
I suddetti tre lavoratori interponevano gravame, cui resisteva la sola mentre la CP_1 CP_2
[... ptava per la contumacia.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con un unico (articolato) motivo di gravame, gli appellanti contestano il disconoscimento della suddetta responsabilità solidale da parte del Tribunale, sostenendo, nello specifico, che la datrice di lavoro, in realtà, svolgeva i propri servizi presso il supermercato “Il NT” di BE (MI), in CP_2 virtù di appalto fornito dalla , sicchè quest'ultima doveva qualificarsi come committente dell'appalto CP_1 dei servizi di pulizia presso il suddetto supermercato e, quindi, essere condannata ex art. 29 del d.lgs. n.
276/2003 (in difetto di appello incidentale della si considera passata in giudicato la pronuncia CP_2 di condanna di quest'ultima al pagamento delle spettanze economiche riconosciute in capo ai lavoratori).
Tale tesi non merita condivisione.
Gli stessi appellanti riconoscono che “grava sul lavoratore l'onere di dimostrare la propria attività lavorativa su un appalto di servizi”, tuttavia si condivide la conclusione a cui è giunto il primo giudice, ad avviso del quale tale prova non sia stata raggiunta nel caso di specie.
Invero, in difetto pacifico di prova del relativo contratto di appalto inter partes, non è sufficiente, sul versante documentale, lo scontrino allegato dai lavoratori, non risultando, di per sé solo, evidentemente idoneo a dimostrare la sussistenza di un appalto di servizi affidati dalla alla per lo CP_1 CP_2 svolgimento delle pulizie presso il supermercato “Il NT” di BE.
Tale circostanza, peraltro, risulta indirettamente smentita dalla documentazione allegata dalla CP_1
da cui si evince, al contrario, che quest'ultima, per il periodo che qui rileva, aveva stipulato un contratto
[...] di appalto con la per l'affidamento del servizio di pulizie dello stesso supermercato (per il resto, la CP_3 visura della e le buste paga dei lavoratori non offrono alcuna indicazione riguardanti l'appalto de CP_1 quo).
Né tale lacuna probatoria può essere colmata dall'invocata prova testimoniale, il cui capitolato si presenta, sul punto, generico e valutativo e, quindi, inammissibile ai sensi dell'art. 244 c.p.c. (“vero che … lavorava senza soluzione di continuità sull'appalto del NT di BE quale addetto alle pulizie …”). Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento, facendo perdere di rilievo decisorio anche all'istanza di riforma dell'impugnata sentenza, nella parte relativa alla statuizione di condanna dei lavoratori al pagamento delle spese processuali sostenute dalla , perché conforme alla regola CP_1 della soccombenza nella lite.
Le spese del presente grado seguono (anch'esse) la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta, mentre nulla si provvede relativamente alla che non si è CP_2 costituita (nemmeno) nel presente giudizio.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - condanna gli appellanti, in solido, alla refusione delle spese del grado sostenute dalla parte costituita, che si liquidano in € 1.984,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
c - dà atto che sussistono per gli appellanti le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 14/10/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(LB ES)