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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/04/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa
Daniela Ronzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6017/2023 di ruolo generale dell'anno
2023 del Tribunale di Treviso e promossa
DA
in persona del legale rappresentante , nella sua Parte_1 Parte_2
qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante pro
tempore, con l'avv.to Rizzardo Del Giudice e con domicilio digitale eletto presso il medesimo;
-ATTRICE/OPPONENTE-
CONTRO
, con l'avv.to Andrea Garatti ed elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio dello stesso in Treviso, come da mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
-CONVENUTA/OPPOSTA-
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI PER L'ATTTRICE/OPPONENTE:
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: - nel merito: accertare e statuire, per le ragioni esposte in atti, che il OM. CP_1
non ha fornito idonea prova scritta, ai sensi degli artt. 634 (in fase monito-
[...]
ria) e/o 2697 c.p.c. (nella presente fase), del preteso credito.
Di conseguenza revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1862/2023 emesso dal Tribunale di Treviso, Dott.ssa Giulia Civiero,
per insussistenza del credito;
- nel merito: previa revoca e/o dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o annulla-
mento del Decreto Ingiuntivo opposto, accertare e statuire che nulla è dovuto da al OM. a titolo di compensi professionali, per i moti-vi Parte_1 CP_1
esposti in atti;
- nel merito, in via subordinata: previa revoca e/o dichiarazione di nullità e/o inef-
ficacia e/o annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto, determinare nei minimi di tariffa il compenso dovuto al OM. esclusivamente per le presta- CP_1
zioni professionali effettivamente rese dal Professionista in favore di e Parte_1
che risultano accertate in corso di causa;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre accesso-ri, nonché rimborso dell'importo dovuto quale contributo unificato.
Con espressa richiesta di Voler disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93, co.
1, c.p.c., la distrazione in favore del sottoscritto difensore delle spese di lite che ver-
ranno liquidate;
- in via istruttoria:
si insiste affinché venga integralmente ammessa e assunta la prova per testi dedotta, e quindi affinché i testi vengano sentiti anche sui capitoli nn. 1, 7, 8, 11, 13
e 14 della memoria ex art. 171-ter n. 2) c.p.c. dd. 22.03.2024, nonché sui capitoli nn. 16 e 17 della memoria ex art. 171-ter n. 3) c.p.c. dd. 29.03.2024, quivi trascritti:
2 1) dica il teste se il OM. ha mai stipulato con il Ca- CP_1 CP_2
prile o con un contratto scritto avente ad oggetto il conferimento Parte_1
dell'incarico di progettista e direttore lavori in relazione ai lavori di ristrutturazione da eseguirsi nel “Condominio PR” sito in Alleghe, loc. PR, Corso Veneto;
7) vero che le comunicazioni di avvio dei lavori (C.I.L.A.S. e C.I.L.A.) riferite alle unità immobiliari ubicate ai piani 3° e terra del “Condominio PR” sono state presentate presso il Comune di Alleghe dall'Ing. con istanza inte- Persona_1
grativa del 21.09.2023 (doc. 18 che si rammostra) avente ad oggetto la richiesta di integrazione di Permesso di costruire in variante alla CILA n. 32/2022;
8) vero che il Comune di Alleghe, a maggio 2023 e a seguito di confronti intrattenuti con i rappresentanti del Condominio PR, ha comunicato a questi ultimi che –
per poter proseguire i lavori di ristrutturazione dell'intero edificio – il Condominio
avrebbe dovuto necessariamente ottenere l'autorizzazione dall'Ufficio regionale Ve-
neto del Genio Civile ai sensi dell'art. 61 D.P.R. n. 380/2001, come poi ribadito per iscritto sub doc. 30 (che si rammostra);
11) vero che il OM. , dal 23 maggio 2022 sino all'aprile 2023, ha CP_1
omesso di comunicare ad qualsivoglia istruzione e/o ordine in relazione Parte_1
ai lavori da eseguire nel cantiere di Alleghe, loc. PR, Corso Veneto n. 80;
13) vero che l'istanza integrativa al Permesso di Costruire in variante alla CILA n.
32/2022, nonché i relativi allegati, sono stata redatti dall'Ing. e da Persona_1
quest'ultimo depositati presso il Comune di Alleghe il 21.09.2023 (come da docc.
18, 18-bis, 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4 che si rammostrano);
14) vero che la richiesta di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di modi-fiche prospettiche relativa al Condominio PR (doc. 22 che si rammostra) è
stata redatta dall'Ing. e da quest'ultimo depositata presso il Persona_1
3 Comune di Alleghe il 03.08.2023 (come da docc. 22-ter e 22-quater che si rammostrano);
16) vero che nel maggio 2022 il cantiere di Alleghe, loc. PR, Corso Veneto n. 80
restava sempre chiuso il venerdì pomeriggio dopo le 13:00;
17) vero che nel maggio 2022, alle ore 12:20-12:30, il cantiere di Alleghe, loc.
PR, Corso Veneto n. 80, era chiuso perché veniva concessa ai lavoratori una pausa pranzo.
Testimoni: sigg. Ing. OM. , Persona_1 Testimone_1 CP_3
e come indicati in atti;
Persona_2 Persona_3
si insiste altresì affinché venga ammessa e assunta CTU finalizzata a determina-re il compenso “congruo” che può essere chiesto dal OM. per CP_1
l'attività effettivamente prestata e di cui vi è prova in giudizio. A tal proposito, si propone il seguente quesito: “letti gli atti e documenti di causa, espletate le indagini
ritenute opportune, assunta ed acquisita ogni altra utile informazione e documenta-
zione dalle stesse parti o anche presso terzi, compresi gli uffici della Pubblica Am-
ministrazione, dica il CTU se l'importo di € 40.940,76 richiesto dal OM. CP_1
nei confronti di si riferisca ad attività effettivamente svolte dal
[...] Parte_1
Professionista e che trovino riscontro nella documentazione in atti. In particolare,
quantifichi il CTU il compenso “congruo” che può essere preteso dal OM.
[...]
per l'attività effettivamente eseguita e di cui vi è prova”. Parte_3
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA/OPPOSTA:
Voglia il Tribunale di Treviso, contrariis reiectis,
Nel merito:
Previo rigetto delle domande ed eccezioni tutte formulate da in quanto Parte_1
infondate in fatto ed in diritto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1862/23 (R.G.
4 4116/23) emesso dal Tribunale di Treviso in data 04.08.2023 e, per l'effetto,
condannare l'opponente a corrispondere al OM. la Parte_1 CP_1
somma in sorte capitale di € 40.940,76, oltre agli interessi, al tasso previsto per legge, con decorrenza dal dì del dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso:
Con integrale rifusione delle spese di lite relative alla fase monitoria, alla fase di media-conciliazione e a quella di merito.
In via istruttoria:
Per mero tuziorismo difensivo si ripropongono le istanze istruttorie formulate in 2^
memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., non ammesse con ordinanza dd.
13.06.2024.
Trattasi di ammissione di prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova, con la lista testi a prova diretta presentata nella riferita memoria istruttoria:
1) Vero che il OM. , in esecuzione dell'incarico di progettista CP_1
architettonico conferitogli dal Condominio PR, ha comunicato, in data
17.03.2022, al Comune di Alleghe richiesta di per l'esecuzione di Parte_1
sondaggi estesi, come da documento che mi si rammostra (DOC. 3 fascicolo cautelare ). CP_1
2) Vero che il OM. , in esecuzione dell'incarico di progettista CP_1
architettonico conferitogli dal Condominio PR, ha redatto e trasmesso, in data
22.05.2022, al Comune di Alleghe “C.I.L.A” per la manutenzione straordinaria dell'immobile, corredata di progetto tecnico, ideato e realizzato dal OM. CP_1
, relazione tecnica e documentazione fotografica, come da documento che
[...]
mi si rammostra (DOC. 4 fascicolo cautelare ). CP_1
3) Vero che il OM. , in esecuzione dell'incarico di progettista CP_1
5 architettonico conferitogli dal Condominio PR, ha redatto e trasmesso, in data
27.05.2022, al Comune di Alleghe “C.I.L.A.S.”, corredata di progetto tecnico (ideato e realizzato dal OM. ), relazione tecnica e documentazione CP_1
fotografica, come da documento che mi si rammostra (DOC. 5 fascicolo cautelare
). CP_1
4) Vero che il OM. , in esecuzione dell'incarico di progettista CP_1
architettonico conferitogli dal Condominio PR, ha trasmesso, in data
27.05.2022, al Comune di Alleghe, preavviso e denuncia di lavori in zona sismica,
redatti dal progettista delle strutture Ing. come da documento che Persona_1
mi si rammostra (DOC. 6 fascicolo cautelare ). CP_1
5) Vero che il OM. , in esecuzione dell'incarico di progettista CP_1
architettonico conferitogli dal Condominio PR, ha redatto e trasmesso, in data
10.07.2022, al Comune di Alleghe richiesta di Autorizzazione Paesaggistica,
comprendente anche il progetto di realizzazione di cappotto termico e isolamento per le coperture, successivamente accolta in data 22.09.2022, come da documenti che mi si rammostrano (DOCC.
7-8 fascicolo cautelare ). CP_1
6) Vero che le competenze maturate dal geom. alla data del CP_1
23.09.2022, in esecuzione degli incarichi di progettista architettonico e direttore dei lavori architettonici a lui conferiti dal Condominio PR, sono state pari ad €
40.940,76 (come anche da fattura n. 61/2022 di che mi si rammostra – Parte_1
DOC. 4 fascicolo e, come tali, sono state ritenute congrue e inserite nel Parte_1
1^ S.A.L., da me redatto e asseverato in data 13.12.2022, come da documento che mi si rammostra (DOC. 3 fascicolo del monitorio).
7) Vero che il 1^ S.A.L. è stato da me munito di visto di conformità in data
04.07.2023, come da documento che mi si rammostra (DOC. 4 fascicolo del
6 monitorio).
8) Vero che il 1^ S.A.L., asseverato e munito di visto conformità, è stato da me trasmesso all'Agenzia delle Entrate per consentire ad l'ottenimento dei Parte_1
crediti fiscali previsti dalla legislazione in vigore in materia di c.d. “Superbonus”
(D.L. 34/2019 convertito in L. 58/19 e s.m. nonché D.L. 34/2020, convertito in L.
34/2020 e s.m.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
Fatto
La società e il Condominio PR stipulavano in data 10.05.2022 un Parte_1
contratto di appalto con il quale l'impresa appaltatrice si impegnava a realizzare a favore della committente i lavori di adeguamento strutturale dell'immobile oggetto del negozio.
Il geom. svolgeva prestazioni professionali di progetto e direzione CP_1
lavori relativamente al Cantiere “Condominio PR”.
Per l'effetto l'ingiungente maturava nei confronti di un credito di euro Parte_1
40.940,76.
Avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1862/2023 per l'importo complessivo di € 40.940,76 (oltre a interessi come da domanda, € 1.370,00 per compenso professionale, € 286,00 per spese, spese generali nella misura del 15%
e accessori come per legge ed oltre alle successive occorrende) ottenuto dal
OM. per prestazioni professionali eseguite dal medesimo a favore CP_1
di quest'ultima proponeva opposizione, rilevando: Parte_1
1. L'infondatezza del preteso credito azionato in quanto il OM. non CP_1
aveva prodotto idonea documentazione a fondamento della pretesa
7 creditoria.
2. La mancanza del conferimento dell'incarico professionale in forma scritta e del relativo preventivo di spesa, rilevando, peraltro, come a mente dell'art. 1
del contratto di appalto fosse stato il condomino PR ad affidare al OM.
de quibus, con conseguente carenza di legittimazione da Controparte_4
parte di quest'ultimo a pretendere il pagamento delle proprie competenze dall'appaltatore.
3. Infine, adduceva che il convenuto opposto non aveva comunque prestato l'attività professionale per la quale sosteneva di aver maturato il compenso e che comunque l'importo preteso era decisamente sproporzionato.
Per i suddetti motivi la società attrice chiedeva la sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, concesso esecutivo ex art. 642 c.p.c.; nel merito la revoca del provvedimento impugnato con reiezione dello stesso e, in via subordinata la rideterminazione del compenso dovuto per le prestazioni professionali effettivamente rese.
Si costituiva in causa il OM. dapprima per chiedere che venisse rigettata CP_1
l'istanza, ex art. 649 c.p.c., e poi, nel merito, contestando le eccezioni e argomentazioni attoree sia in punto an che quantum.
Con ordinanza del 18.01.2024, questo Giudice rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed istruita a mezzo prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.02.2025, con modalità cartolari sulle conclusioni ut supra rassegnate dalle parti.
Diritto
La dedotta opposizione va respinta per le ragioni di cui appresso.
8 Con riguardo al punto 1. e 2. la Suprema Corte si è pronunciata nel senso che
“il conferimento di un incarico professionale può avvenire in tutte le forme
idonee a manifestare la volontà di volersi avvalere della prestazione
intellettuale, pertanto, anche per fatti concludenti (Cass. civ. ord. n.
25941/2021)”.
Tale circostanza è confermata da quanto statuito nel contratto d'appalto stipulato tra il “Condominio PR” ed (doc. 2 attrice opponente) laddove, all'art.1, Parte_1
espressamente si dà atto che al OM. era stato conferito l'incarico del CP_1
progetto architettonico e della direzione lavori architettonica.
Che tale incarico sia stato conferito di fatto proprio da si ricava anche dal Parte_1
doc. 4 di parte convenuta nonché dall'art. 3, paragrafo 3, del predetto contratto laddove viene precisato che le attività professionali di certificazioni e/o asseverazioni ai sensi del D.L. 34/2020 sono svolte da professionisti incaricati dall'appaltatore di cui all'art.1.
Inoltre, l'affidamento dell'incarico è comprovato dalla svariata documentazione inoltrata al Comune di Alleghe da parte dell'ingiungente (docc. 3, 4, 5, 6, 7
convenuto opposto) nella quale il medesimo viene specificatamente indicato quale progettista delle opere architettoniche;
dalla redazione del I^ Sal (stato avanzamento lavori) asseverato dall'ing. (doc. 3 fascicolo monitorio); dalla Per_1
mail del 13.12.2022 ricevuta dal OM. e inviata da in cui veniva CP_1 Parte_1
specificato che era stata definita e completata la documentazione relativa al predetto Sal (doc.6 fascicolo monitorio); nonché dalla fattura di sconto n. 61/2022
del 07.12.2022 emessa da nei confronti del committente, al cui interno è Pt_1
ricompreso il compenso dovuto al geom. (doc. 5 fascicolo CP_1
monitorio).
9 E' poi giuridicamente irrilevante che non vi sia un preventivo scritto, la sua mancanza, infatti, non incide sulla spettanza del compenso professionale né
sull'ammontare dello stesso.
Nel caso de quo peraltro emerge che il pagamento delle competenze dei professionisti coinvolti sarebbe dovuto avvenire tramite lo sconto in fattura su corrispettivo, limitatamente alle spese fiscalmente agevolabili che comprendevano anche le competenze dell'odierno opposto, così come emerge dal contratto d'appalto, con conseguente trasferimento dell'onere contributivo in capo all'attrice.
Da ultimo, il rilievo di cui al punto 3. è infondato.
Il convenuto ha prodotto documentazione da cui risulta che il medesimo ha prestato la propria attività professionale, circostanza confermata anche in sede testimoniale
(cfr. deposizione del teste ing. ), specificatamente consistita: nel Tes_2
comunicare al Comune di Alleghe la richiesta di per l'esecuzione dei Parte_1
sondaggi estesi (doc. 3 convenuto opposto); nel redigere e trasmettere CI e CIs
(doc. 4 e 5 convenuto opposto); nel trasmettere preavviso, denuncia di lavori in zona sismica e richiesta di autorizzazione paesaggistica sempre al Comune di
Alleghe (doc. 6 e 7 convenuto opposto), inoltre, nell'aver svolto attività di direzione dei lavori (doc. 9 convenuto opposto).
Relativamente al quantum, lo stesso deve ritenersi congruo in virtù di quanto indicato nel 1^ Sal e nella mail del 13.12.2022 con cui notiziava Parte_1
l'ingiungente dell'intervenuta asseverazione del Sal, evidenziando, peraltro, come il contenuto di tali documentati non risulti essere mai stato contestato.
Per quanto attiene al riferito inadempimento del convenuto, il teste, ing. , Tes_3
ha precisato che il progetto ideato e depositato dal geom. riguardava l'intero CP_1
fabbricato oggetto del “sisma bonus 110” e non solo alcune parti, ha altresì
10 affermato che al momento della presentazione della cila e della cilas non era necessario il piano di recupero.
Infine, le dichiarazioni rese dal teste attoreo non possono essere CP_3
valorizzate per sostenere l'inadempimento dell'opposto quale direttore lavori, infatti,
la presenza in cantiere di quest'ultimo è avvenuta per un tempo limitato, da metà
marzo 2023, mentre l'attività del professionista si è conclusa con decorrenza dal
09.05.2023 quando il medesimo ha rassegnato le dimissioni (doc. 11 convenuto opposto). Inoltre, i lavori svolti dal riguardavano la struttura dell'edificio che, in CP_3
quanto tali, erano posti sotto la direzione e il controllo del direttore dei lavori strutturale, ing. Per_1
Non può quindi ritenersi raggiunta la prova di alcuna inadempienza, imputabile all'odierno convenuto.
Alla reiezione della proposta opposizione e delle domande dedotte dall'attrice,
consegue l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto n.1862/2023 del
03.08.2023, già dichiarato esecutivo, con condanna di al pagamento delle Parte_1
somme ivi indicate.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione in opposizione tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1)Rigetta l'opposizione proposta e le domande dedotte dall'attrice e, per l'effetto,
conferma in toto il decreto ingiuntivo opposto n.1862/2023 del 03.08.2023 di questo
Tribunale, già dichiarato esecutivo ex art. 642 c.p.c., con condanna dell'attrice
11 opponente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme ivi indicate;
2)Condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1
, anche nella sua qualità di presidente del Consiglio di Parte_2
Amministrazione, a rifondere al OM. , le spese di lite che liquida CP_1
nella somma di €.7.616,00 per compenso professionale, oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge.
Treviso, 09.04.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela Ronzani
12
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa
Daniela Ronzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6017/2023 di ruolo generale dell'anno
2023 del Tribunale di Treviso e promossa
DA
in persona del legale rappresentante , nella sua Parte_1 Parte_2
qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante pro
tempore, con l'avv.to Rizzardo Del Giudice e con domicilio digitale eletto presso il medesimo;
-ATTRICE/OPPONENTE-
CONTRO
, con l'avv.to Andrea Garatti ed elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio dello stesso in Treviso, come da mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
-CONVENUTA/OPPOSTA-
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI PER L'ATTTRICE/OPPONENTE:
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: - nel merito: accertare e statuire, per le ragioni esposte in atti, che il OM. CP_1
non ha fornito idonea prova scritta, ai sensi degli artt. 634 (in fase monito-
[...]
ria) e/o 2697 c.p.c. (nella presente fase), del preteso credito.
Di conseguenza revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1862/2023 emesso dal Tribunale di Treviso, Dott.ssa Giulia Civiero,
per insussistenza del credito;
- nel merito: previa revoca e/o dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o annulla-
mento del Decreto Ingiuntivo opposto, accertare e statuire che nulla è dovuto da al OM. a titolo di compensi professionali, per i moti-vi Parte_1 CP_1
esposti in atti;
- nel merito, in via subordinata: previa revoca e/o dichiarazione di nullità e/o inef-
ficacia e/o annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto, determinare nei minimi di tariffa il compenso dovuto al OM. esclusivamente per le presta- CP_1
zioni professionali effettivamente rese dal Professionista in favore di e Parte_1
che risultano accertate in corso di causa;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre accesso-ri, nonché rimborso dell'importo dovuto quale contributo unificato.
Con espressa richiesta di Voler disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93, co.
1, c.p.c., la distrazione in favore del sottoscritto difensore delle spese di lite che ver-
ranno liquidate;
- in via istruttoria:
si insiste affinché venga integralmente ammessa e assunta la prova per testi dedotta, e quindi affinché i testi vengano sentiti anche sui capitoli nn. 1, 7, 8, 11, 13
e 14 della memoria ex art. 171-ter n. 2) c.p.c. dd. 22.03.2024, nonché sui capitoli nn. 16 e 17 della memoria ex art. 171-ter n. 3) c.p.c. dd. 29.03.2024, quivi trascritti:
2 1) dica il teste se il OM. ha mai stipulato con il Ca- CP_1 CP_2
prile o con un contratto scritto avente ad oggetto il conferimento Parte_1
dell'incarico di progettista e direttore lavori in relazione ai lavori di ristrutturazione da eseguirsi nel “Condominio PR” sito in Alleghe, loc. PR, Corso Veneto;
7) vero che le comunicazioni di avvio dei lavori (C.I.L.A.S. e C.I.L.A.) riferite alle unità immobiliari ubicate ai piani 3° e terra del “Condominio PR” sono state presentate presso il Comune di Alleghe dall'Ing. con istanza inte- Persona_1
grativa del 21.09.2023 (doc. 18 che si rammostra) avente ad oggetto la richiesta di integrazione di Permesso di costruire in variante alla CILA n. 32/2022;
8) vero che il Comune di Alleghe, a maggio 2023 e a seguito di confronti intrattenuti con i rappresentanti del Condominio PR, ha comunicato a questi ultimi che –
per poter proseguire i lavori di ristrutturazione dell'intero edificio – il Condominio
avrebbe dovuto necessariamente ottenere l'autorizzazione dall'Ufficio regionale Ve-
neto del Genio Civile ai sensi dell'art. 61 D.P.R. n. 380/2001, come poi ribadito per iscritto sub doc. 30 (che si rammostra);
11) vero che il OM. , dal 23 maggio 2022 sino all'aprile 2023, ha CP_1
omesso di comunicare ad qualsivoglia istruzione e/o ordine in relazione Parte_1
ai lavori da eseguire nel cantiere di Alleghe, loc. PR, Corso Veneto n. 80;
13) vero che l'istanza integrativa al Permesso di Costruire in variante alla CILA n.
32/2022, nonché i relativi allegati, sono stata redatti dall'Ing. e da Persona_1
quest'ultimo depositati presso il Comune di Alleghe il 21.09.2023 (come da docc.
18, 18-bis, 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4 che si rammostrano);
14) vero che la richiesta di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di modi-fiche prospettiche relativa al Condominio PR (doc. 22 che si rammostra) è
stata redatta dall'Ing. e da quest'ultimo depositata presso il Persona_1
3 Comune di Alleghe il 03.08.2023 (come da docc. 22-ter e 22-quater che si rammostrano);
16) vero che nel maggio 2022 il cantiere di Alleghe, loc. PR, Corso Veneto n. 80
restava sempre chiuso il venerdì pomeriggio dopo le 13:00;
17) vero che nel maggio 2022, alle ore 12:20-12:30, il cantiere di Alleghe, loc.
PR, Corso Veneto n. 80, era chiuso perché veniva concessa ai lavoratori una pausa pranzo.
Testimoni: sigg. Ing. OM. , Persona_1 Testimone_1 CP_3
e come indicati in atti;
Persona_2 Persona_3
si insiste altresì affinché venga ammessa e assunta CTU finalizzata a determina-re il compenso “congruo” che può essere chiesto dal OM. per CP_1
l'attività effettivamente prestata e di cui vi è prova in giudizio. A tal proposito, si propone il seguente quesito: “letti gli atti e documenti di causa, espletate le indagini
ritenute opportune, assunta ed acquisita ogni altra utile informazione e documenta-
zione dalle stesse parti o anche presso terzi, compresi gli uffici della Pubblica Am-
ministrazione, dica il CTU se l'importo di € 40.940,76 richiesto dal OM. CP_1
nei confronti di si riferisca ad attività effettivamente svolte dal
[...] Parte_1
Professionista e che trovino riscontro nella documentazione in atti. In particolare,
quantifichi il CTU il compenso “congruo” che può essere preteso dal OM.
[...]
per l'attività effettivamente eseguita e di cui vi è prova”. Parte_3
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA/OPPOSTA:
Voglia il Tribunale di Treviso, contrariis reiectis,
Nel merito:
Previo rigetto delle domande ed eccezioni tutte formulate da in quanto Parte_1
infondate in fatto ed in diritto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1862/23 (R.G.
4 4116/23) emesso dal Tribunale di Treviso in data 04.08.2023 e, per l'effetto,
condannare l'opponente a corrispondere al OM. la Parte_1 CP_1
somma in sorte capitale di € 40.940,76, oltre agli interessi, al tasso previsto per legge, con decorrenza dal dì del dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso:
Con integrale rifusione delle spese di lite relative alla fase monitoria, alla fase di media-conciliazione e a quella di merito.
In via istruttoria:
Per mero tuziorismo difensivo si ripropongono le istanze istruttorie formulate in 2^
memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., non ammesse con ordinanza dd.
13.06.2024.
Trattasi di ammissione di prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova, con la lista testi a prova diretta presentata nella riferita memoria istruttoria:
1) Vero che il OM. , in esecuzione dell'incarico di progettista CP_1
architettonico conferitogli dal Condominio PR, ha comunicato, in data
17.03.2022, al Comune di Alleghe richiesta di per l'esecuzione di Parte_1
sondaggi estesi, come da documento che mi si rammostra (DOC. 3 fascicolo cautelare ). CP_1
2) Vero che il OM. , in esecuzione dell'incarico di progettista CP_1
architettonico conferitogli dal Condominio PR, ha redatto e trasmesso, in data
22.05.2022, al Comune di Alleghe “C.I.L.A” per la manutenzione straordinaria dell'immobile, corredata di progetto tecnico, ideato e realizzato dal OM. CP_1
, relazione tecnica e documentazione fotografica, come da documento che
[...]
mi si rammostra (DOC. 4 fascicolo cautelare ). CP_1
3) Vero che il OM. , in esecuzione dell'incarico di progettista CP_1
5 architettonico conferitogli dal Condominio PR, ha redatto e trasmesso, in data
27.05.2022, al Comune di Alleghe “C.I.L.A.S.”, corredata di progetto tecnico (ideato e realizzato dal OM. ), relazione tecnica e documentazione CP_1
fotografica, come da documento che mi si rammostra (DOC. 5 fascicolo cautelare
). CP_1
4) Vero che il OM. , in esecuzione dell'incarico di progettista CP_1
architettonico conferitogli dal Condominio PR, ha trasmesso, in data
27.05.2022, al Comune di Alleghe, preavviso e denuncia di lavori in zona sismica,
redatti dal progettista delle strutture Ing. come da documento che Persona_1
mi si rammostra (DOC. 6 fascicolo cautelare ). CP_1
5) Vero che il OM. , in esecuzione dell'incarico di progettista CP_1
architettonico conferitogli dal Condominio PR, ha redatto e trasmesso, in data
10.07.2022, al Comune di Alleghe richiesta di Autorizzazione Paesaggistica,
comprendente anche il progetto di realizzazione di cappotto termico e isolamento per le coperture, successivamente accolta in data 22.09.2022, come da documenti che mi si rammostrano (DOCC.
7-8 fascicolo cautelare ). CP_1
6) Vero che le competenze maturate dal geom. alla data del CP_1
23.09.2022, in esecuzione degli incarichi di progettista architettonico e direttore dei lavori architettonici a lui conferiti dal Condominio PR, sono state pari ad €
40.940,76 (come anche da fattura n. 61/2022 di che mi si rammostra – Parte_1
DOC. 4 fascicolo e, come tali, sono state ritenute congrue e inserite nel Parte_1
1^ S.A.L., da me redatto e asseverato in data 13.12.2022, come da documento che mi si rammostra (DOC. 3 fascicolo del monitorio).
7) Vero che il 1^ S.A.L. è stato da me munito di visto di conformità in data
04.07.2023, come da documento che mi si rammostra (DOC. 4 fascicolo del
6 monitorio).
8) Vero che il 1^ S.A.L., asseverato e munito di visto conformità, è stato da me trasmesso all'Agenzia delle Entrate per consentire ad l'ottenimento dei Parte_1
crediti fiscali previsti dalla legislazione in vigore in materia di c.d. “Superbonus”
(D.L. 34/2019 convertito in L. 58/19 e s.m. nonché D.L. 34/2020, convertito in L.
34/2020 e s.m.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
Fatto
La società e il Condominio PR stipulavano in data 10.05.2022 un Parte_1
contratto di appalto con il quale l'impresa appaltatrice si impegnava a realizzare a favore della committente i lavori di adeguamento strutturale dell'immobile oggetto del negozio.
Il geom. svolgeva prestazioni professionali di progetto e direzione CP_1
lavori relativamente al Cantiere “Condominio PR”.
Per l'effetto l'ingiungente maturava nei confronti di un credito di euro Parte_1
40.940,76.
Avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1862/2023 per l'importo complessivo di € 40.940,76 (oltre a interessi come da domanda, € 1.370,00 per compenso professionale, € 286,00 per spese, spese generali nella misura del 15%
e accessori come per legge ed oltre alle successive occorrende) ottenuto dal
OM. per prestazioni professionali eseguite dal medesimo a favore CP_1
di quest'ultima proponeva opposizione, rilevando: Parte_1
1. L'infondatezza del preteso credito azionato in quanto il OM. non CP_1
aveva prodotto idonea documentazione a fondamento della pretesa
7 creditoria.
2. La mancanza del conferimento dell'incarico professionale in forma scritta e del relativo preventivo di spesa, rilevando, peraltro, come a mente dell'art. 1
del contratto di appalto fosse stato il condomino PR ad affidare al OM.
de quibus, con conseguente carenza di legittimazione da Controparte_4
parte di quest'ultimo a pretendere il pagamento delle proprie competenze dall'appaltatore.
3. Infine, adduceva che il convenuto opposto non aveva comunque prestato l'attività professionale per la quale sosteneva di aver maturato il compenso e che comunque l'importo preteso era decisamente sproporzionato.
Per i suddetti motivi la società attrice chiedeva la sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, concesso esecutivo ex art. 642 c.p.c.; nel merito la revoca del provvedimento impugnato con reiezione dello stesso e, in via subordinata la rideterminazione del compenso dovuto per le prestazioni professionali effettivamente rese.
Si costituiva in causa il OM. dapprima per chiedere che venisse rigettata CP_1
l'istanza, ex art. 649 c.p.c., e poi, nel merito, contestando le eccezioni e argomentazioni attoree sia in punto an che quantum.
Con ordinanza del 18.01.2024, questo Giudice rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed istruita a mezzo prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.02.2025, con modalità cartolari sulle conclusioni ut supra rassegnate dalle parti.
Diritto
La dedotta opposizione va respinta per le ragioni di cui appresso.
8 Con riguardo al punto 1. e 2. la Suprema Corte si è pronunciata nel senso che
“il conferimento di un incarico professionale può avvenire in tutte le forme
idonee a manifestare la volontà di volersi avvalere della prestazione
intellettuale, pertanto, anche per fatti concludenti (Cass. civ. ord. n.
25941/2021)”.
Tale circostanza è confermata da quanto statuito nel contratto d'appalto stipulato tra il “Condominio PR” ed (doc. 2 attrice opponente) laddove, all'art.1, Parte_1
espressamente si dà atto che al OM. era stato conferito l'incarico del CP_1
progetto architettonico e della direzione lavori architettonica.
Che tale incarico sia stato conferito di fatto proprio da si ricava anche dal Parte_1
doc. 4 di parte convenuta nonché dall'art. 3, paragrafo 3, del predetto contratto laddove viene precisato che le attività professionali di certificazioni e/o asseverazioni ai sensi del D.L. 34/2020 sono svolte da professionisti incaricati dall'appaltatore di cui all'art.1.
Inoltre, l'affidamento dell'incarico è comprovato dalla svariata documentazione inoltrata al Comune di Alleghe da parte dell'ingiungente (docc. 3, 4, 5, 6, 7
convenuto opposto) nella quale il medesimo viene specificatamente indicato quale progettista delle opere architettoniche;
dalla redazione del I^ Sal (stato avanzamento lavori) asseverato dall'ing. (doc. 3 fascicolo monitorio); dalla Per_1
mail del 13.12.2022 ricevuta dal OM. e inviata da in cui veniva CP_1 Parte_1
specificato che era stata definita e completata la documentazione relativa al predetto Sal (doc.6 fascicolo monitorio); nonché dalla fattura di sconto n. 61/2022
del 07.12.2022 emessa da nei confronti del committente, al cui interno è Pt_1
ricompreso il compenso dovuto al geom. (doc. 5 fascicolo CP_1
monitorio).
9 E' poi giuridicamente irrilevante che non vi sia un preventivo scritto, la sua mancanza, infatti, non incide sulla spettanza del compenso professionale né
sull'ammontare dello stesso.
Nel caso de quo peraltro emerge che il pagamento delle competenze dei professionisti coinvolti sarebbe dovuto avvenire tramite lo sconto in fattura su corrispettivo, limitatamente alle spese fiscalmente agevolabili che comprendevano anche le competenze dell'odierno opposto, così come emerge dal contratto d'appalto, con conseguente trasferimento dell'onere contributivo in capo all'attrice.
Da ultimo, il rilievo di cui al punto 3. è infondato.
Il convenuto ha prodotto documentazione da cui risulta che il medesimo ha prestato la propria attività professionale, circostanza confermata anche in sede testimoniale
(cfr. deposizione del teste ing. ), specificatamente consistita: nel Tes_2
comunicare al Comune di Alleghe la richiesta di per l'esecuzione dei Parte_1
sondaggi estesi (doc. 3 convenuto opposto); nel redigere e trasmettere CI e CIs
(doc. 4 e 5 convenuto opposto); nel trasmettere preavviso, denuncia di lavori in zona sismica e richiesta di autorizzazione paesaggistica sempre al Comune di
Alleghe (doc. 6 e 7 convenuto opposto), inoltre, nell'aver svolto attività di direzione dei lavori (doc. 9 convenuto opposto).
Relativamente al quantum, lo stesso deve ritenersi congruo in virtù di quanto indicato nel 1^ Sal e nella mail del 13.12.2022 con cui notiziava Parte_1
l'ingiungente dell'intervenuta asseverazione del Sal, evidenziando, peraltro, come il contenuto di tali documentati non risulti essere mai stato contestato.
Per quanto attiene al riferito inadempimento del convenuto, il teste, ing. , Tes_3
ha precisato che il progetto ideato e depositato dal geom. riguardava l'intero CP_1
fabbricato oggetto del “sisma bonus 110” e non solo alcune parti, ha altresì
10 affermato che al momento della presentazione della cila e della cilas non era necessario il piano di recupero.
Infine, le dichiarazioni rese dal teste attoreo non possono essere CP_3
valorizzate per sostenere l'inadempimento dell'opposto quale direttore lavori, infatti,
la presenza in cantiere di quest'ultimo è avvenuta per un tempo limitato, da metà
marzo 2023, mentre l'attività del professionista si è conclusa con decorrenza dal
09.05.2023 quando il medesimo ha rassegnato le dimissioni (doc. 11 convenuto opposto). Inoltre, i lavori svolti dal riguardavano la struttura dell'edificio che, in CP_3
quanto tali, erano posti sotto la direzione e il controllo del direttore dei lavori strutturale, ing. Per_1
Non può quindi ritenersi raggiunta la prova di alcuna inadempienza, imputabile all'odierno convenuto.
Alla reiezione della proposta opposizione e delle domande dedotte dall'attrice,
consegue l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto n.1862/2023 del
03.08.2023, già dichiarato esecutivo, con condanna di al pagamento delle Parte_1
somme ivi indicate.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione in opposizione tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1)Rigetta l'opposizione proposta e le domande dedotte dall'attrice e, per l'effetto,
conferma in toto il decreto ingiuntivo opposto n.1862/2023 del 03.08.2023 di questo
Tribunale, già dichiarato esecutivo ex art. 642 c.p.c., con condanna dell'attrice
11 opponente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme ivi indicate;
2)Condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1
, anche nella sua qualità di presidente del Consiglio di Parte_2
Amministrazione, a rifondere al OM. , le spese di lite che liquida CP_1
nella somma di €.7.616,00 per compenso professionale, oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge.
Treviso, 09.04.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela Ronzani
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