Articolo 1 della Legge 10 giugno 1965, n. 616
Articolo 2
Versione
30 giugno 1965
Art. 1.
L'assegno personale del Presidente della Repubblica determinato dall' articolo 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077 , e' elevato alla somma annua di lire trenta milioni, da corrispondersi in dodici mensilita'.
Entrata in vigore il 30 giugno 1965