Sentenza 21 dicembre 2024
Massime • 1
La contestazione disciplinare mossa ad una lavoratrice, per l'asserita falsità della sua denuncia di condotte discriminatorie subite sul posto di lavoro (nella specie offese a connotazione sessuale), costituisce a sua volta trattamento discriminatorio se formulata in assenza delle condizioni per un uso legittimo del potere disciplinare, che postula - ex art. 54-bis, comma 1, d. lgs. n. 165 del 2001, ratione temporis applicabile - quantomeno la colpa grave di chi ha sporto denuncia, per la sua manifesta infondatezza positivamente verificabile fin dall'origine; una contestazione siffatta, anche se non seguita dall'applicazione di sanzione, costituisce una forma di vittimizzazione secondaria, vietata anche da convenzioni internazionali perché fonte di effetti umilianti e inibitori della proposizione di ulteriori ed analoghe denunce.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/12/2024, n. 33746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33746 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2024 |
Testo completo
- ricorrente -
contro
HI TA, rappresentata e difesa dalle Avv. TATIANA BIAGIONI e ANNA DANESI e presso le stesse domiciliata come da pec registri di giustizia - controricorrente – e
contro
CONSIGLIERA DI PARITA' DELLA PROVINCIA DI RIMINI, rappresentata e difesa dalle Avv. TATIANA BIAGIONI e ANNA DANESI e presso le stesse domiciliata come da pec registri di giustizia - controricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 511/2023, depositata il 16.10.2023, NRG 672/2022; Numero registro generale 2311/2024 Numero sezionale 3842/2024 Numero di raccolta generale 33746/2024 udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 1.10.2024 dal Data pubblicazione 21/12/2024 Consigliere ROBERTO BELLE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. MARIO FRESA, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso;
uditi per il ricorrente l'Avv. BE Romei per delega dell'Avv. CA OL e per le controricorrenti l'Avv. Stefania Salvini per delega degli avv.ti Tatiana Biagioni e Anna Danesi. FATTI DI CAUSA 1. RT HI, dipendente del Comune di Marigliano, ha trasmesso al Sindaco, il 21.10.2020, una nota di segnalazione del fatto che, nel corso di una discussione con il collega Paolo IO, quest'ultimo si era avvicinato alla sua scrivania urlando, prendendosi i pantaloni all'altezza della zona inguinale di modo da evidenziare il suo organo genitale, agitando quest'ultimo con le mani e pronunciando le parole «da oggi in poi parlerai solo con il mio cazzo», fino ad appoggiarsi sul bordo della scrivania, per poi, davanti alla porta dell'ufficio, calarsi i pantaloni e di spalle mostrare la natiche nude alla HI, muovendo il bacino. Raccolte le segnalazioni di servizio del caso, l'ufficio per i procedimenti disciplinari (di seguito, UPD) ha contestato alla HI di avere effettuato una segnalazione in gran parte falsa e diffamatoria e di avere insultato verbalmente il IO proferendo le parole «vai a fanculo te, tua mamma, tuo figlio e tua figlia». Quindi, svolta l'istruttoria, l'UPD ha applicato la sanzione del rimprovero scritto sia al IO, sia alla HI, per quest'ultima solo in relazione alle offese arrecate al collega nel corso della discussione, mentre non veniva sanzionato il fatto della segnalazione ai danni del IO, per quanto ritenuta “gravemente alterata”. 2 di 14 Numero registro generale 2311/2024 Numero sezionale 3842/2024 2. RT HI ha agito giudizialmente per far accertare che i Numero di raccolta generale 33746/2024 comportamenti comunali nei suoi confronti si erano tradotti in Data pubblicazione 21/12/2024 molestie e\o atti di discriminazione per motivi di genere e\o atti lesivi della persona e della dignità della lavoratrice, con domanda di risarcimento del danno ed annullamento della sanzione disciplinare irrogata per le asserite offese nei confronti del collega in occasione del diverbio. Il Tribunale di Rimini, pronunciando nel contradditorio anche dalla Consigliera di Parità della Provincia di Rimini, ha annullato la sanzione disciplinare ed ha condannato il Comune al risarcimento del danno per violazione dei precetti di cui al d. lgs. n. 198 del 2006 e dell'art. 2087 c.c., liquidandone equitativamente l'ammontare in euro 15.000,00, oltre interessi. La Corte d'Appello di Bologna, raggiunta dall'impugnazione del Comune, ha confermato l'accertamento dell'illecito e la condanna al risarcimento, rigettando tuttavia, in parziale riforme della sentenza di primo grado, l'impugnativa della sanzione disciplinare irrogata alla HI. 3. La Corte territoriale condivideva l'assunto del Tribunale secondo cui la connotazione sessuale delle offese rivolte alla HI avrebbe dovuto indurre il Comune ad una gestione del caso attenta alla normativa interna ed ai principi elaborati al riguardo dalla giurisprudenza, anche eurounitaria. Essa riteneva altresì che costituisse un'«evidenza fattuale ... l'insistito riferimento verbale e gestuale» del collega «al proprio membro» come espressione di «aggressiva mascolinità» e dava atto che lo stesso Comune aveva contestato a costui le frasi «parla con 'sto cazzo» e il gesto da stadio, comportamenti sostanzialmente ammessi dall'incolpato e comunque attendibilmente confermati da un teste ivi presente. 3.1 Poste tali premesse, la Corte riteneva in particolare che le parole ed i gesti del IO, se anche talora potessero aver corso 3 di 14 Numero registro generale 2311/2024 Numero sezionale 3842/2024 Numero di raccolta generale 33746/2024 tra “colleghi maschi”, assumevano un disvalore ed un'offensività Data pubblicazione 21/12/2024 specifici qualora il destinatario di essi era una donna ed affermava che i comportamenti tenuti si denotavano come idonei a marcare una differenza di genere che ridondava a svantaggio di quello femminile, potendo essere che la reazione “mascolina” tendesse a sovvertire il rapporto gerarchico che esisteva tra i due. Nella sentenza si sottolineava poi come l'imbarazzo manifestato da un collega presente alla prima parte della discussione denotava il clima intimidatorio, degradante, umiliante od offensivo che la normativa mirava a contrastare e si evidenziava l'irrilevanza della concreta volontà dell'uomo di esprimere una violenza di genere o la (non definitiva) assoluzione del medesimo in sede penale. Ciò che rilevava era invece – precisava la Corte d'Appello – la plausibile connotazione sessuale e dunque discriminatoria dell'episodio e l'illegittimità della condotta datoriale sfociata nella contestazione alla dipendente di avere trasmesso una segnalazione «in gran parte falsa e diffamatoria». Infatti, era quanto meno improprio che il Comune avesse perseguito, contestando alla HI la denuncia da essa sporta, la condotta delatoria, «laddove la stessa (per quanto eventualmente enfatica) non sia del tutto manifestamente infondata»; il non essersi poi applicata sanzione disciplinare non modificava il giudizio in termini di illiceità, in quanto era la contestazione in quanto tale a dover essere considerata discriminatoria, quale trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro in reazione ad un reclamo o ad un'azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne, dovendosi considerare che un tale utilizzo del procedimento disciplinare, oltre ad infliggere un'ulteriore offesa alla vittima per la parte in cui la denuncia risultava fondata, valeva altresì ad inibire eventuali successive iniziative di altre vittime e si poneva in contrasto con la ratio stessa della normativa interessata. 4 di 14 Numero registro generale 2311/2024 Numero sezionale 3842/2024 Numero di raccolta generale 33746/2024 3.2 La Corte d'Appello riteneva che fosse invece da disattendere Data pubblicazione 21/12/2024 l'impugnativa proposta dalla lavoratrice quanto alla sanzione disciplinare irrogata nei suoi riguardi per le frasi offensive risolte al IO in quel contesto, in quanto tale comportamento si poneva in contrasto con i doveri di condotta civile che incombono al dipendente, per quanto in via di ipotesi cagionate da un accesso e crescente conflitto interpersonale e «persino da una possibile provocazione» 4. Il Comune di San Giovanni in Marignano ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti da distinti controricorsi di RT HI e della Consigliera di Parità. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con la quale ha chiesto, come poi confermato in udienza pubblica, la declaratoria di inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso. Sono in atti memorie di tutte le parti in causa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e\o falsa applicazione dell'art. 26 della l. n. 198 del 2006 e con esso si contesta che sia possibile ritenere che costituisca “trattamento sfavorevole” la mera contestazione disciplinare, poi non seguita da sanzioni, in quanto atto provvisorio, privo come tale del carattere di definitività o di connotazioni tali da incidere in maniera negativa, concreta ed effettiva, nella sfera giuridica del soggetto che lo subisce. Né si poteva sostenere, come aveva fatto la Corte territoriale, che il Comune avesse sanzionato la condotta delatoria, non potendosi confondere la contestazione disciplinare con l'applicazione di una misura sanzionatoria. Il secondo motivo adduce, sempre ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e\o falsa applicazione dell'art. 26, co.
2-bis della legge 5 di 14 Numero registro generale 2311/2024 Numero sezionale 3842/2024 n. 198 del 2006, degli artt. 55, 55-bis e 55-sexies del d. lgs. n. 165 Numero di raccolta generale 33746/2024 del 2001, nonché degli artt. 57, 58 e 59 del CCNL di comparto e Data pubblicazione 21/12/2024 dell'art. 97 Cost., sottolineando come la contestazione disciplinare non potesse essere considerato “trattamento sfavorevole” ovvero “reazione illegittima” del datore di lavoro, tenuto conto del principio di obbligatorietà dell'azione disciplinare e del fatto che la maggior parte delle circostanze riportate nella segnalazione della HI erano risultate inveritiere, sicché non poteva negarsi che, per la parte in cui esse erano infondate, la dipendente avesse posto in essere un comportamento illegittimo. 2. I motivi vanno esaminati congiuntamente, data la loro connessione. 3. Va intanto premesso come, in punto di fatto, sia certo che la HI effettuò la segnalazione descritta al punto 1 dello storico di lite ed è pacifico che si sia verificato un comportamento sessualmente offensivo del collega nei suoi confronti. È stato anche positivamente accertato, e non è neanche più discutibile, né a ben vedere discusso in questa sede, che il dipendente si fosse rivolto alla collega con frasi come «parla con 'sto cazzo» e con il gesto da stadio di cui si è detto. Secondo quanto evidenziato dalla Corte territoriale, alla HI è stata mossa contestazione disciplinare perché la sua segnalazione sarebbe stata «in gran parte falsa e diffamatoria, tesa a screditare il collega accusandolo ingiustamente di offese e molestie anche di natura sessuale», sebbene poi non sia stata applicata sanzione per questo fatto, ma solo per le offese che la HI avrebbe pronunciato nei riguardi del collega in occasione di quel diverbio. È quindi questo il piano fattuale su cui vanno svolte le consequenziali valutazioni giuridiche. Si è però già visto che, sempre in punto di fatto, il nucleo centrale delle accuse mosse dalla HI è stato ritenuto esistente dalla Corte territoriale ed a ben vedere non è neanche chiaro quali 6 di 14 Numero registro generale 2311/2024 Numero sezionale 3842/2024 aspetti della segnalazione fossero stati ritenuti dal Comune non Numero di raccolta generale 33746/2024 veri. Data pubblicazione 21/12/2024 4. Procedendo ad inquadrare giuridicamente la vicenda, è indubbio che, rispetto ad essa, vengano in evidenza due normative, ovverosia quella specifica delle discriminazioni di genere e quella generale sulla denuncia da parte del dipendente di fatti illeciti interni alla P.A. 4.1 Dal primo punto di vista, vale la disciplina del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al d. lgs. n. 198 del 2006. Esso, all'art. 26, co. 3, prevede che siano considerati «discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne». Sul piano generale, il dipendente che effettui la segnalazione di un illecito interno alla P.A. non può essere sanzionato o subire trattamenti destinati a produrre nei suoi confronti effetti sfavorevoli (art. 54-bis, co.1, d. lgs. n. 165 del 2001, qui applicabile ratione temporis, ed ora, con ampliamento della sfera di riferimento, d. lgs. n. 24 del 2023, in particolare art. 17, con riferimento al divieto di ritorsione). 4.2 L'ordinamento prevede che tali tutele recedano a fronte di segnalazioni illecite, ma a tal fine esso fissa requisiti assai rigorosi affinché ciò possa accadere. L'art. 26, cit., al comma 3-bis stabilisce infatti che le garanzie antiritorsive per il caso di azioni giudiziali a tutela della parità di trattamento uomo-donna non siano assicurate «nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l'infondatezza della denuncia». L'art. 54-bis, cit. , al comma 9, stabilisce parimenti che le tutele non sono garantite «nei casi in cui sia accertata, anche con 7 di 14 Numero registro generale 2311/2024 Numero sezionale 3842/2024 sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante Numero di raccolta generale 33746/2024 per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati Data pubblicazione 21/12/2024 commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave». Esclusione analoga a quella di cui all'art. 54-bis cit. è ora stabilita dall'art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 24 del 2023, con l'aggiunta tuttavia, attraverso il richiamo all'art. 20, che essa non opera se «al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione». Il che, stante la struttura delle fattispecie, vale soprattutto rispetto alla diffamazione (la calunnia prevede infatti la consapevolezza della non veridicità) o per l'infondatezza sul piano civilistico, la responsabilità per le quali non fa venire meno le tutele se appunto al momento della segnalazione ricorrano i menzionati presupposti. L'insieme delle norme porta a concludere che, quanto meno rispetto a segnalazioni o reclami in ambito e nel corso di rapporti di lavoro, solo l'esistenza della condanna penale, anche in primo grado, o l'accertamento di un'infondatezza destinata a risalire a dolo o colpa grave siano circostanze che fanno recedere le regole di tutela. 4.3 A parte il caso del dolo, la manifesta infondatezza è poi da valutare secondo la situazione esistente ex ante, ovverosia al momento della segnalazione (v. ora art. 20 del d. lgs. n. 24 del 2023) ed anche assicurando una ragionevole tolleranza, a favore del denunciante, rispetto a casi in cui siano solo profili minori a risultare in ipotesi non suffragati.
4.4 Nel caso di specie è pacifico che la HI non sia stata raggiunta da qualsivoglia condanna ed è da escludere, per difetto di ogni elemento in proposito, che ricorrano i presupposti di illiceità civile qualificata che soltanto potrebbero vanificare i trattamenti di 8 di 14 Numero registro generale 2311/2024 Numero sezionale 3842/2024 Numero di raccolta generale 33746/2024 tutela che l'ordinamento riserva a chi effettui segnalazioni di Data pubblicazione 21/12/2024 comportamento sessualmente molesti o discriminatori. Infatti, l'avere la Corte d'Appello parlato al più di modalità “eventualmente” enfatiche e il non essere tuttora noto che cosa in ipotesi fosse da ritenere non vero di quanto segnalato dalla HI, evidenzia l'inconsistenza delle difese del Comune sul punto e non lascia alcuno spazio sotto questo profilo. 5. Quanto sopra consente anche di dirimere l'ulteriore questione sollecitata con il secondo motivo. Il Comune sostiene infatti di avere dovuto procedere a contestazione in ragione dell'obbligatorietà dell'azione disciplinare ed al fine di assicurare imparzialità e buon andamento all'attività della P.A., al contempo evitando il maturare di decadenze, ma il rilievo è infondato. 5.1 Infatti, se la P.A., a fronte di segnalazione che non risulti manifestamente infondata, fosse tenuta a reagire in via disciplinare a fini cautelativi ogni qual volta vi sia un semplice rischio di possibili discrepanze tra la denuncia e gli illeciti concretamente riscontrabili, è evidente che l'effetto della tutela verrebbe fortemente compromesso, perché il denunciante, già ovviamente in condizioni di sudditanza psicologica, non potrebbe che venire dissuaso dalle reazioni disciplinari cui la denuncia dovrebbe dare luogo. 5.2 La normativa va quindi diversamente intesa. Si deve in proposito ritenere che solo rispetto ad una segnalazione di cui sia positivamente verificabile fin dall'origine la manifesta infondatezza, essendo destinata come tale ad integrare almeno gli estremi della colpa grave, la P.A. sia tenuta fin da subito, ricorrendo gli estremi dell'illecito del denunciante, a dare corso alle proprie reazioni disciplinari. Negli altri casi, fatto costitutivo della legittima reazione contro il denunciante non è la denuncia in sé ma l'esistenza di una 9 di 14 Numero registro generale 2311/2024 Numero sezionale 3842/2024 Numero di raccolta generale 33746/2024 condanna penale per i fatti di calunnia e diffamazione che essa Data pubblicazione 21/12/2024 integra o il pieno emergere di una manifesta infondatezza, secondo i criteri valutativi già esplicitati al punto 4.3. Pertanto, è solo con il formarsi di quelle condanne o con le migliori acquisizioni conoscitive che si verifichino nel corso del tempo che resta integrata nella sua interezza la fattispecie dell'illecito del denunciante ed è solo al maturare di tali ulteriori acquisizioni che la P.A. può procedere alle contestazioni del caso verso il denunciante stesso, perché se lo facesse prima, per il solo generico rischio di difformità dal vero di quanto segnalato o anche di parti minori di esso, ne verrebbe sostanzialmente vanificato l'intero assetto della tutela del c.d. whistleblowing. 5.3 Nel caso di specie già si è detto che non è in alcun modo concretamente emerso alcun elemento che potesse ritenersi tale a carico della denunciante. 6. Ciò posto, è parimenti indubbio che sia integrato l'ulteriore requisito del verificarsi dei presupposti propri della tutela, ovverosia la ricorrenza dell'ipotesi dei «trattamenti sfavorevoli» da parte del datore di lavoro e ai danni della ricorrente. La volutamente generica dizione della norma (art. 26, co. 3, cit.), che così individua l'illecito discriminatorio nei riguardi di chi sporga una altrettanto generico “reclamo”, vale ad evidenziare come rilevi qualsiasi iniziativa o atto concreto, pur poi non portato alle proprie ultime conseguenze, che sia tale da realizzare un potenziale effetto inibitorio nei confronti di ulteriori analoghe iniziative da parte della vittima stessa o che interferisca negativamente rispetto al mantenimento delle accuse così proposte, oltre che, in ipotesi, determini un'inibizione indiretta per altre persone che si trovino a subire vicende analoghe. Tale rischio di effetti inibitori, altro non è infatti che una manifestazione di quelle forme di vittimizzazione secondaria che si realizzano allorquando le istituzioni operino senza garantire con 10 di 14 Numero registro generale 2311/2024 Numero sezionale 3842/2024 effettività che siano tenuti comportamenti rispettosi e tutelanti Numero di raccolta generale 33746/2024 rispetto ai profili di dignità personale posti a repentaglio. Data pubblicazione 21/12/2024 In altre parole, la contestazione disciplinare fondata sull'essersi sporta segnalazione di comportamenti discriminatori di genere è a propria volta una forma di vittimizzazione, perché produttiva di un ulteriore effetto umiliante in pregiudizio di chi sia già stato vittima dell'offesa primaria e, inoltre, perché tale da produrre il rischio dell'insorgere di effetti dissuasivi per la vittima nel persistere rispetto alle accuse verso chi l'abbia indebitamente discriminata e di effetti inibitori rispetto alla proposizione di analoghe segnalazioni in caso di future condotte illecite, il tutto con effetti disincentivanti anche per altre persone che si trovino a subire vicende analoghe. 6.1 La tutela contro le vittimizzazioni secondarie è del resto coerente con i principi, in specifico a favore delle donne, fissati dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dalla legge n. 77 del 2013. Secondo tale Convenzione, infatti, gli Stati firmatari si impegnano ad assicurare che le misure assunte per la tutela delle vittime «mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria» (art. 18, co. 3) e vi sia garanzia nei riguardi di «ulteriori vittimizzazioni» (art. 56). Non diversamente, in generale, indirizzano i principi di cui alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 - per quanto ratificata in Italia dalla legge n. 4 del 2021 e dunque successivamente ai fatti di causa – il cui art. 10 prevede l'obbligo degli Stati membri di adottare misure adeguate al fine di (lett b iv) fornire «protezione contro la vittimizzazione o le ritorsioni nei confronti di querelanti, vittime, testimoni e informatori» e (lett. e) «stabilire che le vittime di violenza e molestie di genere nel mondo del lavoro possano 11 di 14 Numero registro generale 2311/2024 Numero sezionale 3842/2024 Numero di raccolta generale 33746/2024 avere accesso effettivo a meccanismi di risoluzione delle Data pubblicazione 21/12/2024 controversie e di denuncia, a meccanismi di supporto, a servizi e a meccanismi di ricorso e risarcimento che tengano in considerazione la prospettiva di genere e che siano sicuri ed efficaci». 6.2 Nel caso di specie, la contestazione della violazione, pur poi non giunta all'applicazione della sanzione, ha realizzato in sé quell'effetto potenzialmente inibitorio che integra la vittimizzazione secondaria. Infatti, il trattamento riservato alla vittima non è stato limitato ad un – pur parimenti illegittimo (v., ovviamente mutatis mutandis, Corte EDU 7 febbraio 2023, B. c. Russia;
Corte EDU 16 giugno 2022, De RG c. Italia;
v. anche art. 24 Direttiva 2006/54/CE e, ora, anche art. 16, par. 4, Direttiva UE 2024/1385) - atteggiamento di disinteresse, ma si è spinto fino ad imputare a chi aveva subito l'offesa profili di illiceità del comportamento tenuto attraverso il reclamo, anche se non era integrato alcuno di quei casi in cui la segnalazione, appunto per la sua illiceità, giustifica una reazione datoriale. Una tale indebita contestazione è certamente tale da produrre quegli effetti di vittimizzazione secondaria di cui si è detto e dunque è corretta la valutazione operata dai giudici del merito e scaturita nella condanna risarcitoria. 7. Tutto ciò comporta il rigetto del ricorso. Il collegio non può infine non manifestare perplessità sul fatto che sia stata confermata una sanzione nei riguardi della lavoratrice, per la reazione alle offese altrui, senza valorizzare la condizione di vittima in cui la stessa si è trovata ad agire. Tuttavia, essendo mancata impugnazione sul punto, ragioni processuali rendono il punto definitivamente fissato nei termini di conferma di tale sanzione quale stabilita dalla Corte territoriale. 8. Le spese del grado, nei riguardi di entrambe le parti controricorrenti, seguono la soccombenza. 12 di 14 Numero registro generale 2311/2024 Numero sezionale 3842/2024 9. Possono anche esprimersi i seguenti principi: Numero di raccolta generale 33746/2024 - «la tutela del dipendente che proponga, ai sensi dell'art. 26, Data pubblicazione 21/12/2024 comma 3, della legge n. 198 del 2006, reclami o denunce alla Pubblica Amministrazione di appartenenza, finalizzate ad evidenziare violazioni in ambito di discriminazioni di genere, viene meno solo a fronte di segnalazioni che portino alla condanna nel denunciante, anche con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia o diffamazione o che siano infondatamente sporte con dolo o colpa grave;
consequenzialmente, la Pubblica Amministrazione non può procedere a contestazione disciplinare nei confronti del denunciante, se non quando sopravvengano tali condanne o quando già risulti la manifesta infondatezza di tali segnalazioni, da apprezzare in base alla situazione esistente ex ante ed anche assicurando una ragionevole tolleranza, a favore del denunciante, rispetto a casi in cui siano solo profili minori a risultare in ipotesi non suffragati»; - «la contestazione disciplinare, seppure non seguita da sanzione, nei confronti del dipendente che presenti “reclami” o effettui segnalazioni alla Pubblica Amministrazione per comportamenti discriminatori di genere costituisce trattamento discriminatorio ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge n.198 del 2006, perché tale da produrre un ulteriore effetto umiliante in pregiudizio di chi sia già stato vittima dell'offesa primaria e, inoltre, perché tale da produrre il rischio dell'insorgere di effetti dissuasivi per la vittima nel persistere rispetto alle accuse verso chi l'abbia indebitamente discriminata e di effetti inibitori rispetto alla proposizione di analoghe segnalazioni in caso di future condotte illecite (c.d. vittimizzazione secondaria), il tutto con portata disincentivante anche per altre persone che si trovino a subire vicende analoghe ed in contrasto con i principi delle Convezioni Internazionali in materia (Convenzione di Instanbul del 11 maggio 2011, ratificata dalla l. n. 13 di 14 Numero registro generale 2311/2024 Numero sezionale 3842/2024 77 del 2013; Convenzione dell'O.I.L. n. 190 del 21 giugno 2019, Numero di raccolta generale 33746/2024 ratificata dalla l. n. 4 del 2021)». Data pubblicazione 21/12/2024
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controparti delle spese del giudizio di cassazione che liquida, per ciascuna di esse, in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 1° ottobre 2024. Il Consigliere estensore BE EL La Presidente LU TR 14 di 14