Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/12/2024, n. 33746
CASS
Sentenza 21 dicembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 1° ottobre 2024 e pubblicata il 21 dicembre 2024. Le parti in causa sono un Comune e una dipendente, che ha denunciato molestie e discriminazioni di genere da parte di un collega. La lavoratrice ha richiesto l'annullamento di una sanzione disciplinare e il risarcimento per danni subiti, sostenendo che le contestazioni mosse nei suoi confronti fossero ritorsioni per la segnalazione di comportamenti illeciti. Il Comune, al contrario, ha impugnato la sentenza di appello che aveva accolto le richieste della dipendente, sostenendo che la contestazione disciplinare fosse legittima.

La Corte ha confermato la decisione della Corte d'Appello, sottolineando che la contestazione disciplinare, anche se non seguita da sanzione, costituisce un trattamento sfavorevole e discriminatorio ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 198 del 2006. La Corte ha argomentato che la segnalazione di comportamenti discriminatori deve essere tutelata e che la reazione del datore di lavoro, in questo caso, ha generato un effetto di vittimizzazione secondaria, disincentivando ulteriori segnalazioni di comportamenti illeciti. Inoltre, ha evidenziato che la tutela contro le ritorsioni è fondamentale per garantire un ambiente di lavoro rispettoso e sicuro, in linea con le normative internazionali. Pertanto, il ricorso del Comune è stato rigettato, confermando la condanna al risarcimento dei danni.

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Massime1

La contestazione disciplinare mossa ad una lavoratrice, per l'asserita falsità della sua denuncia di condotte discriminatorie subite sul posto di lavoro (nella specie offese a connotazione sessuale), costituisce a sua volta trattamento discriminatorio se formulata in assenza delle condizioni per un uso legittimo del potere disciplinare, che postula - ex art. 54-bis, comma 1, d. lgs. n. 165 del 2001, ratione temporis applicabile - quantomeno la colpa grave di chi ha sporto denuncia, per la sua manifesta infondatezza positivamente verificabile fin dall'origine; una contestazione siffatta, anche se non seguita dall'applicazione di sanzione, costituisce una forma di vittimizzazione secondaria, vietata anche da convenzioni internazionali perché fonte di effetti umilianti e inibitori della proposizione di ulteriori ed analoghe denunce.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/12/2024, n. 33746
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33746
    Data del deposito : 21 dicembre 2024

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