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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/11/2025, n. 6567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6567 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Pasquale Cabato – giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al numero 842 del ruolo generale dell'anno 2020 tra
(P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Perucca e Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Gilda Martire
- appellante
e
ià C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 dall' Avv. Giancarlo Notaro
- appellata avverso sentenza Tribunale di Roma n. 14210 dell'anno 2019 oggetto opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione la proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Parte_1
Tribunale di Roma le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 15.947,84 oltre interessi e spese in favore della ora per il mancato pagamento di Controparte_3 Controparte_1 fatture per la fornitura di merci. A sostegno dell'opposizione la deduceva che la fornitura della merce non era risultata Pt_1 conforme a quanto da lei richiesto e chiedeva, perciò, la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'opposta e la revoca del decreto ingiuntivo. Chiedeva, infine, di “accertare la risoluzione del contratto di compravendita e quindi di fornitura di cemento intercorso tra le parti per grave inadempimento della venditrice;
condannare la opposta al risarcimento dei danni patiti e patendi consistenti nei costi e negli oneri dovuti alla demolizione del massetto gettato e al rifacimento dello stesso con cemento tecnicamente appropriato, da quantificare in corso di causa a mezzo di CTU occorrenda;
condannare la venditrice alla restituzione di quanto versato per le fatture di cui al contratto per cui è causa, oltre interessi di legge e rivalutazione sui singoli importi…”
Si costituiva contestando l'avversa opposizione e comunque la decadenza Controparte_2 dall'azione per tardività della denunzia dei vizi ex art. 1495 c.c.
Con la sentenza oggetto del presente gravame il Giudice di prime cure rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in quanto infondata. Si legge in sentenza che l'istruttoria “nulla ha provato circa le specifiche che il bene fornito avrebbe dovuto avere in luogo di quelle effettive: la fornitura di calcestruzzo effettuata dalla opposta alla opponente è conforme all'ordine da quest'ultima effettuato, alcuna specifica circa determinate caratteristiche di resistenza alla compressione sono state richieste dall'opponente in sede di ordine o successivamente allo stesso…”.
Il Giudice evidenziava poi che non risulta provata la tempestività della denuncia dei vizi dall'opponente all'opposta, ex artt. 1495 e 1497 c.c., in quanto è stato dedotta, ma non provata, la scoperta degli asseriti vizi in data 30/06/2015.
Avverso la predetta sentenza propone appello la chiedendo la totale riforma della Parte_1 sentenza.
Si è costituita la nuova denominazione della deducendo Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello e chiedendo nel merito il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata.
All'udienza del 06/06/2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per gli scritti conclusivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale parte appellata deduce l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione del disposto degli artt. 342 e 348 bis cpc: la richiesta non appare meritevole di accoglimento.
In proposito si osserva che ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cpc, recente giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto che è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte nei confronti della sentenza impugnata, non essendo necessaria la proposizione di un progetto alternativo di sentenza, con la conseguenza che laddove l'appellante lamenti una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può limitarsi a chiedere al giudice d'appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte in primo grado sottoponendo al secondo giudice le argomentazioni già svolte in quella sede
(Cass. n. 40560/2021).
Tali requisiti appaiono sussistere nel caso in esame atteso che l'appellante contesta la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove documentali effettuata dal Tribunale, nonché la valutazione delle prove testimoniali assunte, chiedendo una nuova valutazione di detti elementi, non apparendo pertanto sussistere violazione del disposto delle disposizioni suindicate per cui l'appello è ammissibile.
Nel merito, con l'articolazione di tre motivi, l'appellante lamenta che il Tribunale non ha correttamente valutato le prove relative alla non conformità del calcestruzzo e del cemento, merce oggetto della fattura di cui al decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, l'appellante chiedeva la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. in quanto si è verificata un'ipotesi di aliud pro alio in quanto “la fornitura della merce non è risultata per nulla conforme a quanto in ordine e a quanto richiesto. Le prove tecniche hanno fugato ogni dubbio di sorta sulla bontà delle contestazioni avanzate dalla opponente, che resasi conto della inaccettabile qualità del cemento fornito, tempestivamente informava la fornitrice del problema insorto. La assente, seppur minima, qualità del cemento posto in opera rende il massetto gettato inutilizzabile e inadatto ad assolvere alla sua naturale funzione, per cui ai sensi degli artt.1453
e 1490 c.c. In sostanza la vendita di aliud pro alio andrà risolta per inadempimento della venditrice, con conseguente condanna della stessa alla restituzione di quanto versato, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, oltre chiaramente alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.” Il Tribunale ritiene che nel caso di specie non si sia configurata un'ipotesi di aliud pro alio, ma che al più vi siano stati vizi tali da giustificare l'esercizio dell'actio redibitoria ex art. 1497 c.c.
E in ogni caso, non ritiene provata la sussistenza degli asseriti vizi in quanto dal documento di trasporto non risulta che la merce debba avere caratteristiche diverse da quelle della merce effettivamente fornita. Infine, rigetta l'opposizione in quanto l'appellante non ha provato che la denuncia dei vizi asseriti fosse avvenuta nel termine di cui all'articolo 1495 e 1497 c.c.
Con l'appello si contesta detta motivazione in quanto illogica e errata.
I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto riguardano tutti la medesima doglianza.
Ritiene il collegio che tali motivi vadano rigettati alla stregua delle seguenti considerazioni.
In primo luogo si osserva che incombe sull'opponente, odierno appellante, l'onere di provare l'inadempimento della controparte laddove lamenta la qualità della merce oggetto del rapporto di fornitura e, in particolare, l'aliud pro alio lamentato.
Tuttavia, l'appellante non ha assolto a tale onere probatorio.
Per di più, nel caso di specie, come evidenziato altresì dal Tribunale, non è configurabile un aliud pro alio ma un vizio redibitorio.
In particolare, le doglianze dell'appellante sono riconducibili a una mancanza di qualità della merce. Tali due ipotesi differiscono nettamente in quanto “si ha mancanza di qualità essenziale della cosa, qualora questa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero qualora essa appartenga, per caratteristiche strutturali, ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita;
mentre ricorre l'aliud pro alio, qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire
l'utilità richiesta.” (Cass. Sez. III, 29.1.2016 n. 1669).
Per aversi aliud pro alio, dunque, è necessario che il bene consegnato sia completamente diverso da quello oggetto del contratto, come anche di recente ribadito dalla Corte di cassazione “In tema di vendita, sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire
l'utilità presagita” (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 13214 del 14/05/2024).
Ebbene, nel caso di specie la merce consegnata non risulta appartenente a un genere diverso da quella oggetto del contratto né risulta che sia del tutto inidonea ad assolvere allo scopo economico sociale. Nell'ordine, inoltre, non vi è alcuna indicazione sulla richiesta di una diversa e particolare qualità del cemento;
non vi è prova che fosse stato indicato alcun riferimento sui requisiti minimi di resistenza progettuali richiesti.
I vizi della merce oggetto della doglianza dell'appellante rientrano quindi tra quelli redibitori in quanto attengono a imperfezioni e qualità diverse del materiale, ma appartenente allo stesso genere. La merce risulta affetta da imperfezioni materiali cui conseguiva la possibilità, da parte dell'appellante, di richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Non vi sono i presupposti per la configurabilità dell'aliud pro alio con conseguente impossibilità di risolvere il contratto per grave inadempimento ai sensi degli articolo 1453 e 1490 c.c.
Con il quarto e ultimo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia e il mancato accoglimento dell'eccezione di tardività delle allegazioni difensive avverse, in quanto dedotte per la prima volta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
Tale motivo è infondato in quanto in tale memoria la ora chiedeva CP_2 CP_1
l'ammissione delle prove testimoniali senza dedurre nulla di nuovo rispetto alla comparsa di costituzione e risposta della stessa.
Conclusivamente, l'appello viene rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al
D.M. 55/2014.
Sussistono i presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di somma pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
14210/2019 nei confronti di Controparte_1
a) rigetta l'appello; b) condanna alla rifusione, in favore di delle spese del giudizio, Parte_1 Controparte_1 liquidandole in euro 3.966,00 oltre accessori di legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 05/11/2025
Il Presidente estensore
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al numero 842 del ruolo generale dell'anno 2020 tra
(P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Perucca e Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Gilda Martire
- appellante
e
ià C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 dall' Avv. Giancarlo Notaro
- appellata avverso sentenza Tribunale di Roma n. 14210 dell'anno 2019 oggetto opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione la proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Parte_1
Tribunale di Roma le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 15.947,84 oltre interessi e spese in favore della ora per il mancato pagamento di Controparte_3 Controparte_1 fatture per la fornitura di merci. A sostegno dell'opposizione la deduceva che la fornitura della merce non era risultata Pt_1 conforme a quanto da lei richiesto e chiedeva, perciò, la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'opposta e la revoca del decreto ingiuntivo. Chiedeva, infine, di “accertare la risoluzione del contratto di compravendita e quindi di fornitura di cemento intercorso tra le parti per grave inadempimento della venditrice;
condannare la opposta al risarcimento dei danni patiti e patendi consistenti nei costi e negli oneri dovuti alla demolizione del massetto gettato e al rifacimento dello stesso con cemento tecnicamente appropriato, da quantificare in corso di causa a mezzo di CTU occorrenda;
condannare la venditrice alla restituzione di quanto versato per le fatture di cui al contratto per cui è causa, oltre interessi di legge e rivalutazione sui singoli importi…”
Si costituiva contestando l'avversa opposizione e comunque la decadenza Controparte_2 dall'azione per tardività della denunzia dei vizi ex art. 1495 c.c.
Con la sentenza oggetto del presente gravame il Giudice di prime cure rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in quanto infondata. Si legge in sentenza che l'istruttoria “nulla ha provato circa le specifiche che il bene fornito avrebbe dovuto avere in luogo di quelle effettive: la fornitura di calcestruzzo effettuata dalla opposta alla opponente è conforme all'ordine da quest'ultima effettuato, alcuna specifica circa determinate caratteristiche di resistenza alla compressione sono state richieste dall'opponente in sede di ordine o successivamente allo stesso…”.
Il Giudice evidenziava poi che non risulta provata la tempestività della denuncia dei vizi dall'opponente all'opposta, ex artt. 1495 e 1497 c.c., in quanto è stato dedotta, ma non provata, la scoperta degli asseriti vizi in data 30/06/2015.
Avverso la predetta sentenza propone appello la chiedendo la totale riforma della Parte_1 sentenza.
Si è costituita la nuova denominazione della deducendo Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello e chiedendo nel merito il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata.
All'udienza del 06/06/2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per gli scritti conclusivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale parte appellata deduce l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione del disposto degli artt. 342 e 348 bis cpc: la richiesta non appare meritevole di accoglimento.
In proposito si osserva che ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cpc, recente giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto che è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte nei confronti della sentenza impugnata, non essendo necessaria la proposizione di un progetto alternativo di sentenza, con la conseguenza che laddove l'appellante lamenti una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può limitarsi a chiedere al giudice d'appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte in primo grado sottoponendo al secondo giudice le argomentazioni già svolte in quella sede
(Cass. n. 40560/2021).
Tali requisiti appaiono sussistere nel caso in esame atteso che l'appellante contesta la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove documentali effettuata dal Tribunale, nonché la valutazione delle prove testimoniali assunte, chiedendo una nuova valutazione di detti elementi, non apparendo pertanto sussistere violazione del disposto delle disposizioni suindicate per cui l'appello è ammissibile.
Nel merito, con l'articolazione di tre motivi, l'appellante lamenta che il Tribunale non ha correttamente valutato le prove relative alla non conformità del calcestruzzo e del cemento, merce oggetto della fattura di cui al decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, l'appellante chiedeva la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. in quanto si è verificata un'ipotesi di aliud pro alio in quanto “la fornitura della merce non è risultata per nulla conforme a quanto in ordine e a quanto richiesto. Le prove tecniche hanno fugato ogni dubbio di sorta sulla bontà delle contestazioni avanzate dalla opponente, che resasi conto della inaccettabile qualità del cemento fornito, tempestivamente informava la fornitrice del problema insorto. La assente, seppur minima, qualità del cemento posto in opera rende il massetto gettato inutilizzabile e inadatto ad assolvere alla sua naturale funzione, per cui ai sensi degli artt.1453
e 1490 c.c. In sostanza la vendita di aliud pro alio andrà risolta per inadempimento della venditrice, con conseguente condanna della stessa alla restituzione di quanto versato, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, oltre chiaramente alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.” Il Tribunale ritiene che nel caso di specie non si sia configurata un'ipotesi di aliud pro alio, ma che al più vi siano stati vizi tali da giustificare l'esercizio dell'actio redibitoria ex art. 1497 c.c.
E in ogni caso, non ritiene provata la sussistenza degli asseriti vizi in quanto dal documento di trasporto non risulta che la merce debba avere caratteristiche diverse da quelle della merce effettivamente fornita. Infine, rigetta l'opposizione in quanto l'appellante non ha provato che la denuncia dei vizi asseriti fosse avvenuta nel termine di cui all'articolo 1495 e 1497 c.c.
Con l'appello si contesta detta motivazione in quanto illogica e errata.
I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto riguardano tutti la medesima doglianza.
Ritiene il collegio che tali motivi vadano rigettati alla stregua delle seguenti considerazioni.
In primo luogo si osserva che incombe sull'opponente, odierno appellante, l'onere di provare l'inadempimento della controparte laddove lamenta la qualità della merce oggetto del rapporto di fornitura e, in particolare, l'aliud pro alio lamentato.
Tuttavia, l'appellante non ha assolto a tale onere probatorio.
Per di più, nel caso di specie, come evidenziato altresì dal Tribunale, non è configurabile un aliud pro alio ma un vizio redibitorio.
In particolare, le doglianze dell'appellante sono riconducibili a una mancanza di qualità della merce. Tali due ipotesi differiscono nettamente in quanto “si ha mancanza di qualità essenziale della cosa, qualora questa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero qualora essa appartenga, per caratteristiche strutturali, ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita;
mentre ricorre l'aliud pro alio, qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire
l'utilità richiesta.” (Cass. Sez. III, 29.1.2016 n. 1669).
Per aversi aliud pro alio, dunque, è necessario che il bene consegnato sia completamente diverso da quello oggetto del contratto, come anche di recente ribadito dalla Corte di cassazione “In tema di vendita, sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire
l'utilità presagita” (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 13214 del 14/05/2024).
Ebbene, nel caso di specie la merce consegnata non risulta appartenente a un genere diverso da quella oggetto del contratto né risulta che sia del tutto inidonea ad assolvere allo scopo economico sociale. Nell'ordine, inoltre, non vi è alcuna indicazione sulla richiesta di una diversa e particolare qualità del cemento;
non vi è prova che fosse stato indicato alcun riferimento sui requisiti minimi di resistenza progettuali richiesti.
I vizi della merce oggetto della doglianza dell'appellante rientrano quindi tra quelli redibitori in quanto attengono a imperfezioni e qualità diverse del materiale, ma appartenente allo stesso genere. La merce risulta affetta da imperfezioni materiali cui conseguiva la possibilità, da parte dell'appellante, di richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Non vi sono i presupposti per la configurabilità dell'aliud pro alio con conseguente impossibilità di risolvere il contratto per grave inadempimento ai sensi degli articolo 1453 e 1490 c.c.
Con il quarto e ultimo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia e il mancato accoglimento dell'eccezione di tardività delle allegazioni difensive avverse, in quanto dedotte per la prima volta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
Tale motivo è infondato in quanto in tale memoria la ora chiedeva CP_2 CP_1
l'ammissione delle prove testimoniali senza dedurre nulla di nuovo rispetto alla comparsa di costituzione e risposta della stessa.
Conclusivamente, l'appello viene rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al
D.M. 55/2014.
Sussistono i presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di somma pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
14210/2019 nei confronti di Controparte_1
a) rigetta l'appello; b) condanna alla rifusione, in favore di delle spese del giudizio, Parte_1 Controparte_1 liquidandole in euro 3.966,00 oltre accessori di legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 05/11/2025
Il Presidente estensore