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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/11/2025, n. 2813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2813 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Rada V. Scifo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5371/2025 promossa da:
, c.f. , nato il [...] in [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 ed e o presso lo studio del difensore, sito a VIA GIUSEPPE GARIBALDI 57 a PARMA;
RICORRENTE
contro
, rappresentato e difeso dall' Controparte_1 resso gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla Via Alfredo Testoni nr. 6;
RESISTENTI
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 7.10.2025, riportandosi al ricorso introduttivo;
parte resistente come da memoria di costituzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 17.4.2025, il ricorrente, nato in [...] il [...], ha impugnato il decreto, notificatogli in data 21.3.2025, con il quale del Questore di Parma ha rigettato la sua domanda, presentata il 9.6.2023, di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciatogli per motivi di lavoro in data 27.12.2020, revocando il titolo di soggiorno.
La motivazione del provvedimento impugnato si fonda, sostanzialmente, sulla pericolosità sociale del ricorrente, che risulta gravato da una condanna emessa dal Tribunale di Parma il 22.12.2022 alla pena di anni due e mesi nove di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia, violazione degli obblighi di assistenza familiare e lesioni personali aggravate (fatti commessi nel 2019).
Avverso tale diniego ha proposto ricorso l'istante, evidenziando l'assenza di pericolosità sociale del ricorrente, il quale, a fronte di una sola sentenza di condanna, è sul territorio da lungo tempo e svolge regolare attività lavorativa a tempo indeterminato. Ha quindi chiesto al Tribunale di ordinare alla Questura di Parma di rilasciargli un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Si è ritualmente costituito in giudizio il , chiedendo: in via preliminare, di dichiarare il CP_1 ricorso inammissibile per essere la giuris voluta al GA;
in subordine, di rigettare il ricorso siccome infondato in fatto e in diritto .
All'udienza del 1.7.2025 il difensore ha insistito nelle conclusioni di cui al ricorso;
il giudice ha rinviato per la valutazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario adito e per gli ulteriori provvedimenti all'udienza del 23.9.2025, assegnando termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note scritte in ordine alla giurisdizione del tribunale ordinario adito. Alla successiva udienza del 23.9.2025 nessuno è comparso;
il giudice ha quindi rinviato al 7.10.2025. Alla suddetta pagina 1 di 3 udienza il difensore si è riportato alle conclusioni di cui al ricorso e ha insistito per l'accoglimento delle stesse.
*** Dalla documentazione prodotta da parte resistente si evince infatti che il richiedente ha fatto ingresso nel territorio nazionale nell'anno 2002, ottenendo un primo titolo di soggiorno per lavoro subordinato, titolo successivamente rinnovato fino all'anno 2011 e successivamente convertito, in data 27.10.2010, in permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo. Rispetto a tale permesso di soggiorno l'istante ha presentato in data 09.06.2023 istanza di aggiornamento, rigettata con il provvedimento impugnato, con il quale il Questore ha anche revocato il titolo di soggiorno (cfr. relazione della P.A. in atti). Il ricorrente, come detto, ha proposto ricorso avverso tale diniego, chiedendo il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Ebbene, quanto premesso, permette di delimitare l'oggetto del presente giudizio e, di conseguenza, la risoluzione della questione di giurisdizione (in senso conforme, da ultimo, si veda T.A.R. Parma, (Emilia-Romagna) sez. I, 01/09/2017, (ud. 30/08/2017, dep. 01/09/2017), n.294 che nega la giurisdizione del G.A. limitatamente all'impugnazione del provvedimento di espulsione mentre decide nel merito l'impugnazione del provvedimento di revoca della carta di soggiorno, e Consiglio di Stato sez. III, 10/02/2016, (ud. 03/04/2015, dep. 10/02/2016), n.590 che, pur in presenza di vincoli familiari da tutelare, non nega la giurisdizione). L'odierno procedimento pertanto non può che avere ad oggetto la revoca ed il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, concesso per lavoro subordinato. Ciò determina la giurisdizione del G.A., come previsto dall'art. 6, comma 10, T.U.I.
Del resto, la giurisdizione del G.O. è prevista ex art. 30 comma 6 T.U.I. e presuppone un provvedimento di diniego dell'Amministrazione (“Contro il diniego […] del permesso di soggiorno per motivi familiari, […], l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria”) sulla richiesta di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Ma nel caso di specie difetta il provvedimento dell'amministrazione sulla richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari, non essendo stato richiesto alcun titolo per motivi familiari ma solo, si ribadisce, il rinnovo di quello già posseduto per motivi di lavoro.
Peraltro nel presente giudizio anche la natura della domanda giudiziale formulata dal ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro conferma le regole sul riparto di giurisdizione. Valorizzando infatti la ratio legis, va rilevato infatti che per il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro assume spessore preponderante una valutazione prospettica dell'Amministrazione in ordine alla congruità e alla stabilità delle future fonti di sostentamento del richiedente. Ciò che rileva, dunque, sono i presupposti sostanziali per l'accoglimento dell'istanza di conversione che riposano in via precipua sull'esistenza di un contratto di lavoro idoneo all'ottenimento del titolo nonché sull'attribuzione della quota fissata dai decreti flussi per gli ingressi per motivi di lavoro, valutazioni che spettano alla discrezionalità della Pubblica Amministrazione.
Avuto riguardo al provvedimento impugnato (rifiuto di rilascio di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro subordinato) deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, dovendosi ritenere la giurisdizione del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 6, comma 10 d. lgs. 286/1998, e deve essere concesso il termine per la riassunzione del procedimento davanti al giudice dotato di giurisdizione.
Le spese, considerata la particolarità della materia, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
visti gli artt. 281 decies e ss. c.p.c, 37 c.p.c. e 50 c.p.c.; dichiara il difetto di giurisdizione per essere il G.A. il giudice dotato di giurisdizione;
pagina 2 di 3 fissa termine per la riassunzione in mesi tre;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Bologna, 3 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Rada V. Scifo
pagina 3 di 3
, c.f. , nato il [...] in [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 ed e o presso lo studio del difensore, sito a VIA GIUSEPPE GARIBALDI 57 a PARMA;
RICORRENTE
contro
, rappresentato e difeso dall' Controparte_1 resso gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla Via Alfredo Testoni nr. 6;
RESISTENTI
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 7.10.2025, riportandosi al ricorso introduttivo;
parte resistente come da memoria di costituzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 17.4.2025, il ricorrente, nato in [...] il [...], ha impugnato il decreto, notificatogli in data 21.3.2025, con il quale del Questore di Parma ha rigettato la sua domanda, presentata il 9.6.2023, di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciatogli per motivi di lavoro in data 27.12.2020, revocando il titolo di soggiorno.
La motivazione del provvedimento impugnato si fonda, sostanzialmente, sulla pericolosità sociale del ricorrente, che risulta gravato da una condanna emessa dal Tribunale di Parma il 22.12.2022 alla pena di anni due e mesi nove di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia, violazione degli obblighi di assistenza familiare e lesioni personali aggravate (fatti commessi nel 2019).
Avverso tale diniego ha proposto ricorso l'istante, evidenziando l'assenza di pericolosità sociale del ricorrente, il quale, a fronte di una sola sentenza di condanna, è sul territorio da lungo tempo e svolge regolare attività lavorativa a tempo indeterminato. Ha quindi chiesto al Tribunale di ordinare alla Questura di Parma di rilasciargli un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Si è ritualmente costituito in giudizio il , chiedendo: in via preliminare, di dichiarare il CP_1 ricorso inammissibile per essere la giuris voluta al GA;
in subordine, di rigettare il ricorso siccome infondato in fatto e in diritto .
All'udienza del 1.7.2025 il difensore ha insistito nelle conclusioni di cui al ricorso;
il giudice ha rinviato per la valutazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario adito e per gli ulteriori provvedimenti all'udienza del 23.9.2025, assegnando termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note scritte in ordine alla giurisdizione del tribunale ordinario adito. Alla successiva udienza del 23.9.2025 nessuno è comparso;
il giudice ha quindi rinviato al 7.10.2025. Alla suddetta pagina 1 di 3 udienza il difensore si è riportato alle conclusioni di cui al ricorso e ha insistito per l'accoglimento delle stesse.
*** Dalla documentazione prodotta da parte resistente si evince infatti che il richiedente ha fatto ingresso nel territorio nazionale nell'anno 2002, ottenendo un primo titolo di soggiorno per lavoro subordinato, titolo successivamente rinnovato fino all'anno 2011 e successivamente convertito, in data 27.10.2010, in permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo. Rispetto a tale permesso di soggiorno l'istante ha presentato in data 09.06.2023 istanza di aggiornamento, rigettata con il provvedimento impugnato, con il quale il Questore ha anche revocato il titolo di soggiorno (cfr. relazione della P.A. in atti). Il ricorrente, come detto, ha proposto ricorso avverso tale diniego, chiedendo il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Ebbene, quanto premesso, permette di delimitare l'oggetto del presente giudizio e, di conseguenza, la risoluzione della questione di giurisdizione (in senso conforme, da ultimo, si veda T.A.R. Parma, (Emilia-Romagna) sez. I, 01/09/2017, (ud. 30/08/2017, dep. 01/09/2017), n.294 che nega la giurisdizione del G.A. limitatamente all'impugnazione del provvedimento di espulsione mentre decide nel merito l'impugnazione del provvedimento di revoca della carta di soggiorno, e Consiglio di Stato sez. III, 10/02/2016, (ud. 03/04/2015, dep. 10/02/2016), n.590 che, pur in presenza di vincoli familiari da tutelare, non nega la giurisdizione). L'odierno procedimento pertanto non può che avere ad oggetto la revoca ed il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, concesso per lavoro subordinato. Ciò determina la giurisdizione del G.A., come previsto dall'art. 6, comma 10, T.U.I.
Del resto, la giurisdizione del G.O. è prevista ex art. 30 comma 6 T.U.I. e presuppone un provvedimento di diniego dell'Amministrazione (“Contro il diniego […] del permesso di soggiorno per motivi familiari, […], l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria”) sulla richiesta di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Ma nel caso di specie difetta il provvedimento dell'amministrazione sulla richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari, non essendo stato richiesto alcun titolo per motivi familiari ma solo, si ribadisce, il rinnovo di quello già posseduto per motivi di lavoro.
Peraltro nel presente giudizio anche la natura della domanda giudiziale formulata dal ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro conferma le regole sul riparto di giurisdizione. Valorizzando infatti la ratio legis, va rilevato infatti che per il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro assume spessore preponderante una valutazione prospettica dell'Amministrazione in ordine alla congruità e alla stabilità delle future fonti di sostentamento del richiedente. Ciò che rileva, dunque, sono i presupposti sostanziali per l'accoglimento dell'istanza di conversione che riposano in via precipua sull'esistenza di un contratto di lavoro idoneo all'ottenimento del titolo nonché sull'attribuzione della quota fissata dai decreti flussi per gli ingressi per motivi di lavoro, valutazioni che spettano alla discrezionalità della Pubblica Amministrazione.
Avuto riguardo al provvedimento impugnato (rifiuto di rilascio di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro subordinato) deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, dovendosi ritenere la giurisdizione del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 6, comma 10 d. lgs. 286/1998, e deve essere concesso il termine per la riassunzione del procedimento davanti al giudice dotato di giurisdizione.
Le spese, considerata la particolarità della materia, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
visti gli artt. 281 decies e ss. c.p.c, 37 c.p.c. e 50 c.p.c.; dichiara il difetto di giurisdizione per essere il G.A. il giudice dotato di giurisdizione;
pagina 2 di 3 fissa termine per la riassunzione in mesi tre;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Bologna, 3 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Rada V. Scifo
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