Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere
3) dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 21.11.2024, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2061/ 2021 r.g. sez. lav., vertente
TRA
- in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Napoli presso cui domicilia ope legis in Napoli alla via Diaz n. 11 (fax 081 5525515, posta certificata:
-appellante- Email_1
E
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Emanuele De Lucia (c.f. - pec: C.F._2
- fax: 0691659300) ed elettivamente Email_2
domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Tizzani n. 28
-appellato-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, ha dedotto di aver lavorato presso il Controparte_1 [...]
Sezione di Napoli, dapprima in virtù di contratti a Controparte_2
termine e, quindi, dal 31.12.2013 con rapporto a tempo indeterminato quale ricercatore III livello, prima fascia stipendiale;
ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità maturata nel
Parte corso dei rapporti a termine e la conseguente condanna del alla ricostruzione della carriera sulla base dell'anzianità così maturata, con applicazione degli aumenti stipendiali ed al pagamento delle differenze retributive conseguentemente dovute.
A fondamento del ricorso ha esposto: di essere stato assunto come Ricercatore III livello e di aver lavorato con i seguenti contratti a tempo determinato:
- dal 1.9.2010 al 31.8.2011; successivamente prorogato al 31.8.2012, al 31.8.2013 ed infine al 31.8.2014;
Parte
- di essere poi stato assunto, con decorrenza 31.12.2013, a tempo indeterminato dal , quale ricercatore III livello, prima fascia stipendiale;
- di non aver ottenuto il riconoscimento dell'anzianità di servizio accumulata sin Parte dall'epoca dell'originaria assunzione, avendolo il inquadrato illegittimamente in una fascia stipendiale inferiore (dalla seconda fascia relativa al contratto a termine dal
1.9.2013 al 30.12.2013, con il contratto di assunzione a tempo indeterminato in data
31.12.2013 gli veniva attribuita la prima fascia stipendiale iniziale).
Ha richiamato a sostegno delle proprie ragioni i principi espressi dalla Corte di Giustizia in tema di diritto alla conservazione dell'anzianità pregressa al momento della trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato.
Parte Il si è costituito tardivamente, eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione in relazione alle somme ex adverso pretese e chiedendo il rigetto delle domande poiché infondate in fatto ed in diritto.
Con sentenza n. 148 depositata il 13.1.2021, il Giudice adito ha accolto il ricorso, dichiarando il diritto del ricorrente al riconoscimento, agli effetti della progressione stipendiale, dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti a termine, con decorrenza Parte dal 1.9.2010; ha condannato il al pagamento delle differenze retributive tra il trattamento spettante in ragione dell'anzianità così determinata e quella effettivamente corrisposta;
oltre spese del grado. Parte Con rituale ricorso depositato presso questa Corte in data 12.7.2021 il ha proposto tempestivo appello avverso la suddetta pronuncia assumendo l'erroneità della ricostruzione ed interpretazione offerta dal giudice di prime cure. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, il rigetto della domanda formulata dal ricorrente in prime cure, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si è costituita ed ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'esito dell'odierna udienza fissata per la discussione, all'esito di trattazione scritta, la causa è stata decisa.
L'appello è infondato.
La domanda dell'originario ricorrente è stata accolta con decisione che merita di essere confermata, in applicazione di quanto stabilito dai punti 1 e 4 della “clausola 4” dell'Accordo Quadro attuato con la Direttiva CE 1999/70 – da ritenersi prevalente su eventuali diverse disposizioni di diritto interno, e di immediata applicabilità in ragione del suo contenuto sufficientemente preciso da consentire la immediata applicazione nel diritto interno dello Stato membro come chiarito dalla CGUE nella sentenza 444/10 e Per_1
(cfr. punto 78). Per_2
Tale clausola 4, punto 1, dispone infatti che: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego,
i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».
Il successivo punto 4 della medesima clausola 4 dispone poi che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Le norme comunitarie ora riportate sono state oggetto di interpretazione in plurime sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e in particolare nelle sentenze
307/07 , 444/10 e , 302-305/11 del 18.10.12 Valenza + Persona_3 Per_1 Per_2
altri/ AGCM.
In particolare, quest'ultima sentenza afferma che:
1. La clausola 4 vieta un trattamento relativo all'anzianità meno favorevole dei lavoratori a termine rispetto al trattamento accordato ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto a termine (cfr in particolare punto 52 ove si afferma che ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (sentenza e , Per_1 Persona_4
cit., punti 56 e 57; ordinanza YA Medina, cit., punti 42 e 43; sentenza AD
Santana, cit., punto 74, nonché ordinanza , cit., punti 49 e 50). Persona_5
2. La comparabilità tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato presuppone che essi svolgano mansioni identiche o simili tenuto conto di un insieme di fattori, quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego (cfr. punto 42 della sentenza 302-305/11 18.10.12 nonché giurisprudenza comunitaria ivi citata.
3. Deroghe a tale divieto sono consentite ove sussistano ragioni oggettive.
4. La nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro non può consistere nel fatto che la differenza di trattamento tra lavoratori e termine e a tempo indeterminato è prevista da una norma nazionale generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (cfr. sentenze , cit., punto 57, e del 22 Persona_3
dicembre 2010, e , C-444/09 e C-456/09, Racc. pag. I- Persona_1 Persona_4
14031, punto 54; ordinanza YA , cit., punto 40; sentenza AD Santana, Per_6
cit., punto 72, nonché ordinanza , cit., punto 47) dovendo essa piuttosto Persona_5
consistere in elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine… elementi che possono risultare dalla natura e dalle caratteristiche delle mansioni per le quali sono stati conclusi i contratti a termine o anche dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v., in particolare, citate sentenze , punti 53 e 58, e Persona_3
e , punto 55; ordinanza YA Medina, cit., punto 41; Persona_1 Persona_4
sentenza AD Santana, cit., punto 73, nonché ordinanza Lorenzo Martínez, cit., punto
48 nonché sentenza in causa 302/11).
Nella stessa direzione si colloca anche la recente pronuncia Corte di giustizia U.E. 4 settembre 2014 in causa n. C-152/14, dalla quale è ribadito che la direttiva comunitaria sui contratti a termine osta ad una normativa nazionale che escluda totalmente il computo di periodi di lavoro a tempo determinato nell'anzianità di servizio del medesimo lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato per le medesime mansioni, effettuato a seguito di una specifica procedura di stabilizzazione del rapporto di lavoro.
In particolare, con riguardo ad una vicenda analoga a quella in esame (cfr. C. Cass.
Sez. L - Ordinanza n. 27950 del 23/11/2017 - Rv. 646355–01 in motivazione) il Supremo Parte Collegio ha ritenuto infondate le censure mosse dal , ribadendo “l'immediata applicabilità della clausola 4 della direttiva europea 1999/70/CE, riguardante il principio di non discriminazione” ripetutamente affermata dalla Corte di Giustizia e condivida dalla stessa Corte di Cassazione nelle numerose pronunce in materia di contratti a tempo determinato nel settore scolastico (v. tra le altre C. Cass. n. 22558 del 2016). “Sul principio di non discriminazione, la Corte di Giustizia ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C177/10 AD Persona_3
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi); 2 la sentenza del 18.10.2012 della Corte nelle cause riunite da C-302/11 a C305/11 + 4, con riguardo al mancato riconoscimento Pt_2
dell'anzianità di servizio maturata precedentemente al collocamento in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista dalla legge n. 296 del 2006, ha affermato: “non risulta dal testo della clausola 4 dell'accordo quadro, né dal contesto in cui si colloca che essa cessi di essere applicabile una volta che il lavoratore interessato abbia acquistato lo status di lavoratore a tempo indeterminato, infatti gli obbiettivi perseguiti dalla direttiva
1999/70 e dall'accordo quadro, diretti sia a vietare le discriminazioni, sia a prevenire gli abusi risultanti da contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione depongono in senso contrario (sentenza AD Santana); la verifica della comparabilità delle situazioni al fine di evitare la discriminazione, spettante all'autorità giudiziaria dello
Stato membro, va effettuata con riguardo alla natura delle funzioni se esse, successivamente alla immissione in ruolo, siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito dei contratti a termine, non potendo ritenersi che le lavoratrici si trovino in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, dal momento che le condizioni per la stabilizzazione fissate dal legislatore nazionale nella normativa controversa, le quali concernono rispettivamente la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato e il requisito di essere stati assunti a tale scopo mediante una selezione concorsuale o comunque prevista dalla legge, mirano appunto a consentire la stabilizzazione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione può essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo;
sulla base di tali principi il collegio osserva che
Parte in questa sede il , pur affermando l'esistenza di ragioni oggettive a suo dire idonee a giustificare la diversità di trattamento, ha fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni, le quali sole avrebbero potuto legittimare la disparità……”.
Considerato che è onere del datore di lavoro provare la sussistenza delle ragioni giustificative in questione, si rileva che l'odierno appellante aveva un preciso onere di contestazione ai sensi dell'art. 416 comma terzo c.p.c. In primo luogo, avrebbe dovuto contestare l'espletamento delle mansioni;
avrebbe dovuto contestare le modalità dell'inserimento del nella struttura del datore di lavoro, ma soprattutto avrebbe CP_1 dovuto contestare specificamente che le modalità del lavoro espletato sono variate in ragione del tipo di contratto stipulato tra le parti. Tali allegazioni non risultano essere state fatte in primo grado, sicchè il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha fatto corretta applicazione della regola della non contestazione, come esplicitata dalle sentenze delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione (n. 3353/2004; n. 8202/2005).
Infatti, come correttamente rilevato dal primo giudice “l'allegazione attorea dello svolgimento in via continuativa di mansioni equivalenti, durante il rapporto a tempo determinato, nell'ambito del medesimo profilo professionale di ricercatore non risulta Parte confutata da una contestazione specifica da parte del (nella memoria si legge
“L'attività lavorativa svolta negli anni di vigenza del contratto a termine anche se ascrivibile alla qualifica di ricercatore…”) (cfr. sentenza di I grado, p. 2). Parte Né tale onere è stato adempiuto dal in questo grado di giudizio, essendosi lo stesso limitato a dedurre solo generiche ed in concreto non riscontrate differenze sotto i profili dei presupposti, contenuti e del regime giuridico, asseritamente consistenti in singoli e specifici progetti per i contratti a termine.
Nella specie, in assenza di precise allegazioni, del tutto irrilevante, ai fini che qui interessano, risulta la circostanza che il ricorrente sia stato assunto per la realizzazione di un progetto specifico, giacché una tale finalità, se astrattamente idonea ad incidere sulla legittimità dell'assunzione a termine, non varrebbe di per sé a costituire una di quelle
"ragioni oggettive" richiamate nella clausola 4, che attengono alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione.
La specificità del progetto delimita l'oggetto dell'attività di ricerca ma non la qualifica in termini differenziali rispetto a quella dei ricercatori assunti a tempo indeterminato con pregresse esperienze. Le mansioni, sia nel corso del rapporto a tempo determinato, sia nel corso del rapporto a tempo indeterminato sono quelle di ricercatore, pur essendo le prime svolte in una fase formativa del lavoratore ed in relazione ad un progetto (cfr. C.
Cass. Sez. L - Ordinanza n. 27950 del 23/11/2017 - Rv. 646355 – 01 sopra citata).
Inoltre, la specificità del progetto non è idonea a privare del tutto il datore di lavoro dello jus variandi e quindi della possibilità di utilizzare la prestazione del dipendente secondo le variabili esigenze della propria organizzazione nei limiti segnati dall'equivalenza delle mansioni, così che, su questo piano, non potrebbe apprezzarsi alcuna effettiva differenza tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Le differenze individuate nell'atto di appello, quindi, riguardano elementi estrinseci alla prestazione o in quanto prodromici (come la formazione presupposta ovvero le modalità di selezione per l'assunzione) ovvero in quanto relativi alla funzione dell'attività, ma non involgono direttamente il contenuto delle prestazioni del dipendente né quello dei poteri di eterodirezione datoriali.
Secondo un recentissimo arresto della Suprema Corte, la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CEE impone al datore di lavoro di riservare all'assunto a tempo determinato il medesimo trattamento previsto per l'assunto a tempo indeterminato e, pertanto, in caso di progressione stipendiale connessa sia all'anzianità di servizio che alla valutazione positiva dell'attività prestata, il datore di lavoro sarà tenuto, da un lato, ad includere nel calcolo, ai fini dell'anzianità, anche il servizio prestato sulla base di rapporti a tempo determinato e, dall'altro, ad attivare, alla maturazione del periodo così calcolato, la procedura valutativa nei termini, con le forme e con gli effetti previsti per gli assunti a tempo indeterminato. La sola circostanza che la progressione stipendiale presupponga anche la valutazione positiva non costituisce, peraltro, ragione oggettiva idonea a giustificare la diversità di trattamento fra assunto a tempo determinato e assunto a tempo indeterminato, secondo i criteri indicati dalla Corte di giustizia UE (causa C-652/19 del
17.3.2021, punto 60), e ad escludere il diritto alla predetta progressione stipendiale se, alla maturazione dell'anzianità, il datore di lavoro, contrattualmente tenuto ad attivare la procedura valutativa, l'abbia omessa sull'erroneo presupposto della non computabilità dei periodi a tempo determinato;
in tal caso, poiché il diritto all'attribuzione del maggiore trattamento retributivo sorge solo al concorrere di entrambe le condizioni, ossia l'anzianità di servizio e la valutazione positiva, potrà essere pronunciata condanna al pagamento delle differenze retributive con la decorrenza contrattualmente prevista solo se la valutazione positiva in questione sia già avvenuta, anche se ad altri fini;
altrimenti il giudice dovrà limitarsi ad accertare l'avvenuta maturazione dell'anzianità ed il conseguente diritto del dipendente ad essere valutato (Cass. 7584/2022).
L'applicazione dei principi comunitari sopra esposti determina la conseguenza di considerare l'attività lavorativa svolta dal durante il rapporto a termine alla stessa CP_1
stregua di quella espletata con contratto a tempo indeterminato.
La pretesa azionata in causa è dunque fondata (v. l'orientamento giurisprudenziale consolidato nel settore scuola;
v. precedenti di merito su identici casi riguardanti dipendenti CNR: v. Corte di Appello di Milano n. 1378 dell'1.8.2019; Corte di Appello
Napoli n. 8894/2015; Corte di Appello di Salerno n. 1239 del 29.6.2016; v. anche sentenza
C.A. Venezia n. 824/2013; Corte di Appello di Genova del 24.9.2014; CA Roma 1.7.2016).
Parte Recentemente, e con specifico riguardo ad analoga controversia con il , è intervenuta la Suprema Corte rilevando che “In materia di impiego pubblico contrattualizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista ex l. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello “status” di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo” (nella specie, la S.C. ha confermato l'ordinanza impugnata, che aveva riconosciuto un quinquennio
Parte di anzianità pre-ruolo ad una lavoratrice assunta dal a seguito di procedura di stabilizzazione, avendo accertato che le mansioni svolte, sia prima che dopo il collocamento in ruolo, erano state sempre quelle di ricercatore, ancorché le prime svolte in una fase formativa) (Cassazione civile sez. lav. - 16/07/2020, n. 15231; C. Cass. Sez. L -
Ordinanza n. 27950 del 23/11/2017 -Rv. 646355 – 01 sopra citata;
negli stessi termini
Cass. n. 7118/2018 e Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019 queste ultime in tema di personale stabilizzato alle dipendenze dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica).
A tali persuasive argomentazioni - che danno conforto e sostegno ai citati precedenti della giurisprudenza di merito - il collegio intende prestare adesione.
Per le suesposte considerazioni l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione all'avv. Emanuele De Lucia, dichiaratosi anticipatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'ente appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado, che liquida in complessivi euro 2600,00 oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Emanuele De Lucia, antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'ente appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 21.11.2024
Il cons. est. Magistrato Ausiliario
Il Presidente