Art. 9.
Il Governo della Repubblica e' delegato a provvedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla emanazione di norme aventi valore di legge per regolare:
1) l'organizzazione periferica dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, da articolarsi su tre compartimenti di traffico aereo, e la determinazione delle attribuzioni dell'organizzazione centrale, dei compartimenti e delle circoscrizioni di aeroporto, con un criterio di largo decentramento dei servizi ed attribuzione di ampi poteri deliberanti agli organi preposti ai servizi periferici, e con caratteristiche di definitivita' per quei provvedimenti di competenza degli stessi per cui non sia indispensabile da previsione della facolta' di ricorso;
2) la corrispondente organizzazione decentrata dei servizi di ragioneria, e di controllo, con l'utilizzazione a tal fine dei gia' esistenti uffici periferici della Ragioneria e della Corte dei conti. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera m)) che "Ai sensi dell' articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: [. . .] m) legge 30 gennaio 1963, n. 141 ".
Il Governo della Repubblica e' delegato a provvedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla emanazione di norme aventi valore di legge per regolare:
1) l'organizzazione periferica dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, da articolarsi su tre compartimenti di traffico aereo, e la determinazione delle attribuzioni dell'organizzazione centrale, dei compartimenti e delle circoscrizioni di aeroporto, con un criterio di largo decentramento dei servizi ed attribuzione di ampi poteri deliberanti agli organi preposti ai servizi periferici, e con caratteristiche di definitivita' per quei provvedimenti di competenza degli stessi per cui non sia indispensabile da previsione della facolta' di ricorso;
2) la corrispondente organizzazione decentrata dei servizi di ragioneria, e di controllo, con l'utilizzazione a tal fine dei gia' esistenti uffici periferici della Ragioneria e della Corte dei conti. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera m)) che "Ai sensi dell' articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: [. . .] m) legge 30 gennaio 1963, n. 141 ".