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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 08/05/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 641/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 641/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 8 maggio 2025 ad ore 10,44 innanzi al dott. Maria Adelaide Satta, sono comparsi:
Per l'avv. PITTALIS GIAN PIERA. Parte_1
Per l'avv. MARROSU ANNA MARIA oggi sostituito dall'avv. FULVIA Controparte_1 MELIS.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti nelle rispettive comparse conclusionali.
Il giudice dopo breve discussione orale, differisce l'udienza alle ore 15:30 per la lettura della sentenza. I procuratori delle parti dichiarano sin d'ora che non saranno presenti alla lettura della sentenza.
Il giudice previa Camera di Consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso alle ore 15,45.
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Adelaide Satta ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 641/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CP_1 PITTALIS GIAN PIERA elettivamente domiciliata in Galleria Emanuela Loi 12 08100 NUORO presso il difensore avv. PITTALIS GIAN PIERA
ATTRICE
contro
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARROSU ANNA MARIA, elettivamente domiciliato in VIA SATTA 7 CAGLIARI presso il difensore avv.
MARROSU ANNA MARIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza del 8/5/2025: I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti nelle rispettive comparse conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione del 20 giugno 2023, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, nanti Parte_1 l'intestato Tribunale il chiedendo che previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, Controparte_1 ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, voglia:
- In via principale:
1.accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità in capo al in persona Controparte_1 del Sindaco p.t., per i danni patiti dalla signora in occasione del sinistro occorso in data 29 Ottobre Parte_1 2020, in;
2. accertare e dichiarare che la signora in conseguenza del sinistro di cui in CP_1 Parte_1 espositiva, risulta affetta da invalidità permanente in misura non inferiore al 10%, o in quella maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa;
3. per l'effetto, condannare il in persona del Controparte_1 Sindaco p.t., al pagamento, in favore dell'odierna attrice, di tutti i danni conseguenti al sinistro di cui in espositiva, patrimoniali e non patrimoniali, diretti, indiretti o di qualsiasi altra natura, accertati in corso di causa o che durante il procedimento dovessero emergere, con conseguente liquidazione e personalizzazione, secondo quanto in espositiva illustrato;
4. inoltre, condannare il in persona del Sindaco p.t., a Controparte_1 pagare la somma di € 1.833,90 (salvo errore) a titolo di rimborso spese mediche sostenute e documentate;
5.
pagina 2 di 5 oltre alla condanna agli interessi legali, dal fatto al saldo e alla rivalutazione monetaria come per legge;
6. con vittoria di spese, diritti e onorari.
-In via subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento della richiesta di totale responsabilità dell'Ente, dichiari la responsabilità concorsuale di quest'ultimo nella causazione dell'evento per cui è causa, ai danni della signora nella percentuale che verrà accertata in corso di causa e comunque non inferiore al 50%. Parte_1
– In via ulteriormente subordinata: soltanto nella denegata ipotesi in cui il Tribunale di Nuoro non dovesse ritenere sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c., accertare la responsabilità del in Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, ex art. 2043 c.c., condannandolo al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla sig.ra Parte_1 A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto che:
- in data in data 29 Ottobre 2020, alle ore 10:00 circa, in transitava, a piedi, in un marciapiede della CP_1 Via Vivaldi quando all'altezza del civico n. 30, a causa della pavimentazione dissestata, sconnessa e disomogenea non segnalata, nonchè con presenza di terriccio, inciampava e cadeva rovinosamente a terra;
- immediatamente soccorsa da alcuni abitanti della zona i quali contattavano i sanitari del 118 che la trasportavano presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Francesco di Nuoro;
- sopraggiunti gli agenti del Comando di Polizia Locale di i quali predisponevano una relazione di CP_1 servizio di intervento;
- immediatamente soccorsa e trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Francesco di Nuoro le venivano eseguiti i primi accertamenti strumentali a seguito dei quali veniva diagnosticata una "frattura pluriframmentaria scomposta e angolata in sede dia-epifisaria distale del radio associata a distacco della stiloide ulnare" e successivamente un "trauma contusivo al polso destro produttivo di frattura pluriframmentaria scomposta e angolata in sede dia-epifisaria distale del radio associata a distacco della stiloide ulnare" che ha comportato la sussistenza di danno biologico temporaneo assoluto e parziale nonché un danno da invalidità permanente nella misura del 10 % ;
- fallite le trattative intercorse nel procedimento di negoziazione assistita è stata radicata la presente causa al fine di ottenere il risarcimento del danno.
Con Comparsa del 19 luglio 2023, si costituiva nel giudizio il contestando la Controparte_1 domanda siccome infondata e così concludeva:
1) ogni avversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
2) rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata, e per l'effetto assolvere il da ogni pretesa;
3) con vittoria di onorari, diritti e Controparte_1 spese del presente giudizio.
-In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversa domanda, previa declaratoria di responsabilità concorrente dell'attrice, contenere il risarcimento dovuto alla signora entro T_
i limiti del danno effettivamente subito, costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità addebitabile al
, dall'altro, alla stregua delle concrete ed obiettive risultanze di causa”. Controparte_1 La causa istruita con la produzione di documenti prova per interpello e il testimoniale, disattesa la richiesta c.t.u. medico –legale veniva rinviata all'udienza del 16/1/2025 con concessione dei termini per la precisazione delle conclusioni, memorie e repliche conclusionali. Alla predetta data la causa per l'astensione degli Avvocati del Foro di Nuoro veniva rinviata all'udienza del 8/5/2025. Sulle precisate conclusioni delle parti all'udienza odierna, dopo breve discussione orale è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
°°°°°°°° Nel merito si osserva che la domanda in esame deve essere ricondotta alla previsione di cui all'art. 2051 c.c. avendo l'attrice oltre che espressamente richiamato la norma, allegato in atto di citazione che la responsabilità del convenuto per i danni dalla medesima patiti, era dovuto al fatto che “a causa della pavimentazione dissestata, sconnessa e disomogenea non segnalata, nonchè con presenza di terriccio, inciampava e cadeva rovinosamente a terra”. L'applicazione di detta norma presuppone che il danno si sia prodotto come conseguenza normale dell'intrinseca pericolosità del bene, ovvero in conseguenza dell'insorgere in esso di un processo dannoso ancorchè provocato da elementi esterni (Cass. n. 7125 del 21.3.2013; Cass. n. 25243 del 29.11.2006). Sul piano probatorio, l'applicazione della richiamata norma, implica per il danneggiato soltanto l'onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale fra la cosa e l'evento lesivo. Infatti la responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. si fonda non già su un comportamento o un'attività del custode ma sul mero rapporto di custodia fra lo pagina 3 di 5 stesso e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, con la conseguenza che la responsabilità in questione è esclusa soltanto dal caso fortuito, ossia da un evento esterno estraneo alla sfera soggettiva del custode, aventi carattere dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (cfr. Cass. 29.5.2013, n. 13514; Cass. 24.2.2011, n. 4476; Cass. 20.10.2003, n. 15656). Inoltre, qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione(Cass. 6306/2013). Tanto premesso, sotto il profilo giuridico, deve ritenersi dimostrato, alla luce dell'istruttoria svolta, che la mattina del 29 ottobre 2020 è caduta in prossimità del civico 30 della Via Vivaldi in Parte_1 CP_1 a seguito della quale subiva lesioni documentate in atti. In sede di interrogatorio formale la ha dichiarato “ abito nella Via Vivaldi n. 50 in , non è vero T_ CP_1 che io transito quotidianamente la Via Vivaldi [….] ”. Alcun elemento probatorio a conforto della tesi attorea secondo cui la caduta è stata determinata dal pavimento dissestato del marciapiede (fattore estrinseco) è tuttavia emerso all'esito del testimoniale. I testi introdotti dall'attrice non hanno riferito che l'attrice è caduta per essere “inciampata” non avendo assistito all'accaduto essendo sopraggiunti dopo la caduta. La testimone ( ) escussa all'udienza del 21.3.2024 ha dichiarato “ […] ricordo che mio FI ES
stava arrivando a casa e l'ho sentito che mi urlava mamma esci fuori che è caduta. abita CP_2 T_ T_ sulla stessa via dove abito io, poco più su del mio numero civico. Sono uscita fuori, ho visto a terra e io e T_ mio FI abbiamo cercato di alzarla ma non era impossibile perché la stessa stava svenendo dal dolore [...] Ricordo che aveva l'osso del braccio fuori e anche io mi sono spaventata. ” TE TR ST ( ha riferito che “[….] Sono arrivato in macchina, stavo finendo di lavorare e stavo andando a casa di mia mamma posta in Via Vivaldi 40 in quando ho visto la signora che stava scendendo CP_1 T_ da casa sua posta nella stessa Via Vivaldi che io stavo percorrendo in macchina, l'ho salutata e parcheggiato la macchina. Il tanto di arrivare ad aprire la porta di mia mamma e ho sentito subito delle grida e sono uscito fuori perché ero già dentro casa di mia madre e sono andato da trovandola per terra sul marciapiede, in un buco T_ che c'era nel marciapiede, appoggiata sul fianco destro.”; “[…] sono stato io a soccorrere la signora
[...] per primo, le ho tolto l'orologio del bracco destro, il braccio aveva l'osso fuori[…].” T_ Conclusivamente i testimoni non hanno assistito al sinistro e il contenuto delle dichiarazioni confermano la subita lesione personale dell'attrice ma non appaiono utili per provarne modalità e causa del sinistro rimaste indimostrate. Il fatto che l'attrice sia caduta procurandosi le lesioni non è sufficiente per ritenere dimostrato che il danno è stato causato dalla condizione della pavimentazione del marciapiede in considerazione del fatto che alcun testimone ha descritto la dinamica della caduta, come la sia inciampata. L'affermazione sarebbe T_ stata possibile se fosse stato dimostrato che la caduta era dovuta alla caratteristiche intrinseche della cosa che la rendevano particolarmente insidiosa e pericolosa, invece nel processo è stato dimostrato solo che l'attrice è caduta.
Nel caso di specie parte attrice deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che l'ha fatta cadere dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia e di quello che i danni di cui viene richiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta.
Inoltre per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza. Quindi, poiché manca la prova del nesso causale tra il bene in custodia dell'ente convenuto e le conseguenze dannose sofferte dall'attrice la domanda va rigettata.
Alla medesima conclusione si perviene anche con riferimento all'art. 2043 c.c in quanto resta insuperabile il difetto del nesso causale fra la cosa e l'evento lesivo come allegato in atto introduttivo. La concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale peraltro ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità dell'ente per difetto di manutenzione della strada pubblica tenuto conto che la Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli pagina 4 di 5 stessi in condizioni di perfetta manutenzione dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità. Principio questo affermato anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr Cass.
Sez. III, 22.10.2013 n. 23919; Cass. Sez. III, 26.5.2014 n. 11664). Dalle fotografie offerte nel processo (vedi fascicolo attrice) rappresentative del luogo dell'occorso risulta chiaramente che parte della pavimentazione del marciapiede è dissestata e il suo passaggio avrebbe dovuto richiedere da parte dell'attrice particolare attenzione tenuto conto che il transito è avvenuto in ora diurna (di mattina ) e che l'estensione del marciapiede consentiva di poter ivi camminare senza subire eventuali conseguenze dannose. La considerazione che precede è peraltro emersa dal testimoniale “[…] mi è capitato di passare sul marciapiede e ho visto che lo stesso aveva la pavimentazione sconnessa.” (ST ). Da tale ES affermazione è ragionevole ritenere che lo stato del marciapiede della Via Vivaldi in era CP_1 conosciuta agli abitanti del quartiere e non appare credibile che la stessa attrice non lo conoscesse abitando nella medesima Via Vivaldi. CP_ Quindi, poiché manca la prova del nesso causale tra il bene in custodia dell' convenuto e le conseguenze dannose sofferte dall'attrice, mentre per la responsabilità da insidia la mancanza del requisito della non visibilità dell'alterazione della pavimentazione del marciapiede che ha causato la caduta, la domanda deve essere rigettata. In considerazione delle ragioni poste a fondamento della decisione, appaiono sussistere i presupposti per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1)Rigetta la domanda.
2)Spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, le parti non presenti, ed allegazione al verbale.
Nuoro, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 641/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 8 maggio 2025 ad ore 10,44 innanzi al dott. Maria Adelaide Satta, sono comparsi:
Per l'avv. PITTALIS GIAN PIERA. Parte_1
Per l'avv. MARROSU ANNA MARIA oggi sostituito dall'avv. FULVIA Controparte_1 MELIS.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti nelle rispettive comparse conclusionali.
Il giudice dopo breve discussione orale, differisce l'udienza alle ore 15:30 per la lettura della sentenza. I procuratori delle parti dichiarano sin d'ora che non saranno presenti alla lettura della sentenza.
Il giudice previa Camera di Consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso alle ore 15,45.
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Adelaide Satta ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 641/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CP_1 PITTALIS GIAN PIERA elettivamente domiciliata in Galleria Emanuela Loi 12 08100 NUORO presso il difensore avv. PITTALIS GIAN PIERA
ATTRICE
contro
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARROSU ANNA MARIA, elettivamente domiciliato in VIA SATTA 7 CAGLIARI presso il difensore avv.
MARROSU ANNA MARIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza del 8/5/2025: I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti nelle rispettive comparse conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione del 20 giugno 2023, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, nanti Parte_1 l'intestato Tribunale il chiedendo che previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, Controparte_1 ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, voglia:
- In via principale:
1.accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità in capo al in persona Controparte_1 del Sindaco p.t., per i danni patiti dalla signora in occasione del sinistro occorso in data 29 Ottobre Parte_1 2020, in;
2. accertare e dichiarare che la signora in conseguenza del sinistro di cui in CP_1 Parte_1 espositiva, risulta affetta da invalidità permanente in misura non inferiore al 10%, o in quella maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa;
3. per l'effetto, condannare il in persona del Controparte_1 Sindaco p.t., al pagamento, in favore dell'odierna attrice, di tutti i danni conseguenti al sinistro di cui in espositiva, patrimoniali e non patrimoniali, diretti, indiretti o di qualsiasi altra natura, accertati in corso di causa o che durante il procedimento dovessero emergere, con conseguente liquidazione e personalizzazione, secondo quanto in espositiva illustrato;
4. inoltre, condannare il in persona del Sindaco p.t., a Controparte_1 pagare la somma di € 1.833,90 (salvo errore) a titolo di rimborso spese mediche sostenute e documentate;
5.
pagina 2 di 5 oltre alla condanna agli interessi legali, dal fatto al saldo e alla rivalutazione monetaria come per legge;
6. con vittoria di spese, diritti e onorari.
-In via subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento della richiesta di totale responsabilità dell'Ente, dichiari la responsabilità concorsuale di quest'ultimo nella causazione dell'evento per cui è causa, ai danni della signora nella percentuale che verrà accertata in corso di causa e comunque non inferiore al 50%. Parte_1
– In via ulteriormente subordinata: soltanto nella denegata ipotesi in cui il Tribunale di Nuoro non dovesse ritenere sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c., accertare la responsabilità del in Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, ex art. 2043 c.c., condannandolo al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla sig.ra Parte_1 A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto che:
- in data in data 29 Ottobre 2020, alle ore 10:00 circa, in transitava, a piedi, in un marciapiede della CP_1 Via Vivaldi quando all'altezza del civico n. 30, a causa della pavimentazione dissestata, sconnessa e disomogenea non segnalata, nonchè con presenza di terriccio, inciampava e cadeva rovinosamente a terra;
- immediatamente soccorsa da alcuni abitanti della zona i quali contattavano i sanitari del 118 che la trasportavano presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Francesco di Nuoro;
- sopraggiunti gli agenti del Comando di Polizia Locale di i quali predisponevano una relazione di CP_1 servizio di intervento;
- immediatamente soccorsa e trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Francesco di Nuoro le venivano eseguiti i primi accertamenti strumentali a seguito dei quali veniva diagnosticata una "frattura pluriframmentaria scomposta e angolata in sede dia-epifisaria distale del radio associata a distacco della stiloide ulnare" e successivamente un "trauma contusivo al polso destro produttivo di frattura pluriframmentaria scomposta e angolata in sede dia-epifisaria distale del radio associata a distacco della stiloide ulnare" che ha comportato la sussistenza di danno biologico temporaneo assoluto e parziale nonché un danno da invalidità permanente nella misura del 10 % ;
- fallite le trattative intercorse nel procedimento di negoziazione assistita è stata radicata la presente causa al fine di ottenere il risarcimento del danno.
Con Comparsa del 19 luglio 2023, si costituiva nel giudizio il contestando la Controparte_1 domanda siccome infondata e così concludeva:
1) ogni avversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
2) rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata, e per l'effetto assolvere il da ogni pretesa;
3) con vittoria di onorari, diritti e Controparte_1 spese del presente giudizio.
-In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversa domanda, previa declaratoria di responsabilità concorrente dell'attrice, contenere il risarcimento dovuto alla signora entro T_
i limiti del danno effettivamente subito, costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità addebitabile al
, dall'altro, alla stregua delle concrete ed obiettive risultanze di causa”. Controparte_1 La causa istruita con la produzione di documenti prova per interpello e il testimoniale, disattesa la richiesta c.t.u. medico –legale veniva rinviata all'udienza del 16/1/2025 con concessione dei termini per la precisazione delle conclusioni, memorie e repliche conclusionali. Alla predetta data la causa per l'astensione degli Avvocati del Foro di Nuoro veniva rinviata all'udienza del 8/5/2025. Sulle precisate conclusioni delle parti all'udienza odierna, dopo breve discussione orale è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
°°°°°°°° Nel merito si osserva che la domanda in esame deve essere ricondotta alla previsione di cui all'art. 2051 c.c. avendo l'attrice oltre che espressamente richiamato la norma, allegato in atto di citazione che la responsabilità del convenuto per i danni dalla medesima patiti, era dovuto al fatto che “a causa della pavimentazione dissestata, sconnessa e disomogenea non segnalata, nonchè con presenza di terriccio, inciampava e cadeva rovinosamente a terra”. L'applicazione di detta norma presuppone che il danno si sia prodotto come conseguenza normale dell'intrinseca pericolosità del bene, ovvero in conseguenza dell'insorgere in esso di un processo dannoso ancorchè provocato da elementi esterni (Cass. n. 7125 del 21.3.2013; Cass. n. 25243 del 29.11.2006). Sul piano probatorio, l'applicazione della richiamata norma, implica per il danneggiato soltanto l'onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale fra la cosa e l'evento lesivo. Infatti la responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. si fonda non già su un comportamento o un'attività del custode ma sul mero rapporto di custodia fra lo pagina 3 di 5 stesso e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, con la conseguenza che la responsabilità in questione è esclusa soltanto dal caso fortuito, ossia da un evento esterno estraneo alla sfera soggettiva del custode, aventi carattere dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (cfr. Cass. 29.5.2013, n. 13514; Cass. 24.2.2011, n. 4476; Cass. 20.10.2003, n. 15656). Inoltre, qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione(Cass. 6306/2013). Tanto premesso, sotto il profilo giuridico, deve ritenersi dimostrato, alla luce dell'istruttoria svolta, che la mattina del 29 ottobre 2020 è caduta in prossimità del civico 30 della Via Vivaldi in Parte_1 CP_1 a seguito della quale subiva lesioni documentate in atti. In sede di interrogatorio formale la ha dichiarato “ abito nella Via Vivaldi n. 50 in , non è vero T_ CP_1 che io transito quotidianamente la Via Vivaldi [….] ”. Alcun elemento probatorio a conforto della tesi attorea secondo cui la caduta è stata determinata dal pavimento dissestato del marciapiede (fattore estrinseco) è tuttavia emerso all'esito del testimoniale. I testi introdotti dall'attrice non hanno riferito che l'attrice è caduta per essere “inciampata” non avendo assistito all'accaduto essendo sopraggiunti dopo la caduta. La testimone ( ) escussa all'udienza del 21.3.2024 ha dichiarato “ […] ricordo che mio FI ES
stava arrivando a casa e l'ho sentito che mi urlava mamma esci fuori che è caduta. abita CP_2 T_ T_ sulla stessa via dove abito io, poco più su del mio numero civico. Sono uscita fuori, ho visto a terra e io e T_ mio FI abbiamo cercato di alzarla ma non era impossibile perché la stessa stava svenendo dal dolore [...] Ricordo che aveva l'osso del braccio fuori e anche io mi sono spaventata. ” TE TR ST ( ha riferito che “[….] Sono arrivato in macchina, stavo finendo di lavorare e stavo andando a casa di mia mamma posta in Via Vivaldi 40 in quando ho visto la signora che stava scendendo CP_1 T_ da casa sua posta nella stessa Via Vivaldi che io stavo percorrendo in macchina, l'ho salutata e parcheggiato la macchina. Il tanto di arrivare ad aprire la porta di mia mamma e ho sentito subito delle grida e sono uscito fuori perché ero già dentro casa di mia madre e sono andato da trovandola per terra sul marciapiede, in un buco T_ che c'era nel marciapiede, appoggiata sul fianco destro.”; “[…] sono stato io a soccorrere la signora
[...] per primo, le ho tolto l'orologio del bracco destro, il braccio aveva l'osso fuori[…].” T_ Conclusivamente i testimoni non hanno assistito al sinistro e il contenuto delle dichiarazioni confermano la subita lesione personale dell'attrice ma non appaiono utili per provarne modalità e causa del sinistro rimaste indimostrate. Il fatto che l'attrice sia caduta procurandosi le lesioni non è sufficiente per ritenere dimostrato che il danno è stato causato dalla condizione della pavimentazione del marciapiede in considerazione del fatto che alcun testimone ha descritto la dinamica della caduta, come la sia inciampata. L'affermazione sarebbe T_ stata possibile se fosse stato dimostrato che la caduta era dovuta alla caratteristiche intrinseche della cosa che la rendevano particolarmente insidiosa e pericolosa, invece nel processo è stato dimostrato solo che l'attrice è caduta.
Nel caso di specie parte attrice deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che l'ha fatta cadere dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia e di quello che i danni di cui viene richiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta.
Inoltre per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza. Quindi, poiché manca la prova del nesso causale tra il bene in custodia dell'ente convenuto e le conseguenze dannose sofferte dall'attrice la domanda va rigettata.
Alla medesima conclusione si perviene anche con riferimento all'art. 2043 c.c in quanto resta insuperabile il difetto del nesso causale fra la cosa e l'evento lesivo come allegato in atto introduttivo. La concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale peraltro ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità dell'ente per difetto di manutenzione della strada pubblica tenuto conto che la Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli pagina 4 di 5 stessi in condizioni di perfetta manutenzione dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità. Principio questo affermato anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr Cass.
Sez. III, 22.10.2013 n. 23919; Cass. Sez. III, 26.5.2014 n. 11664). Dalle fotografie offerte nel processo (vedi fascicolo attrice) rappresentative del luogo dell'occorso risulta chiaramente che parte della pavimentazione del marciapiede è dissestata e il suo passaggio avrebbe dovuto richiedere da parte dell'attrice particolare attenzione tenuto conto che il transito è avvenuto in ora diurna (di mattina ) e che l'estensione del marciapiede consentiva di poter ivi camminare senza subire eventuali conseguenze dannose. La considerazione che precede è peraltro emersa dal testimoniale “[…] mi è capitato di passare sul marciapiede e ho visto che lo stesso aveva la pavimentazione sconnessa.” (ST ). Da tale ES affermazione è ragionevole ritenere che lo stato del marciapiede della Via Vivaldi in era CP_1 conosciuta agli abitanti del quartiere e non appare credibile che la stessa attrice non lo conoscesse abitando nella medesima Via Vivaldi. CP_ Quindi, poiché manca la prova del nesso causale tra il bene in custodia dell' convenuto e le conseguenze dannose sofferte dall'attrice, mentre per la responsabilità da insidia la mancanza del requisito della non visibilità dell'alterazione della pavimentazione del marciapiede che ha causato la caduta, la domanda deve essere rigettata. In considerazione delle ragioni poste a fondamento della decisione, appaiono sussistere i presupposti per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1)Rigetta la domanda.
2)Spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, le parti non presenti, ed allegazione al verbale.
Nuoro, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
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