Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 04/03/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
RG 595/2023
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 04 marzo2025
PROC. N. 595/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 4 marzo 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F.: ), rappresento e difeso dall'avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Del Re ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Petacciato alla Via Emilia n. 8, come da procura agli atti.
ricorrente contro
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Avezzano via Mons. Controparte_2
Bagnoli 155 presso lo studio dell'Avv. Alfredo Retico, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti domandava di “Accertare e dichiarare il diritto del Parte_1 ricorrente a vedersi applicato il CCNL per i dipendenti da Imprese e società esercenti Servizi di
Igiene Ambientale del 30/06/2008 a far data dal 14/06/2014.
14/06/2014 il II Livello B di cui al CCNL per i dipendenti da Imprese e società esercenti Servizi di Igiene Ambientale del 30/06/2008 e/o altro inquadramento ritenuto di giustizia.
- Per l'effetto condannare la società resistente al pagamento in favore del ricorrente – per il periodo 01/04/2017 – 28/02/2019 - della somma di € 15.186,57 e/o di altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole differenze retributive sino all'effettivo saldo”.
Si costituiva in giudizio la resistendo nel merito al ricorso e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa perveniva per la discussione mediante trattazione scritta, all'esito della quale veniva decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Il ricorso merita accoglimento.
ha lavorato alle dipendenze della a far data dal 14/06/2014 con Pt_1 CP_1
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, successivamente trasformato a tempo indeterminato in data 10/07/2018, qualifica operaio, con inquadramento al II Livello del CCNL
esercenti di pulizia e servizi integrati/multiservizi (doc. n.8).
La prima domanda -fondata- verte ad accertare il diritto di applicare il (diverso e più
favorevole) CCNL per i dipendenti da Imprese e società esercenti Servizi di Igiene Ambientale
per tutto il periodo di lavoro.
La parte datoriale, infatti, era vincolata a dare attuazione al CCNL Igiene Ambientale dall'art. 27 lettera r) del Capitolato Speciale d'Appalto intercorso tra la e l'ente appaltante CP_1
(Unione dei Comuni del Basso Biferno), in base al quale “l'impresa dovrà impegnarsi ad eseguire il servizio solo con personale dipendente, con l'obbligo di assicurare alle maestranze, che eseguiranno l'attività oggetto dell'appalto, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL del settore servizi ambientali nei termini previsti dall'accordo di rinnovo del CCNL avvenuto tra le parti sociali in data 30.06.2008. Tale obbligo è esteso anche ad eventuali subappaltatori da utilizzarsi esclusivamente per servizi accessori. Inoltre, l'art. 19 del medesimo
Capitolato cita tra le ipotesi di risoluzione del contratto anche la violazione degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte dell'Impresa secondo quanto previsto dal CCNL del settore dei servizi ambientali.
Conseguentemente il CCNL per i dipendenti da Imprese e società esercenti Servizi di Igiene
Ambientale del 30/6/2008 era ed è l'unica fonte contrattuale collettiva applicabile dalla CP_1 ai propri dipendenti (cfr. Corte d'appello di Campobasso sentenza del procedimento iscritto al
RG 102/2021 in atti). In altri e più compiuti termini, tale previsione negoziale (che non risulta essere stata impugnata dalla ) impedisce all'appaltatore di scegliere un CCNL da CP_1
applicare ai propri dipendenti impegnati nell'appalto diverso da quello indicato (cfr. sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, N°4040 del 2/7/2018 la quale ha precisato che l'eventuale violazione di una clausola sociale ex art. 50, D.Lgs. n. 50/2016, non dà luogo alla nullità del capitolato speciale, ma semplicemente alla sua illegittimità, con la conseguente necessità di far valere il vizio attraverso il rimedio impugnatorio, pena la sua inoppugnabilità, principio questo applicabile anche nella fattispecie concreta).
Ne consegue che, correttamente, in questa sede ha invocato l'applicazione del CCNL Pt_1
Servizi Igiene Ambientali, con conseguente condanna della al Controparte_1
pagamento in favore del lavoratore delle differenze retributive nei termini di seguito specificati.
La seconda domanda -anch'essa ugualmente fondata- è volta ad accertare l'inquadramento del ricorrente nel II Livello B di cui al CCNL per i dipendenti da Imprese e società esercenti
Servizi di Igiene Ambientale del 30/06/2008 per il medesimo periodo suindicato.
Dalla lettura del CCNL invocato nella sezione della declaratoria di area operativo-funzionale,
si evince che appartengono al livello professionale II i lavoratori che, oltre a svolgere la mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, “in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili anche con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello 3.
Profili esemplificativi:
- addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli;
- addetto alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione e diserbo chimico senza la preparazione dei relativi composti;
- addetto al risanamento ambientale;
- addetto alla manutenzione e potatura dei giardini;
- addetto alla manutenzione stradale, all'installazione della segnaletica verticale e
Orizzontale”.
Ebbene, dal momento che si occupava della raccolta con l'ausilio di veicoli (si tratta Pt_1 di circostanza non contestata dalla parte resistente), corretto sarebbe stato il suo inquadramento nel livello II B citato.
La domanda del lavoratore deve, quindi, trovare pieno accoglimento, con conseguente condanna della parte datoriale a corrispondergli la somma di € 15.186,57 oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo. Ai fini della determinazione di tale importo si fa riferimento agli analitici calcoli contenuti nel ricorso, che non sono stati oggetto di specifica e documentata contestazione dalla parte resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei livelli minimi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile di complessità bassa), in riferimento alle fasi espletate (esclusa istruttoria) e con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di ad Parte_1 essere inquadrato nel II Livello B del CCNL per i dipendenti da Imprese e società esercenti
Servizi di Igiene Ambientale del 30/06/2008 a far data dal 14/06/2014;
2. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_1
corrispondere in favore di – per il periodo 01/04/2017 – 28/02/2019 - la Parte_1
somma di euro € 15.186,57 oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
3. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_1 corrispondere in favore di le spese di lite, che liquida in euro 2.109,00 per Parte_1 compensi, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge con distrazione al procuratore antistatario.
Larino, 04 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella