TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/11/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4047/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4047/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via S. Quintino 40, Torino presso lo studio dell'avv. CACCAVO
DANIELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte presentate congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in ROBELLA il 07/12/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ROBELLA (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 01/03/2004 e il 20/10/2005. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 03/07/2024.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 25/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Le parti dichiarano la volontà di confermare la competenza giurisdizionale dell'Autorità Giudiziaria italiana e l'applicabilità della legge italiana con riguardo alle “obbligazioni alimentari” tra i coniugi e rispetto alla prole alla luce delle previsioni del Reg. CE 4/2009 richiamato anche dall'art. 45 L. 218/1995, il Giudice Relatore, con decreto del 7.5.2024, assegnava termine per i suddetti chiarimenti e integrazioni.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e nulla osta all'accoglimento dello stesso.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1 e i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Parte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROBELLA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
2. i figli e sono entrambi maggiorenni;
pertanto, nulla si dispone in ordine al loro Per_1 Per_2 affidamento;
3. e vivranno liberamente sia presso il padre che presso la madre mantenendo la Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso il padre;
DA' ATTO che:
4. e utilizzeranno, in esclusivo favore dei figli e per far fronte alle Parte_1 Parte_2 loro esigenze ordinarie nonché alle spese scolastiche, mediche e ad ogni altra spesa ordinaria e pagina 2 di 3 straordinaria in loro favore, un conto corrente cointestato, già in essere presso l'istituto Barclays UK (nr. 00182370 SORT Code 20- 32-06) con l'onere di mantenere una provvista minima di £2.000 (duemila/00 sterline) da corrispondere con apporto percentuale del 70% a carico di e del 30% a carico Parte_2 di;
Parte_1
DÀ ATTO che:
5. in data 25/03/2024, in ottemperanza alle condizioni di separazione, la sig.ra ha Parte_1 lasciato l'abitazione di 14 Brocket Way, trasferendo la propria residenza e portando con sé i CP_1 seguenti beni: mobile ingresso (como'), mobili camera della mamma, scrivania, varie cucina. Da quel momento tutte le spese relative alla predetta abitazione sono e restano integralmente a carico del sig. Pt_2
[...]
6. sempre nel rispetto delle condizioni di separazione, il sig. ha versato alla sig.ra Parte_2
, la somma di £90.000 (novantamila/00 sterline) in data 29/12/2023 ed ha completato Parte_1 di versare la restante somma di £110.000 (centodiecimila/00 sterline) in data 31 Agosto 2025;
7. la sig.ra , con il corretto adempimento del signor al pagamento della somma Parte_1 Pt_2 di cui al punto 6, ha rinunciato alla propria quota di usufrutto sull'abitazione sita in Sardegna, Comune di Arzachena, senza alcun corrispettivo, con conseguente accrescimento in favore del signor Pt_2 dell'intero diritto di usufrutto. L'atto notarile è stato formalizzato avanti al Notaio pag. 1 Per_3
presso lo studio di Olbia, Via Regina Elena n. 121 in data 06/10/2025 e le spese sono state Per_4 integralmente sostenute dal sig. Pt_2
8. le parti precisano che tutte le attribuzioni patrimoniali sopra stabilite, nessuna esclusa, costituiscono accordo funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e pertanto le parti chiedono applicarsi le esenzioni e benefici di legge, trattandosi di trasferimento esente da ogni imposizione fiscale e da ogni altra imposta o tassa;
9. le parti dichiarano reciprocamente di avere definito ogni rapporto economico e patrimoniale, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui al presente atto e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere per alcun titolo o causa, anche con riferimento alle spese e/o oneri pregressi;
10. i coniugi entrambi economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente al mantenimento;
11. dare atto che le spese del presente procedimento sono compensate fra le parti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/11/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4047/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via S. Quintino 40, Torino presso lo studio dell'avv. CACCAVO
DANIELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte presentate congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in ROBELLA il 07/12/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ROBELLA (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 01/03/2004 e il 20/10/2005. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 03/07/2024.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 25/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Le parti dichiarano la volontà di confermare la competenza giurisdizionale dell'Autorità Giudiziaria italiana e l'applicabilità della legge italiana con riguardo alle “obbligazioni alimentari” tra i coniugi e rispetto alla prole alla luce delle previsioni del Reg. CE 4/2009 richiamato anche dall'art. 45 L. 218/1995, il Giudice Relatore, con decreto del 7.5.2024, assegnava termine per i suddetti chiarimenti e integrazioni.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e nulla osta all'accoglimento dello stesso.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1 e i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Parte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROBELLA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
2. i figli e sono entrambi maggiorenni;
pertanto, nulla si dispone in ordine al loro Per_1 Per_2 affidamento;
3. e vivranno liberamente sia presso il padre che presso la madre mantenendo la Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso il padre;
DA' ATTO che:
4. e utilizzeranno, in esclusivo favore dei figli e per far fronte alle Parte_1 Parte_2 loro esigenze ordinarie nonché alle spese scolastiche, mediche e ad ogni altra spesa ordinaria e pagina 2 di 3 straordinaria in loro favore, un conto corrente cointestato, già in essere presso l'istituto Barclays UK (nr. 00182370 SORT Code 20- 32-06) con l'onere di mantenere una provvista minima di £2.000 (duemila/00 sterline) da corrispondere con apporto percentuale del 70% a carico di e del 30% a carico Parte_2 di;
Parte_1
DÀ ATTO che:
5. in data 25/03/2024, in ottemperanza alle condizioni di separazione, la sig.ra ha Parte_1 lasciato l'abitazione di 14 Brocket Way, trasferendo la propria residenza e portando con sé i CP_1 seguenti beni: mobile ingresso (como'), mobili camera della mamma, scrivania, varie cucina. Da quel momento tutte le spese relative alla predetta abitazione sono e restano integralmente a carico del sig. Pt_2
[...]
6. sempre nel rispetto delle condizioni di separazione, il sig. ha versato alla sig.ra Parte_2
, la somma di £90.000 (novantamila/00 sterline) in data 29/12/2023 ed ha completato Parte_1 di versare la restante somma di £110.000 (centodiecimila/00 sterline) in data 31 Agosto 2025;
7. la sig.ra , con il corretto adempimento del signor al pagamento della somma Parte_1 Pt_2 di cui al punto 6, ha rinunciato alla propria quota di usufrutto sull'abitazione sita in Sardegna, Comune di Arzachena, senza alcun corrispettivo, con conseguente accrescimento in favore del signor Pt_2 dell'intero diritto di usufrutto. L'atto notarile è stato formalizzato avanti al Notaio pag. 1 Per_3
presso lo studio di Olbia, Via Regina Elena n. 121 in data 06/10/2025 e le spese sono state Per_4 integralmente sostenute dal sig. Pt_2
8. le parti precisano che tutte le attribuzioni patrimoniali sopra stabilite, nessuna esclusa, costituiscono accordo funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e pertanto le parti chiedono applicarsi le esenzioni e benefici di legge, trattandosi di trasferimento esente da ogni imposizione fiscale e da ogni altra imposta o tassa;
9. le parti dichiarano reciprocamente di avere definito ogni rapporto economico e patrimoniale, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui al presente atto e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere per alcun titolo o causa, anche con riferimento alle spese e/o oneri pregressi;
10. i coniugi entrambi economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente al mantenimento;
11. dare atto che le spese del presente procedimento sono compensate fra le parti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/11/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3