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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/12/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 276/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 738/24, est. Dott.ssa Emanuela Fedele, discussa all'udienza collegiale del 18/11/25 e promossa
DA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f. , C.F._5 Parte_6 C.F._6
(c.f. ), (c.f. Parte_7 C.F._7 Parte_8
, (c.f. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9 tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Paolo Giardi e Graziano De Giovanni del Foro di Roma, per delega estesa e allegata al ricorso del giudizio di primo grado depositata in atti
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. e P. VA ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Lonate PO (VA), Via Del Gregge 100, CAP 21015 - World Trade Center Pal. 1 p. 2, rappresentata e difesa, disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Federico Strada, Tommaso Erboli e Stefano Petri ed elettivamente domiciliata presso lo Studio degli stessi in Milano, Via della Posta, 7, come da procura depositata telematicamente con la memoria di costituzione di secondo grado
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI come da ricorso in appello:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, riformare integralmente nel merito, la sentenza di primo grado, per tutti i motivi esposti in premessa, ed accogliere le conclusioni rassegnate nell'originario ricorso introduttivo, se del caso anche ai sensi e per gli effetti dell'art 36 Cost e precisamente, per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza in capo ai ricorrenti del diritto al godimento, a far data dall'assunzione di ciascuno presso la società resistente, di una mensilità a titolo di 13° mensilità/gratifica natalizia e, pertanto, di una retribuzione annua comprensiva della tredicesima mensilità, con maggiorazione degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla sorte capitale dovuta, a titolo di differenze retributive dovute in loro favore;
- Accertare e dichiarare che la 13° mensilità di spettanza di ricorrenti deve essere calcolata seguendo i dettami di legge, ed in ossequio al costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito, considerandola anche quale voce retributiva continuativa utile al calcolo del TFR di spettanza di ciascun ricorrente;
- Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di godere del T.F.R. di loro spettanza che sia comprensivo della quota maturata anche con le 13° mensilità maturate e non godute a far data dalla loro assunzione;
Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, da liquidarsi secondo le tariffe ordinarie di riferimento relative alle “cause di lavoro”, avuto riguardo al “valore indeterminato” della domanda, maggiorando gli onorari in ragione del numero dei ricorrenti, come per legge…… Per quanto rilevabile d'ufficio, sollevano inoltre, ove occorra, l'eccezione di incostituzionalità del DPR 1970/60 nel senso interpretato e applicato in sentenza dal Tribunale per i motivi illustrati in premessa. Chiedono che la Corte, ove occorra, disponga CTU al fine di dimostrare e riscontrare che il trattamento retributivo riservato ai ricorrenti è sensibilmente inferiore a quello riservato ai colleghi nei cui confronti si applica il CC Trasporto aereo, e più in generale la fondatezza dei rilievi svolti nel paragrafo E del presente atto”
PER L'APPELLATA come da memoria di costituzione:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ferme e richiamate tutte le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze, anche istruttorie, svolte nel primo grado di giudizio, in atti ed a verbale, da intendersi qui integralmente riscritte, contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria respingere il ricorso avversario perché infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza del Tribunale del Lavoro di Busto Arsizio n. 738/2024 del 16 gennaio 2025 emessa inter partes a definizione del giudizio di primo grado;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si reiterano le istanze formulate nel precedente grado del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 738/24 rigettava, compensando le spese di lite, il ricorso proposto da Parte_1
e da altri nove lavoratori - dipendenti di
[...] Controparte_2
, quali assistenti di volo dalle date risp
[...] deducevano l'illegittimo mancato riconoscimento della tredicesima mensilità a far tempo dalla loro assunzione – diretto ad ottenere, previa occorrendo declaratoria di nullità della clausola relativa al c.d. “patto di conglobamento”, nonché previo accertamento dell'inadempimento datoriale per la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede per l'omessa completa informazione circa le somme corrisposte in busta paga a titolo di 13^ mensilità, a percepire detto emolumento con decorrenza dalla instaurazione del rispettivo rapporto di lavoro ed il t.f.r. di loro spettanza, comprensivo della quota maturata con la 13^ mensilità, in via subordinata anche in virtù del disposto dell'art. 36 C. Il giudice a quo, dopo aver premesso che la resistente applicava il e il CP_3
Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro Assistenti di Volo, che all'art. 58 definiva la nozione di retribuzione - “il salario conglobato annuale è composto dal salario base e dall'indennità di volo minima garantita sarà corrisposto in 12 mesi (da considerarsi comprensive di mensilità aggiuntive e di ogni altra indennità eventualmente prevista dalla normativa vigente)” - , richiamata nei singoli contratti individuali di lavoro, disattendeva la principale tesi dei ricorrenti - fondata sull'Accordo Interconfederale per l'Industria del 27/10/46 (c.d. accordo di tregua salariale, che aveva riconosciuto la 13^ mensilità del settore industria, già attribuita agli impiegati dal CC Impiegati Industria del 5/8/37) e sul D.P.R. n. 1070/60 (che, in applicazione della legge n. 741/59, aveva reso obbligatorio ex lege il contenuto del suddetto Accordo, tra cui l'art. 17 che prevedeva la elargizione della gratifica natalizia, salvo condizioni di migliore favore individuali o collettive) - in quanto “La semplice lettura della normativa riportata, contestualizzata nell'iter normativo dell'epoca, evidenzia l'assenza di qualunque finalità di estendere l'obbligatorietà del contenuto dell'accordo confederale oltre il settore dell'industria. D'altra parte la validità erga omnes degli accordi collettivi aveva ed ha un contenuto ben preciso mirando a spiegare efficacia obbligatoria nei confronti di datori e prestatori di lavoro appartenenti ad una medesima categoria. Diversamente e normalmente, infatti, l'accordo collettivo o aziendale spiega efficacia a mezzo di consenso delle parti o per espresso richiamo nel contratto di lavoro o per il rinvio espresso o tacito a tale disciplina o per l'iscrizione di datore di lavoro e lavoratore alle associazioni di categoria contraenti. In assenza dell'attuazione concreta dell'ultimo comma dell'art. 39 della Costituzione, che prevedeva per i sindacati registrati con personalità giuridica la possibilità di stipulare accordi obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria, la legge 741/59 ha dunque disciplinato un meccanismo differente poi attuato nel DPR 1970 del 28 luglio 1960 con riferimento all'accordo interconfederale per l'industria del 27 ottobre 1946. L'accordo valeva dunque erga omnes per tutti gli appartenenti alla categoria industria e per le finalità espressamene indicate ovvero la fissazione in quel settore dei minimi inderogabili retributivi e normativi.” A conferma della non estensibilità dell'Accordo Interconfederale citato a settori differenti, citava la sentenza n. 697/88 della Corte Costituzionale (“….resta affidata allo Stato la cura e la tutela di interessi generali e che sono state attuate a mezzo di leggi le quali possono anche importare deroghe al contenuto di accordi e contratti collettivi. E perché si tratta di apprezzamenti politici discrezionali, non vi è materia di sindacato in giudizi di costituzionalità, tanto più se la cura, la regolamentazione e la realizzazione dei detti interessi e effettuata in attuazione di precetti costituzionali. Il che è avvenuto con la legge in esame il cui intento perequativo e il fine di porre rimedi alle disparita esistenti tra settori e settori della vita economica, in ordine alla scala mobile e agli elementi indicizzabili della retribuzione, costituisce attuazione dell'art. 3 Cost. L'avvenuta scelta, per la realizzazione di dette finalità, come modello, della contrattazione vigente nel settore dell'industria è corretta e certamente non significa estensione, con efficacia erga omnes, dei contratti stipulati in un settore ad altri settori e sovrapposizione alle clausole contenute nei contratti in questi vigenti” ) e l'orientamento di legittimità secondo cui “ai fini dell'applicazione del concordato interconfederale del 27 ottobre 1946, esteso erga omnes con d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070 - che prevede per il settore dell'industria l'istituto della tredicesima mensilità ragguagliata alla "retribuzione globale di fatto" - l'appartenenza dell'azienda a tale settore deve essere accertata verificando in base alle caratteristiche dell'impresa la riconducibilità della stessa nell'ambito della nozione di impresa industriale in relazione ai criteri fissati nell'art. 2195 c.c..” (Cass. 22 giugno 1992, n. 7599 e, più di recente, Cass. 22 agosto 2003, n. 12373)”. Evidenziava come l'Accordo Interconfederale in questione si applicasse “alle sole aziende del numero “1)” ossia alle aziende dedite alla produzione di beni o di servizi, mentre l'attività di trasporto aereo esercitata da easyJet rientra nel numero “3)” della previsione normativa (“attività di trasporto per terra, per acqua o per aria”). Da diverse previsioni normative emerge infatti come il settore del trasporto aereo abbia una regolamentazione diversa da quella del settore industriale. La difesa di parte resistente ne ha riportate alcune: l'articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”; gli artt.17 e 18 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in CP_ materia di orario di lavoro. Anche l' nel Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali distingue il settore dell'industria, variamente individuato, e il settore del trasporto aereo (lettera-H “Trasporto e magazzinaggio”, paragrafo 51 “Trasporto Aereo” (Doc. 31)” Disattendeva, altresì, l'assunto attoreo secondo cui il diritto alla 13^ era rinvenibile in altre disposizioni normative e in particolare nell'art. 36 C.: “Nessun intervento normativo che correli il diritto alla tredicesima e la retribuzione minima sufficiente è però presente nel nostro ordinamento, né parte ricorrente ne ha fatto menzione. I ricorrenti deducono piuttosto l'esistenza di un diritto codificato alla gratifica natalizia traendola dai riferimenti alla stessa contenuti in numerose norme dell'ordinamento oltre che in dottrina e giurisprudenza. Tale analisi non può essere condivisa. Il riferimento alla tredicesima mensilità contenuto in varie fonti normative è motivato dalla diffusione di tale voce retributiva riconosciuta in numerosi contratti collettivi. Si tratta in ogni caso di riferimenti di ordine generale che nulla aggiungono alla questione oggetto del contendere ovvero il diritto alla tredicesima dei dipendenti di CP_1
Peraltro la stessa disciplina del Fondo Volo si occupa anche della tredicesima posto che il contratto collettivo di alcune compagnie aeree italiane la prevede. Analoga conclusione deve essere raggiunta in merito ai dedotti riferimenti giurisprudenziali e dottrinali che non possono fondare un diritto…….. La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che nell'attuazione dell'art. 36 Cost. il giudice deve fare riferimento quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. Nel caso di specie parte resistente ha dimostrato, rapportando la retribuzione prevista dal CLA con quella contemplata da CC ER (applicato da IT e ora Ita) e dal contratto CP_1 aziendale Vueling, che la retribuzione conglobata percepita dai ricorrenti sia in media superiore a quella prevista dagli altri operatori di settore. I ricorrenti nulla hanno eccepito sul punto”. Disattendeva, da ultimo, la eccepita violazione del c.d. “patto di conglobamento” della retribuzione: “L'accordo di conglobamento prevede la possibilità per il datore di lavoro di corrispondere in maniera unitaria tutti i compensi per prestazioni ulteriori rispetto a quelli ordinari. Possono essere conglobati, ad esempio, lo straordinario, il TFR, la tredicesima mensilità e quanto eventualmente dovuto per lavoro festivo. La giurisprudenza ha precisato che il patto di conglobamento in una determinata indennità di compensi dovuti al lavoratore per legge o per contratto può essere ammesso solo se dalla pattuizione medesima si evincano gli specifici titoli cui è riferibile il compenso. Solo in tal caso, difatti, si rende superabile la presunzione che la somma sia dovuta quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria o dell'indennità, in tal modo si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto (cfr. Cass. n. 8097/2002; Cass. n. 10395/1998; Cass. n. 7696/1996). Si può essere, insomma, di fronte a un patto di conglobamento solamente ove tra dipendente e datore di lavoro fosse intervenuto un accordo per la corresponsione della retribuzione con modalità diverse da quelle previste dal contratto collettivo e fossimo, cioè, in presenza del conglobamento di più voci retributive in una. Nella fattispecie in esame la struttura retributiva prevista dal contratto individuale (e correttamente esposta nei cedolini paga) riflette esattamente quella del contratto collettivo. La struttura retributiva è stata negoziata non dal singolo dipendente ma dal sindacato e i cedolini paga riflettono la struttura retributiva e gli importi negoziati dal sindacato. Nel caso che ci occupa, quindi, non si può parlare di patto di conglobamento. I dipendenti di hanno evidenza delle CP_1 singole voci e dei singoli importi che compongono la retribuzione e possono verificare la corrispondenza tra quanto esposto in cedolino e quanto previsto in contratto”.
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_10 [...]
, , e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
hanno proposto appello, affidandosi a nove ordini di censure e Parte_9 riproponendo integralmente le domande, deduzioni ed eccezioni formulate nel ricorso ex art. 414 c.p.c. Con il primo motivo – “SULLA NATURA COGENTE E GENERALIZZATA DEL DIRITTO ALLA TREDICESIMA ILLEGITTIMANENTE NEGATA DAL TRIBUNALE E SULL'EVOLUZIONE NORMATIVA DELL'ISTITUTO” (pag. 14 e seg.) - impugnano la sentenza n. 738/24 nella parte in cui il Tribunale di Busto Arsizio ha escluso che il preteso diritto alla 13^ possa trovare origine in una fonte legale (in primis il DPR n. 1070/60), affermando che tale voce retributiva, quanto meno per il settore trasporto, continuerebbe ad essere tuttora un istituto giuridico di fonte esclusivamente “collettiva”. Sostengono che il giudice a quo ha interpretato il citato DPR in chiave strettamente letterale e riduttiva, contrariamente alla ratio della legge n. 741/59 ed ha omesso di considerare che la contrattazione collettiva o i singoli contratti individuali di lavoro possono pur sempre eventualmente “regolare” tempi e modalità di pagamento della tredicesima, ma giammai escludere/negare del tutto il pagamento di tale specifica voce retributiva cogente e generalizzata. Richiamano autorevole dottrina (tra gli altri, e che qualifica la CP_5 CP_6
13^ come “voce retributiva accessoria che si caratterizza in quanto prevista da norme di legge al pari delle maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno, festivo e per le ferie, distinte dalle disposizioni collettive (superminimi individuali o collettivi, quattordicesima e quindicesima”, differenziando quella prevista dall'Accordo Interconfederale del 27/10/46 e recepita normativamente nel DPR n. 1070/60 da altre mensilità aggiuntive previste dai CC di settore. Ricordano, poi, che lo scopo precipuo “della L. 741/59 era quello di delegare il Governo ad emanare norme giuridiche aventi forza di legge al fine di assicurare “minimi inderogabili” di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria, per cui il Governo avrebbe dovuto uniformare, per legge, tutte le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi stipulati dalle varie associazioni sindacali anteriormente alla data di entrata in vigore della legge (arg. ex art. 1 legge cit); le future norme da adottare avrebbero dovuto essere emanate per tutte le categorie per le quali risultavano stipulati accordi economici e contratti collettivi riguardanti una o più categorie per la disciplina dei rapporti di lavoro (arg. ex art. 2 legge cit.) trai quali contratti figuravano anche i contratti collettivi del tempo relativi alla cd “gente dell'aria” … le disposizioni della legge sopra citata rispondevano implicitamente alla necessità/all'esigenza ineludibile di eliminare in ambito retributivo discriminazioni trai lavoratori, di “uniformare” le diverse voci retributive (salva la possibilità di determinare in modo diverso il “quantum” retributivo nei singoli settori, ma riconoscendo a tutti i lavoratori il diritto alla tredicesima), e ciò in ossequio ai principi di ragionevolezza ed eguaglianza sanciti dall'art 3 della Carta Costituzionale e di assicurare inoltre un trattamento retributivo rispettoso anche dei canoni legali sanciti dall'art 36 Cost. Occorre poi rilevare che il DPR 1070/60, all'art 17 , in attuazione di detta legge delega, ha riconosciuto “imperativamente” il “diritto alla tredicesima” già presente e contemplato nel citato accordo interconfederale per i lavoratori assunti nelle imprese industriali e, come si dirà, tale ultima precisazione/tale locuzione “non” vale ex sé ad escludere l'operatività del relativo trattamento normativo e retributivo in favore dei lavoratori di e dei lavoratori addetti nel CP_1 settore del trasporto.” Osservano che il Tribunale di Busto Arsizio ha ignorato il fatto che la 13^ è stata generalizzata con l'art. 6,1^ comma del D.L.vo. n. 368/01 sul contratto a termine là dove, inserendo la gratifica natalizia nel trattamento economico, presuppone e impone che lo stesso valga per tutto il personale (assunto a termine ex art. 2 della citato decreto e assunto a tempo indeterminato): “In altre parole, già per effetto di tale specifica normativa relativa al rapporto di lavoro a termine, espressamente applicabile, come si è visto, anche ai rapporti di lavoro nel settore del trasporto aereo ed introdotta, come detto, al fine espresso di evitare “discriminazioni” trai diversi lavoratori, dimostra in effetti ed a maggior ragione, senza timore di smentita (e fatti salvi comunque gli effetti del DPR sopracitato), che -come pure riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza- , nella sua evoluzione storica, il diritto alla tredicesima era già allora effettivamente divenuto (e riconosciuto) un diritto indisponibile e di chiara “fonte normativa” dei lavoratori subordinati privati (anche di tutti coloro che operano nel settore del trasporto aereo), fossero stati assunti “a tempo determinato e/o indeterminato”. Osservano, ancora, che la 13^ è stata ritenuta voce retributiva cogente nel D.L.vo n. 251/01: “ Anche tale specifica normativa, operante certamente erga omnes (non a caso la legge che regolamenta la materia è intitolata “Testo Unico” ), prevede ancora oggi, in modo espresso, generalizzato ed incondizionato, per tutti i lavoratori, (indipendentemente/prescindendo dal settore in cui essi operano e dalla contrattazione collettiva di riferimento), ovvero ancora una volta dunque “senza distinzioni” tra le categorie di appartenenza dei lavoratori siano essi a tempo determinato o indeterminato, che ai fini del calcolo dell'indennità di maternità deve tenersi conto della “ TREDICESIMA” ( ex art 22 e 23 d.lgs. cit.). Si noti, ancora, che tale normativa è stata estesa di recente, dal d.lgs. 105/22, anche per tutelare la
“paternità”, riaffermando il Legislatore ancora, e sempre in modo espresso, generalizzato ed incondizionato, l'operatività/la vincolatività erga omnes degli artt. 22 e 23 sopra citati”. Evidenziano come un ulteriore e indiretto riferimento normativo al riconoscimento generalizzato della 13^ come elemento integrante la retribuzione ordinaria si rinviene nell'art. 1 della legge n. 54/90, che disciplina, ancora oggi, il lavoro nelle c.d. “festività nazionali” ed “il congedo matrimoniale”: “tali disposizioni normative, anch'essa valevoli erga omnes, riconoscono-senza distinzioni di appartenenza alle diverse categorie di imprese ed in modo dunque generalizzato- in favore dei lavoratori il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per 15 giorni, in occasione (ed a causa) del matrimonio e dispongono che, durante tale periodo il lavoratore ha diritto di percepire una “ retribuzione comprensiva di ogni elemento accessorio ”, (locuzione- questa- che “non” può che intendersi sul piano giuridico e sistematico necessariamente comprensiva della tredicesima mensilità, pur essendo fatte salve in materia le condizioni di miglior favore previste dai CC, ad esempio in tema di durata del permesso retribuito o del termine entro il quale si può usufruire dello stesso)….. Giova peraltro segnalare che anche tale normativa riguardante la retribuzione di tutti i lavoratori privati in caso di assenza dal lavoro per motivi legati alle nozze, proprio com'era acceduto per la tredicesima, aveva avuto “origine” nella contrattazione collettiva in favore degli impiegati, poi con un Regio decreto era stato esteso anche in favore degli operai;
e successivamente, proprio come è accaduto per la cd gratifica natalizia, essa è stata generalizzata, ed indistintamente imposta per legge, in favore dei lavoratori di “tutti i settori”.” Da ultimo, osservano che una “Ulteriore e più recente e “specifica” “fonte normativa” per cui la tredicesima deve ritenersi attualmente (e indirettamente) “dovuta per legge” (e, si noti, proprio nello specifico settore del “trasporto aereo”) si ricava dall'esame congiunto del decreto legge n.34/2020 (convertito in legge dalla L77 2020 ) del cd CC “leader” di settore). L'art 203 del decreto legge in questione impone infatti ai “vettori” che hanno “basi di servizio” in Italia (come, notoriamente, le ha , di riconoscere in favore dei propri dipendenti un “salario minimo” non CP_1 inferiore a quello stabilito nel citato CC, “salario minimo” che comprende, tra le altre voci, espressamente anche la “tredicesima” mensilità. Pertanto, nel settore specifico del trasporto aereo, sul piano economico retributivo, si deve per legge ed a maggior ragione “indirettamente” ritenere che (fatti salvi gli effetti del DPR 1060/70 correttamente interpretato di cui appresso si dirà e che di per sé “attribuisce” tale diritto), per effetto della disciplina combinata disposta dal decreto legge 34/2020 e dal CC di settore attualmente in vigore, la “tredicesima” ha certamente
“fonte” nella legge (anche per i piloti e degli assistenti di volo che hanno “base in Italia”). Con il secondo motivo – “FALSA E/O ERRATA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL DPR 1070/60, DELLA L. 741/59 E DELL'ART 2195 CC - DISCOSTAMENTO SUL PUNTO DELLA SENTENZA IMPUGNATA DALLA GIURISPRUDENZA DELLA C.S.C.- CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DELLA PRONUNZIA DI PRIMO GRADO NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO NON APPLICABILE IL DPR 1070/60” (pag. 33 e seg.) - impugnano la sentenza n. 738/24 nella parte in cui il Tribunale di Busto Arsizio ha escluso in forza del disposto dell'art. 2195 c.c. l'applicazione del DPR n. 1070/60 a settori differenti da quello industriale quale è il trasporto aereo (inquadrato al n. 3, mentre (l'attività industriale è inquadrata al n. 1) ed ha affermato che il settore del trasporto aereo ha una regolamentazione diversa da quella del settore industriale, tanto è vero che pure l' ai fini CP_4 previdenziali differenzia i due settori. Rammentano che, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione, la classificazione delle imprese contenuta nel codice civile non ha contenuto
“definitorio”, né quindi determinante per la questione controversa, trattandosi di mere esemplificazioni e che detto principio è stato enunciato proprio al “fine di interpretare e applicare correttamente gli accordi interconfederali e i diversi DPR che ne avevano recepito il contenuto ai sensi della Legge Vigorelli, respingendo nello specifico l'eccezione sollevata da imprese che, sostenendo che la loro attività sarebbe stata ricompresa in un “comparto” diverso da quello strettamente “industriale” contestavano l'applicabilità nei loro confronti del DPR 1070/60 e del DPR1029/60 (in tal senso si veda Cass.1727/2006, Cass 12373/2003)…… Parimenti il Giudice a quo ha ignorato che comunemente, in sede di commento dell'art 2195 cc, anche la dottrina più autorevole ritiene che la categoria delle imprese industriali comprende quelle che producono “servizi” e che le imprese industriali sono così definite unicamente per distinguersi da quelle “commerciali” (e quelle agricole)….. A giudizio di questa difesa, per evitare a monte discriminazioni trai lavoratori e sulla scorta dell'art 2195 cc, il DPR in questione deve essere oggi piuttosto interpretato in modo non strettamente letterale e riduttivo come avvenuto in sentenza, ma in modo costituzionalmente orientato, motivo per cui si deve correttamente ritenere che la tredicesima spetta, già in forza di detta legge, “anche” ai lavoratori operanti nel settore del trasporto”. Con il terzo motivo – “INFONDATO E/O INUTILE ATTUALE RICHIAMO OPERATO IN SENTENZA ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN TEMA DI INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DEL DPR 1070/60” (pag. 37 e seg.) - impugnano la sentenza n. 738/24 nella parte in cui il Tribunale di Busto Arsizio ha richiamato la pronuncia n. 697/88 CC che ha ritenuto “inammissibile” la questione di incostituzionalità ai sensi dell'art 3 C. in merito all'applicabilità del DPR citato ai soli lavoratori dell'industria ed ha escluso l'estensione erga omnes della disciplina dell'Accordo Interconfederale “ad altri settori” diversi da quelli industriali in senso stretto. Osservano che “alla luce dell'evoluzione normativa sistematica dell'istituto in parola (si pensi in primis alla necessità espressamente affermata dal Legislatore nel nuovo millennio, di evitare discriminazioni trai tutti i lavoratori dipendenti, a tempo determinato e non, ai fini del riconoscimento espresso della tredicesima), il DPR 1070/60 non può più applicarsi in senso letterale e restrittivo, come avvenuto in passato. Ed infatti, come si vedrà, a riprova di quanto sostenuto da questa difesa, non mancano decisioni recenti della C.S.C. che riconoscono e affermano espressamente, in tema di tredicesima, l'efficacia
“erga omnes” del DPR anche per lavoratori del “trasporto aereo”. Deducono che nel caso in cui la adita Corte ritenga di non interpretare e applicare il DPR n. 1070/60 in senso più esteso e favorevole ai lavoratori del settore del trasporto, ben potrebbe sollevare d'ufficio nuovamente la questione di costituzionalità “di detta disciplina specifica, che oggi, alla luce dell'evoluzione normativa dell'istituto in parola, per come interpretata dal Tribunale, risulta in effetti incostituzionale, per contrasto agli artt. 3,4 e 36 Cost (e comunque superata dalla giurisprudenza della CSC). In alternativa, sarebbe pur sempre possibile e corretto oggi interpretare in modo
“costituzionalmente orientato” il DPR 1070/60 escludendo che esso possa essere applicato nel senso che la tredicesima “non” spetta ai lavoratori dipendenti che operano nel settore del
“trasporto”. Basterebbe cioè più semplicemente interpretare l'art 2195 cc nel senso sopra indicato e condiviso Con dalla per ritenere sussistente il diritto alla tredicesima in capo ai ricorrenti già sulla scorta del DPR 1070/60.” Con il quarto motivo – “ANCORA SULLA NATURA “INDUSTRIALE” DELLE IMPRESE CHE SVOLGONO TRASPORTO – CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA APPELLATA - DISCOSTAMENTO IN PARTE QUA DELLA SENTENZA DALLA DOTTRINA E DALLA GIURISPRUDENZA DI MERITO E DI LEGITTIMITA'- SULLA SUPERFLUITA' E SULLA NON NECESSITA' DELLA PROVA DEL CARATTERE “INDUSTRIALE” DELLE IMPRESE DI TRASPORTO (E DELLA STESSA RESISTENTE) AI FINI DELL'APPLICABILITA' NEI SUOI CONFRONTI DEL DPR 1070/60 – ANCORA SUL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA TREDICESIMA FONDATO SU TALE SPECFIFICO PROVVEDIMENTO NORMATIVO” (pag. 39 e seg.) - impugnano sempre la sentenza n. 738/24 nella parte in cui il Tribunale di Busto Arsizio ha escluso in forza del disposto dell'art. 2195 c.c. l'applicazione del DPR n. 1070/60 a settori differenti da quello industriale. Sostengono che, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, “le imprese di trasporto aereo fanno senza dubbio parte delle imprese cd industriali, in quanto grazie ad una struttura aziendale quantomai organizzata e articolata (non potrebbe essere altrimenti), impiegando professionalmente beni, capitali e forza lavoro, anch'esse offrono “servizi” alla collettività (nella specie “servizi di trasporto”) così “distinguendosi”- quale tratto comune- dalle imprese cd “commerciali” (che svolgono un'attività di semplice intermediazione finalizzata allo scambio di beni) e da quelle “agricole”. E' dunque ingiusto, illogico e comunque errato sul piano giuridico “dubitare” che CP_1
(compagnia aerea notoriamente operante in Europa, che conta migliaia di dipendenti in Italia ed utilizza una flotta numerosa di aeromobili, con diverse basi e uffici operativi in diversi aereoporti del Paese e che soprattutto offre alla collettività “ servizi ” di trasporto), per la sua “struttura” e organizzazione aziendale non possa qualificarsi “un'impresa industriale di trasporto” ai fini dell'applicazione verso i propri dipendenti della disciplina già dettata, in tema di tredicesima, dal DPR 1070/60. Ed infatti, condivisibilmente, con particolare riferimento alle aziende di trasporto, la migliore dottrina nel campo del diritto commerciale e industriale, sui cui testi si sono formati migliaia di operatori del diritto, ritiene che “benché espressamente individuate dal predetto n 3 – dell'art 2195cc- andrebbero più correttamente inquadrate, alla luce della loro struttura, tra le attività industriali di cui al n 1 dell'art 2195”…… Del resto, nel panorama giurisprudenziale, “non” mancano pronunzie, sia di merito che di legittimità, che- mutatis mutandis- hanno riconosciuto appunto natura “industriale” alle imprese di “trasporto marittimo” (sia pure a fini diversi da quelli che occupano), ed hanno “applicato” a queste ultime imprese norme e istituti giuridici segnatamente riservati a quelle “industriali”, riconoscendo – come detto – tale “carattere” alle “società di trasporto” (Cass 1984/4162; Cass 1987/8837; Cass 1987/4135; Cass 1985/1753; Pret Palermo 5.1.1989)……” Con il quinto motivo –“ SULL' INESITENZA DI NORME DI LEGGE CHE ESCLUDONO IL DIRITTO ALLA TREDICESIMA NELLA LEGISLAZIONE DI SETTORE DEL TRASPORTO AEREO ” (pag. 43 e seg.)
- impugnano la sentenza n. 738/24 nella parte in cui il Tribunale di Busto Arsizio ha affermato che la disciplina del trasporto aereo è regolata da norme speciali e che la 13^ non spetta perché manca una norma legale del settore che la preveda. Ribadiscono che se è vero che per il personale del trasporto aereo ci sono deroghe per alcuni aspetti del rapporto (straordinario, notturno, etc.), è altresì vero che non ci sono deroghe per quel per quel che concerne il pagamento della 13^ che trova anzitutto la sua fonte nel DPR sopra citato, deroghe che né il giudice a quo, né controparte hanno infatti indicato. Osservano, in ogni caso che, le deroghe alla disciplina di diritto comune “per essere “lecite”, dovrebbe comunque pur sempre essere “ragionevoli” (e soprattutto “non discriminatorie”) e tali “non” potrebbero essere giammai considerate quelle che negassero, a priori, senza alcuna valida ed attuale ragione sottostante, il pagamento di un emolumento previsto dalla legge per la “generalità” dei lavoratori nel settore privato, com'è appunto la “tredicesima”. Con il sesto motivo –“ SULLA RICONOSCIUTA APPLICABILITA' DA PARTE DELLA C.S.C. DEL DPR 1070/60 AL SETTORE SPECIFICO DEL TRASPORTO A RIPROVA DELLA ILLEGITTIMITA' DELLA DECISIONE DI SEGNO OPPOSTO EMESSA DAL TRIBUNALE” (pag. 45 e seg.) - impugnano la sentenza n. 738/24 ancora nella parte in cui il Tribunale di Busto Arsizio ha escluso la applicabilità ai dipendenti del trasporto aereo delle disposizioni contenute nell'Accordo Interconfederale recepite dal DPR n. 1070/60. Invocano le pronunce della Cassazione n. 8501/02 e n.813/13 - emesse nei confronti di un dipendente IT - secondo cui “il criterio di computo della tredicesima mensilità dettato dall'accordo interconfederale per l'industria 27 ottobre 1946, esteso
“erga omnes” con DPR 1070 del 1960…è derogabile…da successivi contratti collettivi di diritto comune che assicurino un trattamento retributivo di miglior favore relativamente allo specifico istituto “ Con il settimo motivo –“ VIOLAZIONE DEGLI ARTT 112 E 115C IN TEMA DI QUALIFICAZIONE ED ESAME DELLE DOMANDE SVOLTE DALLE PARTI- SULLA NATURA “ANCHE” CONTRATTUALE DEL DIRITTO ALLA TRECIDESIMA RIVENDICATO DAI RICORRENTI” (pag. 46 e seg.) - denunciano l'omesso esame della istanza istruttoria, svolta in via gradata, di dimostrare ai sensi dell'art. 425 c.p.c., attraverso l'audizione dei sindacati stipulanti l'Accordo Nazionale Aziendale applicato, che il diritto alla tredicesima era ricompreso nel salario annuale conglobato, venendo così riconosciuto che la tredicesima era comunque stata corrisposta ai lavoratori di perché “contrattualmente” CP_1 prevista. Sottolineano, infatti, di avere “in fondo ricollegato lato sensu la tredicesima alla disciplina del contratto collettivo, sia pure contestandone in parte qua la validità e negando che la clausola relativa al salario conglobato annuale potesse costituire da sola prova dell'avvenuta supposta estinzione della relativa obbligazione di pagamento.” Gli attuali appellanti evidenziano nel proseguo dell'atto (C, pag. 49 e seg.) come controparte non abbia assolto all'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento della 13^, che peraltro non risulta dalle buste paga e reiterano la difesa articolata nel ricorso ex art. 414 c.p.c. con riferimento al quantum debeatur sia a titolo di 13^, che di incidenza sul t.f.r. Con l'ottavo motivo – “SULLA NULLITA' DELLA CLAUSOLA RELATIVA AL CD PATTO DI CONGLOBAMENTO E SULLE CONSEGUENZE DI TALE NULLITA' (PRESUNZIONE DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA SOLA RETRIBUZIONE “ORDINARIA” E, DUNQUE, DEL MANCATO PAGAMENTO DELLA TREDICESIMA). ERRATA INTERPETAZIONE DI TALE CLAUSOLA - ANCORA SULL' ERRONEITA' ILLEGITTIMITA' DELL'ASSUNTO SECONDO CUI I RICORRENTI AVREBBERO PERCEPITO QUANTO DOVUTO IN FORZA DEL CONTRATTO” (pag. 55 e seg.) - impugnano la sentenza n. 738/24 nella parte in cui il Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto che la clausola del Contratto Collettivo Aziendale, contenente la descrizione del c.d.
“salario conglobato annuale”, non costituisce un patto di conglobamento. Lamentano, da un lato, il mancato esame delle domande ed eccezioni delle parti in causa (dato che la stessa datrice di lavoro ha chiesto di dimostrare che la tredicesima sarebbe stata loro pagata appunto perché “conglobata” nel salario contrattuale) e, dall'altro lato, l'inosservanza delle disposizioni di legge in materia (artt. 1362 c.c. e seg.), in quanto l'art. 58, dopo aver stabilito che il salario conglobato annuale si compone “unicamente” di due voci (il “salario base” e l'”indennità di volo” minima garantita), precisa “che il salario conglobato annuale così composto deve (rectius dovrebbe) “ ritenersi ” “ comprensivo” delle “ mensilità aggiuntive e delle altre indennità eventualmente previste dalla legge”. Dunque, unicamente in virtù di tale semplice
“chiarimento” (che però è tale solo “in apparenza” e non è comunque dirimente né, in concreto, verificabile), si dovrebbe ritenere – sulla carta ed in mancanza di qualsiasi ulteriore necessario riscontro offerto sul punto dalle “buste paga” mensili consegnate ai lavoratori -che la retribuzione versata “comprenderebbe” anche la “tredicesima mensilità”. Assodato, dunque, nell'ottica del gravame, che ci troviamo in presenza di un patto di conglobamento, gli attuali appellanti invocano sentenze di legittimità in materia in forza delle quali tale patto è lecito a condizione che emerga chiaramente dalla busta paga la distinzione tra la retribuzione base e qualsiasi altro compenso conglobato (cfr. Cass. 1639/70); richiamano i vari profili di nullità denunciati nel ricorso ex art. 414 c.p.c. ovvero che: a) detta distinzione non emerge dalle buste paga;
b) “tutte le ulteriori “precisazioni” contenute nella clausola
“non” sono altro che un subdolo escamotage utilizzato ad arte dall'azienda per “tentare” di sottrarsi al pagamento delle “altre” voci retributive dovute per legge (tredicesima, indennità di ferie etc) “non chiaramente specificate” (e solo “in apparenza” ricomprese nello stipendio)”; c) il patto in questione deve contenere l'indicazione “specifica” dei titoli di spesa e delle relative somme versate per “ciascuno” di essi ( Cass. n. 1325/2023 ), indicazione del tutto mancante nella specie;
¸d) la clausola in oggetto è del tutto generica e aspecifica;
e) ha la finalità di eludere norme imperative;
f) è priva di determinatezza e/o determinabilità, così concludendo sul punto: “Alla luce di tali considerazioni ed in conformità alla giurisprudenza sopra richiamata, si deve dunque a maggior ragione “presumere” che i ricorrenti abbiano nei fatti ricevuto la sola “retribuzione ordinaria” (con esclusione, dunque, della “tredicesima mensilità”), come del resto emerge prima di tutto dall'esame delle buste paga”. Infine, in via gradata, con il nono motivo – “SUL SUPPOSTO TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DI MIGLIOR FAVORE APPLICATO DALL'AZIENDA AI RICORRENTI- ERRONEITA' IN PARTE QUA DEL GIUDIZIO ESPRESSO DAL TRIBUNALE – SULLA NECESSITA' DI ACCOGLIERE, IN SUBORDINE, IL RICORSO EX ART 36 COST.” (pag. 69 e seg.) - impugnano la sentenza n. 738/24 nella parte in cui il Tribunale di Busto Arsizio ha respinto la domanda avanzata ex art. 36 C. Osservano che non è “ assolutamente 'vero' (ed anzi è smentito per tabulas) che i dipendenti di godrebbero di un trattamento mediamente migliore di quello indicato nel CC e che CP_1 pertanto detto trattamento sarebbe quindi sufficiente, proporzionato e/o adeguato e, più in generale, rispecchierebbe i requisiti minimi di legalità imposti dall'art 36 Cost. “ e ripropongono la tesi difensiva secondo cui la retribuzione conglobata loro erogata in base ai CAL che si sono succeduti dal 2009 al 2018 è ampiamente inferiore a quella stabilita dal CC del settore, precisando che “Il raffronto tra il trattamento retributivo dei lavoratori e quello fissato dal CC va dunque operato tenendo conto, quale “unico” e CP_1 necessario parametro di confronto, del trattamento fissato dalla tabella ex Modello 1 perché, come chiarito nello stesso CC all'art 9R (assetto retributivo parte specifica vettori), la tabella
“Modello 2 “ (che ha importi sensibilmente inferiori) si applica esclusivamente alle imprese che attuano contrattazione collettiva di secondo livello ed ha la specifica finalità di accompagnare le Aziende in fase di start up e/o di avvio di nuove attività e/o di gestire situazioni di crisi, il che NON vale per la società resistente”. A conforto del loro assunto effettuano il confronto tra le diverse retribuzioni annuali di ogni qualifica, come prevista dai due contratti, tramite i prospetti redatti a pag. 77 e seg.
si è regolarmente costituita in giudizio, difendendo Controparte_8
Premette che sebbene la prassi più comune nella contrattazione collettiva italiana consista nel determinare il quantum retributivo su base mensile e prevedere il pagamento di un numero di mensilità solitamente compreso tra la 13^ e la 14^, in applicazione del principio di autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.) nulla vieta alle parti sociali o alle parti individuali di procedere diversamente e perciò di concordare la retribuzione su base annuale che tenga conto di detta eventualità. Ricorda per esempio “il CC 20 giugno 2008 per il personale non dirigente dell'Enav (Ente Nazionale Assistenza al Volo), il quale prevede, all'art. 53, che “per tutto il personale navigante, comandanti, piloti e tecnici di volo, l'indennità di volo, a decorrere dal 30 giugno 2008, cessa di essere corrisposta su quattordici mensilità e, a far data dal 1° luglio 2008, viene corrisposta, fermo restando il valore annuo complessivamente erogato su quattordici mensilità, su dodici mensilità”. Esamina poi i vari motivi di gravame, eccependone la infondatezza. Sul primo, ribadisce che l'Accordo Interconfederale per l'Industria del 27/10/46 non è applicabile al settore aereo, “in quanto, come il nome stesso suggerisce, disciplina esclusivamente il “trattamento economico dei lavoratori dell'industria”. Ed anche il successivo atto di recepimento normativo (DPR 28 luglio 1960, n. 1070) detta esclusivamente le “norme per la disciplina del trattamento economico del lavoratori dipendenti dalle imprese industriali….;
…che l'odierna convenuta opera nel settore dei trasporti (art. 2195 c.c., n. 3) e non nel settore dell'industria (art. 2195 c.c., n. 1) a cui fanno riferimento le fonti citate da controparte……. Nell'ambito delle norme lavoristiche, per esempio, è sufficiente ricordare il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro” nel quale è presente una netta distinzione tra i due settori, tant'è che il settore del trasporto aereo resta escluso dal campo di applicazione delle disposizioni sui trattamenti ordinari di integrazione salariale riservato all'industria (art. 10)…… Non si potrebbe nemmeno efficacemente eccepire che il settore del trasporto aereo sia tacitamente ricompreso all'interno di quello dell'industria ovvero, più precisamente, in quello dell'industria dei trasporti, in quanto, all'interno dello stesso decreto legislativo, il legislatore ha fatto esplicito riferimento al settore aereo nel momento in cui si è trovato a disciplinare un'altra e differente tipologia di ammortizzatore sociale, id est il trattamento straordinario di integrazione salariale. Infatti, all'articolo 20, comma 3, lettera a), il legislatore afferma esplicitamente che la menzionata disciplina di integrazione salariale si applica anche a “imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale. Da questa previsione normativa si può agevolmente argomentare e dedurre che, vista la differenza intercorrente tra i due settori, quando il legislatore ha voluto disciplinare un determinato istituto secondo modalità differenti in base all'ambito produttivo, allora ha fatto esplicito riferimento al settore del trasporto aereo come settore merceologico autonomo e distinto rispetto al settore dell'industria…” Rileva che “i precedenti riferiti ad IT (Cass. 8501/2002 e Cass. 813/2013) non riguardano il diritto alla tredicesima (perché, appunto, nel contratto IT le parti avevano previsto la corresponsione di tale voce retributiva e dunque era un "dato di fatto"… beninteso, in tale compagnia aerea!), bensì la possibilità della contrattazione collettiva di stabilire, per la tredicesima, criteri di computo differenti da quelli previsti dall'accordo interconfederale in questione” Sul secondo, deduce che è pacifico che “la struttura retributiva di non prevede il CP_1 pagamento di un importo a titolo di tredicesima, separato dalla normale retribuzione che viene pagata in 12 mensilità. Ciò, tuttavia, non produce certo le conseguenze invocate da controparte come argomenteremo in dettaglio nel paragrafo che segue.” Sul terzo, osserva che “non si può parlare di conglobamento ove la struttura retributiva prevista dal contratto individuale (e correttamente esposta nei cedolini paga) riflette esattamente quella del contratto collettivo, e il dipendente ha quindi evidenza delle singole voci e dei singoli importi che compongono la retribuzione, e può quindi verificare, in ogni momento, la corrispondenza tra quanto esposto in cedolino e quanto previsto in contratto…
..le condizioni di validità poste dalla giurisprudenza con riferimento al patto di conglobamento concluso tra dipendente e datore di lavoro sono doppiamente inutili nel caso che ci occupa perché:
• a monte, la struttura retributiva è stata negoziata non dal singolo dipendente (parte debole) ma dal sindacato;
• a valle, i cedolini paga riflettono la struttura retributiva e gli importi negoziati dal sindacato. Ogni diversa operazione contabile (come lo scorporare una quota del salario base e nominarla
“rateo di tredicesima”) sarebbe inutile e fuorviante;
renderebbe le buste paga di più difficile lettura e, da ultimo, sarebbe incoerente con le previsioni del contratto collettivo…. Ciò significa, in altri termini, che nel determinare la retribuzione annua complessiva e la sua erogazione in 12 mensilità le parti (l'azienda e i sindacati) hanno concordato che la retribuzione mensile corrisposta al dipendente ricomprenda già al proprio interno la corresponsione dei ratei della tredicesima mensilità….. Non vi è, dunque, alcun mancato pagamento. L'unica differenza che si può notare rispetto alla
“classica” previsione della tredicesima mensilità come mensilità ulteriore corrisposta in concomitanza con il periodo natalizio è che, nel caso dei dipendenti di – anche a voler CP_1 accogliere, per mera finalità di argomentazione, la pretesa esistenza di un obbligo generalizzato come affermato da controparte – la tredicesima mensilità sarebbe corrisposta tramite “ratei” nella retribuzione mensile ordinaria… il tutto però, con la piena consapevolezza che a monte, cioè in sede di stipula dei contratti collettivi, le parti (e dunque anche i sindacati) hanno considerato il complesso della retribuzione annuale e come tale hanno effettuato le valutazioni di congruità previste dal ruolo che ricoprono. Ciò, tuttavia, non toglie che agli appellanti sia stata corrisposta, semplicemente sotto diversa forma, una mensilità ulteriore”. Sul quarto, evidenzia che è “erronea (oltre che, in ogni caso, del tutto sfornita di prova) l'affermazione di controparte secondo cui vi sarebbero vettori aerei che applicano le tabelle MOD. 1 del CC ER. Tale "CC", infatti, è applicato dalla sola Ita Airways, che – come è noto (si veda al riguardo la stampa nazionale – All. 3) – utilizza le tabelle MOD.
2. Le tabelle MOD. 1, quindi, non possono essere prese a riferimento come parametro retributivo del settore, per il semplice fatto che non sono applicate da alcun vettore aereo ed esistono, quindi, solamente sulla carta. In secondo luogo, si evidenzia come, da un punto di vista processuale, un puntuale confronto tra le retribuzioni previste dal CLA di e quelle previste dal CC sia non solo estraneo all'oggetto CP_1 del presente giudizio, ma altresì inconferente. Il presente giudizio, infatti, ha infatti ad oggetto l'esistenza di un diritto alla tredicesima in capo agli odierni appellanti, non certo l'accertamento di generiche differenze retributive per violazione dell'art. 36 Cost. Al riguardo, occorre quindi ricordare che il confronto con il CC ER (o qualsiasi altro CC) non può essere utilizzato come parametro di verifica della sussistenza dei requisiti di sufficienza e proporzionalità, ma solo nell'eventuale fase successiva all'accertamento della violazione dell'art. 36 Cost. quale termine di raffronto per individuare la retribuzione minima costituzionale da applicare al rapporto oggetto di causa….. Nel presente giudizio gli appellanti non hanno minimamente allegato e provato l'insufficienza del trattamento retributivo corrisposto da in rapporto alla quantità e qualità dell'attività CP_1 svolta ed alle proprie condizioni personali e familiari. Controparte, insomma, non ha allegato alcun elemento atto a dimostrare l'inadeguatezza in concreto della retribuzione percepita dagli assistenti di volo di rispetto al precetto CP_1 costituzionale di cui all'art. 36 Cost…” Replica poi alle ulteriori argomentazioni avversarie:
- l'art. 6 del D.L.vo n. 369/21 “non aveva certo la pretesa di legiferare sull'esistenza o meno di un generalizzato diritto alla tredicesima in capo a tutti i lavoratori subordinati (a termine e non) ma la diversa finalità di stabilire un principio di parità di trattamento salariale per cui tra lavoratori assunti a tempo determinato e indeterminato per cui, se ai secondi spetta una determinata voce retributiva, e questa non è obiettivamente incompatibile con il lavoro a termine, tale voce retributiva spetterà anche ai lavoratori a tempo determinato, in misura proporzionale al periodo lavorato”;
- gli artt. 22 e 23 del D.L.vo n. 151/01 “si collocano a valle del diritto alla tredicesima e, rispettivamente, dicono:
• che il congedo di maternità deve essere computato nell'anzianità di servizio anche ai fini di calcolare i ratei della tredicesima mensilità - ovviamente, se dovuti -.
• che nel quantificare l'indennità di maternità occorre tener conto della tredicesima - ovviamente, se percepita dalla lavoratrice”;
- l'art. 1 della L. 90/1954 non nomina la 13^;
- l'art. 203 della L. 34/20, analogamente, non ha la pretesa di fondare un diritto alla 13^;
- il diritto alla tredicesima del settore terziario: “se davvero il DPR 1070/1960 avesse esteso il diritto alla tredicesima a tutti i lavoratori subordinati, anche al di fuori del settore industriale, non ci sarebbe certo stato bisogno di un successivo decreto (il DPR 481/1962) che lo estendesse al settore del commercio… Semmai, la presenza oggi di due diversi testi normativi entrambi in vigore significa proprio che ciascun DPR ha un distinto campo di applicazione: se il DPR del 1942 si applica al settore terziario (e non fuori da esso) il DPR del 1960 di applica al settore dell'industria, e non fuori da esso….”;
- l'art. 2195 c.c.: si tratta “di decisioni che non solo nulla dicono in merito al diritto alla tredicesima ma che – soprattutto – lungi dall'affermare l'assimilabilità tout court delle imprese del trasporto a quelle industriali, si limitano a statuire una assimilata a fini limitati (es. per il godimento di un determinato sgravio).”;
- e la tredicesima quale parte della retribuzione parametro : “Il portato di tali sentenze, infatti, è solo uno: ossia che ove il Giudice abbia individuato (ai sensi dell'art. 36 Cost.) il contratto collettivo "parametro"; e tale contratto collettivo preveda la tredicesima;
la tredicesima sarà parte della retribuzione-parametro. Al contrario, nessuna delle sentenze citate da controparte afferma che un contratto collettivo che non prevede la tredicesima non rispetta i dettami dell'art. 36 Cost.” Eccepisce, infine, la violazione del divieto dei nova in appello, posto che “il ricorso introduttivo del procedimento di primo grado, infatti, non contiene alcuna allegazione sul punto… Sicché ogni allegazione introdotta nel presente giudizio di appello appare persino inammissibile in quanto tesa ad estendere in maniera debita l'oggetto del giudizio. Del resto, in primo grado gli odierni appellanti non hanno svolto alcuna domanda di verifica dell'adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost.. il che impone di considerare inammissibile (in quanto diversa causa petendi) la domanda svolta per la prima volta in secondo grado”. All'udienza del 18/11/25, la causa, all'esito della discussione orale delle parti, è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si è formato giudicato sulla statuizione di rigetto nei confronti di
[...]
, che non ha impugnato la sentenza di primo grado. Pt_11
Ciò premesso, l'appello è fondato. Sulla questione controversa si è recentemente pronunciata questa Corte territoriale (sentenza n. 926/25, Pres. , Rel. Pattumelli), che ha esaminato Per_1 una fattispecie del tutto sovrapponibile, in fatto ed in diritto, alla presente. Il Collegio condivide le argomentazioni poste alla base della suddetta decisione, che vengono di seguito richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Sotto l'aspetto fattuale, giova premettere come la retribuzione degli odierni appellanti sia determinata, nei contratti individuali di lavoro, in un importo lordo complessivo annuo (denominato “salario conglobato”), composto da un “salario base” e dell'”indennità di volo minima garantita”, erogato in dodici rate mensili di pari importo. È documentale e pacifico che, in attuazione di tali pattuizioni, alle dodici erogazioni previste non se ne sia aggiunta una tredicesima, né sia stata indicata nelle buste paga alcuna quota di retribuzione, ad essa riferita. La struttura retributiva così delineata appare conforme agli accordi collettivi aziendali succedutisi nel tempo, secondo cui “il salario conglobato annuale è composto dal salario base e dall'indennità di volo minima garantita e sarà corrisposto in 12 mensilità (da considerarsi comprensive di mensilità aggiuntive eventualmente previste dalla normativa vigente)” (v. artt. 19, CCAL 01-06-09 / 30-5-12 e 54, CCAL 01-04-18 / 30-09-21). Il trattamento praticato, sotto l'aspetto oggetto di causa, da nei riguardi degli odierni CP_1 appellanti si pone in evidente contrasto con la vigente disciplina normativa sotto una pluralità di aspetti, che concorrono nel rendere pienamente fondate l'azione esperita in primo grado e l'odierna impugnazione. E', infatti, evidente come la datrice di lavoro non abbia erogato a detti dipendenti la tredicesima mensilità. La società ha, in proposito, sostenuto che la voce in esame sarebbe stata legittimamente inclusa nelle dodici rate annuali effettivamente corrisposte, pattuite come omnicomprensive. Data l'assenza di erogazioni specificamente qualificate con riferimento alla tredicesima, siffatta condotta potrebbe trovare spiegazione unicamente con la pattuizione – su base individuale o collettiva – di un conglobamento, tuttavia certamente nulla per difetto dei presupposti richiesti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio. Per ragioni di priorità logica, tale aspetto della controversia, benché trattato nel secondo motivo di gravame, va trattato prioritariamente. Se, infatti, nessun patto di conglobamento fosse nel caso di specie ravvisabile, come sostenuto da parte appellata, questa allora sarebbe certamente tenuta, in base alle disposizioni normative che verranno di seguito esaminate, a pagare la tredicesima in aggiunta alle dodici mensilità previste nei contratti individuali e nei citati accordi aziendali. Viceversa, l'inclusione della tredicesima nei ratei mensili effettivamente erogati sarebbe sicuramente illegittima, in mancanza della specifica pattuizione – con indicazione delle singole componenti della prestazione patrimoniale complessiva – che sola potrebbe sorreggerla. E' invalso, infatti, il principio secondo il quale “il patto di conglobamento nella retribuzione di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore subordinato per legge o per contratto (quali la tredicesima mensilità, il compenso per le ferie e per le festività) è valido solo se dal patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, poiché solo in tal caso è superabile la presunzione che il compenso convenuto è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto, senza tuttavia la necessità di una specificazione anche degli importi corrispondenti agli istituti conglobati” (Cass. 23.1.2018, n. 1644; conf. Cass. 7.4.2010, n. 8255). Nessuna dettagliata previsione delle voci incluse nei ratei mensili pagati agli appellanti da CP_1 appare desumibile dai contratti individuali, né dai citati CCAL, i quali si limitano alla generica – e come tale del tutto inidonea – previsione secondo cui le dodici mensilità erogate dalla società devono “considerarsi comprensive di mensilità aggiuntive eventualmente previste dalla normativa vigente”. Giova, in proposito, evidenziare come l'odierna appellata – avendo sempre negato che la tredicesima sia garantita ai propri dipendenti dal vigente ordinamento – non possa coerentemente sostenere che ad essa faccia riferimento la clausola collettiva appena riportata, la quale ricomprende nel salario mensile quelle mensilità aggiuntive che siano stabilite (peraltro solo
“eventualmente” e quindi in modo del tutto indefinito) da norma di Legge. Certo è che la previsione in esame, al pari degli accordi individuali, non indica con la specificità, richiesta dalla stabile giurisprudenza sopra richiamata, quali siano le componenti del salario annuale complessivo, non a caso definito dalle parti collettive come “conglobato”. Se l'intento di conglobamento vi è stato, la sua attuazione non è avvenuta in modo conforme ai principi che regolano la materia, posti a tutela del dipendente e della possibilità di “controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto” (così Cass. 8255/2010, cit.). Se, invece, l'ipotesi di conglobamento non ricorre, allora viene in esame – e va applicato al caso di specie – l'obbligo datoriale di pagamento della tredicesima, stabilito dal vigente ordinamento. Si torna, quindi, al primo motivo di gravame, con il quale gli odierni appellanti hanno sostenuto, in modo pienamente condivisibile, l'esistenza di un composito e coerente quadro normativo a sostegno del diritto azionato in primo grado. Esso trova il suo fondamento nell'art. 17 dell'Accordo interconfederale del 27.10.46, reso cogente erga omnes dal DPR 1070/60 (in attuazione della delega ex l. n. 741/59), riferito al “settore industriale”, da intendersi – per consolidata giurisprudenza – come comprensivo delle imprese fornitrici di servizi, come quelle di trasporto. Tale disposizione prevede, infatti, che “agli operai in servizio alla data di applicazione del presente accordo, la liquidazione della gratifica natalizia sarà effettuata, per ciascun anno e a partire dal 1946, nella misura di 200 ore della retribuzione globale di fatto”. L'articolo unico del citato DPR n. 1070/1960, a propria volta stabilisce che:
“i rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati il concordato interconfederale 27 ottobre 1946, relativo alla disciplina del trattamento economico dei lavoratori dell'industria, e l'accordo per la determinazione dei criteri di calcolo degli indici del costo della vita, di cui al verbale 5 novembre 1946, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del concordato e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali”. È noto come, secondo l'art. 2195, c.c., le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nell'apposito registro, siano quelle che esercitino le attività così enumerate:
“1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti”. Si è, nel tempo, consolidata in dottrina e in giurisprudenza l'interpretazione secondo cui le attività elencate ai numeri 3, 4 e 5 di tale disposizione sono prive di autonomia concettuale rispetto a quelle menzionate nei primi due, rappresentandone unicamente una specificazione. Il rapporto di continenza fra i settori menzionati ai nn. 1 e 2 e quelli descritti nel prosieguo della norma è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza, che ha sempre qualificato come industriale, non solo l'attività volta alla produzione di beni mediante la trasformazione di elementi preesistenti, ma anche quella diretta alla fornitura di servizi, che anch'essa si traduce nella creazione di ricchezza e di nuove utilità (v. ad es. Cass. 1727/2006, 735/2006, 4421/1995, 8837/1987). Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 197 del 10.1.1992, “le imprese svolgenti le attività di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 2195 cod. civ. o un'attività ausiliaria delle predette, occorre far riferimento - al fine di stabilire se un'impresa abbia o no carattere industriale - ai criteri generali desumibili dall'art. 2195 citato, che, senza perseguire alcun intento definitorio, esaurisce nei nn. 1 e 2 del primo comma l'ambito della nozione d'imprenditore mediate la previsione delle imprese (dirette alla produzione di beni e servizi) e imprese in senso stretto (intermediarie nella circolazione dei beni) configurandosi le successive previsioni dei nn. 3, 4 e 5 come mere specificazioni delle due dette categorie generali. Pertanto - costituendo attività industriale, ai sensi del citato art. 2195 n. 1, anche l'attività che (nella sussistenza dei requisiti della professionalità economicità ed organizzazione) consista nella produzione di un servizio avente ad oggetto una nuova utilità economica” (conf. Cass. 4932/1995; Cass. 6345/2001; Cass. 4535/2004; Cass. 6012/2015). Con particolare riguardo al settore del trasporto aereo, è stata sancita la natura industriale – agli specifici “fini dell'applicazione del concordato interconfederale del 27 ottobre 1946, esteso erga omnes con d. p. r. 28 luglio 1960, n. 1070, che prevede per il settore dell'industria l'istituto della tredicesima mensilità” – di un'azienda aeroportuale, gestita dalla società “Aeroporti di Roma” (in tal senso, Cass. 22.6.1992, n. 7599). Analoga affermazione è stata compiuta dal Supremo Collegio relativamente all'attività imprenditoriale di , alla quale è stato ritenuto applicabile il Controparte_9
“criterio di computo della tredicesima mensilità dettato – richiamando la - dall'accordo interconfederale per l'industria 27 ottobre 1946, esteso erga omnes con d.P.R. 28 luglio 1960, n. 1070” (Cass. 15.1.2013, n. 813). L'applicazione di tali principi, cui il Collegio intende uniformarsi, al caso di specie consente di ritenere l'odierna appellata certamente soggetta all'obbligo di riconoscimento della tredicesima mensilità, la cui portata imperativa ed inderogabile è stata condivisibilmente affermata – nella specifica materia oggetto di causa – dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione ha, infatti, sancito che “la natura pattizia della tredicesima mensilità non esclude la illegittimità della disciplina collettiva, che, adottando ai fini del suo computo una nozione di retribuzione più ristretta rispetto a quella prevista per altri istituti, deroghi in peius per il lavoratore la norma imperativa dell'art. 17, cpv., dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946 (recepito nel d. p. r. 28 luglio 1960, n. 1070, ai sensi della l. 14 luglio 1959, n. 741), che prevede, per gli impiegati delle imprese industriali, la corresponsione della tredicesima mensilità” (Cass. 24.6.1981, n. 4119). Certamente nessuna facoltà derogatoria peggiorativa può ricondursi al citato CCAL, in mancanza dei presupposti di cui all'art. 8, co. I, DL n. 138 del 2011, conv. con l. n. 148 del 2011, in presenza dei quali la costante giurisprudenza ammette la riduzione di retribuzione da parte di un contratto di prossimità. Come affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 27764 del 2.10.2023, “l'accordo sindacale di prossimità, ex art. 8, comma 1, d.l. n. 138 del 2011, conv. con l. n. 148 del 2011, è configurabile solo ove concorrano tutti gli specifici presupposti ai quali la norma lo condiziona, stante il suo carattere eccezionale evidenziato dalla possibilità che esso, a differenza dell'ordinario contratto aziendale, deroghi alle disposizioni di legge e di contratto collettivo con efficacia generale nei confronti di tutti i lavoratori interessati”: presupposti non ravvisabili nel caso di specie nei termini indicati dal S.C. con ord. 21294/2024, secondo cui la
“riduzione retributiva - … - stabilita da un accordo aziendale è illegittima se non è accompagnata da una contestuale riorganizzazione complessiva del lavoro” (nello stesso senso, v. Cass. 10.11.2021, n. 33131). La disciplina così stabilita, erga omnes, dalle citate disposizioni di Legge trova plurimi riscontri nel restante quadro normativo, che in ogni sede conferma la spettanza normativa della tredicesima mensilità. È noto, infatti come l'art. 6 co. I d. lgs. n. 368/2001 (applicabile all'ambito del trasporto aereo ex art. 2 del medesimo d. lgs.), espressamente includa la tredicesima nella retribuzione, assunta quale parametro per l'attuazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato. A loro volta, gli artt. 22 e 23, d. lgs. n. 151/01 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”), includono espressamente la tredicesima nella base di calcolo utile al computo dell'indennità di maternità per la generalità delle lavoratrici dipendenti. In particolare, l'art. 23 d. lgs. cit., stabilisce:
“1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice”. Gli artt. 1, 2 bis e 4 L. 113/2024 stabiliscono, poi, l'erogazione dell'“indennità di 100,00 Euro”, introdotta in favore di tutti i dipendenti, “unitamente alla tredicesima mensilità”, così confermando la portata generale del diritto a quest'ultima voce retributiva. Né la valenza interpretativa di tale disposizione è scalfita dall'avvenuto pagamento della prevista indennità, ad opera dell'odierna appellata, unitamente alla mensilità di dicembre: la citata erogazione di € 100,00 non forma, infatti, oggetto della presente decisione, a sostegno della quale rileva, invece, evidenziare la pluralità di fonti normative che assumono – quale presupposto delle più variegate disposizioni – la generalizzata spettanza della tredicesima ad ogni categoria di lavoratori subordinati. La prospettiva sistematica conferma, pertanto, pienamente l'esistenza di un obbligo generale di erogazione della tredicesima mensilità in capo ai datori di lavoro subordinato, non derogabile mediante pattuizioni collettive o individuali, come quelle in base alle quali ha di fatto CP_1 omesso i pagamenti, dovuti al titolo per cui è causa. In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in riforma della gravata sentenza, va accertato il diritto degli appellanti al pagamento della tredicesima mensilità, quale voce retributiva continuativa pacificamente utile al calcolo del TFR, a far tempo dalle rispettive date di assunzione, con l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Risulta assorbito e superato ogni ulteriore profilo, in lite dedotto dalle parti, con particolare riferimento alla lamentata violazione dei principi di “sufficienza” e “proporzionalità” della retribuzione ex art. 36, Cost…..” (così sentenza citata). In virtù di tali argomentazioni, deve dunque essere accolta la domanda principale formulata dagli attuali appellanti. Per quanto attiene alle spese processuali, allorché il giudice di appello riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, posto che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 8400/18). Attesa la particolarità e novità della fattispecie esaminata, le spese del doppio grado - liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 147/22, in base al valore indeterminabile della controversia (€ 26.001/52.000), all'assenza di istruttoria e con l'aumento previsto per la pluralità delle parti - vengono parzialmente compensate ex art.92 c.p.c. all'esito della sentenza n. 77/18 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 738/24 del Tribunale di Busto Arsizio, dichiara il diritto degli attuali appellanti al godimento, con decorrenza dalla data di rispettiva assunzione presso , di una Controparte_2 mensilità a titolo di 13^, anche quale voce retributiva continuativa utile al calcolo del t.f.r., oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Conferma le restanti statuizioni, anche in punto spese, con riferimento a
[...]
. Pt_11
Liquida le spese di lite del primo grado in € 11.500,00 e del secondo grado in € 10.800,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge, che pone a carico di nella misura del 50%, compensa nel resto. Controparte_8
Milano, 18/11/25
IL CONSIGLIERE REL. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Susanna Mantovani Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 738/24, est. Dott.ssa Emanuela Fedele, discussa all'udienza collegiale del 18/11/25 e promossa
DA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f. , C.F._5 Parte_6 C.F._6
(c.f. ), (c.f. Parte_7 C.F._7 Parte_8
, (c.f. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9 tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Paolo Giardi e Graziano De Giovanni del Foro di Roma, per delega estesa e allegata al ricorso del giudizio di primo grado depositata in atti
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. e P. VA ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Lonate PO (VA), Via Del Gregge 100, CAP 21015 - World Trade Center Pal. 1 p. 2, rappresentata e difesa, disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Federico Strada, Tommaso Erboli e Stefano Petri ed elettivamente domiciliata presso lo Studio degli stessi in Milano, Via della Posta, 7, come da procura depositata telematicamente con la memoria di costituzione di secondo grado
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI come da ricorso in appello:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, riformare integralmente nel merito, la sentenza di primo grado, per tutti i motivi esposti in premessa, ed accogliere le conclusioni rassegnate nell'originario ricorso introduttivo, se del caso anche ai sensi e per gli effetti dell'art 36 Cost e precisamente, per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza in capo ai ricorrenti del diritto al godimento, a far data dall'assunzione di ciascuno presso la società resistente, di una mensilità a titolo di 13° mensilità/gratifica natalizia e, pertanto, di una retribuzione annua comprensiva della tredicesima mensilità, con maggiorazione degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla sorte capitale dovuta, a titolo di differenze retributive dovute in loro favore;
- Accertare e dichiarare che la 13° mensilità di spettanza di ricorrenti deve essere calcolata seguendo i dettami di legge, ed in ossequio al costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito, considerandola anche quale voce retributiva continuativa utile al calcolo del TFR di spettanza di ciascun ricorrente;
- Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di godere del T.F.R. di loro spettanza che sia comprensivo della quota maturata anche con le 13° mensilità maturate e non godute a far data dalla loro assunzione;
Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, da liquidarsi secondo le tariffe ordinarie di riferimento relative alle “cause di lavoro”, avuto riguardo al “valore indeterminato” della domanda, maggiorando gli onorari in ragione del numero dei ricorrenti, come per legge…… Per quanto rilevabile d'ufficio, sollevano inoltre, ove occorra, l'eccezione di incostituzionalità del DPR 1970/60 nel senso interpretato e applicato in sentenza dal Tribunale per i motivi illustrati in premessa. Chiedono che la Corte, ove occorra, disponga CTU al fine di dimostrare e riscontrare che il trattamento retributivo riservato ai ricorrenti è sensibilmente inferiore a quello riservato ai colleghi nei cui confronti si applica il CC Trasporto aereo, e più in generale la fondatezza dei rilievi svolti nel paragrafo E del presente atto”
PER L'APPELLATA come da memoria di costituzione:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ferme e richiamate tutte le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze, anche istruttorie, svolte nel primo grado di giudizio, in atti ed a verbale, da intendersi qui integralmente riscritte, contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria respingere il ricorso avversario perché infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza del Tribunale del Lavoro di Busto Arsizio n. 738/2024 del 16 gennaio 2025 emessa inter partes a definizione del giudizio di primo grado;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si reiterano le istanze formulate nel precedente grado del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 738/24 rigettava, compensando le spese di lite, il ricorso proposto da Parte_1
e da altri nove lavoratori - dipendenti di
[...] Controparte_2
, quali assistenti di volo dalle date risp
[...] deducevano l'illegittimo mancato riconoscimento della tredicesima mensilità a far tempo dalla loro assunzione – diretto ad ottenere, previa occorrendo declaratoria di nullità della clausola relativa al c.d. “patto di conglobamento”, nonché previo accertamento dell'inadempimento datoriale per la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede per l'omessa completa informazione circa le somme corrisposte in busta paga a titolo di 13^ mensilità, a percepire detto emolumento con decorrenza dalla instaurazione del rispettivo rapporto di lavoro ed il t.f.r. di loro spettanza, comprensivo della quota maturata con la 13^ mensilità, in via subordinata anche in virtù del disposto dell'art. 36 C. Il giudice a quo, dopo aver premesso che la resistente applicava il e il CP_3
Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro Assistenti di Volo, che all'art. 58 definiva la nozione di retribuzione - “il salario conglobato annuale è composto dal salario base e dall'indennità di volo minima garantita sarà corrisposto in 12 mesi (da considerarsi comprensive di mensilità aggiuntive e di ogni altra indennità eventualmente prevista dalla normativa vigente)” - , richiamata nei singoli contratti individuali di lavoro, disattendeva la principale tesi dei ricorrenti - fondata sull'Accordo Interconfederale per l'Industria del 27/10/46 (c.d. accordo di tregua salariale, che aveva riconosciuto la 13^ mensilità del settore industria, già attribuita agli impiegati dal CC Impiegati Industria del 5/8/37) e sul D.P.R. n. 1070/60 (che, in applicazione della legge n. 741/59, aveva reso obbligatorio ex lege il contenuto del suddetto Accordo, tra cui l'art. 17 che prevedeva la elargizione della gratifica natalizia, salvo condizioni di migliore favore individuali o collettive) - in quanto “La semplice lettura della normativa riportata, contestualizzata nell'iter normativo dell'epoca, evidenzia l'assenza di qualunque finalità di estendere l'obbligatorietà del contenuto dell'accordo confederale oltre il settore dell'industria. D'altra parte la validità erga omnes degli accordi collettivi aveva ed ha un contenuto ben preciso mirando a spiegare efficacia obbligatoria nei confronti di datori e prestatori di lavoro appartenenti ad una medesima categoria. Diversamente e normalmente, infatti, l'accordo collettivo o aziendale spiega efficacia a mezzo di consenso delle parti o per espresso richiamo nel contratto di lavoro o per il rinvio espresso o tacito a tale disciplina o per l'iscrizione di datore di lavoro e lavoratore alle associazioni di categoria contraenti. In assenza dell'attuazione concreta dell'ultimo comma dell'art. 39 della Costituzione, che prevedeva per i sindacati registrati con personalità giuridica la possibilità di stipulare accordi obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria, la legge 741/59 ha dunque disciplinato un meccanismo differente poi attuato nel DPR 1970 del 28 luglio 1960 con riferimento all'accordo interconfederale per l'industria del 27 ottobre 1946. L'accordo valeva dunque erga omnes per tutti gli appartenenti alla categoria industria e per le finalità espressamene indicate ovvero la fissazione in quel settore dei minimi inderogabili retributivi e normativi.” A conferma della non estensibilità dell'Accordo Interconfederale citato a settori differenti, citava la sentenza n. 697/88 della Corte Costituzionale (“….resta affidata allo Stato la cura e la tutela di interessi generali e che sono state attuate a mezzo di leggi le quali possono anche importare deroghe al contenuto di accordi e contratti collettivi. E perché si tratta di apprezzamenti politici discrezionali, non vi è materia di sindacato in giudizi di costituzionalità, tanto più se la cura, la regolamentazione e la realizzazione dei detti interessi e effettuata in attuazione di precetti costituzionali. Il che è avvenuto con la legge in esame il cui intento perequativo e il fine di porre rimedi alle disparita esistenti tra settori e settori della vita economica, in ordine alla scala mobile e agli elementi indicizzabili della retribuzione, costituisce attuazione dell'art. 3 Cost. L'avvenuta scelta, per la realizzazione di dette finalità, come modello, della contrattazione vigente nel settore dell'industria è corretta e certamente non significa estensione, con efficacia erga omnes, dei contratti stipulati in un settore ad altri settori e sovrapposizione alle clausole contenute nei contratti in questi vigenti” ) e l'orientamento di legittimità secondo cui “ai fini dell'applicazione del concordato interconfederale del 27 ottobre 1946, esteso erga omnes con d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070 - che prevede per il settore dell'industria l'istituto della tredicesima mensilità ragguagliata alla "retribuzione globale di fatto" - l'appartenenza dell'azienda a tale settore deve essere accertata verificando in base alle caratteristiche dell'impresa la riconducibilità della stessa nell'ambito della nozione di impresa industriale in relazione ai criteri fissati nell'art. 2195 c.c..” (Cass. 22 giugno 1992, n. 7599 e, più di recente, Cass. 22 agosto 2003, n. 12373)”. Evidenziava come l'Accordo Interconfederale in questione si applicasse “alle sole aziende del numero “1)” ossia alle aziende dedite alla produzione di beni o di servizi, mentre l'attività di trasporto aereo esercitata da easyJet rientra nel numero “3)” della previsione normativa (“attività di trasporto per terra, per acqua o per aria”). Da diverse previsioni normative emerge infatti come il settore del trasporto aereo abbia una regolamentazione diversa da quella del settore industriale. La difesa di parte resistente ne ha riportate alcune: l'articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”; gli artt.17 e 18 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in CP_ materia di orario di lavoro. Anche l' nel Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali distingue il settore dell'industria, variamente individuato, e il settore del trasporto aereo (lettera-H “Trasporto e magazzinaggio”, paragrafo 51 “Trasporto Aereo” (Doc. 31)” Disattendeva, altresì, l'assunto attoreo secondo cui il diritto alla 13^ era rinvenibile in altre disposizioni normative e in particolare nell'art. 36 C.: “Nessun intervento normativo che correli il diritto alla tredicesima e la retribuzione minima sufficiente è però presente nel nostro ordinamento, né parte ricorrente ne ha fatto menzione. I ricorrenti deducono piuttosto l'esistenza di un diritto codificato alla gratifica natalizia traendola dai riferimenti alla stessa contenuti in numerose norme dell'ordinamento oltre che in dottrina e giurisprudenza. Tale analisi non può essere condivisa. Il riferimento alla tredicesima mensilità contenuto in varie fonti normative è motivato dalla diffusione di tale voce retributiva riconosciuta in numerosi contratti collettivi. Si tratta in ogni caso di riferimenti di ordine generale che nulla aggiungono alla questione oggetto del contendere ovvero il diritto alla tredicesima dei dipendenti di CP_1
Peraltro la stessa disciplina del Fondo Volo si occupa anche della tredicesima posto che il contratto collettivo di alcune compagnie aeree italiane la prevede. Analoga conclusione deve essere raggiunta in merito ai dedotti riferimenti giurisprudenziali e dottrinali che non possono fondare un diritto…….. La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che nell'attuazione dell'art. 36 Cost. il giudice deve fare riferimento quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. Nel caso di specie parte resistente ha dimostrato, rapportando la retribuzione prevista dal CLA con quella contemplata da CC ER (applicato da IT e ora Ita) e dal contratto CP_1 aziendale Vueling, che la retribuzione conglobata percepita dai ricorrenti sia in media superiore a quella prevista dagli altri operatori di settore. I ricorrenti nulla hanno eccepito sul punto”. Disattendeva, da ultimo, la eccepita violazione del c.d. “patto di conglobamento” della retribuzione: “L'accordo di conglobamento prevede la possibilità per il datore di lavoro di corrispondere in maniera unitaria tutti i compensi per prestazioni ulteriori rispetto a quelli ordinari. Possono essere conglobati, ad esempio, lo straordinario, il TFR, la tredicesima mensilità e quanto eventualmente dovuto per lavoro festivo. La giurisprudenza ha precisato che il patto di conglobamento in una determinata indennità di compensi dovuti al lavoratore per legge o per contratto può essere ammesso solo se dalla pattuizione medesima si evincano gli specifici titoli cui è riferibile il compenso. Solo in tal caso, difatti, si rende superabile la presunzione che la somma sia dovuta quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria o dell'indennità, in tal modo si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto (cfr. Cass. n. 8097/2002; Cass. n. 10395/1998; Cass. n. 7696/1996). Si può essere, insomma, di fronte a un patto di conglobamento solamente ove tra dipendente e datore di lavoro fosse intervenuto un accordo per la corresponsione della retribuzione con modalità diverse da quelle previste dal contratto collettivo e fossimo, cioè, in presenza del conglobamento di più voci retributive in una. Nella fattispecie in esame la struttura retributiva prevista dal contratto individuale (e correttamente esposta nei cedolini paga) riflette esattamente quella del contratto collettivo. La struttura retributiva è stata negoziata non dal singolo dipendente ma dal sindacato e i cedolini paga riflettono la struttura retributiva e gli importi negoziati dal sindacato. Nel caso che ci occupa, quindi, non si può parlare di patto di conglobamento. I dipendenti di hanno evidenza delle CP_1 singole voci e dei singoli importi che compongono la retribuzione e possono verificare la corrispondenza tra quanto esposto in cedolino e quanto previsto in contratto”.
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_10 [...]
, , e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
hanno proposto appello, affidandosi a nove ordini di censure e Parte_9 riproponendo integralmente le domande, deduzioni ed eccezioni formulate nel ricorso ex art. 414 c.p.c. Con il primo motivo – “SULLA NATURA COGENTE E GENERALIZZATA DEL DIRITTO ALLA TREDICESIMA ILLEGITTIMANENTE NEGATA DAL TRIBUNALE E SULL'EVOLUZIONE NORMATIVA DELL'ISTITUTO” (pag. 14 e seg.) - impugnano la sentenza n. 738/24 nella parte in cui il Tribunale di Busto Arsizio ha escluso che il preteso diritto alla 13^ possa trovare origine in una fonte legale (in primis il DPR n. 1070/60), affermando che tale voce retributiva, quanto meno per il settore trasporto, continuerebbe ad essere tuttora un istituto giuridico di fonte esclusivamente “collettiva”. Sostengono che il giudice a quo ha interpretato il citato DPR in chiave strettamente letterale e riduttiva, contrariamente alla ratio della legge n. 741/59 ed ha omesso di considerare che la contrattazione collettiva o i singoli contratti individuali di lavoro possono pur sempre eventualmente “regolare” tempi e modalità di pagamento della tredicesima, ma giammai escludere/negare del tutto il pagamento di tale specifica voce retributiva cogente e generalizzata. Richiamano autorevole dottrina (tra gli altri, e che qualifica la CP_5 CP_6
13^ come “voce retributiva accessoria che si caratterizza in quanto prevista da norme di legge al pari delle maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno, festivo e per le ferie, distinte dalle disposizioni collettive (superminimi individuali o collettivi, quattordicesima e quindicesima”, differenziando quella prevista dall'Accordo Interconfederale del 27/10/46 e recepita normativamente nel DPR n. 1070/60 da altre mensilità aggiuntive previste dai CC di settore. Ricordano, poi, che lo scopo precipuo “della L. 741/59 era quello di delegare il Governo ad emanare norme giuridiche aventi forza di legge al fine di assicurare “minimi inderogabili” di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria, per cui il Governo avrebbe dovuto uniformare, per legge, tutte le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi stipulati dalle varie associazioni sindacali anteriormente alla data di entrata in vigore della legge (arg. ex art. 1 legge cit); le future norme da adottare avrebbero dovuto essere emanate per tutte le categorie per le quali risultavano stipulati accordi economici e contratti collettivi riguardanti una o più categorie per la disciplina dei rapporti di lavoro (arg. ex art. 2 legge cit.) trai quali contratti figuravano anche i contratti collettivi del tempo relativi alla cd “gente dell'aria” … le disposizioni della legge sopra citata rispondevano implicitamente alla necessità/all'esigenza ineludibile di eliminare in ambito retributivo discriminazioni trai lavoratori, di “uniformare” le diverse voci retributive (salva la possibilità di determinare in modo diverso il “quantum” retributivo nei singoli settori, ma riconoscendo a tutti i lavoratori il diritto alla tredicesima), e ciò in ossequio ai principi di ragionevolezza ed eguaglianza sanciti dall'art 3 della Carta Costituzionale e di assicurare inoltre un trattamento retributivo rispettoso anche dei canoni legali sanciti dall'art 36 Cost. Occorre poi rilevare che il DPR 1070/60, all'art 17 , in attuazione di detta legge delega, ha riconosciuto “imperativamente” il “diritto alla tredicesima” già presente e contemplato nel citato accordo interconfederale per i lavoratori assunti nelle imprese industriali e, come si dirà, tale ultima precisazione/tale locuzione “non” vale ex sé ad escludere l'operatività del relativo trattamento normativo e retributivo in favore dei lavoratori di e dei lavoratori addetti nel CP_1 settore del trasporto.” Osservano che il Tribunale di Busto Arsizio ha ignorato il fatto che la 13^ è stata generalizzata con l'art. 6,1^ comma del D.L.vo. n. 368/01 sul contratto a termine là dove, inserendo la gratifica natalizia nel trattamento economico, presuppone e impone che lo stesso valga per tutto il personale (assunto a termine ex art. 2 della citato decreto e assunto a tempo indeterminato): “In altre parole, già per effetto di tale specifica normativa relativa al rapporto di lavoro a termine, espressamente applicabile, come si è visto, anche ai rapporti di lavoro nel settore del trasporto aereo ed introdotta, come detto, al fine espresso di evitare “discriminazioni” trai diversi lavoratori, dimostra in effetti ed a maggior ragione, senza timore di smentita (e fatti salvi comunque gli effetti del DPR sopracitato), che -come pure riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza- , nella sua evoluzione storica, il diritto alla tredicesima era già allora effettivamente divenuto (e riconosciuto) un diritto indisponibile e di chiara “fonte normativa” dei lavoratori subordinati privati (anche di tutti coloro che operano nel settore del trasporto aereo), fossero stati assunti “a tempo determinato e/o indeterminato”. Osservano, ancora, che la 13^ è stata ritenuta voce retributiva cogente nel D.L.vo n. 251/01: “ Anche tale specifica normativa, operante certamente erga omnes (non a caso la legge che regolamenta la materia è intitolata “Testo Unico” ), prevede ancora oggi, in modo espresso, generalizzato ed incondizionato, per tutti i lavoratori, (indipendentemente/prescindendo dal settore in cui essi operano e dalla contrattazione collettiva di riferimento), ovvero ancora una volta dunque “senza distinzioni” tra le categorie di appartenenza dei lavoratori siano essi a tempo determinato o indeterminato, che ai fini del calcolo dell'indennità di maternità deve tenersi conto della “ TREDICESIMA” ( ex art 22 e 23 d.lgs. cit.). Si noti, ancora, che tale normativa è stata estesa di recente, dal d.lgs. 105/22, anche per tutelare la
“paternità”, riaffermando il Legislatore ancora, e sempre in modo espresso, generalizzato ed incondizionato, l'operatività/la vincolatività erga omnes degli artt. 22 e 23 sopra citati”. Evidenziano come un ulteriore e indiretto riferimento normativo al riconoscimento generalizzato della 13^ come elemento integrante la retribuzione ordinaria si rinviene nell'art. 1 della legge n. 54/90, che disciplina, ancora oggi, il lavoro nelle c.d. “festività nazionali” ed “il congedo matrimoniale”: “tali disposizioni normative, anch'essa valevoli erga omnes, riconoscono-senza distinzioni di appartenenza alle diverse categorie di imprese ed in modo dunque generalizzato- in favore dei lavoratori il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per 15 giorni, in occasione (ed a causa) del matrimonio e dispongono che, durante tale periodo il lavoratore ha diritto di percepire una “ retribuzione comprensiva di ogni elemento accessorio ”, (locuzione- questa- che “non” può che intendersi sul piano giuridico e sistematico necessariamente comprensiva della tredicesima mensilità, pur essendo fatte salve in materia le condizioni di miglior favore previste dai CC, ad esempio in tema di durata del permesso retribuito o del termine entro il quale si può usufruire dello stesso)….. Giova peraltro segnalare che anche tale normativa riguardante la retribuzione di tutti i lavoratori privati in caso di assenza dal lavoro per motivi legati alle nozze, proprio com'era acceduto per la tredicesima, aveva avuto “origine” nella contrattazione collettiva in favore degli impiegati, poi con un Regio decreto era stato esteso anche in favore degli operai;
e successivamente, proprio come è accaduto per la cd gratifica natalizia, essa è stata generalizzata, ed indistintamente imposta per legge, in favore dei lavoratori di “tutti i settori”.” Da ultimo, osservano che una “Ulteriore e più recente e “specifica” “fonte normativa” per cui la tredicesima deve ritenersi attualmente (e indirettamente) “dovuta per legge” (e, si noti, proprio nello specifico settore del “trasporto aereo”) si ricava dall'esame congiunto del decreto legge n.34/2020 (convertito in legge dalla L77 2020 ) del cd CC “leader” di settore). L'art 203 del decreto legge in questione impone infatti ai “vettori” che hanno “basi di servizio” in Italia (come, notoriamente, le ha , di riconoscere in favore dei propri dipendenti un “salario minimo” non CP_1 inferiore a quello stabilito nel citato CC, “salario minimo” che comprende, tra le altre voci, espressamente anche la “tredicesima” mensilità. Pertanto, nel settore specifico del trasporto aereo, sul piano economico retributivo, si deve per legge ed a maggior ragione “indirettamente” ritenere che (fatti salvi gli effetti del DPR 1060/70 correttamente interpretato di cui appresso si dirà e che di per sé “attribuisce” tale diritto), per effetto della disciplina combinata disposta dal decreto legge 34/2020 e dal CC di settore attualmente in vigore, la “tredicesima” ha certamente
“fonte” nella legge (anche per i piloti e degli assistenti di volo che hanno “base in Italia”). Con il secondo motivo – “FALSA E/O ERRATA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL DPR 1070/60, DELLA L. 741/59 E DELL'ART 2195 CC - DISCOSTAMENTO SUL PUNTO DELLA SENTENZA IMPUGNATA DALLA GIURISPRUDENZA DELLA C.S.C.- CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DELLA PRONUNZIA DI PRIMO GRADO NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO NON APPLICABILE IL DPR 1070/60” (pag. 33 e seg.) - impugnano la sentenza n. 738/24 nella parte in cui il Tribunale di Busto Arsizio ha escluso in forza del disposto dell'art. 2195 c.c. l'applicazione del DPR n. 1070/60 a settori differenti da quello industriale quale è il trasporto aereo (inquadrato al n. 3, mentre (l'attività industriale è inquadrata al n. 1) ed ha affermato che il settore del trasporto aereo ha una regolamentazione diversa da quella del settore industriale, tanto è vero che pure l' ai fini CP_4 previdenziali differenzia i due settori. Rammentano che, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione, la classificazione delle imprese contenuta nel codice civile non ha contenuto
“definitorio”, né quindi determinante per la questione controversa, trattandosi di mere esemplificazioni e che detto principio è stato enunciato proprio al “fine di interpretare e applicare correttamente gli accordi interconfederali e i diversi DPR che ne avevano recepito il contenuto ai sensi della Legge Vigorelli, respingendo nello specifico l'eccezione sollevata da imprese che, sostenendo che la loro attività sarebbe stata ricompresa in un “comparto” diverso da quello strettamente “industriale” contestavano l'applicabilità nei loro confronti del DPR 1070/60 e del DPR1029/60 (in tal senso si veda Cass.1727/2006, Cass 12373/2003)…… Parimenti il Giudice a quo ha ignorato che comunemente, in sede di commento dell'art 2195 cc, anche la dottrina più autorevole ritiene che la categoria delle imprese industriali comprende quelle che producono “servizi” e che le imprese industriali sono così definite unicamente per distinguersi da quelle “commerciali” (e quelle agricole)….. A giudizio di questa difesa, per evitare a monte discriminazioni trai lavoratori e sulla scorta dell'art 2195 cc, il DPR in questione deve essere oggi piuttosto interpretato in modo non strettamente letterale e riduttivo come avvenuto in sentenza, ma in modo costituzionalmente orientato, motivo per cui si deve correttamente ritenere che la tredicesima spetta, già in forza di detta legge, “anche” ai lavoratori operanti nel settore del trasporto”. Con il terzo motivo – “INFONDATO E/O INUTILE ATTUALE RICHIAMO OPERATO IN SENTENZA ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN TEMA DI INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DEL DPR 1070/60” (pag. 37 e seg.) - impugnano la sentenza n. 738/24 nella parte in cui il Tribunale di Busto Arsizio ha richiamato la pronuncia n. 697/88 CC che ha ritenuto “inammissibile” la questione di incostituzionalità ai sensi dell'art 3 C. in merito all'applicabilità del DPR citato ai soli lavoratori dell'industria ed ha escluso l'estensione erga omnes della disciplina dell'Accordo Interconfederale “ad altri settori” diversi da quelli industriali in senso stretto. Osservano che “alla luce dell'evoluzione normativa sistematica dell'istituto in parola (si pensi in primis alla necessità espressamente affermata dal Legislatore nel nuovo millennio, di evitare discriminazioni trai tutti i lavoratori dipendenti, a tempo determinato e non, ai fini del riconoscimento espresso della tredicesima), il DPR 1070/60 non può più applicarsi in senso letterale e restrittivo, come avvenuto in passato. Ed infatti, come si vedrà, a riprova di quanto sostenuto da questa difesa, non mancano decisioni recenti della C.S.C. che riconoscono e affermano espressamente, in tema di tredicesima, l'efficacia
“erga omnes” del DPR anche per lavoratori del “trasporto aereo”. Deducono che nel caso in cui la adita Corte ritenga di non interpretare e applicare il DPR n. 1070/60 in senso più esteso e favorevole ai lavoratori del settore del trasporto, ben potrebbe sollevare d'ufficio nuovamente la questione di costituzionalità “di detta disciplina specifica, che oggi, alla luce dell'evoluzione normativa dell'istituto in parola, per come interpretata dal Tribunale, risulta in effetti incostituzionale, per contrasto agli artt. 3,4 e 36 Cost (e comunque superata dalla giurisprudenza della CSC). In alternativa, sarebbe pur sempre possibile e corretto oggi interpretare in modo
“costituzionalmente orientato” il DPR 1070/60 escludendo che esso possa essere applicato nel senso che la tredicesima “non” spetta ai lavoratori dipendenti che operano nel settore del
“trasporto”. Basterebbe cioè più semplicemente interpretare l'art 2195 cc nel senso sopra indicato e condiviso Con dalla per ritenere sussistente il diritto alla tredicesima in capo ai ricorrenti già sulla scorta del DPR 1070/60.” Con il quarto motivo – “ANCORA SULLA NATURA “INDUSTRIALE” DELLE IMPRESE CHE SVOLGONO TRASPORTO – CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA APPELLATA - DISCOSTAMENTO IN PARTE QUA DELLA SENTENZA DALLA DOTTRINA E DALLA GIURISPRUDENZA DI MERITO E DI LEGITTIMITA'- SULLA SUPERFLUITA' E SULLA NON NECESSITA' DELLA PROVA DEL CARATTERE “INDUSTRIALE” DELLE IMPRESE DI TRASPORTO (E DELLA STESSA RESISTENTE) AI FINI DELL'APPLICABILITA' NEI SUOI CONFRONTI DEL DPR 1070/60 – ANCORA SUL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA TREDICESIMA FONDATO SU TALE SPECFIFICO PROVVEDIMENTO NORMATIVO” (pag. 39 e seg.) - impugnano sempre la sentenza n. 738/24 nella parte in cui il Tribunale di Busto Arsizio ha escluso in forza del disposto dell'art. 2195 c.c. l'applicazione del DPR n. 1070/60 a settori differenti da quello industriale. Sostengono che, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, “le imprese di trasporto aereo fanno senza dubbio parte delle imprese cd industriali, in quanto grazie ad una struttura aziendale quantomai organizzata e articolata (non potrebbe essere altrimenti), impiegando professionalmente beni, capitali e forza lavoro, anch'esse offrono “servizi” alla collettività (nella specie “servizi di trasporto”) così “distinguendosi”- quale tratto comune- dalle imprese cd “commerciali” (che svolgono un'attività di semplice intermediazione finalizzata allo scambio di beni) e da quelle “agricole”. E' dunque ingiusto, illogico e comunque errato sul piano giuridico “dubitare” che CP_1
(compagnia aerea notoriamente operante in Europa, che conta migliaia di dipendenti in Italia ed utilizza una flotta numerosa di aeromobili, con diverse basi e uffici operativi in diversi aereoporti del Paese e che soprattutto offre alla collettività “ servizi ” di trasporto), per la sua “struttura” e organizzazione aziendale non possa qualificarsi “un'impresa industriale di trasporto” ai fini dell'applicazione verso i propri dipendenti della disciplina già dettata, in tema di tredicesima, dal DPR 1070/60. Ed infatti, condivisibilmente, con particolare riferimento alle aziende di trasporto, la migliore dottrina nel campo del diritto commerciale e industriale, sui cui testi si sono formati migliaia di operatori del diritto, ritiene che “benché espressamente individuate dal predetto n 3 – dell'art 2195cc- andrebbero più correttamente inquadrate, alla luce della loro struttura, tra le attività industriali di cui al n 1 dell'art 2195”…… Del resto, nel panorama giurisprudenziale, “non” mancano pronunzie, sia di merito che di legittimità, che- mutatis mutandis- hanno riconosciuto appunto natura “industriale” alle imprese di “trasporto marittimo” (sia pure a fini diversi da quelli che occupano), ed hanno “applicato” a queste ultime imprese norme e istituti giuridici segnatamente riservati a quelle “industriali”, riconoscendo – come detto – tale “carattere” alle “società di trasporto” (Cass 1984/4162; Cass 1987/8837; Cass 1987/4135; Cass 1985/1753; Pret Palermo 5.1.1989)……” Con il quinto motivo –“ SULL' INESITENZA DI NORME DI LEGGE CHE ESCLUDONO IL DIRITTO ALLA TREDICESIMA NELLA LEGISLAZIONE DI SETTORE DEL TRASPORTO AEREO ” (pag. 43 e seg.)
- impugnano la sentenza n. 738/24 nella parte in cui il Tribunale di Busto Arsizio ha affermato che la disciplina del trasporto aereo è regolata da norme speciali e che la 13^ non spetta perché manca una norma legale del settore che la preveda. Ribadiscono che se è vero che per il personale del trasporto aereo ci sono deroghe per alcuni aspetti del rapporto (straordinario, notturno, etc.), è altresì vero che non ci sono deroghe per quel per quel che concerne il pagamento della 13^ che trova anzitutto la sua fonte nel DPR sopra citato, deroghe che né il giudice a quo, né controparte hanno infatti indicato. Osservano, in ogni caso che, le deroghe alla disciplina di diritto comune “per essere “lecite”, dovrebbe comunque pur sempre essere “ragionevoli” (e soprattutto “non discriminatorie”) e tali “non” potrebbero essere giammai considerate quelle che negassero, a priori, senza alcuna valida ed attuale ragione sottostante, il pagamento di un emolumento previsto dalla legge per la “generalità” dei lavoratori nel settore privato, com'è appunto la “tredicesima”. Con il sesto motivo –“ SULLA RICONOSCIUTA APPLICABILITA' DA PARTE DELLA C.S.C. DEL DPR 1070/60 AL SETTORE SPECIFICO DEL TRASPORTO A RIPROVA DELLA ILLEGITTIMITA' DELLA DECISIONE DI SEGNO OPPOSTO EMESSA DAL TRIBUNALE” (pag. 45 e seg.) - impugnano la sentenza n. 738/24 ancora nella parte in cui il Tribunale di Busto Arsizio ha escluso la applicabilità ai dipendenti del trasporto aereo delle disposizioni contenute nell'Accordo Interconfederale recepite dal DPR n. 1070/60. Invocano le pronunce della Cassazione n. 8501/02 e n.813/13 - emesse nei confronti di un dipendente IT - secondo cui “il criterio di computo della tredicesima mensilità dettato dall'accordo interconfederale per l'industria 27 ottobre 1946, esteso
“erga omnes” con DPR 1070 del 1960…è derogabile…da successivi contratti collettivi di diritto comune che assicurino un trattamento retributivo di miglior favore relativamente allo specifico istituto “ Con il settimo motivo –“ VIOLAZIONE DEGLI ARTT 112 E 115C IN TEMA DI QUALIFICAZIONE ED ESAME DELLE DOMANDE SVOLTE DALLE PARTI- SULLA NATURA “ANCHE” CONTRATTUALE DEL DIRITTO ALLA TRECIDESIMA RIVENDICATO DAI RICORRENTI” (pag. 46 e seg.) - denunciano l'omesso esame della istanza istruttoria, svolta in via gradata, di dimostrare ai sensi dell'art. 425 c.p.c., attraverso l'audizione dei sindacati stipulanti l'Accordo Nazionale Aziendale applicato, che il diritto alla tredicesima era ricompreso nel salario annuale conglobato, venendo così riconosciuto che la tredicesima era comunque stata corrisposta ai lavoratori di perché “contrattualmente” CP_1 prevista. Sottolineano, infatti, di avere “in fondo ricollegato lato sensu la tredicesima alla disciplina del contratto collettivo, sia pure contestandone in parte qua la validità e negando che la clausola relativa al salario conglobato annuale potesse costituire da sola prova dell'avvenuta supposta estinzione della relativa obbligazione di pagamento.” Gli attuali appellanti evidenziano nel proseguo dell'atto (C, pag. 49 e seg.) come controparte non abbia assolto all'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento della 13^, che peraltro non risulta dalle buste paga e reiterano la difesa articolata nel ricorso ex art. 414 c.p.c. con riferimento al quantum debeatur sia a titolo di 13^, che di incidenza sul t.f.r. Con l'ottavo motivo – “SULLA NULLITA' DELLA CLAUSOLA RELATIVA AL CD PATTO DI CONGLOBAMENTO E SULLE CONSEGUENZE DI TALE NULLITA' (PRESUNZIONE DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA SOLA RETRIBUZIONE “ORDINARIA” E, DUNQUE, DEL MANCATO PAGAMENTO DELLA TREDICESIMA). ERRATA INTERPETAZIONE DI TALE CLAUSOLA - ANCORA SULL' ERRONEITA' ILLEGITTIMITA' DELL'ASSUNTO SECONDO CUI I RICORRENTI AVREBBERO PERCEPITO QUANTO DOVUTO IN FORZA DEL CONTRATTO” (pag. 55 e seg.) - impugnano la sentenza n. 738/24 nella parte in cui il Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto che la clausola del Contratto Collettivo Aziendale, contenente la descrizione del c.d.
“salario conglobato annuale”, non costituisce un patto di conglobamento. Lamentano, da un lato, il mancato esame delle domande ed eccezioni delle parti in causa (dato che la stessa datrice di lavoro ha chiesto di dimostrare che la tredicesima sarebbe stata loro pagata appunto perché “conglobata” nel salario contrattuale) e, dall'altro lato, l'inosservanza delle disposizioni di legge in materia (artt. 1362 c.c. e seg.), in quanto l'art. 58, dopo aver stabilito che il salario conglobato annuale si compone “unicamente” di due voci (il “salario base” e l'”indennità di volo” minima garantita), precisa “che il salario conglobato annuale così composto deve (rectius dovrebbe) “ ritenersi ” “ comprensivo” delle “ mensilità aggiuntive e delle altre indennità eventualmente previste dalla legge”. Dunque, unicamente in virtù di tale semplice
“chiarimento” (che però è tale solo “in apparenza” e non è comunque dirimente né, in concreto, verificabile), si dovrebbe ritenere – sulla carta ed in mancanza di qualsiasi ulteriore necessario riscontro offerto sul punto dalle “buste paga” mensili consegnate ai lavoratori -che la retribuzione versata “comprenderebbe” anche la “tredicesima mensilità”. Assodato, dunque, nell'ottica del gravame, che ci troviamo in presenza di un patto di conglobamento, gli attuali appellanti invocano sentenze di legittimità in materia in forza delle quali tale patto è lecito a condizione che emerga chiaramente dalla busta paga la distinzione tra la retribuzione base e qualsiasi altro compenso conglobato (cfr. Cass. 1639/70); richiamano i vari profili di nullità denunciati nel ricorso ex art. 414 c.p.c. ovvero che: a) detta distinzione non emerge dalle buste paga;
b) “tutte le ulteriori “precisazioni” contenute nella clausola
“non” sono altro che un subdolo escamotage utilizzato ad arte dall'azienda per “tentare” di sottrarsi al pagamento delle “altre” voci retributive dovute per legge (tredicesima, indennità di ferie etc) “non chiaramente specificate” (e solo “in apparenza” ricomprese nello stipendio)”; c) il patto in questione deve contenere l'indicazione “specifica” dei titoli di spesa e delle relative somme versate per “ciascuno” di essi ( Cass. n. 1325/2023 ), indicazione del tutto mancante nella specie;
¸d) la clausola in oggetto è del tutto generica e aspecifica;
e) ha la finalità di eludere norme imperative;
f) è priva di determinatezza e/o determinabilità, così concludendo sul punto: “Alla luce di tali considerazioni ed in conformità alla giurisprudenza sopra richiamata, si deve dunque a maggior ragione “presumere” che i ricorrenti abbiano nei fatti ricevuto la sola “retribuzione ordinaria” (con esclusione, dunque, della “tredicesima mensilità”), come del resto emerge prima di tutto dall'esame delle buste paga”. Infine, in via gradata, con il nono motivo – “SUL SUPPOSTO TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DI MIGLIOR FAVORE APPLICATO DALL'AZIENDA AI RICORRENTI- ERRONEITA' IN PARTE QUA DEL GIUDIZIO ESPRESSO DAL TRIBUNALE – SULLA NECESSITA' DI ACCOGLIERE, IN SUBORDINE, IL RICORSO EX ART 36 COST.” (pag. 69 e seg.) - impugnano la sentenza n. 738/24 nella parte in cui il Tribunale di Busto Arsizio ha respinto la domanda avanzata ex art. 36 C. Osservano che non è “ assolutamente 'vero' (ed anzi è smentito per tabulas) che i dipendenti di godrebbero di un trattamento mediamente migliore di quello indicato nel CC e che CP_1 pertanto detto trattamento sarebbe quindi sufficiente, proporzionato e/o adeguato e, più in generale, rispecchierebbe i requisiti minimi di legalità imposti dall'art 36 Cost. “ e ripropongono la tesi difensiva secondo cui la retribuzione conglobata loro erogata in base ai CAL che si sono succeduti dal 2009 al 2018 è ampiamente inferiore a quella stabilita dal CC del settore, precisando che “Il raffronto tra il trattamento retributivo dei lavoratori e quello fissato dal CC va dunque operato tenendo conto, quale “unico” e CP_1 necessario parametro di confronto, del trattamento fissato dalla tabella ex Modello 1 perché, come chiarito nello stesso CC all'art 9R (assetto retributivo parte specifica vettori), la tabella
“Modello 2 “ (che ha importi sensibilmente inferiori) si applica esclusivamente alle imprese che attuano contrattazione collettiva di secondo livello ed ha la specifica finalità di accompagnare le Aziende in fase di start up e/o di avvio di nuove attività e/o di gestire situazioni di crisi, il che NON vale per la società resistente”. A conforto del loro assunto effettuano il confronto tra le diverse retribuzioni annuali di ogni qualifica, come prevista dai due contratti, tramite i prospetti redatti a pag. 77 e seg.
si è regolarmente costituita in giudizio, difendendo Controparte_8
Premette che sebbene la prassi più comune nella contrattazione collettiva italiana consista nel determinare il quantum retributivo su base mensile e prevedere il pagamento di un numero di mensilità solitamente compreso tra la 13^ e la 14^, in applicazione del principio di autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.) nulla vieta alle parti sociali o alle parti individuali di procedere diversamente e perciò di concordare la retribuzione su base annuale che tenga conto di detta eventualità. Ricorda per esempio “il CC 20 giugno 2008 per il personale non dirigente dell'Enav (Ente Nazionale Assistenza al Volo), il quale prevede, all'art. 53, che “per tutto il personale navigante, comandanti, piloti e tecnici di volo, l'indennità di volo, a decorrere dal 30 giugno 2008, cessa di essere corrisposta su quattordici mensilità e, a far data dal 1° luglio 2008, viene corrisposta, fermo restando il valore annuo complessivamente erogato su quattordici mensilità, su dodici mensilità”. Esamina poi i vari motivi di gravame, eccependone la infondatezza. Sul primo, ribadisce che l'Accordo Interconfederale per l'Industria del 27/10/46 non è applicabile al settore aereo, “in quanto, come il nome stesso suggerisce, disciplina esclusivamente il “trattamento economico dei lavoratori dell'industria”. Ed anche il successivo atto di recepimento normativo (DPR 28 luglio 1960, n. 1070) detta esclusivamente le “norme per la disciplina del trattamento economico del lavoratori dipendenti dalle imprese industriali….;
…che l'odierna convenuta opera nel settore dei trasporti (art. 2195 c.c., n. 3) e non nel settore dell'industria (art. 2195 c.c., n. 1) a cui fanno riferimento le fonti citate da controparte……. Nell'ambito delle norme lavoristiche, per esempio, è sufficiente ricordare il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro” nel quale è presente una netta distinzione tra i due settori, tant'è che il settore del trasporto aereo resta escluso dal campo di applicazione delle disposizioni sui trattamenti ordinari di integrazione salariale riservato all'industria (art. 10)…… Non si potrebbe nemmeno efficacemente eccepire che il settore del trasporto aereo sia tacitamente ricompreso all'interno di quello dell'industria ovvero, più precisamente, in quello dell'industria dei trasporti, in quanto, all'interno dello stesso decreto legislativo, il legislatore ha fatto esplicito riferimento al settore aereo nel momento in cui si è trovato a disciplinare un'altra e differente tipologia di ammortizzatore sociale, id est il trattamento straordinario di integrazione salariale. Infatti, all'articolo 20, comma 3, lettera a), il legislatore afferma esplicitamente che la menzionata disciplina di integrazione salariale si applica anche a “imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale. Da questa previsione normativa si può agevolmente argomentare e dedurre che, vista la differenza intercorrente tra i due settori, quando il legislatore ha voluto disciplinare un determinato istituto secondo modalità differenti in base all'ambito produttivo, allora ha fatto esplicito riferimento al settore del trasporto aereo come settore merceologico autonomo e distinto rispetto al settore dell'industria…” Rileva che “i precedenti riferiti ad IT (Cass. 8501/2002 e Cass. 813/2013) non riguardano il diritto alla tredicesima (perché, appunto, nel contratto IT le parti avevano previsto la corresponsione di tale voce retributiva e dunque era un "dato di fatto"… beninteso, in tale compagnia aerea!), bensì la possibilità della contrattazione collettiva di stabilire, per la tredicesima, criteri di computo differenti da quelli previsti dall'accordo interconfederale in questione” Sul secondo, deduce che è pacifico che “la struttura retributiva di non prevede il CP_1 pagamento di un importo a titolo di tredicesima, separato dalla normale retribuzione che viene pagata in 12 mensilità. Ciò, tuttavia, non produce certo le conseguenze invocate da controparte come argomenteremo in dettaglio nel paragrafo che segue.” Sul terzo, osserva che “non si può parlare di conglobamento ove la struttura retributiva prevista dal contratto individuale (e correttamente esposta nei cedolini paga) riflette esattamente quella del contratto collettivo, e il dipendente ha quindi evidenza delle singole voci e dei singoli importi che compongono la retribuzione, e può quindi verificare, in ogni momento, la corrispondenza tra quanto esposto in cedolino e quanto previsto in contratto…
..le condizioni di validità poste dalla giurisprudenza con riferimento al patto di conglobamento concluso tra dipendente e datore di lavoro sono doppiamente inutili nel caso che ci occupa perché:
• a monte, la struttura retributiva è stata negoziata non dal singolo dipendente (parte debole) ma dal sindacato;
• a valle, i cedolini paga riflettono la struttura retributiva e gli importi negoziati dal sindacato. Ogni diversa operazione contabile (come lo scorporare una quota del salario base e nominarla
“rateo di tredicesima”) sarebbe inutile e fuorviante;
renderebbe le buste paga di più difficile lettura e, da ultimo, sarebbe incoerente con le previsioni del contratto collettivo…. Ciò significa, in altri termini, che nel determinare la retribuzione annua complessiva e la sua erogazione in 12 mensilità le parti (l'azienda e i sindacati) hanno concordato che la retribuzione mensile corrisposta al dipendente ricomprenda già al proprio interno la corresponsione dei ratei della tredicesima mensilità….. Non vi è, dunque, alcun mancato pagamento. L'unica differenza che si può notare rispetto alla
“classica” previsione della tredicesima mensilità come mensilità ulteriore corrisposta in concomitanza con il periodo natalizio è che, nel caso dei dipendenti di – anche a voler CP_1 accogliere, per mera finalità di argomentazione, la pretesa esistenza di un obbligo generalizzato come affermato da controparte – la tredicesima mensilità sarebbe corrisposta tramite “ratei” nella retribuzione mensile ordinaria… il tutto però, con la piena consapevolezza che a monte, cioè in sede di stipula dei contratti collettivi, le parti (e dunque anche i sindacati) hanno considerato il complesso della retribuzione annuale e come tale hanno effettuato le valutazioni di congruità previste dal ruolo che ricoprono. Ciò, tuttavia, non toglie che agli appellanti sia stata corrisposta, semplicemente sotto diversa forma, una mensilità ulteriore”. Sul quarto, evidenzia che è “erronea (oltre che, in ogni caso, del tutto sfornita di prova) l'affermazione di controparte secondo cui vi sarebbero vettori aerei che applicano le tabelle MOD. 1 del CC ER. Tale "CC", infatti, è applicato dalla sola Ita Airways, che – come è noto (si veda al riguardo la stampa nazionale – All. 3) – utilizza le tabelle MOD.
2. Le tabelle MOD. 1, quindi, non possono essere prese a riferimento come parametro retributivo del settore, per il semplice fatto che non sono applicate da alcun vettore aereo ed esistono, quindi, solamente sulla carta. In secondo luogo, si evidenzia come, da un punto di vista processuale, un puntuale confronto tra le retribuzioni previste dal CLA di e quelle previste dal CC sia non solo estraneo all'oggetto CP_1 del presente giudizio, ma altresì inconferente. Il presente giudizio, infatti, ha infatti ad oggetto l'esistenza di un diritto alla tredicesima in capo agli odierni appellanti, non certo l'accertamento di generiche differenze retributive per violazione dell'art. 36 Cost. Al riguardo, occorre quindi ricordare che il confronto con il CC ER (o qualsiasi altro CC) non può essere utilizzato come parametro di verifica della sussistenza dei requisiti di sufficienza e proporzionalità, ma solo nell'eventuale fase successiva all'accertamento della violazione dell'art. 36 Cost. quale termine di raffronto per individuare la retribuzione minima costituzionale da applicare al rapporto oggetto di causa….. Nel presente giudizio gli appellanti non hanno minimamente allegato e provato l'insufficienza del trattamento retributivo corrisposto da in rapporto alla quantità e qualità dell'attività CP_1 svolta ed alle proprie condizioni personali e familiari. Controparte, insomma, non ha allegato alcun elemento atto a dimostrare l'inadeguatezza in concreto della retribuzione percepita dagli assistenti di volo di rispetto al precetto CP_1 costituzionale di cui all'art. 36 Cost…” Replica poi alle ulteriori argomentazioni avversarie:
- l'art. 6 del D.L.vo n. 369/21 “non aveva certo la pretesa di legiferare sull'esistenza o meno di un generalizzato diritto alla tredicesima in capo a tutti i lavoratori subordinati (a termine e non) ma la diversa finalità di stabilire un principio di parità di trattamento salariale per cui tra lavoratori assunti a tempo determinato e indeterminato per cui, se ai secondi spetta una determinata voce retributiva, e questa non è obiettivamente incompatibile con il lavoro a termine, tale voce retributiva spetterà anche ai lavoratori a tempo determinato, in misura proporzionale al periodo lavorato”;
- gli artt. 22 e 23 del D.L.vo n. 151/01 “si collocano a valle del diritto alla tredicesima e, rispettivamente, dicono:
• che il congedo di maternità deve essere computato nell'anzianità di servizio anche ai fini di calcolare i ratei della tredicesima mensilità - ovviamente, se dovuti -.
• che nel quantificare l'indennità di maternità occorre tener conto della tredicesima - ovviamente, se percepita dalla lavoratrice”;
- l'art. 1 della L. 90/1954 non nomina la 13^;
- l'art. 203 della L. 34/20, analogamente, non ha la pretesa di fondare un diritto alla 13^;
- il diritto alla tredicesima del settore terziario: “se davvero il DPR 1070/1960 avesse esteso il diritto alla tredicesima a tutti i lavoratori subordinati, anche al di fuori del settore industriale, non ci sarebbe certo stato bisogno di un successivo decreto (il DPR 481/1962) che lo estendesse al settore del commercio… Semmai, la presenza oggi di due diversi testi normativi entrambi in vigore significa proprio che ciascun DPR ha un distinto campo di applicazione: se il DPR del 1942 si applica al settore terziario (e non fuori da esso) il DPR del 1960 di applica al settore dell'industria, e non fuori da esso….”;
- l'art. 2195 c.c.: si tratta “di decisioni che non solo nulla dicono in merito al diritto alla tredicesima ma che – soprattutto – lungi dall'affermare l'assimilabilità tout court delle imprese del trasporto a quelle industriali, si limitano a statuire una assimilata a fini limitati (es. per il godimento di un determinato sgravio).”;
- e la tredicesima quale parte della retribuzione parametro : “Il portato di tali sentenze, infatti, è solo uno: ossia che ove il Giudice abbia individuato (ai sensi dell'art. 36 Cost.) il contratto collettivo "parametro"; e tale contratto collettivo preveda la tredicesima;
la tredicesima sarà parte della retribuzione-parametro. Al contrario, nessuna delle sentenze citate da controparte afferma che un contratto collettivo che non prevede la tredicesima non rispetta i dettami dell'art. 36 Cost.” Eccepisce, infine, la violazione del divieto dei nova in appello, posto che “il ricorso introduttivo del procedimento di primo grado, infatti, non contiene alcuna allegazione sul punto… Sicché ogni allegazione introdotta nel presente giudizio di appello appare persino inammissibile in quanto tesa ad estendere in maniera debita l'oggetto del giudizio. Del resto, in primo grado gli odierni appellanti non hanno svolto alcuna domanda di verifica dell'adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost.. il che impone di considerare inammissibile (in quanto diversa causa petendi) la domanda svolta per la prima volta in secondo grado”. All'udienza del 18/11/25, la causa, all'esito della discussione orale delle parti, è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si è formato giudicato sulla statuizione di rigetto nei confronti di
[...]
, che non ha impugnato la sentenza di primo grado. Pt_11
Ciò premesso, l'appello è fondato. Sulla questione controversa si è recentemente pronunciata questa Corte territoriale (sentenza n. 926/25, Pres. , Rel. Pattumelli), che ha esaminato Per_1 una fattispecie del tutto sovrapponibile, in fatto ed in diritto, alla presente. Il Collegio condivide le argomentazioni poste alla base della suddetta decisione, che vengono di seguito richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Sotto l'aspetto fattuale, giova premettere come la retribuzione degli odierni appellanti sia determinata, nei contratti individuali di lavoro, in un importo lordo complessivo annuo (denominato “salario conglobato”), composto da un “salario base” e dell'”indennità di volo minima garantita”, erogato in dodici rate mensili di pari importo. È documentale e pacifico che, in attuazione di tali pattuizioni, alle dodici erogazioni previste non se ne sia aggiunta una tredicesima, né sia stata indicata nelle buste paga alcuna quota di retribuzione, ad essa riferita. La struttura retributiva così delineata appare conforme agli accordi collettivi aziendali succedutisi nel tempo, secondo cui “il salario conglobato annuale è composto dal salario base e dall'indennità di volo minima garantita e sarà corrisposto in 12 mensilità (da considerarsi comprensive di mensilità aggiuntive eventualmente previste dalla normativa vigente)” (v. artt. 19, CCAL 01-06-09 / 30-5-12 e 54, CCAL 01-04-18 / 30-09-21). Il trattamento praticato, sotto l'aspetto oggetto di causa, da nei riguardi degli odierni CP_1 appellanti si pone in evidente contrasto con la vigente disciplina normativa sotto una pluralità di aspetti, che concorrono nel rendere pienamente fondate l'azione esperita in primo grado e l'odierna impugnazione. E', infatti, evidente come la datrice di lavoro non abbia erogato a detti dipendenti la tredicesima mensilità. La società ha, in proposito, sostenuto che la voce in esame sarebbe stata legittimamente inclusa nelle dodici rate annuali effettivamente corrisposte, pattuite come omnicomprensive. Data l'assenza di erogazioni specificamente qualificate con riferimento alla tredicesima, siffatta condotta potrebbe trovare spiegazione unicamente con la pattuizione – su base individuale o collettiva – di un conglobamento, tuttavia certamente nulla per difetto dei presupposti richiesti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio. Per ragioni di priorità logica, tale aspetto della controversia, benché trattato nel secondo motivo di gravame, va trattato prioritariamente. Se, infatti, nessun patto di conglobamento fosse nel caso di specie ravvisabile, come sostenuto da parte appellata, questa allora sarebbe certamente tenuta, in base alle disposizioni normative che verranno di seguito esaminate, a pagare la tredicesima in aggiunta alle dodici mensilità previste nei contratti individuali e nei citati accordi aziendali. Viceversa, l'inclusione della tredicesima nei ratei mensili effettivamente erogati sarebbe sicuramente illegittima, in mancanza della specifica pattuizione – con indicazione delle singole componenti della prestazione patrimoniale complessiva – che sola potrebbe sorreggerla. E' invalso, infatti, il principio secondo il quale “il patto di conglobamento nella retribuzione di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore subordinato per legge o per contratto (quali la tredicesima mensilità, il compenso per le ferie e per le festività) è valido solo se dal patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, poiché solo in tal caso è superabile la presunzione che il compenso convenuto è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto, senza tuttavia la necessità di una specificazione anche degli importi corrispondenti agli istituti conglobati” (Cass. 23.1.2018, n. 1644; conf. Cass. 7.4.2010, n. 8255). Nessuna dettagliata previsione delle voci incluse nei ratei mensili pagati agli appellanti da CP_1 appare desumibile dai contratti individuali, né dai citati CCAL, i quali si limitano alla generica – e come tale del tutto inidonea – previsione secondo cui le dodici mensilità erogate dalla società devono “considerarsi comprensive di mensilità aggiuntive eventualmente previste dalla normativa vigente”. Giova, in proposito, evidenziare come l'odierna appellata – avendo sempre negato che la tredicesima sia garantita ai propri dipendenti dal vigente ordinamento – non possa coerentemente sostenere che ad essa faccia riferimento la clausola collettiva appena riportata, la quale ricomprende nel salario mensile quelle mensilità aggiuntive che siano stabilite (peraltro solo
“eventualmente” e quindi in modo del tutto indefinito) da norma di Legge. Certo è che la previsione in esame, al pari degli accordi individuali, non indica con la specificità, richiesta dalla stabile giurisprudenza sopra richiamata, quali siano le componenti del salario annuale complessivo, non a caso definito dalle parti collettive come “conglobato”. Se l'intento di conglobamento vi è stato, la sua attuazione non è avvenuta in modo conforme ai principi che regolano la materia, posti a tutela del dipendente e della possibilità di “controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto” (così Cass. 8255/2010, cit.). Se, invece, l'ipotesi di conglobamento non ricorre, allora viene in esame – e va applicato al caso di specie – l'obbligo datoriale di pagamento della tredicesima, stabilito dal vigente ordinamento. Si torna, quindi, al primo motivo di gravame, con il quale gli odierni appellanti hanno sostenuto, in modo pienamente condivisibile, l'esistenza di un composito e coerente quadro normativo a sostegno del diritto azionato in primo grado. Esso trova il suo fondamento nell'art. 17 dell'Accordo interconfederale del 27.10.46, reso cogente erga omnes dal DPR 1070/60 (in attuazione della delega ex l. n. 741/59), riferito al “settore industriale”, da intendersi – per consolidata giurisprudenza – come comprensivo delle imprese fornitrici di servizi, come quelle di trasporto. Tale disposizione prevede, infatti, che “agli operai in servizio alla data di applicazione del presente accordo, la liquidazione della gratifica natalizia sarà effettuata, per ciascun anno e a partire dal 1946, nella misura di 200 ore della retribuzione globale di fatto”. L'articolo unico del citato DPR n. 1070/1960, a propria volta stabilisce che:
“i rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati il concordato interconfederale 27 ottobre 1946, relativo alla disciplina del trattamento economico dei lavoratori dell'industria, e l'accordo per la determinazione dei criteri di calcolo degli indici del costo della vita, di cui al verbale 5 novembre 1946, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del concordato e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali”. È noto come, secondo l'art. 2195, c.c., le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nell'apposito registro, siano quelle che esercitino le attività così enumerate:
“1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti”. Si è, nel tempo, consolidata in dottrina e in giurisprudenza l'interpretazione secondo cui le attività elencate ai numeri 3, 4 e 5 di tale disposizione sono prive di autonomia concettuale rispetto a quelle menzionate nei primi due, rappresentandone unicamente una specificazione. Il rapporto di continenza fra i settori menzionati ai nn. 1 e 2 e quelli descritti nel prosieguo della norma è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza, che ha sempre qualificato come industriale, non solo l'attività volta alla produzione di beni mediante la trasformazione di elementi preesistenti, ma anche quella diretta alla fornitura di servizi, che anch'essa si traduce nella creazione di ricchezza e di nuove utilità (v. ad es. Cass. 1727/2006, 735/2006, 4421/1995, 8837/1987). Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 197 del 10.1.1992, “le imprese svolgenti le attività di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 2195 cod. civ. o un'attività ausiliaria delle predette, occorre far riferimento - al fine di stabilire se un'impresa abbia o no carattere industriale - ai criteri generali desumibili dall'art. 2195 citato, che, senza perseguire alcun intento definitorio, esaurisce nei nn. 1 e 2 del primo comma l'ambito della nozione d'imprenditore mediate la previsione delle imprese
“criterio di computo della tredicesima mensilità dettato – richiamando la
“riduzione retributiva - … - stabilita da un accordo aziendale è illegittima se non è accompagnata da una contestuale riorganizzazione complessiva del lavoro” (nello stesso senso, v. Cass. 10.11.2021, n. 33131). La disciplina così stabilita, erga omnes, dalle citate disposizioni di Legge trova plurimi riscontri nel restante quadro normativo, che in ogni sede conferma la spettanza normativa della tredicesima mensilità. È noto, infatti come l'art. 6 co. I d. lgs. n. 368/2001 (applicabile all'ambito del trasporto aereo ex art. 2 del medesimo d. lgs.), espressamente includa la tredicesima nella retribuzione, assunta quale parametro per l'attuazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato. A loro volta, gli artt. 22 e 23, d. lgs. n. 151/01 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”), includono espressamente la tredicesima nella base di calcolo utile al computo dell'indennità di maternità per la generalità delle lavoratrici dipendenti. In particolare, l'art. 23 d. lgs. cit., stabilisce:
“1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice”. Gli artt. 1, 2 bis e 4 L. 113/2024 stabiliscono, poi, l'erogazione dell'“indennità di 100,00 Euro”, introdotta in favore di tutti i dipendenti, “unitamente alla tredicesima mensilità”, così confermando la portata generale del diritto a quest'ultima voce retributiva. Né la valenza interpretativa di tale disposizione è scalfita dall'avvenuto pagamento della prevista indennità, ad opera dell'odierna appellata, unitamente alla mensilità di dicembre: la citata erogazione di € 100,00 non forma, infatti, oggetto della presente decisione, a sostegno della quale rileva, invece, evidenziare la pluralità di fonti normative che assumono – quale presupposto delle più variegate disposizioni – la generalizzata spettanza della tredicesima ad ogni categoria di lavoratori subordinati. La prospettiva sistematica conferma, pertanto, pienamente l'esistenza di un obbligo generale di erogazione della tredicesima mensilità in capo ai datori di lavoro subordinato, non derogabile mediante pattuizioni collettive o individuali, come quelle in base alle quali ha di fatto CP_1 omesso i pagamenti, dovuti al titolo per cui è causa. In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in riforma della gravata sentenza, va accertato il diritto degli appellanti al pagamento della tredicesima mensilità, quale voce retributiva continuativa pacificamente utile al calcolo del TFR, a far tempo dalle rispettive date di assunzione, con l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Risulta assorbito e superato ogni ulteriore profilo, in lite dedotto dalle parti, con particolare riferimento alla lamentata violazione dei principi di “sufficienza” e “proporzionalità” della retribuzione ex art. 36, Cost…..” (così sentenza citata). In virtù di tali argomentazioni, deve dunque essere accolta la domanda principale formulata dagli attuali appellanti. Per quanto attiene alle spese processuali, allorché il giudice di appello riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, posto che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 8400/18). Attesa la particolarità e novità della fattispecie esaminata, le spese del doppio grado - liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 147/22, in base al valore indeterminabile della controversia (€ 26.001/52.000), all'assenza di istruttoria e con l'aumento previsto per la pluralità delle parti - vengono parzialmente compensate ex art.92 c.p.c. all'esito della sentenza n. 77/18 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 738/24 del Tribunale di Busto Arsizio, dichiara il diritto degli attuali appellanti al godimento, con decorrenza dalla data di rispettiva assunzione presso , di una Controparte_2 mensilità a titolo di 13^, anche quale voce retributiva continuativa utile al calcolo del t.f.r., oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Conferma le restanti statuizioni, anche in punto spese, con riferimento a
[...]
. Pt_11
Liquida le spese di lite del primo grado in € 11.500,00 e del secondo grado in € 10.800,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge, che pone a carico di nella misura del 50%, compensa nel resto. Controparte_8
Milano, 18/11/25
IL CONSIGLIERE REL. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Susanna Mantovani Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni