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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/12/2024, n. 2979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2979 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4719/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4719/2023 promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...], ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...] scala b, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Garbetta e
Rita Musella presso il cui studio elegge domicilio RICORRENTE contro
C.F.: ), nata il [...] a [...] e residente in [...]Controparte_1 C.F._2
San Giovanni, Via Enrico Fermi, 19 scala b
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
Conclusioni
Per il ricorrente
“ pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito alla Sig.ra per tutti i motivi esposti in CP_1 atti, autorizzando gli stessi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
disporre l'affido super esclusivo o in subordine esclusivo di al padre attesa la condotta Per_1 materna, in atti ben rappresentata;
assegnare l'ex casa coniugale al Sig. ove questi vi abiterà unitamente alla figlia che verrà Pt_1 ivi collocata anche ai fini della residenza anagrafica;
disporre il calendario di visita madre figlia nel preminente interesse di quest'ultima.
pagina 1 di 7 dichiarare tenuta la Sig.ra al pagamento della somma di € 300,00 o quella diversa somma CP_1 che dovesse risultare di giustizia da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, dalla domanda giudiziale, da aggiornarsi secondo gli indici ISTAT a titolo di mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo di codesto
Ecc.mo Tribunale;
dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti con ogni conseguente provvedimento in punto di mantenimento.
In subordine
Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di collocare presso la madre disporre il Per_1 collocamento alternato della minore con conseguente mantenimento diretto. Con vittoria di spese e competenze della procedura.”
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 22 giugno 2023 adiva questo Tribunale per ottenere Parte_1 pronuncia di separazione nei confronti di con addebito a quest'ultima. Il ricorrente Controparte_1 chiedeva l'affido esclusivo della figlia minore (nata il [...]) e il collocamento Per_1 presso di sé con relativa assegnazione della casa coniugale. evidenziava che la moglie aveva lasciato la casa familiare subito dopo aver confessato Parte_1 al marito di aver intrattenuto una relazione extra-coniugale, senza specificare dove si sarebbe stabilita.
Il ricorrente sottolineava che da quel momento i rapporti madre-figlia sono stati scostanti e saltuari. In punto economico chiedeva che la resistente contribuisse al mantenimento di Parte_1 Per_1 mediante un assegno mensile di € 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute. Si dà atto che non si è costituita nel presente giudizio nonostante regolare notifica, per Controparte_1 cui ne è stata dichiarata la contumacia. All'udienza del 15 novembre 2023 compariva unicamente il ricorrente che dichiarava: “Sento raramente mia moglie tramite whatsapp o sms per questioni inerenti nostra figlia. Un mese fa l'ho contattata perché avevo bisogno che tenesse la bambina, poi 15 giorni fa mi ha detto che non poteva muoversi a causa del maltempo, il giorno prima di partire. 15 giorni fa nostra figlia si è rotta un dito nel corso degli allenamenti di pallacanestro, ho portato la bambina al P.S., ho avvertito la madre, che mi ha richiamato a tarda ora, dicendo che aveva poco tempo, mi ha detto che avrebbe chiamato la bambina il giorno dopo, ma poi non l'ha chiamata. So che ha una relazione con un uomo che vive in Friuli, so che si incontrano alla stazione di Jesolo. Pensavo che, con l'instaurazione del giudizio, la madre si facesse vedere o sentire, invece non ha ritirato l'atto sebbene io le abbia detto che c'era un atto da ritirare. Io le ho detto solo che c'era un atto da ritirare, non le ho accennato all'odierna udienza. Ha tenuto la bambina presso la casa di sua madre a Chieve (CR) nel mese di luglio e di agosto per qualche periodo, quando io avevo problemi di lavoro, altrimenti non la tiene mai. Da settembre l'ha tenuta ogni 15 giorni nel we fino a metà ottobre, quando ha iniziato ad allegare impedimenti vari.
Io ho una conoscente che lavora a Chieve, , che è la madre della mia sorellastra, che a Persona_2 volte ha portato la bambina dalla madre e mi diche che mia moglie si vede qualche volta a Chieve, ma non vive lì stabilmente. Non so se stia lavorando. Ho chiesto l'assegno unico familiare, mi è stato rifiutato il 100%, io non riesco neppure a percepire il 50% in quanto non riesco ad inserire i suoi dati bancari online, avendo lei cambiato il conto.
pagina 2 di 7 Sono stato convocato dalla scuola di nostra figlia, mi hanno detto che la bambina è molto arrabbiata e consigliato di farle fare un percorso psicologico, l'ho detto a mia moglie, che era d'accordo a farglielo fare, ma poi è sparita. Quando la bambina ha un problema, chiama le zie.
Chiedo che sia stabilito un calendario per le visite della madre, in modo che lei sia obbligata a seguirlo, in quanto voglio che la madre sia presente nella vita di nostra figlia. Mia moglie posta su “feet finder” foto sul profilo Saphir, nel quale mostra il piede, il doc. 8 si riferisce ad un acquisto che ha fatto il 13.12.2022 come di Sesto San Giovanni”. CP_1 Il giudice all'esito dell'udienza si riservava di provvedere fuori udienza e con ordinanza del 15 novembre 2023 dichiarava la contumacia della resistente;
affidava la minore in via esclusiva al padre con facoltà di provvedere in via esclusiva agli adempimenti amministrativi concernenti la minore;
collocava presso il padre cui, per l'effetto, veniva assegnata la casa coniugale sita in Sesto San Per_1
Giovanni, in Via Fermi n. 19, scala B;
poneva a carico della madre un assegno a titolo di contributo al mantenimento della minore di € 150,00 mensili oltre che il 50% delle spese straordinarie sostenute per;
disponeva l'avvio di un percorso psicologico per la minore;
ordinava l'esibizione in giudizio Per_1 CP_ delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del ricorrente;
ordinava all' l'esibizione in giudizio dell'estratto contributivo relativo a e fissava, per la rimessione della casa in Controparte_1 decisione al Collegio l'udienza del 21 novembre 2024 alle ore 12.30, assegnando i termini di cui all'art. 473bis 28 c.p.c. All'udienza del 21 novembre 2024 il ricorrente si riportava ai propri atti e il Giudice si riservava di riferire in Camera di Consiglio ai fini della decisione.
Sulla pronuncia di separazione:
I. La domanda di separazione è fondata.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Sesto San Giovanni in data 11.9.2011 (trascritto all'Atto n. 83;
P. I. Anno 2011 del Registro Atti di Matrimonio di predetto Comune); le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda e il perdurare della separazione di fatto dopo la prima udienza di comparizione del 15 novembre 2023, attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza, peraltro già cessata.
Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
Relativamente alla domanda di addebito: ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie facendo presente di aver notato nei Parte_1 mesi antecedenti la separazione atteggiamenti insoliti come l'allontanamento dalla casa familiare quasi tutti i weekend, un morboso attaccamento al cellulare e uno scarso interesse nei confronti della figlia (anche relativamente a questioni di salute, istruzione, igiene ecc); il ricorrente ha aggiunto che la moglie, messa alle strette, ha successivamente confessato al marito di aver intrapreso una relazione extraconiugale e, subito dopo, ha abbandonato la casa familiare attuando un atteggiamento scostante anche nei confronti della propria figlia. Il ricorrente ha sottolineato che “l'irrimediabile crisi dell'unione coniugale sia alla stessa esclusivamente imputabile, attesa la grave violazione da parte della resistente dei doveri nascenti dal matrimonio. La coppia era indubbiamente affiatata ed innamorata tanto in privato quanto in pubblico tant'è che, come detto, la stessa godeva dell'opinione positiva delle rispettive famiglie e di tutti gli amici comuni. Non a caso, a lato di quelli che sono gli ordinari battibecchi, comuni a tutte le coppie, non vi era neppure un elemento che potesse anche solo far pensare ad una crisi coniugale.” (Comparsa conclusionale in data 22.10.2014). pagina 3 di 7 La resistente, non costituendosi in giudizio e non presentandosi all'udienza, non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo.
La condotta di , che si è allontanata dalla casa coniugale lasciando una figlia di 8 anni, Controparte_1 disinteressandosi di lei, noncurante delle ricadute che tale comportamento poteva avere sulla figlia, costituisce violazione dei più elementari doveri scaturenti dal matrimonio, è tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e legittima la pronuncia di addebito della separazione alla moglie.
In punto affidamento e collocamento della minore nata il [...]. Per_1 Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). Nel caso di specie dopo aver lasciato la casa coniugale, ha incontrato la figlia Controparte_1 Per_1 in via del tutto saltuaria presso sua madre a Chieve, circostanza che ha generato nella minore una profonda rabbia (segnalata dalla scuola) tanto da indurre il Tribunale a disporre un percorso psicologico in favore di per elaborare l'abbandono. Appare pertanto conforme al primario interesse della Per_1 minore l'affidamento esclusivo al padre e il collocamento prevalente presso lo stesso avuto riguardo al disinteresse materno nei confronti della figlia.
In punto rapporti di frequentazione madre-figlia:
Va confermato quanto già previsto con ordinanza del 15.11.2024 preso atto che la situazione risulta invariata e che la resistente, non costituendosi, non ha chiesto un diverso assetto organizzativo nei rapporti di frequentazione madre-figlia; pertanto la madre potrà tenere a weekend alternati dal Per_1 sabato mattina alla domenica sera presso la nonna materna in Chieve, la Vigilia o il giorno di Natale, tre giorni da concordare durante le vacanze natalizie e pasquali, una settimana durante le vacanze estive nel mese di luglio o agosto, in periodo da concordare con il marito entro il 30.4.
Salvo diverso accordo tra le parti, la madre terrà la figlia in Chieve presso la nonna materna.
In punto assegnazione della casa coniugale:
La casa coniugale sita in Sesto San Giovanni, in Via Fermi n. 19, scala B, resta assegnata al padre in virtù del collocamento prevalente della minore presso lo stesso.
In punto economico:
-Il ricorrente, in base a quanto emerge dagli estratti-conto presenti in atti, percepisce uno stipendio variabile da euro 1.390 ad euro 1.780 mensili;
non ha prodotto le ultime dichiarazioni dei redditi nonostante ordine di esibizione da parte del Tribunale in data 15.11.2023.
pagina 4 di 7 -La resistente, come da estratto contributivo previdenziale in atti, ha lavorato come impiegata CP_2 fino al 20 febbraio 2022 e successivamente ha percepito la Naspi dal mese di aprile 2022 fino ad ottobre 2023.
Il ricorrente ha sottolineato che la resistente potrebbe avere entrate extra derivanti dalla commercializzazione di foto del proprio corpo sul sito “feet finder”; tuttavia il profilo social negli allegati presenti in atti non porta il nome della resistente ma lo pseudonimo “Saphir_pri”, circostanza per cui non sarebbe possibile risalire con certezza alla sua identità né tantomeno sarebbe possibile quantificare il reddito eventualmente percepito. Stante la contumacia di non è nota l'attuale situazione abitativa e reddituale della Controparte_1 stessa, tuttavia si può sicuramente ipotizzare un facile ricollocamento a livello lavorativo, stante la sua età (46 anni) e la competenza professionale acquisita (risulta infatti dall'estratto contributivo di cui sopra che la resistente ha sempre avuto un'occupazione professionale dal 2001 al 2022).
In considerazione degli elementi acquisiti e dei criteri di cui all'art. 337ter cod. civ., il contributo che dovrà corrispondere al ricorrente a titolo di contributo al mantenimento per la figlia Controparte_1 deve essere determinato nella misura di € 150,00 mensili, ferma restando la contribuzione al 50% per le spese straordinarie sostenute per . Per_1
In punto assegno unico per la prole: L'assegno unico ed universale per la prole dovrà essere erogato integralmente in favore di
[...] in virtù dell'affidamento esclusivo e del collocamento prevalente della minore Pt_1
Spese del procedimento: L'addebito alla moglie della separazione legittima la condanna della medesima a rimborsare al ricorrente le spese del presente giudizio, nella misura di ½, liquidata in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2022, dichiarando compensato il residuo importo per la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Pronuncia la separazione personale tra e con addebito della Parte_1 Controparte_1 separazione a quest'ultima;
pagina 5 di 7 II. Affida la figlia minore in via esclusiva al padre con facoltà di provvedere in via esclusiva agli adempimenti amministrativi concernenti la minore, compresa l'iscrizione a scuola e il rilascio/rinnovo dei documenti validi anche per l'espatrio della minore.
III. Dispone il collocamento prevalente presso il padre, con facoltà per la madre di tenere la figlia a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera presso la nonna materna in Chieve, la Vigilia o il giorno di Natale, tre giorni da concordare durante le vacanze natalizie e pasquali, una settimana durante le vacanze estive nel mese di luglio o agosto, in periodo da concordare con il marito entro il 30.4. Salvo diverso accordo tra le parti, la madre terrà la figlia in Chieve presso la nonna materna.
IV. Pone a carico di l'importo di euro 150,00 (centocinquanta), da Controparte_1 versarsi con decorrenza dal mese di giugno 2023 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da giugno 2025 e con riferimento al mese di giugno 2023.
Pone inoltre a carico della resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per pagina 6 di 7 istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto amotore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
V. Dispone che l'assegno unico familiare venga erogato interamente in favore di
[...]
Pt_1
VI. Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia comunicata a cura della Cancelleria al Comune di Sesto San Giovanni per le annotazioni a margine dell'atto di matrimonio;
VII. Condanna a rimborsare al ricorrente le spese del presente giudizio Controparte_1 nella misura di ½, che liquida nella misura già ridotta di euro 2.000 per compensi oltre spese forfetarie 15%, iva e cap.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024
Il Presidente rel.
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4719/2023 promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...], ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...] scala b, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Garbetta e
Rita Musella presso il cui studio elegge domicilio RICORRENTE contro
C.F.: ), nata il [...] a [...] e residente in [...]Controparte_1 C.F._2
San Giovanni, Via Enrico Fermi, 19 scala b
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
Conclusioni
Per il ricorrente
“ pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito alla Sig.ra per tutti i motivi esposti in CP_1 atti, autorizzando gli stessi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
disporre l'affido super esclusivo o in subordine esclusivo di al padre attesa la condotta Per_1 materna, in atti ben rappresentata;
assegnare l'ex casa coniugale al Sig. ove questi vi abiterà unitamente alla figlia che verrà Pt_1 ivi collocata anche ai fini della residenza anagrafica;
disporre il calendario di visita madre figlia nel preminente interesse di quest'ultima.
pagina 1 di 7 dichiarare tenuta la Sig.ra al pagamento della somma di € 300,00 o quella diversa somma CP_1 che dovesse risultare di giustizia da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, dalla domanda giudiziale, da aggiornarsi secondo gli indici ISTAT a titolo di mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo di codesto
Ecc.mo Tribunale;
dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti con ogni conseguente provvedimento in punto di mantenimento.
In subordine
Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di collocare presso la madre disporre il Per_1 collocamento alternato della minore con conseguente mantenimento diretto. Con vittoria di spese e competenze della procedura.”
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 22 giugno 2023 adiva questo Tribunale per ottenere Parte_1 pronuncia di separazione nei confronti di con addebito a quest'ultima. Il ricorrente Controparte_1 chiedeva l'affido esclusivo della figlia minore (nata il [...]) e il collocamento Per_1 presso di sé con relativa assegnazione della casa coniugale. evidenziava che la moglie aveva lasciato la casa familiare subito dopo aver confessato Parte_1 al marito di aver intrattenuto una relazione extra-coniugale, senza specificare dove si sarebbe stabilita.
Il ricorrente sottolineava che da quel momento i rapporti madre-figlia sono stati scostanti e saltuari. In punto economico chiedeva che la resistente contribuisse al mantenimento di Parte_1 Per_1 mediante un assegno mensile di € 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute. Si dà atto che non si è costituita nel presente giudizio nonostante regolare notifica, per Controparte_1 cui ne è stata dichiarata la contumacia. All'udienza del 15 novembre 2023 compariva unicamente il ricorrente che dichiarava: “Sento raramente mia moglie tramite whatsapp o sms per questioni inerenti nostra figlia. Un mese fa l'ho contattata perché avevo bisogno che tenesse la bambina, poi 15 giorni fa mi ha detto che non poteva muoversi a causa del maltempo, il giorno prima di partire. 15 giorni fa nostra figlia si è rotta un dito nel corso degli allenamenti di pallacanestro, ho portato la bambina al P.S., ho avvertito la madre, che mi ha richiamato a tarda ora, dicendo che aveva poco tempo, mi ha detto che avrebbe chiamato la bambina il giorno dopo, ma poi non l'ha chiamata. So che ha una relazione con un uomo che vive in Friuli, so che si incontrano alla stazione di Jesolo. Pensavo che, con l'instaurazione del giudizio, la madre si facesse vedere o sentire, invece non ha ritirato l'atto sebbene io le abbia detto che c'era un atto da ritirare. Io le ho detto solo che c'era un atto da ritirare, non le ho accennato all'odierna udienza. Ha tenuto la bambina presso la casa di sua madre a Chieve (CR) nel mese di luglio e di agosto per qualche periodo, quando io avevo problemi di lavoro, altrimenti non la tiene mai. Da settembre l'ha tenuta ogni 15 giorni nel we fino a metà ottobre, quando ha iniziato ad allegare impedimenti vari.
Io ho una conoscente che lavora a Chieve, , che è la madre della mia sorellastra, che a Persona_2 volte ha portato la bambina dalla madre e mi diche che mia moglie si vede qualche volta a Chieve, ma non vive lì stabilmente. Non so se stia lavorando. Ho chiesto l'assegno unico familiare, mi è stato rifiutato il 100%, io non riesco neppure a percepire il 50% in quanto non riesco ad inserire i suoi dati bancari online, avendo lei cambiato il conto.
pagina 2 di 7 Sono stato convocato dalla scuola di nostra figlia, mi hanno detto che la bambina è molto arrabbiata e consigliato di farle fare un percorso psicologico, l'ho detto a mia moglie, che era d'accordo a farglielo fare, ma poi è sparita. Quando la bambina ha un problema, chiama le zie.
Chiedo che sia stabilito un calendario per le visite della madre, in modo che lei sia obbligata a seguirlo, in quanto voglio che la madre sia presente nella vita di nostra figlia. Mia moglie posta su “feet finder” foto sul profilo Saphir, nel quale mostra il piede, il doc. 8 si riferisce ad un acquisto che ha fatto il 13.12.2022 come di Sesto San Giovanni”. CP_1 Il giudice all'esito dell'udienza si riservava di provvedere fuori udienza e con ordinanza del 15 novembre 2023 dichiarava la contumacia della resistente;
affidava la minore in via esclusiva al padre con facoltà di provvedere in via esclusiva agli adempimenti amministrativi concernenti la minore;
collocava presso il padre cui, per l'effetto, veniva assegnata la casa coniugale sita in Sesto San Per_1
Giovanni, in Via Fermi n. 19, scala B;
poneva a carico della madre un assegno a titolo di contributo al mantenimento della minore di € 150,00 mensili oltre che il 50% delle spese straordinarie sostenute per;
disponeva l'avvio di un percorso psicologico per la minore;
ordinava l'esibizione in giudizio Per_1 CP_ delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del ricorrente;
ordinava all' l'esibizione in giudizio dell'estratto contributivo relativo a e fissava, per la rimessione della casa in Controparte_1 decisione al Collegio l'udienza del 21 novembre 2024 alle ore 12.30, assegnando i termini di cui all'art. 473bis 28 c.p.c. All'udienza del 21 novembre 2024 il ricorrente si riportava ai propri atti e il Giudice si riservava di riferire in Camera di Consiglio ai fini della decisione.
Sulla pronuncia di separazione:
I. La domanda di separazione è fondata.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Sesto San Giovanni in data 11.9.2011 (trascritto all'Atto n. 83;
P. I. Anno 2011 del Registro Atti di Matrimonio di predetto Comune); le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda e il perdurare della separazione di fatto dopo la prima udienza di comparizione del 15 novembre 2023, attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza, peraltro già cessata.
Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
Relativamente alla domanda di addebito: ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie facendo presente di aver notato nei Parte_1 mesi antecedenti la separazione atteggiamenti insoliti come l'allontanamento dalla casa familiare quasi tutti i weekend, un morboso attaccamento al cellulare e uno scarso interesse nei confronti della figlia (anche relativamente a questioni di salute, istruzione, igiene ecc); il ricorrente ha aggiunto che la moglie, messa alle strette, ha successivamente confessato al marito di aver intrapreso una relazione extraconiugale e, subito dopo, ha abbandonato la casa familiare attuando un atteggiamento scostante anche nei confronti della propria figlia. Il ricorrente ha sottolineato che “l'irrimediabile crisi dell'unione coniugale sia alla stessa esclusivamente imputabile, attesa la grave violazione da parte della resistente dei doveri nascenti dal matrimonio. La coppia era indubbiamente affiatata ed innamorata tanto in privato quanto in pubblico tant'è che, come detto, la stessa godeva dell'opinione positiva delle rispettive famiglie e di tutti gli amici comuni. Non a caso, a lato di quelli che sono gli ordinari battibecchi, comuni a tutte le coppie, non vi era neppure un elemento che potesse anche solo far pensare ad una crisi coniugale.” (Comparsa conclusionale in data 22.10.2014). pagina 3 di 7 La resistente, non costituendosi in giudizio e non presentandosi all'udienza, non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo.
La condotta di , che si è allontanata dalla casa coniugale lasciando una figlia di 8 anni, Controparte_1 disinteressandosi di lei, noncurante delle ricadute che tale comportamento poteva avere sulla figlia, costituisce violazione dei più elementari doveri scaturenti dal matrimonio, è tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e legittima la pronuncia di addebito della separazione alla moglie.
In punto affidamento e collocamento della minore nata il [...]. Per_1 Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). Nel caso di specie dopo aver lasciato la casa coniugale, ha incontrato la figlia Controparte_1 Per_1 in via del tutto saltuaria presso sua madre a Chieve, circostanza che ha generato nella minore una profonda rabbia (segnalata dalla scuola) tanto da indurre il Tribunale a disporre un percorso psicologico in favore di per elaborare l'abbandono. Appare pertanto conforme al primario interesse della Per_1 minore l'affidamento esclusivo al padre e il collocamento prevalente presso lo stesso avuto riguardo al disinteresse materno nei confronti della figlia.
In punto rapporti di frequentazione madre-figlia:
Va confermato quanto già previsto con ordinanza del 15.11.2024 preso atto che la situazione risulta invariata e che la resistente, non costituendosi, non ha chiesto un diverso assetto organizzativo nei rapporti di frequentazione madre-figlia; pertanto la madre potrà tenere a weekend alternati dal Per_1 sabato mattina alla domenica sera presso la nonna materna in Chieve, la Vigilia o il giorno di Natale, tre giorni da concordare durante le vacanze natalizie e pasquali, una settimana durante le vacanze estive nel mese di luglio o agosto, in periodo da concordare con il marito entro il 30.4.
Salvo diverso accordo tra le parti, la madre terrà la figlia in Chieve presso la nonna materna.
In punto assegnazione della casa coniugale:
La casa coniugale sita in Sesto San Giovanni, in Via Fermi n. 19, scala B, resta assegnata al padre in virtù del collocamento prevalente della minore presso lo stesso.
In punto economico:
-Il ricorrente, in base a quanto emerge dagli estratti-conto presenti in atti, percepisce uno stipendio variabile da euro 1.390 ad euro 1.780 mensili;
non ha prodotto le ultime dichiarazioni dei redditi nonostante ordine di esibizione da parte del Tribunale in data 15.11.2023.
pagina 4 di 7 -La resistente, come da estratto contributivo previdenziale in atti, ha lavorato come impiegata CP_2 fino al 20 febbraio 2022 e successivamente ha percepito la Naspi dal mese di aprile 2022 fino ad ottobre 2023.
Il ricorrente ha sottolineato che la resistente potrebbe avere entrate extra derivanti dalla commercializzazione di foto del proprio corpo sul sito “feet finder”; tuttavia il profilo social negli allegati presenti in atti non porta il nome della resistente ma lo pseudonimo “Saphir_pri”, circostanza per cui non sarebbe possibile risalire con certezza alla sua identità né tantomeno sarebbe possibile quantificare il reddito eventualmente percepito. Stante la contumacia di non è nota l'attuale situazione abitativa e reddituale della Controparte_1 stessa, tuttavia si può sicuramente ipotizzare un facile ricollocamento a livello lavorativo, stante la sua età (46 anni) e la competenza professionale acquisita (risulta infatti dall'estratto contributivo di cui sopra che la resistente ha sempre avuto un'occupazione professionale dal 2001 al 2022).
In considerazione degli elementi acquisiti e dei criteri di cui all'art. 337ter cod. civ., il contributo che dovrà corrispondere al ricorrente a titolo di contributo al mantenimento per la figlia Controparte_1 deve essere determinato nella misura di € 150,00 mensili, ferma restando la contribuzione al 50% per le spese straordinarie sostenute per . Per_1
In punto assegno unico per la prole: L'assegno unico ed universale per la prole dovrà essere erogato integralmente in favore di
[...] in virtù dell'affidamento esclusivo e del collocamento prevalente della minore Pt_1
Spese del procedimento: L'addebito alla moglie della separazione legittima la condanna della medesima a rimborsare al ricorrente le spese del presente giudizio, nella misura di ½, liquidata in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2022, dichiarando compensato il residuo importo per la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Pronuncia la separazione personale tra e con addebito della Parte_1 Controparte_1 separazione a quest'ultima;
pagina 5 di 7 II. Affida la figlia minore in via esclusiva al padre con facoltà di provvedere in via esclusiva agli adempimenti amministrativi concernenti la minore, compresa l'iscrizione a scuola e il rilascio/rinnovo dei documenti validi anche per l'espatrio della minore.
III. Dispone il collocamento prevalente presso il padre, con facoltà per la madre di tenere la figlia a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera presso la nonna materna in Chieve, la Vigilia o il giorno di Natale, tre giorni da concordare durante le vacanze natalizie e pasquali, una settimana durante le vacanze estive nel mese di luglio o agosto, in periodo da concordare con il marito entro il 30.4. Salvo diverso accordo tra le parti, la madre terrà la figlia in Chieve presso la nonna materna.
IV. Pone a carico di l'importo di euro 150,00 (centocinquanta), da Controparte_1 versarsi con decorrenza dal mese di giugno 2023 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da giugno 2025 e con riferimento al mese di giugno 2023.
Pone inoltre a carico della resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per pagina 6 di 7 istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto amotore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
V. Dispone che l'assegno unico familiare venga erogato interamente in favore di
[...]
Pt_1
VI. Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia comunicata a cura della Cancelleria al Comune di Sesto San Giovanni per le annotazioni a margine dell'atto di matrimonio;
VII. Condanna a rimborsare al ricorrente le spese del presente giudizio Controparte_1 nella misura di ½, che liquida nella misura già ridotta di euro 2.000 per compensi oltre spese forfetarie 15%, iva e cap.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024
Il Presidente rel.
Dott. Carmen Arcellaschi
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